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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Rovigo, Dott.ssa Rossana Marcadella, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente: SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N.r.g. 1217/2023 TRA: con sede legale in Rovigo, via Regina Margherita, 35/A (P.IVA Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_1
Alberto Poncina, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ATTORE
CONTRO
AVV. , nato a [...] il [...], con Controparte_1 studio in Adria (RO), via P. Pegolini nr. 6, ), con il patrocinio CodiceFiscale_1 dell'Avv. Paolo Chiarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO con sede legale in Milano, Via Crespi n. 19, (P.IVA e Controparte_2
Cod. Fisc. , in persona del suo Procuratore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
Giancarlo Lombardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO
Conclusioni delle parti: Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.2024: “in principalità Accertata, per le ragioni ed i motivi tutti dedotti ed esposti nel presente atto, l'inadempimento ovvero il carente e colpevole adempimento da parte dell'avvocato Controparte_1 agli incarichi ricevuti in relazione alla assistenza, consulenza e difesa riferita alla affdatagli procedura di recupero crediti verso i Signori a per euro 461.026,12=, esitata in DI Parte_2 CP_3
541/11 Trib. Venezia, alla conseguente esecuzione immobiliare n.919/2011 Trib. Venezia, successiva esecuzione immobiliare 119/2017 Trib. Venezia, alla esecuzione immobiliare n.929/2011 Rg Trib. Venezia, ed alla consulenza previamente e successivamente resa per il recupero degli importi assegnati e mai effettivamente attribuiti ad “ ; conseguentemente condannarsi il predetto avvocato Parte_1 al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi, patrimoniali e non, subiti dalla Controparte_1 società in persona del legale rappresentante p.t. come sotto riportati:
1. euro 42.945,01= a Parte_1 titolo di lucro cessante quale danno da mancato guadagno, dovuto dalla differenza fra il valore dell'immobile pignorato in sede di prima assegnazione (euro 464.500) ed il valore del medesimo immobile in occasione della seconda assegnazione (euro 407.000), che ha portato la somma assegnata nel piano di distribuzione da originari euro 298.727,67 ad euro 255.782,66; 2. euro 23.435,17= quale danno emergente, consistente nella diminuzione patrimoniale relativa all'importo versato in termini di spese per coltivare la procedura esecutiva;
3. interessi e svalutazione patiti tra il 2015 ed il 2021 sull'importo di euro 298.727,67, dal 2021 sull'importo di euro 255.782,66=;
4. ulteriore danno emergente per prestazioni professionali per euro 22.000,00=;
5. ulteriore danno emergente per non dovuti costi di registrazione in misura di euro 26.662,00=, oltre interessi dal dovuto al saldo, del DI alla base della procedura esecutiva di riferimento e sanzioni di ulteriori euro 1.660,00= a seguito del mancato tempestivo versamento dell'importo -comunque non dovuto- per omessa tempestiva comunicazione alla società ricorrente da parte del convenuto;
6. euro 15.000,00= o diversa somma individuanda, anche in via equitativa, a titolo di perdita di chance;
7. il tutto per complessivi euro 145.000,00=, ovvero per la diversa somma, maggiore ovvero minore somma accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia”. Parte resistente ha concluso come da note conclusive depositate in data 21.03.2025: “1) Respingersi ogni domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'avv. 2) Con condanna della CP_1 parte attrice alla rifusione delle spese di lite sia del convenuto che della chiamata in causa”. Parte terza chiamata ha concluso come da note conclusive depositate in data 21.03.2025:
“In via principale rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei CP_1 confronti della terza chiamata , previo rigetto della domanda svolta da Controparte_2 Parte_1 in quanto infondata per i motivi dedotti in atti. In via di subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti dell'avvocato nonché di accoglimento della domanda di CP_1 manleva e garanzia dallo stesso formulata nei confronti di , statuire la condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di assicurazione in atti, tenuto conto di franchigie e massimali. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie. Spese e compensi professionali rifusi”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (nel prosieguo, solo ) Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio l'avv. , deducendo in fatto: i) di aver dato Controparte_1 mandato al professionista di recuperare il credito vantato nei confronti dei sig.ri e CP_3
; ii) di aver ottenuto decreto ingiuntivo e in seguito di aver avviato un procedimento Pt_2 esecutivo per il recupero del credito (previa iscrizione di ipoteca e notifica di atto di precetto e pignoramento, regolarmente trascritto); iii) l'immobile è stato aggiudicato il 13 luglio 2015 al prezzo di euro 464.500,00= e, in seguito all'emissione del decreto di trasferimento, è stato predisposto il piano di riparto, il quale attribuiva ad l'importo Pt_1 di euro 298,727,67=; iv) in seguito alle visure sull'immobile, è stata riscontrata l'esistenza di sequestro penale sugli immobili staggiti e conseguente il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, con revoca di tutti gli atti compiuti (compreso il decreto di trasferimento), con restituzione delle somme versate all'aggiudicatario, ciò nonostante il diverso parere del professionista delegato, Notaio dott. , il quale al contrario Per_1 riteneva che il sequestro conservativo penale non incidesse sul principio della priorità delle trascrizioni ed iscrizioni, rilevando come, peraltro, trattandosi di reati non attinenti alla normativa antimafia, non potesse estendersi la disciplina prevista per le misure di prevenzione speciale;
v) il professionista convenuto, dunque, non solo ha erroneamente ritenuto corretto il provvedimento del G.E. 22.07.2016, di revoca dell'aggiudicazione e annullamento del riparto (con assegnazione delle somme ad , ma ha altresì dato Pt_1 impulso all'estinzione della procedura, richiedendo al G.E. l'emissione del provvedimento di estinzione dell'esecuzione immobiliare avviata “per essere venuto meno l'oggetto del presente processo esecutivo”; vi) la condotta negligente del professionista convenuta (mancata impugnazione del provvedimento 22.07.2016, errato per un duplice ordine di ragioni, ossia l'equiparazione del sequestro preventivo al sequestro preordinato alla confisca disciplinato dal codice Antimafia, e per aver dichiarato “l'improseguibilità” della procedura, in luogo dell' “improcedibilità”) ha arrecato un danno ad la quale ha ottenuto la minor Pt_1 somma di euro euro 255.782,66=, a seguito della proposizione di incidente di esecuzione in sede penale, all'esito del quale il Giudice ha accertato l'esistenza del diritto reale dell'attrice sui beni confiscati, riconoscendole il diritto di soddisfarsi fino a concorrenza del credito;
vii) il professionista, decidendo di non reclamare il provvedimento del 22.07.2016 e di avviare invece azione risarcitoria nei confronti del Notaio delegato, ha pertanto arrecato un danno pari alla differenza tra il prezzo ottenuto in sede di piano di riparto 2015 (298.727,67=) e quello ottenuto in sede di piano di riparto 2021 (255.782,66=), oltre alle spese sostenute per la coltivazione della seconda procedura esecutiva (23.435,17=), spese per compensi professionali (22.000,00=), oltre ulteriori euro 27.662,00= e 1660,00= a titolo di tassa di registro e sanzione per tempestivo versamento dell'imposta di registro riferita al DI 541/2011 Trib. Rovigo all'origine della procedura esecutiva;
viii) a ciò si aggiunge inoltre il danno da perdita di chance, conseguente al mancato incasso delle somme assegnatele in sede di primo piano di riparto. Per quanto sopra esposto, ha concluso domandando di accertare l'inadempimento del convenuto agli incarichi oggetto del mandato per il recupero dei crediti verso i sig.ri e e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti e Pt_2 CP_3 patendi, patrimoniali e non, subiti, quantificati in euro 42.945,01= a titolo di lucro cessante quale danno da mancato guadagno, pari alla differenza del prezzo in prima e seconda assegnazione;
23.435,17= a titolo di danno emergente, per le spese sostenute per la procedura esecutiva, oltre interessi e svalutazione e ulteriore danno emergente per prestazioni professionali per euro 22.000,00=, ed euro 26.662,00= per costi di registrazione, oltre interessi dal dovuto al saldo, e sanzioni di ulteriori 1.660,00= ed euro 15.000,00= a titolo di danno da perdita di chance. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
* * * Si costituiva ritualmente in giudizio l'avv. , contestando le pretese attoree, ed CP_1 eccependo: i) di essere stato incaricato dalla società per il recupero di un credito di Pt_1 circa € 460.000,00= nei confronti dei signori e e di aver ottenuto decreto Pt_2 CP_3 ingiuntivo, in forza del quale ha agito in via esecutiva, per conto dei clienti;
ii) l'immobile pignorato è stato aggiudicato al prezzo di 464.500,00=, ma, al momento delle verifiche preordinate all'approvazione del piano di riparto, il delegato ha rilevato l'esistenza della trascrizione di un sequestro penale preventivo (del 19.11.2023); iii) il G.E. ha pertanto emesso decreto di trasferimento con l'ordine di cancellazione, non solo della trascrizione del pignoramento, ma altresì della trascrizione del sequestro penale preventivo, cancellazione prontamente rifiutata dalla competente conservatoria;
iv) nelle more, con la sentenza penale di condanna, è stata disposta la confisca dei beni sequestrati, e il G.E., su istanza dell'aggiudicatario, ha revocato il decreto di trasferimento e tutti gli atti della procedura, disponendo la restituzione delle somme versate;
v) non solo è stata Pt_1 prontamente informata della revoca del piano di riparto, ma le sono state prospettate le possibili alternative, consistenti nel reclamo avverso il provvedimento del G.E. 22.07.2016, ovvero nella promozione di autonoma azione risarcitoria nei confronti del professionista delegato, a fronte delle quali la cliente si è determinata a non proporre reclamo e a far valere l'eventuale responsabilità del notaio delegato;
vi) in particolare, Pt_1
è stata informata delle criticità sottese ad entrambe le scelte, quanto alla prima, l'ipotesi che il collegio giudicante aderisse alla decisione di revoca del G.E. e, in ogni caso, la possibile infruttuosità di tale scelta, atteso che la Conservatoria aveva espressamente demandato l'ordine di cancellazione della trascrizione del sequestro preventivo al giudice penale;
dall'altro lato è stata edotta della scarsa probabilità di ottenere una decisione Pt_1 favorevole nell'ambito dell'azione eventualmente da proporre contro il professionista delegato;
vii) la scelta difensiva è stata quella, poi rivelatasi corretta, di promuovere incidente di esecuzione in sede penale, nella quale è stato domandato di disporre la vendita degli immobili pignorati e il relativo accertamento del diritto di a far valere il proprio Pt_1 credito in via privilegiata ipotecaria sul suo ricavato, scelta peraltro condivisa dall'altro creditore ipotecario Banca MPS, tanto che le istanze promosse in sede esecutiva, dopo essere state riunite, sono state accolte e il bene è stato venduto al prezzo di 407.000,00=, di cui 279.217,83= assegnati ad viii) difetta, pertanto, l'inadempimento (essendo Pt_1 stata corretta la scelta dell'avv. di agire in sede di incidente di esecuzione), ma CP_1 anche il danno e il nesso di causalità tra l'asserito errore professionale ed il preteso danno, che viene peraltro quantificato genericamente riferendosi a spese non documentate nel loro ammontare;
ix) né specificata né provata è la chance persa, di cui parte attrice domanda il risarcimento, quantificato in modo del tutto aspecifico. Per tutto quanto sopra esposto, ha concluso domandando, previa Controparte_1 chiamata in causa della propria compagnia assicurativa di Controparte_2 rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa.
* * * Si costituiva in giudizio aderendo in fatto e in diritto alle Controparte_2 prospettazioni del convenuto e domandando il rigetto della domanda di garanzia proposta nei propri confronti, in conseguenza del rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, di essere dichiarata tenuta al pagamento nei limiti di operatività del contratto di assicurazione, tenuto conto di franchigie e massimali. Con vittoria di spese e compensi professionali.
*** Autorizzata la chiamata in causa di e rinviata conseguentemente la Controparte_2 prima udienza di trattazione, per consentirne la citazione, all'udienza del 7.02.2024 il giudice ha concesso i termini ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c. e all'esito, stante l'assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza in data odierna, in cui, precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
§ § § Trattandosi di giudizio che verte in materia di responsabilità professionale dell'avvocato difensore, per errori asseritamente commessi nell'espletamento dell'incarico, si rammenta il costante orientamento della Cassazione sul punto, come espresso da Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013: La responsabilità dell' avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. È opportuno rammentare, inoltre, che, nel delineare il regime di ripartizione dell'onere della prova, ci si deve ricondurre ai principi individuati dalle Sezioni Unite n. 13533/01 ed oramai recepiti in maniera unanime dalla giurisprudenza, in forza dei quali: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” Pertanto, con riferimento alla domanda risarcitoria da responsabilità contrattuale, il creditore dell'obbligazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta deve dare la prova del relativo fatto costitutivo (vale a dire del contratto intercorso con il debitore), potendo limitarsi ad allegare, seppur in maniera sufficientemente circostanziata e precisa, l'altrui inadempimento. Inoltre, “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione”. (Cass. 18612/2013). Nel caso di specie, risulta pacifica la sussistenza del titolo negoziale su cui parte attrice fonda le proprie pretese, vale a dire il contratto di prestazione d'opera professionale relativo alla difesa delle ragioni creditorie della società nei confronti dei sig.ri Pt_1
e per il recupero del credito di euro 460.000,00= nei loro confronti, Pt_2 CP_3 scaturita nel procedimento per decreto ingiuntivo e nella procedura esecutiva immobiliare (N.R.G.E.I. 919/2011) innanzi al Tribunale di Venezia, di conseguenza, il ruolo dell'Avv.
, quale legale di fiducia di quantomeno con riferimento alla vicenda in CP_1 Pt_1 esame. Parte attrice attribuisce al convenuto il danno patito in seguito alla mancata proposizione del reclamo avverso il provvedimento del 22.07.2016, con cui il G.E., estendendo il principio espresso dall'art. 55 d.lgs. 159/2011 per le misure di prevenzione patrimoniali al sequestro penale finalizzato alla confisca del profitto del reato, ha revocato tutti gli atti esecutivi successivi alla trascrizione del sequestro penale (tra i quali il decreto di trasferimento e il piano di riparto predisposto dal delegato) e ha dichiarato l'improseguibilità dell'esecuzione sino alla definitività del processo penale. Secondo la ricostruzione attorea, l'Avv. , non solo non ha esperito i rimedi CP_1 previsti dalla legge per contrastare il provvedimento ritenuto erroneo, ma altresì dato impulso all'estinzione della procedura esecutiva, decidendo di coltivare un separato giudizio contro il professionista delegato (pag. 7 atto di citazione: “parte attrice si duole del fatto che la definitiva scelta ed il definitivo consiglio professionale ricevuto dal professionista convenuto, dopo la decisione del luglio 2016, sia stato quello di agire in termini risarcitori contro il solo Notaio Pt_3 delegato alla vendita” “si duole, ancora, del fatto che non sia stata posta attenzione sulla conclusione assunta dal Giudice in termini di “ improseguibilità per tempo data, del tutto eccentrica ed abnorme rispetto al sistema”). Afferma parte attrice che: “il provvedimento Zanon” è stato “considerato non impugnabile e, come detto, venne consigliato ad 'Azeta di concentrarsi, per i profili risarcitori, sul comportamento tenuto dal Notaio senza peraltro dare poi neppure effettivo seguito a detta unica impostazione”; Per_1
Tale ricostruzione è invero smentita dalla documentazione prodotta agli atti e, in particolare, dai doc. 13 e 14 di parte convenuta. Il doc. 13 rappresenta una mail che il convenuto ha inviato alla propria cliente il 29 luglio 2016, dunque pochi giorni dopo l'emissione del provvedimento di improcedibilità della procedura esecutiva, nella quale l'Avv. , dopo aver illustrato il contenuto di detto CP_1 provvedimento e delle sue conseguenze, ha enucleato la possibilità di proporre reclamo
“sul presupposto dell'erroneità dell'applicazione della normativa antimafia al caso in questione”, ovvero di proporre domanda risarcitoria contro il Notaio delegato “per non aver sospeso il tutto a tempo debito”, rinviando ad una discussione di persona per la valutazione approfondita delle scelte difensive da compiere. A quest'ultima conversazione fa poi riferimento il doc. 14 (mail del 29.08.2016 indirizzata da al suo legale), nella quale per tutt'altro che Pt_1 Persona_2 Pt_1 inconsapevolmente, richiamando gli accordi dell'01.08.2016, ricordava all'avv. CP_1 “l'invio della pec di richiesta danni al notaio con l'invito ad una mediazione (estesa alla sua Per_1 compagnia assicurativa), nonché una pec di responsabilità alla segreteria del notariato per i ritardi nelle registrazioni e dell'errore di comunicazione mancata nei riparti”. Il tenore e il contenuto della mail, che contiene riferimenti puntuali alla strategia difensiva intrapresa (nella parte in cui, ad esempio, esorta il difensore ad estendere la mediazione alla compagnia assicurativa del Notaio delegato), smentisce quanto affermato in citazione da ovverosia di essersi affidata esclusivamente alle scelte tecniche del proprio Pt_1 difensore, e di non aver partecipato alla relativa delibazione. afferma in definitiva che la scelta di non reclamare il provvedimento del G.E., ma Pt_1 di promuovere azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di delegato, sarebbe imputabile al solo difensore, il quale è incorso in un macroscopico errore di valutazione dell'attività del Notaio, che aveva agito sempre correttamente. L'avvocato avrebbe pertanto caldeggiato tale azione, a scapito di quella corretta di CP_1 impugnazione del provvedimento. Anche tale affermazione è sprovvista di qualsivoglia riscontro, ed è anzi smentita dal tenore del doc. 15 di parte convenuta, mail del 13.03.2017, con cui il procuratore ribadiva alla cliente “l'espressa complessità della causa e la difficoltà di giungere ad una sentenza favorevole” e anzi quasi esortava a valutare i costi di tale azione, in caso di esito sfavorevole. Pt_1
Tale comunicazione, contestata dall'attore in quanto manchevole dell'indicazione dei dati relativi all'invio e ricezione della mail, poi documentati con la prima memoria istruttoria, costituisce la prova che l'azione risarcitoria contro il notaio delegato non solo non è stata
“caldeggiata” dall'Avv. (come sostenuto da , ma anzi ne sono stati CP_1 Pt_1 sottolineati rischi e costi collegati. Dalla corrispondenza prodotta risulta evidente l'impegno profuso dall'Avv. al CP_1 fine di gestire la posizione del proprio cliente con il risultato meno svantaggioso possibile nei confronti della parte assistita. In particolare, in seno alla procedura esecutiva, come emerge dal verbale d'udienza del 20.07.2016, il professionista si è prontamente opposto all'istanza formulata dall'aggiudicatario, volta alla revoca del D.T. e alla restituzione dell'importo versato, chiedendone il rigetto. Peraltro, le pretese attoree non sono state lasciate prive di tutela, dal momento che il convenuto ha proposto incidente di esecuzione in sede penale, finalizzato alla vendita degli immobili pignorati e del relativo accertamento del diritto di a far valere il proprio Pt_1 credito in via privilegiata ipotecaria sul suo ricavato, domanda accolta dal giudice dell'esecuzione penale, il quale riconosceva la propria competenza, “non prima del passaggio in giudicato della sentenza, a conoscere dei diritti dei terzi sul bene oggetto di confisca”. La scelta di adire il giudice penale era motivata dal rifiuto opposto dalla Conservatoria alla cancellazione della trascrizione del sequestro preventivo in assenza di un provvedimento del giudice penale e si è mostrata comunque adeguata, dal momento che in seguito il compendio immobiliare è stato aggiudicato e ha potuto soddisfarsi sul ricavato. Pt_1
Priva di riscontro è l'affermazione attorea per cui la proposizione del reclamo avrebbe certamente costituito la migliore tutela delle ragioni del cliente. Per configurare la responsabilità professionale dell'avvocato, non ci si basa solo sulla non corretta esecuzione dell'attività. Sul punto la Suprema Corte, con estrema chiarezza, rileva che, essendo l'obbligazione dell'avvocato di mezzi e non di risultato, ciò in quanto tale soggetto assume l'obbligo di prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non già di conseguirlo, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento del nesso causale tra condotta negligente e danno, indicare genericamente l'esito negativo del giudizio di primo grado deducendo la tardività dell'appello, ma occorre, verificare ed accertare, e sia pure con criteri necessariamente probabilistici, che il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2836). Si tratta, quindi, di stabilire, se la condotta corretta e adempiente del professionista, secondo il criterio del più probabile che non, avrebbe consentito al cliente il riconoscimento delle proprie ragioni giuridiche, con conseguente nesso eziologico tra il comportamento del legale e il danno derivatone. Ebbene, nel caso in esame, fermo quanto già detto sulla consapevolezza di delle Pt_1 scelte difensive prospettate, è opinione della scrivente giudicante che la società attrice non abbia efficacemente dimostrato né il probabile esito favorevole del reclamo (attesa la pendenza del procedimento penale volto ad accertare la responsabilità degli esecutati e le relative conseguenze sul sequestro disposto), né che dall'eventuale accoglimento del reclamo avverso il provvedimento del G.E. 22.07.2016 avrebbe conseguito il risultato favorevole di ottenere la somma oggetto del piano di riparto, sicché la mancanza di elementi probatori di segno contrario, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva, secondo il criterio del più probabile che non, circa il probabile esito favorevole del reclamo esclude l'affermazione di responsabilità del legale. Pertanto, le domande attoree devono essere respinte. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, liquidate come in dispositivo. La liquidazione è operata in applicazione dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 previsti per lo scaglione sino a 260.000,00= euro, con liquidazione nei valori medi per quanto attiene alle fasi di studio e introduttiva, e minimi per le fasi di istruttoria e trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata. Per quanto riguarda le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, si richiama il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui: “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. Civ., Sez. II, 28 novembre 2013, n. 26638; Cass. Civ., Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20610).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-RIGETTA le domande proposte da contro Parte_1 CP_1
;
[...]
-CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio in favore del Parte_1 convenuto , liquidate in € 9.142,00= per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
-CONDANNA l pagamento delle spese di giudizio in favore del terzo Parte_1 chiamato he si liquidano in € 9.142,00=per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Rovigo, 3 aprile 2025 Il Giudice Rossana Marcadella