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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 15/01/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
AN NA, LA
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 11444/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TK501F203558/2024 TRIBUTI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 11405/2025 depositato il 17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente impugnava l' avviso di presa in carico relativa all'avviso di accertamento n.
TK501F203558/2024 , lo stesso eccepiva la mancata notifica dell'atto prodromico e chiedeva la nullità dell'atto impugnato e di quello sottostante.
Si costituiva l' ufficio che depositava l'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato con la presa in carico, visto l' esercizio del potere di autotutela, ai sensi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 art. 10- quater, art. 10-quinquies, Statuto dei diritti del contribuente.
La Corte accertato che l'Ufficio con provvedimento n. prot. 0002984 del 25/09/2025 ha disposto l'annullamento totale dell' avviso di accertamento n. TK501F203558/2024 relativo all'anno di imposta 2019 notificato in data 12/11/2024, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
AN NA, LA
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 11444/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TK501F203558/2024 TRIBUTI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 11405/2025 depositato il 17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente impugnava l' avviso di presa in carico relativa all'avviso di accertamento n.
TK501F203558/2024 , lo stesso eccepiva la mancata notifica dell'atto prodromico e chiedeva la nullità dell'atto impugnato e di quello sottostante.
Si costituiva l' ufficio che depositava l'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato con la presa in carico, visto l' esercizio del potere di autotutela, ai sensi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 art. 10- quater, art. 10-quinquies, Statuto dei diritti del contribuente.
La Corte accertato che l'Ufficio con provvedimento n. prot. 0002984 del 25/09/2025 ha disposto l'annullamento totale dell' avviso di accertamento n. TK501F203558/2024 relativo all'anno di imposta 2019 notificato in data 12/11/2024, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.