TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/07/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2725/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2725/2024 promossa da:
, in persona del liquidatore unico nata a [...] Controparte_1 Parte_1 il 21.12.1985 (CF ), con sede della liquidazione in Samarate alla via G. Pascoli C.F._1 73 (CF e P. IVA , rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Daniela Dicorato (C.F. P.IVA_1
e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Massimiliano Grimoldi C.F._2 (C.F. ) entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 loro studio in Cuggiono (MI) alla via Crespi 3 ATTORE opponente contro
(P. IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante (C.F. ) con sede legale in Parabiago (MI), CP_2 C.F._4 Viale Lombardia n. 75, assistito e rappresentato, dall' Avv. Roberto Maresta (CF
– PEC - FAX 02 36524353) del Foro di C.F._5 Email_1 Milano, nonché dal Prof. Avv. Paolo Della Vedova (CF: Fax 0331 673416 C.F._6 pec: del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio di quest'ultimo in Busto Arsizio Via Diaz, 30 CONVENUTO opposto
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., domandava ingiungersi Controparte_2 nei confronti di il pagamento della sorte di euro 25000,00 oltre iva e Controparte_1 interessi, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolte da parte ricorrente in relazione alla stipula di un contratto preliminare di compravendita.
Con decreto ingiuntivo n. 883-2024, tempestivamente notificato, il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva il pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro Controparte_1 25000,00 oltre iva e interessi.
Con atto di citazione, tempestivamente notificato, proponeva opposizione Controparte_1 avverso detto decreto, convenendo in giudizio L'opponente eccepiva la Controparte_2 prescrizione del credito del mediatore e l'insussistenza del credito azionato, invocando la revoca del decreto.
Si costituiva tempestivamente in giudizio invocando Controparte_2 la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e istruita la causa su base documentale fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
***
Reputa il Tribunale che l'opposizione debba essere respinta.
La sussistenza dei presupposti costitutivi del credito azionato risulta dalla documentazione dimessa in atti da Controparte_2
Da essa emerge la prova dell'incarico conferito al mediatore, della provvigione pattuita, e della conclusione di un affare giuridicamente vincolante (segnatamente, un preliminare di vendita di cosa altrui) raggiunta mediante l'intervento del mediatore.
Con la proposta di acquisto del 23.3.2022, ha manifestato l'intenzione di accettare il Controparte_1 capannone sito in Buscate, via dei Campacci n. 12, indicando come condizione il frazionamento dell'immobile e l'acquisto tramite leasing, e si è impegnata (pag. 3, doc. 1 fasc. mon.) a versare in favore del mediatore la somma di euro 25000,00 a titolo di provvigione “nel Controparte_2 momento in cui lo stesso proponente verrà a conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta d'acquisto”.
Il documento in parola risulta sottoscritto da mentre non riporta l'accettazione del Controparte_1 promittente venditore. La circostanza, sottolineata da parte attrice opponente, è inconferente, posta l'intrinseca connotazione unilaterale della proposta.
E' parimenti inconferente il rilievo, mosso da parte attrice opponente, secondo il quale la proposta sarebbe divenuta inefficace, perché non accettata nel termine del 7 marzo 2022.
In via del tutto assorbente, è sufficiente richiamare il comma 3 dell'art. 1326 c.c., che attribuisce efficacia all'accettazione tardiva, laddove le parti – come avvenuto nel caso di specie – concordino in tal senso. A quanto si evince dal contratto preliminare che a breve si esaminerà, è indubbio che la stipula del medesimo consegua all'accettazione della proposta in parola, perché richiama espressamente la proposta nelle premesse, e ne replica il contenuto quanto al prezzo ed alle condizioni sospensive.
E' dunque irrilevante che la provvigione non sia stata nuovamente concordata nel preliminare, del resto non deputato a tale scopo.
Con il contratto preliminare di compravendita di cui al doc. 2 fasc. mon., stipulato il 31.5.2022, (promittente venditrice) dava atto (pag. 1, doc. cit.) di essere Parte_2
“utilizzatore” del bene compravenduto, di proprietà di Unicredit Leasing s.p.a., e di volerne alienare una porzione corrispondente al 50 % dell'area. La promittente venditrice si impegnava a “chiedere alla proprietà l'autorizzazione al frazionamento del capannone e lo scorporo dal contratto di leasing attualmente in essere”. Le parti pertanto (pag. 2) espressamente subordinavano la compravendita al rilascio dell'autorizzazione allo scorporo da parte di Unicredit Leasing.
Va sin d'ora osservato che la lett. f) delle premesse de contratto preliminare (pag. 2) dà atto dell'intervento nella conclusione del medesimo dell'odierna società opposta.
All'art. 3, la parte promittente acquirente ( dichiarava “di essere a conoscenza del fatto Controparte_1 che la porzione oggetto di compravendita è di proprietà di Unicredit Leasing s.p.a.”. Le parti condizionavano il preliminare al frazionamento ed al riscatto della porzione di fondo oggetto della compravendita nonché alla concessione di leasing in favore della promittente acquirente, fissando quale termine ultimo per la loro verificazione il 31 agosto 2022.
Con la successiva scrittura privata integrativa di cui al doc. 3 fasc. mon., il termine di efficacia delle condizioni sospensive di cui al citato art. 3 veniva prorogato al 30.9.2022.
Con ulteriore scrittura privata integrativa del 22.9.2022, di cui al doc. 4 fasc. mon., le parti davano atto dell'autorizzazione al riscatto rilasciata da Unicredit Leasing s.p.a., ritenendo dunque il contratto
“pienamente valido ed efficace e non più subordinato all'avveramento di alcuna ulteriore condizione sospensiva”.
A quanto si evince dalla documentazione esaminata, anche quando hanno dato atto dell'autorizzazione al riscatto le parti hanno inteso concludere espressamente un preliminare di vendita di cosa altrui. Infatti, altro è l'autorizzazione al riscatto da parte di Unicredit – atto unilaterale, afferente al rapporto di leasing fra la promittente venditrice e la società di leasing – altro è l'effettivo acquisto del bene da parte della società promittente venditrice, di cui le parti non danno atto nelle scritture private integrative.
Le parti hanno dunque consapevolmente contrattato su un bene altrui, che parte promittente venditrice si è impegnata ad acquistare.
La circostanza che il bene sia altrui è stata del tutto erroneamente prospettata da parte opponente come causa di inefficacia automatica e invalidità dell'affare.
Da un lato, il bene altrui non è in alcun modo paragonabile al bene indisponibile, perché anche il bene altrui è commerciabile, e dall'altro l'altruità del bene venduto non dà luogo a invalidità o inefficacia originaria del negozio: nel caso in cui l'acquirente non sia a conoscenza dell'altruità, può invocare la risoluzione del contratto (contratto che può ritenersi inefficace solo dopo la pronuncia del Giudice) ai sensi dell'art. 1479 c.c.; nel caso in cui entrambe le parti siano a conoscenza dell'altruità, come nel caso di specie, le parti hanno concordato una vendita di cosa altrui ai sensi dell'art. 1478 c.c.
Del tutto apodittica è poi l'affermazione, addotta da parte attrice opponente, secondo la quale il contratto preliminare sarebbe risolto ex art. 1454 c.c. Di tale risoluzione non è stata offerta alcuna prova in atti.
E' altresì infondata l'eccezione di prescrizione mossa da parte attrice opponente, fondata sull'art. 2950 c.c.
E' indubbio che il vincolo idoneo a dar luogo al diritto alla provvigione, ai sensi dell'art. 1755 c.c., è qualunque contratto giuridicamente vincolante. Ed è pertanto indubbio che, laddove l'incarico al mediatore consista solo ed esclusivamente nella messa in relazione delle parti in funzione della stipula dell'accordo, il decorso del termine prescrizionale debba partire dalla data di stipula.
Tale assunto non implica tuttavia che, in ogni rapporto di mediazione, la prestazione del mediatore debba limitarsi a procurare la stipula dell'accordo, e che pertanto a decorrere da essa debba sempre computarsi il termine prescrizionale per la provvigione.
Nel caso di specie, come ben si evince dal doc. 1 fasc. mon. già esaminato, la parte attrice opponente ha conferito al mediatore l'incarico di attivarsi per la conclusione di un affare sospensivamente condizionato al frazionamento ed alla concessione del leasing in favore della futura acquirente.
E' dunque evidente che le parti hanno inteso l'affare di cui all'art. 1755 c.c. in una nozione lata, inclusiva non solo delle prestazioni occorrenti per addivenire alla stipula, ma anche delle attività ulteriori volte a consentire che il preliminare acquisti efficacia.
La volontà contrattuale è coerente con il disposto dell'art. 1755 c.c., atteso che sarebbe formalistico ridurre la nozione di “affare” alla stipula del contratto, potendo esplicarsi in attività ulteriori che di volta in volta le parti concordino per realizzare il risultato economico avuto di mira.
Il contegno delle parti successivo alla stipula conferma tale interpretazione.
Dallo scambio di mail del settembre 2022, di cui al doc. 13 di parte opposta, si evince che
[...] si è attivato per conseguire l'autorizzazione al frazionamento del bene da parte della società CP_2 di Leasing.
Dalla documentazione dimessa in atti, e in particolare dalle mail dai doc. 8 a 10 di parte opposta, risulta che almeno fino al luglio 2023 le parti abbiano continuato a contrattare per mantenere in piedi l'affare, e in particolare per il conseguimento del leasing da parte di Tali mail riportano in CP_1 copia conoscenza l'indirizzo , che a quanto si evince dallo scambio di mail di Email_3 cui al doc. 13 di parte opposta (pag. 9), è stato adoperato nella trattativa da CP_2
I rilievi ora svolti attestano che la prestazione attuata da dopo la stipula del preliminare, CP_2 tutt'altro che accessoria, è invece stata concepita dalle parti ab initio come parte essenziale dell'incarico conferito al mediatore.
Risulta dunque che fino alla data del 12.4.2024 – in cui è stata inviata la pec di messa in mora – il credito non sia prescritto. Il ricorso monitorio è stato poi depositato il 14.6.2024.
Pertanto, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese vengono poste a carico di parte opponente, in quanto integralmente soccombente. Esse vengono liquidate secondo i parametri medi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 883-2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
3) Condanna parte attrice opponente alla rifusione in favore di parte convenuta opposta delle spese di lite, che si liquidano come segue: euro 5077,00 per compenso, 15 % del compenso per rimb. Forf. Spese generali, cpa e iva se e come dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 18 luglio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2725/2024 promossa da:
, in persona del liquidatore unico nata a [...] Controparte_1 Parte_1 il 21.12.1985 (CF ), con sede della liquidazione in Samarate alla via G. Pascoli C.F._1 73 (CF e P. IVA , rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Daniela Dicorato (C.F. P.IVA_1
e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Massimiliano Grimoldi C.F._2 (C.F. ) entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 loro studio in Cuggiono (MI) alla via Crespi 3 ATTORE opponente contro
(P. IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante (C.F. ) con sede legale in Parabiago (MI), CP_2 C.F._4 Viale Lombardia n. 75, assistito e rappresentato, dall' Avv. Roberto Maresta (CF
– PEC - FAX 02 36524353) del Foro di C.F._5 Email_1 Milano, nonché dal Prof. Avv. Paolo Della Vedova (CF: Fax 0331 673416 C.F._6 pec: del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio di quest'ultimo in Busto Arsizio Via Diaz, 30 CONVENUTO opposto
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., domandava ingiungersi Controparte_2 nei confronti di il pagamento della sorte di euro 25000,00 oltre iva e Controparte_1 interessi, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolte da parte ricorrente in relazione alla stipula di un contratto preliminare di compravendita.
Con decreto ingiuntivo n. 883-2024, tempestivamente notificato, il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva il pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro Controparte_1 25000,00 oltre iva e interessi.
Con atto di citazione, tempestivamente notificato, proponeva opposizione Controparte_1 avverso detto decreto, convenendo in giudizio L'opponente eccepiva la Controparte_2 prescrizione del credito del mediatore e l'insussistenza del credito azionato, invocando la revoca del decreto.
Si costituiva tempestivamente in giudizio invocando Controparte_2 la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e istruita la causa su base documentale fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
***
Reputa il Tribunale che l'opposizione debba essere respinta.
La sussistenza dei presupposti costitutivi del credito azionato risulta dalla documentazione dimessa in atti da Controparte_2
Da essa emerge la prova dell'incarico conferito al mediatore, della provvigione pattuita, e della conclusione di un affare giuridicamente vincolante (segnatamente, un preliminare di vendita di cosa altrui) raggiunta mediante l'intervento del mediatore.
Con la proposta di acquisto del 23.3.2022, ha manifestato l'intenzione di accettare il Controparte_1 capannone sito in Buscate, via dei Campacci n. 12, indicando come condizione il frazionamento dell'immobile e l'acquisto tramite leasing, e si è impegnata (pag. 3, doc. 1 fasc. mon.) a versare in favore del mediatore la somma di euro 25000,00 a titolo di provvigione “nel Controparte_2 momento in cui lo stesso proponente verrà a conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta d'acquisto”.
Il documento in parola risulta sottoscritto da mentre non riporta l'accettazione del Controparte_1 promittente venditore. La circostanza, sottolineata da parte attrice opponente, è inconferente, posta l'intrinseca connotazione unilaterale della proposta.
E' parimenti inconferente il rilievo, mosso da parte attrice opponente, secondo il quale la proposta sarebbe divenuta inefficace, perché non accettata nel termine del 7 marzo 2022.
In via del tutto assorbente, è sufficiente richiamare il comma 3 dell'art. 1326 c.c., che attribuisce efficacia all'accettazione tardiva, laddove le parti – come avvenuto nel caso di specie – concordino in tal senso. A quanto si evince dal contratto preliminare che a breve si esaminerà, è indubbio che la stipula del medesimo consegua all'accettazione della proposta in parola, perché richiama espressamente la proposta nelle premesse, e ne replica il contenuto quanto al prezzo ed alle condizioni sospensive.
E' dunque irrilevante che la provvigione non sia stata nuovamente concordata nel preliminare, del resto non deputato a tale scopo.
Con il contratto preliminare di compravendita di cui al doc. 2 fasc. mon., stipulato il 31.5.2022, (promittente venditrice) dava atto (pag. 1, doc. cit.) di essere Parte_2
“utilizzatore” del bene compravenduto, di proprietà di Unicredit Leasing s.p.a., e di volerne alienare una porzione corrispondente al 50 % dell'area. La promittente venditrice si impegnava a “chiedere alla proprietà l'autorizzazione al frazionamento del capannone e lo scorporo dal contratto di leasing attualmente in essere”. Le parti pertanto (pag. 2) espressamente subordinavano la compravendita al rilascio dell'autorizzazione allo scorporo da parte di Unicredit Leasing.
Va sin d'ora osservato che la lett. f) delle premesse de contratto preliminare (pag. 2) dà atto dell'intervento nella conclusione del medesimo dell'odierna società opposta.
All'art. 3, la parte promittente acquirente ( dichiarava “di essere a conoscenza del fatto Controparte_1 che la porzione oggetto di compravendita è di proprietà di Unicredit Leasing s.p.a.”. Le parti condizionavano il preliminare al frazionamento ed al riscatto della porzione di fondo oggetto della compravendita nonché alla concessione di leasing in favore della promittente acquirente, fissando quale termine ultimo per la loro verificazione il 31 agosto 2022.
Con la successiva scrittura privata integrativa di cui al doc. 3 fasc. mon., il termine di efficacia delle condizioni sospensive di cui al citato art. 3 veniva prorogato al 30.9.2022.
Con ulteriore scrittura privata integrativa del 22.9.2022, di cui al doc. 4 fasc. mon., le parti davano atto dell'autorizzazione al riscatto rilasciata da Unicredit Leasing s.p.a., ritenendo dunque il contratto
“pienamente valido ed efficace e non più subordinato all'avveramento di alcuna ulteriore condizione sospensiva”.
A quanto si evince dalla documentazione esaminata, anche quando hanno dato atto dell'autorizzazione al riscatto le parti hanno inteso concludere espressamente un preliminare di vendita di cosa altrui. Infatti, altro è l'autorizzazione al riscatto da parte di Unicredit – atto unilaterale, afferente al rapporto di leasing fra la promittente venditrice e la società di leasing – altro è l'effettivo acquisto del bene da parte della società promittente venditrice, di cui le parti non danno atto nelle scritture private integrative.
Le parti hanno dunque consapevolmente contrattato su un bene altrui, che parte promittente venditrice si è impegnata ad acquistare.
La circostanza che il bene sia altrui è stata del tutto erroneamente prospettata da parte opponente come causa di inefficacia automatica e invalidità dell'affare.
Da un lato, il bene altrui non è in alcun modo paragonabile al bene indisponibile, perché anche il bene altrui è commerciabile, e dall'altro l'altruità del bene venduto non dà luogo a invalidità o inefficacia originaria del negozio: nel caso in cui l'acquirente non sia a conoscenza dell'altruità, può invocare la risoluzione del contratto (contratto che può ritenersi inefficace solo dopo la pronuncia del Giudice) ai sensi dell'art. 1479 c.c.; nel caso in cui entrambe le parti siano a conoscenza dell'altruità, come nel caso di specie, le parti hanno concordato una vendita di cosa altrui ai sensi dell'art. 1478 c.c.
Del tutto apodittica è poi l'affermazione, addotta da parte attrice opponente, secondo la quale il contratto preliminare sarebbe risolto ex art. 1454 c.c. Di tale risoluzione non è stata offerta alcuna prova in atti.
E' altresì infondata l'eccezione di prescrizione mossa da parte attrice opponente, fondata sull'art. 2950 c.c.
E' indubbio che il vincolo idoneo a dar luogo al diritto alla provvigione, ai sensi dell'art. 1755 c.c., è qualunque contratto giuridicamente vincolante. Ed è pertanto indubbio che, laddove l'incarico al mediatore consista solo ed esclusivamente nella messa in relazione delle parti in funzione della stipula dell'accordo, il decorso del termine prescrizionale debba partire dalla data di stipula.
Tale assunto non implica tuttavia che, in ogni rapporto di mediazione, la prestazione del mediatore debba limitarsi a procurare la stipula dell'accordo, e che pertanto a decorrere da essa debba sempre computarsi il termine prescrizionale per la provvigione.
Nel caso di specie, come ben si evince dal doc. 1 fasc. mon. già esaminato, la parte attrice opponente ha conferito al mediatore l'incarico di attivarsi per la conclusione di un affare sospensivamente condizionato al frazionamento ed alla concessione del leasing in favore della futura acquirente.
E' dunque evidente che le parti hanno inteso l'affare di cui all'art. 1755 c.c. in una nozione lata, inclusiva non solo delle prestazioni occorrenti per addivenire alla stipula, ma anche delle attività ulteriori volte a consentire che il preliminare acquisti efficacia.
La volontà contrattuale è coerente con il disposto dell'art. 1755 c.c., atteso che sarebbe formalistico ridurre la nozione di “affare” alla stipula del contratto, potendo esplicarsi in attività ulteriori che di volta in volta le parti concordino per realizzare il risultato economico avuto di mira.
Il contegno delle parti successivo alla stipula conferma tale interpretazione.
Dallo scambio di mail del settembre 2022, di cui al doc. 13 di parte opposta, si evince che
[...] si è attivato per conseguire l'autorizzazione al frazionamento del bene da parte della società CP_2 di Leasing.
Dalla documentazione dimessa in atti, e in particolare dalle mail dai doc. 8 a 10 di parte opposta, risulta che almeno fino al luglio 2023 le parti abbiano continuato a contrattare per mantenere in piedi l'affare, e in particolare per il conseguimento del leasing da parte di Tali mail riportano in CP_1 copia conoscenza l'indirizzo , che a quanto si evince dallo scambio di mail di Email_3 cui al doc. 13 di parte opposta (pag. 9), è stato adoperato nella trattativa da CP_2
I rilievi ora svolti attestano che la prestazione attuata da dopo la stipula del preliminare, CP_2 tutt'altro che accessoria, è invece stata concepita dalle parti ab initio come parte essenziale dell'incarico conferito al mediatore.
Risulta dunque che fino alla data del 12.4.2024 – in cui è stata inviata la pec di messa in mora – il credito non sia prescritto. Il ricorso monitorio è stato poi depositato il 14.6.2024.
Pertanto, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese vengono poste a carico di parte opponente, in quanto integralmente soccombente. Esse vengono liquidate secondo i parametri medi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 883-2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
3) Condanna parte attrice opponente alla rifusione in favore di parte convenuta opposta delle spese di lite, che si liquidano come segue: euro 5077,00 per compenso, 15 % del compenso per rimb. Forf. Spese generali, cpa e iva se e come dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 18 luglio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina