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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3762/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3762/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. MANZINI VERONICA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/04/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 06/12/1975 a Sant'Agata di Militello (ME) (atto n. 66, parte 2, serie A, anno 1975). Dal matrimonio sono nati i figli (16/06/1981) e (16/11/1977), maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 15/09/2022, che ha stabilito che il marito versasse alla moglie un assegno di mantenimento di € 200 (doc. 2).
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
▶ che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
▶ che dalla separazione non ha avuto più alcun contatto con il marito che si è reso irreperibile;
▶ di essersi sempre occupata del ménage familiare, mentre il marito ha lavorato come dipendente statale presso la Marina Militare e il Ministero degli Interni. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, che sia posto a carico del resistente l'obbligo di versarle un assegno divorzile di € 200.
non si è costituito. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 473 bis 47 c.p.c. «Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica». Nel caso di specie, non può ravvisarsi la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia, in quanto le parti non hanno figli minorenni e la ricorrente ha allegato e documentato il marito risiede a San Giorgio a Cremano (NA) (doc. 3). Inoltre, la circostanza che il marito si sia reso irreperibile nel precedente giudizio di separazione non può considerarsi rilevante nel presente procedimento, considerato che adesso il marito risulta risiedere a un indirizzo diverso (via Bernabò n. 32) e, in base all'esito della notifica (“temporanea assenza del destinatario”) non risulta neppure irreperibile. Di conseguenza, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Napoli, nel cui circondario si trova il Comune di residenza del ricorrente. Attesa la mancata costituzione della resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia per essere competente il Tribunale di Napoli Nord, assegnando termine di 3 mesi per la riassunzione del processo;
-dichiara irripetibili le spese.
Reggio Emilia, 10/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3762/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. MANZINI VERONICA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/04/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 06/12/1975 a Sant'Agata di Militello (ME) (atto n. 66, parte 2, serie A, anno 1975). Dal matrimonio sono nati i figli (16/06/1981) e (16/11/1977), maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 15/09/2022, che ha stabilito che il marito versasse alla moglie un assegno di mantenimento di € 200 (doc. 2).
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
▶ che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
▶ che dalla separazione non ha avuto più alcun contatto con il marito che si è reso irreperibile;
▶ di essersi sempre occupata del ménage familiare, mentre il marito ha lavorato come dipendente statale presso la Marina Militare e il Ministero degli Interni. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, che sia posto a carico del resistente l'obbligo di versarle un assegno divorzile di € 200.
non si è costituito. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 473 bis 47 c.p.c. «Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica». Nel caso di specie, non può ravvisarsi la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia, in quanto le parti non hanno figli minorenni e la ricorrente ha allegato e documentato il marito risiede a San Giorgio a Cremano (NA) (doc. 3). Inoltre, la circostanza che il marito si sia reso irreperibile nel precedente giudizio di separazione non può considerarsi rilevante nel presente procedimento, considerato che adesso il marito risulta risiedere a un indirizzo diverso (via Bernabò n. 32) e, in base all'esito della notifica (“temporanea assenza del destinatario”) non risulta neppure irreperibile. Di conseguenza, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Napoli, nel cui circondario si trova il Comune di residenza del ricorrente. Attesa la mancata costituzione della resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia per essere competente il Tribunale di Napoli Nord, assegnando termine di 3 mesi per la riassunzione del processo;
-dichiara irripetibili le spese.
Reggio Emilia, 10/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli