Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00688/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2025, proposto da
TO OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Comitato Centrale e per Le Cooperative, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Confederazione Cooperative Italiane - Confcooperative, in persona del legale rappresentante pro tempore , CA AR, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
del Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 67/SAA/2025 del 24 giugno 2025, trasmesso con nota il 26 giugno 2025, che ha disposto lo scioglimento d’autorità della “ Squinzanese Società Cooperativa Agricola ”, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies cod. civ., con contestuale nomina del Commissario Liquidatore (AR CA), nonché di ogni altro atto connesso consequenziale e presupposto ivi compresi, ove occorra, del parere del Comitato Centrale per le Cooperative, della nota di avvio del procedimento (n. 0031475 del 21 febbraio 2025) e del verbale di mancata revisione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Comitato Centrale e per Le Cooperative;
Vista la memoria del 26 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. EL AR e uditi per le parti i difensori Avv. A. Vantaggiato per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Premesso che:
- con ricorso notificato in data 12 agosto 2025 e depositato in data 13 agosto 2025, il ricorrente ha impugnato gli atti a mezzo dei quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto lo scioglimento ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies cod. civ. della società cooperativa agricola di cui è presidente;
- con ordinanza n. 385 del 4 settembre 2025 è stata accolta l’istanza cautelare formulata unitamente al ricorso;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è costituito in giudizio in data 14 ottobre 2025; le altre parte destinatarie della notifica del ricorso, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio;
- con memoria depositata in data 26 gennaio 2026 il ricorrente ha dato atto dell’intervenuta revoca del provvedimento impugnato (disposta con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 4 settembre 2025, prodotto in atti) e, pertanto, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con rinuncia alle spese;
- in data 27 aprile 2026 anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha depositato la documentazione attestante l’intervenuta revoca del provvedimento impugnato;
- a esito dell’udienza pubblica del 29 aprile 2026 le causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm. “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”, ragione per cui “ la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo ” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1104 del 2 febbraio 2024);
- nel caso di specie le parti hanno dato atto e dimostrato documentalmente l’intervenuta revoca del provvedimento impugnato con il ricorso, con conseguente piena soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso all’introduzione del giudizio secondo quanto previsto dal richiamato art. 34, co. 5, cod. proc. amm.
Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare, ai sensi dell’art. 34. co. 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.
Ritenuto di dover compensare le spese di lite in conformità con quanto richiesto dalle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI OR, Presidente
EL AR, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EL AR | ZI OR |
IL SEGRETARIO