Sentenza 10 aprile 1979
Massime • 2
Il conduttore di un locale posto in un edificio condominiale, cui sia limitata o impedita, da parte di uno dei condomini, una delle utilizzazioni accessorie del muro perimetrale comune, e legittimato ad agire direttamente contro l'autore della molestia di fatto o di diritto,a tutela del diritto di godimento acquisito con il contratto di locazione sulla cosa comune, tuttavia, quale mero detentore della unita immobiliare locatagli, puo proporre la sola Azione possessoria di spoglio e non anche le azioni petitorie, le quali presuppongono una controversia tra condomini sull'uso delle parti comuni del fabbricato.*
In Mancanza di una norma la quale prescriva il deposito in un termine perentorio dell'atto integrativo del contraddittorio in causa inscindibile, deve ritenersi sufficiente che il deposito stesso avvenga prima della discussione della causa davanti al collegio, per consentire al giudice dell'impugnazione di controllare la ritualita e la tempestivita della relativa notifica. ( Conf 2013/76, mass n 380834).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/1979, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1979 |
Testo completo
In Mancanza di una norma la quale prescriva il deposito in un termine perentorio dell'atto integrativo del contraddittorio in causa inscindibile, deve ritenersi sufficiente che il deposito stesso avvenga prima della discussione della causa davanti al collegio, per consentire al giudice dell'impugnazione di controllare la ritualita e la tempestivita della relativa notifica. ( Conf 2013/76, mass n 380834).*