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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11848/2024, avente come oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Lecco, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. PEREGO LUCA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. MILINI RENATA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 4.6.2025)
Le parti hanno chiesto entrambe la pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 26.4.1997 a BO (BS) con trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 1997, unione dalla quale erano nati i figli maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , maggiorenne ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente.
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 7473/2021 emesso all'esito della camera di consiglio del 4.11.2021, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 27.10.2021.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il
Giudice delegato, adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti e fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 4.11.2021, che le parti comparvero davanti al Presidente delegato in data 27.10.2021, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi da ben più del termine di dodici mesi previsto dalla legge alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio (3.10.2024).
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da quattro anni, durante i quali non hanno più avuto alcun contatto, e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a BO (BS) in data 26.4.1997, trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno
1997;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 4.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11848/2024, avente come oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Lecco, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. PEREGO LUCA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. MILINI RENATA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 4.6.2025)
Le parti hanno chiesto entrambe la pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 26.4.1997 a BO (BS) con trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 1997, unione dalla quale erano nati i figli maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , maggiorenne ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente.
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 7473/2021 emesso all'esito della camera di consiglio del 4.11.2021, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 27.10.2021.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il
Giudice delegato, adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti e fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 4.11.2021, che le parti comparvero davanti al Presidente delegato in data 27.10.2021, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi da ben più del termine di dodici mesi previsto dalla legge alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio (3.10.2024).
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da quattro anni, durante i quali non hanno più avuto alcun contatto, e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a BO (BS) in data 26.4.1997, trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno
1997;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 4.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri