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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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7 luglio 2017
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Art. 729.
Conseguimento del diploma di laurea da parte ((degli ufficiali)) dei ruoli normali
1. Gli ufficiali ((...)) dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalita' ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali e' previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660 e dall'articolo 1137-bis, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali e' stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno precedente al compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalita' della predetta valutazione.
Conseguimento del diploma di laurea da parte ((degli ufficiali)) dei ruoli normali
1. Gli ufficiali ((...)) dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalita' ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali e' previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660 e dall'articolo 1137-bis, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali e' stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno precedente al compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalita' della predetta valutazione.
Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 21/03/2014, n. 454Provvedimento: […] del processo verbale n. 14 in data 13 giugno 2012, con cui l'Ispettorato scuole della Marina militare ha espresso parere negativo in ordine alla concessione della proroga richiesta ai sensi dell'art. 729 del codice dell'ordinamento militare;Leggi di più...
- transito nel ruolo speciale·
- sviamento di potere·
- disparità di trattamento·
- ricorso per motivi aggiunti·
- cessazione d'autorità dal servizio permanente effettivo·
- diniego di proroga per completamento degli studi universitari·
- legittimità del giudizio sulla meritevolezza del militare·
- art. 729 del codice dell'ordinamento militare·
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- sanzioni disciplinari