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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 18/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10370 - 2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. CP_2
RESISTENTE avente ad oggetto: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2024, – premesso di aver prestato Parte_1 servizio in forza di plurimi contratti di supplenza breve per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
– adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio (CIA), quale previsto dal CCNL comparto scuola 1999 e rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto della Sig.ra a percepire il Compenso Individuale Parte_1 accessorio in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai
CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che in relazione al numero di giorni (496) e alle ore per le quali ha lavorato (36 settimanali) in relazione ai vari contratti, ammonta ad €
1.173,28, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994,calcolati dalla data delle single scadenze sino all'effettivo soddisfo;
b) per
l'effetto, condannare il , in persona del al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore della Sig.ra dell'importo lordo di €. 1.173,28, calcolati a Parte_1
1 titolo di compenso individuale accessorio in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati dalla presente narrativa, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
…”.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1 chiedendo, tuttavia, che la prestazione venisse liquidata proporzionalmente al servizio prestato.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 18.9.2025- tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
- la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Invero, è pacifico, oltre che documentalmente provato (si vedano i contratti allegati al ricorso introduttivo del giudizio, docc. da 1 a 5), che abbia prestato attività lavorativa Parte_1 in qualità di collaboratrice scolastica per gli anni scolastici 2020/2021 (precisamente, dall'8.10.2020 all'11.6.2021) e 2021/2022 (precisamente, dal 4.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.3.2022; dall'1.4.2022 al 9.6.2022).
Risulta, altresì, che il convenuto non abbia corrisposto alla ricorrente il compenso CP_1 individuale accessorio.
2.2. Ciò posto, l'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, stabilisce la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale, in relazione alla quale la
Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza 27/7/2018, n. 20015) ha fornito un'interpretazione
2 costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, quale dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
I principi affermati dalla Corte di Cassazione paiono applicabili anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e ricomprende, quindi, tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità, quale che sia la durata temporale dell'incarico, né si ravvisano condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82,
3 comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
A conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, può richiamarsi la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
2.3. Alla luce di quanto precede, la pretesa avanzata in ricorso merita accoglimento.
D'altro canto, il non ha contestato l'attività di collaboratrice scolastica temporanea svolta CP_1 dalla parte ricorrente, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento prestato con esclusione dei periodi di lavoro non retribuiti.
Giova pure soggiungere che, al di là del rilievo genericamente formulato sul punto dal CP_1 resistente, non si rinvengono giornate di assenza suscettibili di detrazione economica.
Per altro verso, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente non sono stati contestati, nemmeno genericamente, dal il quale – anzi – ha espressamente affermato che “appare corretto quanto CP_4 richiesto in considerazione degli effettivi giorni e le effettive ore di servizio prestate” (cfr. pag. 2 della memoria).
Ne deriva il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale
Accessorio per i periodi di supplenza svolti come innanzi indicati, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di euro 1.173,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui agli artt. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e 22, comma
36, della legge n. 724/1994.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Si precisa che non sussistono i presupposti per l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147/2022, pure invocata dalla parte ricorrente, stante il mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso introduttivo (con particolare riferimento a quelli relativi ai contratti di lavoro).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 10370/2024 R.G.L., proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Controparte_1 provvede:
4 a) dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale accessorio in Parte_1 relazione alle effettive ore di lavoro prestate per il periodo di svolgimento dell'attività;
b) condanna, per l'effetto, il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della relativa somma spettante, pari ad euro 1.173,28 oltre accessori, come indicato in parte motiva;
c) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.314,00, oltre CP_1
I.V.A., C.P.A., e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Andrea Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza del 18/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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