Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 07/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12820/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12820 del 2019, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocato Monica Ortenzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giorgio Vigolo n. 12, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roma Capitale, rappresentato e difeso dall’Avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via Tempio di Giove n. 21, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale di Roma Capitale - Dip.to PAU Ufficio di Scopo Condono rep. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, notificata a mezzo pec in data -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di condono prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché sconosciuto, ivi compresa la relazione di valutazione delle osservazioni in materia vincolistica prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, citata nella determinazione dirigenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe le Società -OMISSIS- e -OMISSIS- impugnano la determinazione dirigenziale di Roma Capitale - Dip.to PAU Ufficio di Scopo Condono rep. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, notificata a mezzo pec in data -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di condono prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto un’unità immobiliare della superficie di mq. 100 a destinazione d’uso residenziale sita in Roma, -OMISSIS- -OMISSIS-, di cui le stesse sono, rispettivamente, proprietaria e promissaria acquirente.
Detto provvedimento è stato preceduto da preavviso di rigetto, riscontrato dalle ricorrenti con osservazioni presentate in data -OMISSIS-.
2. Questi i motivi di doglianza dedotti:
“I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 lett. b), L.R. Lazio n. 12/2004 e dell’art. 134, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 42/2004. Violazione degli artt. 34 e 35 delle N.T.A. del P.T.P. n. 15/8 Valle del Tevere.
Violazione degli artt. 32 e 33 L. n. 47/1985. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti. Carenza di istruttoria” .
L’art. 3, comma 1 lett. b), l.r.. Lazio n. 12/2004 e s.m.i. non precluderebbe, in ogni caso, a prescindere dalla tipologia di vincolo, la sanatoria di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo: si riferirebbe, infatti, unicamente ai casi di vincoli assoluti, che dispongono cioè la totale inedificabilità, e non anche ai vincoli generici.
Nel caso di specie, il diniego di condono richiama l’art. 134, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 42/2004, disposizione che disciplina i beni paesaggistici, in particolare, contemplando, al comma 1, lett. b), i vincoli di cui all’art. 142 del medesimo decreto, mentre l’art. 146 prevede la valutazione e il nulla-osta dell’Autorità competente alla tutela dei valori ambientali per i progetti e gli interventi edilizi sui predetti immobili, con verifica della compatibilità tra l’intervento e l’interesse paesaggistico protetto.
I suddetti beni non sono sottoposti ad un regime di inedificabilità assoluta, bensì alla solo sussistenza di una tutela generica, che comporterebbe esclusivamente la necessità di ottenere il nulla-osta dalle Autorità preposte alla tutela del vincolo.
Del resto, anche per le opere oggetto di condono in zone vincolate, l’art. 32 della l.. n. 47/1985, come sostituito dall’art. 32, comma 43, del d.l. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, prevede espressamente che: “Fatte salve le fattispecie previste dall’art. 33 (di inedificabilità assoluta - n.d.r.) , il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso” .
“II - Violazione dell’art. 32, comma 27 lett. b), D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, degli artt. 32 e 33 L. n. 47/1985 e dell’art. 3, comma 1 lett. b), L.R. Lazio n. 12/2004. Violazione dei principi in materia di condono edilizio. Violazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 1367 c.c.. Travisamento. Illogicità e contraddittorietà manifeste” .
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, prevede, tra le cause ostative all’accoglimento delle domande di sanatoria, l’avvenuta esecuzione di opere su aree vincolate - tra l’altro - a tutela dei beni ambientali e paesistici, rinviando, tuttavia, sempre il comma 27 agli artt. 32 e 33 L. n. 47/1985, che riguardano, rispettivamente, l’obbligo di acquisizione dei pareri da parte delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli (art. 32) e l’insanabilità di alcune opere
(art. 33).
La clausola di salvezza degli artt. 32 e 33 L. n. 47/1985 è contenuta anche nel primo capoverso dell’art. 3 L.R. Lazio n. 12/2014,
“III – In subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 27, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003 e dell’art. 3 L.R. Lazio n. 12/2004 per contrasto con l’art. 3 Cost.” .
Si solleva l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 32, comma 27, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003 e dell’art. 3 L.R. Lazio n. 12/2004 per contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza.
“IV – Violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Carenza di istruttoria e di motivazione.” .
Si contesta che, sebbene le ricorrenti abbiano presentato, in data -OMISSIS-, articolate osservazioni tese a dimostrare l’illegittimità del preannunciato diniego di condono, nel provvedimento definitivo di rigetto l’Amministrazione avrebbe solo ricalcato pedissequamente la stessa motivazione di cui al preavviso, utilizzando una formula che non sarebbe contezza dell’esame e confutazione delle stesse.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, che, in vista dell’udienza di smaltimento dell’11.10.2024, ha depositato documenti ed una memoria difensiva
4. Alla predetta udienza tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.1. Esso è sfornito di fondamento.
5. In primo luogo si evidenzia che, a fondamento del diniego di condono edilizio, è posta la presenza di vincoli, come precisati nel provvedimento che lo reca.
5.1. Va poi considerato che è pacifico che l’opera abusiva di cui all’istanza di condono, essendo integrata dalla realizzazione di un’unità immobiliare di 100 mq., deve qualificarsi come una nuova costruzione, come tale, ascrivibile ai cd. abusi maggiori.
5.2. In proposito, secondo orientamento interpretativo già espresso da questa Sezione, in linea con una ormai consolidata esperienza giurisprudenziale ( ex multis , T.a.r. Lazio Roma, IV ter, n. 17395 del 2023), sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della l.r. Lazio n. 12/2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del d.l. n. 269/2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi, riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3, del menzionato Allegato, nelle quali rientra quello qui in rilievo, interviene una preclusione legale alla loro sanabilità.
In particolare, la norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003 è chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere; in senso ancor più restrittivo è intervenuta la l.r. Lazio n. 12 del 2004, la quale, all’art. 3, comma 1, lettera b), secondo il testo vigente ratione temporis , prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
5.3. Come risulta evidente, la preclusione al rilascio del titolo in sanatoria per abusi maggiori prescinde dal carattere assoluto o relativo del vincolo, essendone determinata dalla sola sua presenza.
6. Deve poi aggiungersi che il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull’area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi e alle caratteristiche di questi ultimi costituisce motivazione sufficiente a fondare il diniego di condono (cfr. Cons. Stato, VII, n. 10495 del 2022), con conseguente carattere vincolato del provvedimento di rigetto e sostanziale inutilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Infatti il rilascio di un parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo non consentirebbe comunque di superare l’indicata preclusione normativa propria della disciplina del cd. terzo condono connessa alla tipologia di intervento e di condurre conseguentemente all’accoglimento dell’istanza di condono.
7. La normativa così stringente dettata per il terzo condono non appare in contrasto con l’art. 3 Cost., essendo invece ragionevole dettare norme molto rigide e limitative in presenza di abusi edilizi, diversamente da quanto accade nell’ipotesi di esecuzione di un intervento edilizio da realizzarsi previa acquisizione del necessario titolo. È nella discrezionalità del legislatore individuare il novero dei beni sanabili, non potendo questi essere vincolato neppure dalle disposizioni che hanno precedentemente introdotto analoghi istituti.
Ne deriva che la questione di legittimità costituzionale che in ricorso si chiede di sollevare al Collegio appare manifestamente infondata.
7.1. Deve aggiungersi che la questione della compatibilità con la Costituzione delle disposizioni di che trattasi è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di chiarire che il legislatore regionale non può “ampliare i limiti applicativi della sanatoria”, né “allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato” (n. 73 del 2017, nn. 233 e 117 del 2015, n. 290 del 2009). Al legislatore regionale compete “l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale” (n. 77 del 2021, n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015), e, in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistico-ambientali e archeologici, che rischierebbero di essere ulteriormente compromessi da un ampliamento del regime condonistico. L'intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell'esercizio delle competenze in materia di “governo del territorio”, e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori (cfr. Corte Cost. n. 181 del 2021).
Con la menzionata decisione la Corte ha, quindi, sancito la legittimità della previsione della regione Lazio, in quanto “il regime più restrittivo introdotto dalla legge regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l'ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni” .
8. Quanto infine alla dedotta violazione delle garanzie di cui all’art. 10 bis della l. n. 241/1990, secondo granitica giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. Stato, VI, n. 7678 del 2023), l’obbligo di esaminare i documenti prodotti dagli interessati non impone all’Amministrazione una specifica ed analitica confutazione di tutte le singole argomentazioni esposte; in questi termini, deve ritenersi sufficiente una motivazione adeguata che renda percepibile l’avvenuto esame e la causa del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative.
9. Per tutte le ragioni suesposte il ricorso va respinto, in quanto infondato in relazione a tutte le doglianze dedotte.
10. Le spese seguono la soccombenza, ponendosi in solido a carico delle ricorrenti, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Stralcio), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso come in epigrafe proposto;
- condanna in solido le ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio che liquida forfetariamente in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Monica Gallo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO