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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/08/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 308 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siena (SI), vicolo Parte_1 C.F._1 della Manna n. 3, presso lo studio dell'avv. Luigi De Mossi del foro di Siena che la rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto di citazione attrice
e
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuta contumace
Oggetto: diritti reali;
art. 949 c.c.
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 5.3.2025.
In particolare, parte attrice ha così concluso: “ - in via principale: accertare e dichiarare che Il non ha mai vantato CP_1
e non vanta alcun diritto corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio dalla particella censita al Catasto Fabbricati del Comune
[. di Colle di Val D'Elsa al Foglio 99 particella 1582, di cui la sig.ra è comproprietaria e, per l'effetto, ordinare a Parte_1 di cessare ogni e qualsiasi turbativa e/o molestia al pieno esercizio del diritto di proprietà vantato dalla sig.ra CP_1 Pt_1 inibendo il passaggio dalla suddetta particella. Con ogni conseguente pronuncia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi processuali del giudizio”.
Pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società chiedendo di accertare e dichiarare che quest'ultima non ha mai Controparte_1 vantato e non vanta alcun diritto corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio dalla particella censita al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val D'Elsa al foglio 99 particella
1582, di cui parte attrice è comproprietaria e conseguentemente di ordinare alla società convenuta di cessare ogni turbativa e/o molestia al pieno esercizio del diritto di proprietà dalla stessa vantato, inibendo il passaggio dalla suddetta particella.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto che: a) con ricorso ex artt. 703
c.p.c. e 1168 c.p.c. Il ha convenuto in giudizio chiedendo la CP_1 Parte_1 reintegrazione nel possesso del resede censito al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val
D'Elsa al foglio 99 particella 1582, nonché la rimozione della catena ivi installata a ridosso del cancello in ferro che introduce al giardino di proprietà della società ricorso Controparte_1 conclusosi con provvedimento di accoglimento che ha reintegrato quest'ultima nel possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio sulla detta particella e ordinato a Pt_1 di rimuovere la catena con i paletti apposti al confine;
b) la particella contesa nel suddetto
[...] procedimento, di proprietà di confina con la particella, censita al foglio 99 particella Parte_1
177 del Catasto Terreni del Comune di Colle di Val D'Elsa di proprietà della società convenuta, la quale pretende il diritto di passaggio dalla proprietà per accedere ad un piccolo resede Pt_1 esclusivo, ad uso giardino, sostenendo la destinazione pubblica e non privata della via di accesso e l'esistenza, al momento dell'acquisto, di muro semi-diruto a retta del ciglio della strada, con un varco dal quale si dipartiva una scala in terra battuta per accedere al giardino ubicato a un livello più alto rispetto al piano della strada;
c) risulta aver acquistato la proprietà pro indiviso Parte_1 per la quota di 1/3 della particella 1582 sita in Colle di Val D'Elsa, in virtù dell'atto di acquisto a rogito del notaio dott. del 11.12.2006, trascritto a Siena in data 13.12.2006 al Persona_1
n. 8642 di registro particolare;
d) nell'atto di acquisto della particella di terreno identificata con la particella 177 al foglio 99 della società a rogito del notaio in data Controparte_1 Persona_2
15.4.2013 Repertorio n. 66.252, trascritto a Siena il 17.4.2013 al n. 1898 di Registro Particolare viene indicato che tutto il complesso immobiliare, ivi compreso il terreno, è ubicato in via Gracco del Secco n. 14, senza che siano indicati altri accessi o diritti di passo su terreni confinanti anche se posti a quota di livello inferiori di mt 3,30; e) la relazione di servizio della Polizia Municipale di
Colle di Val D'Elsa del 22.1.2019 ha accertato la realizzazione (collocata tra il febbraio e il giugno
2015) di un muro di contenimento sulla linea di confine tra le proprietà (particella 177 di
Pagina 2 di 9 proprietà della società convenuta e particella 1582 di proprietà della , all'interno del quale Pt_1 sono state ricavate due aperture - di cui una per realizzare un vano tecnico per l'allacciamento delle utenze elettriche e una seconda per uso pedonale munita di cancello metallico per accedere al vano scale che collegava il resede - realizzate anche sulla proprietà della senza la sua Pt_1 autorizzazione, precisando, altresì, che il resede di proprietà della società non Controparte_1 risulta essere un terreno intercluso, essendo possibile accedervi dall'ingresso principale del complesso immobiliare;
f) la medesima relazione ha precisato altresì che prima dell'effettuazione dei lavori, peraltro in assenza o comunque in difformità del permesso a costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, non vi erano preesistenti scale o collegamenti tra il resede del e il vicolo sottostante, ma soltanto un terrapieno delimitato da una scarpata;
g) Parte_2 anche dalla relazione tecnica redatta dal geometra emerge che la strada ove Il CP_2 vorrebbe vantare un diritto di passaggio è privata e che non vi era alcun varco per CP_1 accedere dal vicolo delle Fontanelle al giardino annesso al precisando che dalle Parte_2 mappe catastali il confine tra la via pubblica e l'inizio della proprietà privata è individuabile in maniera molto netta e identificabile anche dalla diversa tipologia di pavimentazione e dall'assenza di opere di urbanizzazione nella parte privata;
h) non vi è stata alcuna costituzione di servitù né coattiva né volontaria, come risulta dai contratti di compravendita.
Pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita la società convenuta Controparte_1 dichiarata contumace all'udienza del 5.7.2023.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale di parte attrice e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio. Disattese le ulteriori richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 7.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione applicabile al presente procedimento.
2. La domanda proposta da parte attrice deve ritenersi procedibile, in quanto preceduta dall'esperimento con esito negativo del tentativo di mediazione (v. doc. 13 fasc. attrice), e nel merito deve ritenersi fondata per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, alla luce della documentazione versata in atti e della consulenza tecnica espletata, deve peraltro ribadirsi la superfluità della prova testimoniale richiesta dalla parte attrice e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi ritenere la causa compiutamente istruita.
Ciò posto, la domanda di parte attrice, in quanto volta all'accertamento dell'insussistenza del
Pagina 3 di 9 diritto di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà della società convenuta sul fondo di cui è comproprietaria, nonché alla cessazione delle turbative e delle molestie al pieno Parte_1 esercizio del diritto di proprietà, inibendo il passaggio dalla suddetta particella, deve essere qualificata quale actio negatoria servitutis ai sensi dell'art. 949 c.c., in virtù del quale “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
Così qualificata la domanda proposta, quanto all'onere della prova gravante su chi propone l'azione negatoria, deve osservarsi che trattasi di azione che non soggiace al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica. Invero, poiché nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà del fondo come nell'azione di rivendica, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo (v. Cass., sez. 2, sent. n. 12488 del 4.12.1995, che ha ravvisato tale prova in base alle risultanze dell'atto di acquisto dell'immobile o del possesso della cosa a partire dalla stessa data;
v. altresì Cass., sez. 2, ord. n. 6806 del 14.3.2025), spettando, di contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (v. in termini, Cass., sez. 2, ord. n. 1905 del 23.1.2023; conf. Cass., sez. 2, sent. n. 472 del 11.1.2017; v. altresì Cass., sez. 2, ord. n. 803 del 12.1.2022).
Invero, l'actio negatoria servitutis ha come presupposto essenziale la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, mentre non può essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (v. in tal senso Cass., sez. 6-2, ord. n. 31382 del
5.12.2018; conf. Cass., sez. 2, sent. n. 13710 del 22.6.2011), non potendo essere proposta al fine di far dichiarare una generica libertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa da parte di terzi (v. Cass., sez. 2, sent. n. 12607 del 28.8.2002), atteso che in tal caso difetterebbe l'interesse ad agire dell'attore, che sussiste, invece, in caso di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, venendo in tal caso in rilievo il legittimo diritto a far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese (v. Cass., sez. 2, sent. n. 5569 del
8.3.2010). In definitiva, trattasi di azione che può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e avente come finalità quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del
Pagina 4 di 9 fondo oggetto del pregiudizio (v. Cass., sez. 2, sent. n. 27564 del 31.12.2014).
Poste tali premesse giuridiche, nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato di aver acquistato con atto notarile a rogito dott. del 11.12.2006 (Rep. n. 17767, Racc. n. 7677) la Persona_1 proprietà del bene sito in Colle di Val d'Elsa, via Gracco del Secco n. 20, censito al Catasto
Fabbricati del predetto comune al foglio 99, particella 1582 sub. 22, nella cui vendita è compresa la quota di 1/3 dell'area urbana ad uso ortivo pertinenziale già censita al Catasto Terreni del medesimo Comune nel foglio 95, particella 175 e attualmente accorpata alla particella 1582 del
Catasto Fabbricati (v. doc. 6 fasc. attrice).
Di conseguenza, deve essere affermata la legittimazione attiva di potendo l'actio Parte_1 negatoria servitutis essere esperita anche da un solo comproprietario (v. in termini, Cass., sez. 2, ord.
n. 24059 del 3.8.2022, anche nel senso che nel caso in cui non sia richiesto alcun provvedimento positivo incidente su una situazione comune, quale ad esempio l'abbattimento di un immobile o la eliminazione di opere compiute su un fondo di proprietà comune, gli altri comproprietari non devono essere chiamati in causa).
Deve, inoltre, essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire di parte attrice, avendo quest'ultima fornito prova delle altrui pretese sul fondo attoreo, come concretizzate dalle iniziative giudiziali, quali la tutela possessoria invocata e concessa dal tribunale (v. doc.
1-3 fasc. attrice) e la costruzione di opere interessanti la particella di cui parte attrice è comproprietaria in assenza della sua autorizzazione (v. relazione della Polizia Municipale di cui al doc. 8 fasc. attrice e i doc. 10 e 11 fasc. attrice, contenenti le diffide da questa inviate all'odierna convenuta), mentre la società convenuta, non costituitasi in giudizio, non ha fornito prova dell'esistenza di un diritto di servitù di passaggio sul bene oggetto di domanda, né tanto meno ha formulato eccezioni o domande riconvenzionali aventi ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio (v. Cass., sez. 2, ord. n. 20325 del 16.7.2021, Rv. 661700-01: “Nel giudizio di “negatoria servitutis” il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso”; v. in motivazione Cass., sez. 6-2, ord. n. 31382 del 5.12.2018; v. altresì Cass., sez. 2, sent. n. 809 del 5.2.1985) o l'acquisto della stessa per usucapione (v. Cass., sez. 2, ord. n. 18322 del 27.6.2023; v. altresì Cass., sez. 2, sent. n. 9343 del 16.12.1987).
[.. In particolare, parte attrice ha contestato l'esistenza del diritto di passaggio preteso dalla società
già fatto valere da quest'ultima in sede giudiziale attraverso la tutela possessoria (v. CP_1
Pagina 5 di 9 ancora doc. 1 fasc. attrice), per accedere al resede esclusivo ad uso giardino ad essa appartenente - diritto che la controparte ha fondato sull'assunto della destinazione pubblica della via di accesso e della presenza, al momento dell'acquisto, poco prima del cancello posto a delimitazione delle proprietà privata, di un muro semi-diruto a retta del ciglio della strada, con un varco dal quale si dipartiva una scala in terra battuta per accedere al giardino ubicato a un livello più alto rispetto al piano della strada, finalizzato all'accesso dal Vicolo delle Fontanelle al giardino annesso all'immobile - deducendo l'infondatezza delle pretese di controparte sulla base della documentazione versata in atti. Al riguardo, infatti, parte attrice ha richiamato sia la relazione del proprio consulente tecnico di parte, geom. (v. doc. 5 fasc. attrice), che ha escluso il CP_2 riconoscimento nei rispettivi atti di acquisto di un diritto di passo in favore del fondo di proprietà della società convenuta, sia la relazione del Comando di Polizia Municipale – Comune di Colle di
Val d'Elsa del 22.1.2019 e la relativa documentazione fotografica (v. doc. 8 e 9 fasc. attrice), in cui l'agente accertatore, a seguito di sopralluogo, ha accertato “[…] la realizzazione di un muro di contenimento in c.a. rivestito in pietra faccia vista sulla linea di confine tra le particelle n°177 e n°1582, di spessore di circa 60 c,. altezza complessiva di 3,50 metri circa e lunghezza di metri 5,50 circa, (vedi foto n°2 e 3).
Nel suddetto muro erano state ricavate n°2 aperture, di cui: una per la realizzazione di un vano tecnico per
l'allacciamento delle utenze elettriche Enel […]¸l'altra per la realizzazione di un'apertura pedonale delle dimensioni di metri 1,02x2x2,82, munita di cancello metallico, quale accesso ad un vano scale di collegamento con il resede di cui alla particella n°177 (vedi foto n°3 e 5).” (v. p. 3 della relazione, in atti), in relazione alle quali ha altresì affermato quanto segue: “A seguito analisi di tutta la documentazione raccolta è possibile desumere con certezza che prima dei lavori, nel luogo interessato, non vi erano preesistenti scale e/o collegamenti tra il resede del e il vicolo sottostante, come invece dichiarato dal durante il sopralluogo del Parte_2 Tes_1
30.11.2018; piuttosto vi era un terrapieno delimitato da una scarpata, che probabilmente si era creata a seguito di una frana nelle mura castellane avvenuta in epoca remota. […] Riguardo alla data di realizzazione del muro di contenimento e del vano scale, da un confronto della documentazione fotografica raccolta e dalle immagini satellitari disponibili estratte dal software Google Earth, si ritiene che le opere siano state concluse tra il 03.02.2015 (lavori in corso di esecuzione – foto n° 11 e 12) e il 29.06.2015 (data dichiarata di fine lavori). La prima foto disponibile delle opere concluse risale al 27.08.2015, fonte Google Earth (vedi foto n°22)” (v. ancora p. 3 della relazione, in atti).
Inoltre, dall'atto di acquisto della società del 15.4.2013 (atto a rogito del notaio Controparte_1 dott. rep. 66.252, racc. 22.234) del bene immobile sito in via Gracco del Secco Persona_2
n. 14, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d'Elsa al foglio 99, particella 176, sub. 1, 2 e 3 e dell'appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni del medesimo comune al
Pagina 6 di 9 foglio 99, particella 177, non risulta l'esistenza di altro accesso oltre quello indicato, né di diritti di passo su terreni confinanti (v. doc. 7 fasc. attrice). Al riguardo, infatti, deve osservarsi che ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale, sebbene non si richieda l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, è necessario e sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (v. in termini Cass., sez. 2, sent. n. 9475 del
28.4.2011; conf. Cass., sez. 2, ord. n. 10169 del 27.4.2018 e Cass., sez. 2, sent. n. 21254 del
30.7.2024), volontà che nel caso di specie non può desumersi all'interno di nessuno dei due contratti di compravendita.
Infine, la situazione dei luoghi descritta e documentata da parte attrice, è confermata dalla relazione tecnica resa dal c.t.u. nominato geom. le cui valutazioni devono Persona_3 ritenersi condivisibili e idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto sorrette da motivazioni adeguate e logicamente coerenti, nonché fondate sulla disamina dei documenti e dell'esame dei luoghi oggetto di domanda, il quale, a conclusione del proprio elaborato, previo richiamo alla documentazione anche fotografica presente in atti e previa descrizione analitica dello stato dei luoghi (v. p.
6-7 elaborato peritale in atti, in cui si dà atto che lo stato dei luoghi corrisponde perfettamente a quello riscontrabile dalla documentazione in atti), ha affermato quanto segue: “Per la completezza dei dati, degli allegati e delle fotografie si può desumere la situazione precedente ai lavori di ristrutturazione svolti dalla convenuta. Lo stato dei luoghi precedente era il seguente al posto del muro a monte (quello in pietra e mattoni) era presente una scarpata. Il terreno scendeva fino al livello della strada di accesso […] Per la presenza del dislivello esistente e della scarpata non era possibile accedere alla proprietà soprastante. Anche dall'esame degli atti di provenienza - come è stato già fatto e riportato - non risulta alcuna menzione che indichi o possa far presumere che vi sia stato in questo tratto di confine un accesso e/o un diritto di passaggio. La porzione era ed è priva di opere di urbanizzazione quali fognature, illuminazione pubblica
e sicuramente non è oggetto di manutenzione da parte del Per le opere del lato a monte e cioè per il muro CP_3 in pietra e mattoni, per la scala di collegamento fra i due livelli con relativo cancello pedonale e per lo sportello contatori poiché risulta dagli atti (specificatamente dal verbale della Polizia Municipale) che sono stati realizzati abusivamente e che per tale motivo è stata effettuata segnalazione alla Procura presso il Tribunale evidentemente non vi sono ulteriori elaborati da reperire che possano rappresentare lo stato dei luoghi.” (p. 12-14 elaborato peritale in atti).
Pagina 7 di 9 In definitiva, avendo parte attrice assolto all'onere della prova sulla stessa gravante e non avendo, di contro, la convenuta dimostrato l'esistenza del proprio diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attrice (passaggio sulla particella di cui è comproprietaria), in assenza Parte_1 di un titolo contrattuale attestante la pretesa servitù in favore della convenuta e in mancanza di formulazione, nel presente giudizio, di domande riconvenzionali volte all'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù o all'accertamento di altre forme di acquisto del predetto diritto reale, la domanda di accertamento dell'insussistenza di diritti di servitù della convenuta sul terreno di comproprietà di parte attrice, con ordine alla convenuta di cessare ogni molestia e turbativa al pieno esercizio del diritto di proprietà della parte attrice sulla particella oggetto di giudizio, deve essere accolta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 (così come modificato con d.m. 147/2022), in base al valore (indeterminabile), alla natura e alla complessità (bassa) della controversia.
Analogamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, devono essere poste, nei rapporti interni, definitivamente a carico della parte convenuta soccombente. In ogni caso, resta salva la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
− dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d'Elsa al foglio 99 particella 1582, di cui
RA è comproprietaria, in favore del fondo di proprietà della convenuta Pt_1 CP_1
contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Colle di Val d'Elsa al foglio 99
[...] particella 177;
− per l'effetto, ordina alla convenuta la cessazione di ogni molestia e Controparte_1 turbativa al pieno esercizio del diritto di proprietà vantato dalla parte attrice Pt_1 sulla particella oggetto di giudizio, inibendone il passaggio;
[...]
− condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore Controparte_1
Pagina 8 di 9 di parte attrice che liquida in € 545,00 per esborsi e in € 7.616,00 per Parte_1 compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
− pone definitivamente a carico di parte convenuta nei rapporti Controparte_1 interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Siena, in data 16 agosto 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 308 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siena (SI), vicolo Parte_1 C.F._1 della Manna n. 3, presso lo studio dell'avv. Luigi De Mossi del foro di Siena che la rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto di citazione attrice
e
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuta contumace
Oggetto: diritti reali;
art. 949 c.c.
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 5.3.2025.
In particolare, parte attrice ha così concluso: “ - in via principale: accertare e dichiarare che Il non ha mai vantato CP_1
e non vanta alcun diritto corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio dalla particella censita al Catasto Fabbricati del Comune
[. di Colle di Val D'Elsa al Foglio 99 particella 1582, di cui la sig.ra è comproprietaria e, per l'effetto, ordinare a Parte_1 di cessare ogni e qualsiasi turbativa e/o molestia al pieno esercizio del diritto di proprietà vantato dalla sig.ra CP_1 Pt_1 inibendo il passaggio dalla suddetta particella. Con ogni conseguente pronuncia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi processuali del giudizio”.
Pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società chiedendo di accertare e dichiarare che quest'ultima non ha mai Controparte_1 vantato e non vanta alcun diritto corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio dalla particella censita al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val D'Elsa al foglio 99 particella
1582, di cui parte attrice è comproprietaria e conseguentemente di ordinare alla società convenuta di cessare ogni turbativa e/o molestia al pieno esercizio del diritto di proprietà dalla stessa vantato, inibendo il passaggio dalla suddetta particella.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto che: a) con ricorso ex artt. 703
c.p.c. e 1168 c.p.c. Il ha convenuto in giudizio chiedendo la CP_1 Parte_1 reintegrazione nel possesso del resede censito al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val
D'Elsa al foglio 99 particella 1582, nonché la rimozione della catena ivi installata a ridosso del cancello in ferro che introduce al giardino di proprietà della società ricorso Controparte_1 conclusosi con provvedimento di accoglimento che ha reintegrato quest'ultima nel possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio sulla detta particella e ordinato a Pt_1 di rimuovere la catena con i paletti apposti al confine;
b) la particella contesa nel suddetto
[...] procedimento, di proprietà di confina con la particella, censita al foglio 99 particella Parte_1
177 del Catasto Terreni del Comune di Colle di Val D'Elsa di proprietà della società convenuta, la quale pretende il diritto di passaggio dalla proprietà per accedere ad un piccolo resede Pt_1 esclusivo, ad uso giardino, sostenendo la destinazione pubblica e non privata della via di accesso e l'esistenza, al momento dell'acquisto, di muro semi-diruto a retta del ciglio della strada, con un varco dal quale si dipartiva una scala in terra battuta per accedere al giardino ubicato a un livello più alto rispetto al piano della strada;
c) risulta aver acquistato la proprietà pro indiviso Parte_1 per la quota di 1/3 della particella 1582 sita in Colle di Val D'Elsa, in virtù dell'atto di acquisto a rogito del notaio dott. del 11.12.2006, trascritto a Siena in data 13.12.2006 al Persona_1
n. 8642 di registro particolare;
d) nell'atto di acquisto della particella di terreno identificata con la particella 177 al foglio 99 della società a rogito del notaio in data Controparte_1 Persona_2
15.4.2013 Repertorio n. 66.252, trascritto a Siena il 17.4.2013 al n. 1898 di Registro Particolare viene indicato che tutto il complesso immobiliare, ivi compreso il terreno, è ubicato in via Gracco del Secco n. 14, senza che siano indicati altri accessi o diritti di passo su terreni confinanti anche se posti a quota di livello inferiori di mt 3,30; e) la relazione di servizio della Polizia Municipale di
Colle di Val D'Elsa del 22.1.2019 ha accertato la realizzazione (collocata tra il febbraio e il giugno
2015) di un muro di contenimento sulla linea di confine tra le proprietà (particella 177 di
Pagina 2 di 9 proprietà della società convenuta e particella 1582 di proprietà della , all'interno del quale Pt_1 sono state ricavate due aperture - di cui una per realizzare un vano tecnico per l'allacciamento delle utenze elettriche e una seconda per uso pedonale munita di cancello metallico per accedere al vano scale che collegava il resede - realizzate anche sulla proprietà della senza la sua Pt_1 autorizzazione, precisando, altresì, che il resede di proprietà della società non Controparte_1 risulta essere un terreno intercluso, essendo possibile accedervi dall'ingresso principale del complesso immobiliare;
f) la medesima relazione ha precisato altresì che prima dell'effettuazione dei lavori, peraltro in assenza o comunque in difformità del permesso a costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, non vi erano preesistenti scale o collegamenti tra il resede del e il vicolo sottostante, ma soltanto un terrapieno delimitato da una scarpata;
g) Parte_2 anche dalla relazione tecnica redatta dal geometra emerge che la strada ove Il CP_2 vorrebbe vantare un diritto di passaggio è privata e che non vi era alcun varco per CP_1 accedere dal vicolo delle Fontanelle al giardino annesso al precisando che dalle Parte_2 mappe catastali il confine tra la via pubblica e l'inizio della proprietà privata è individuabile in maniera molto netta e identificabile anche dalla diversa tipologia di pavimentazione e dall'assenza di opere di urbanizzazione nella parte privata;
h) non vi è stata alcuna costituzione di servitù né coattiva né volontaria, come risulta dai contratti di compravendita.
Pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita la società convenuta Controparte_1 dichiarata contumace all'udienza del 5.7.2023.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale di parte attrice e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio. Disattese le ulteriori richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 7.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione applicabile al presente procedimento.
2. La domanda proposta da parte attrice deve ritenersi procedibile, in quanto preceduta dall'esperimento con esito negativo del tentativo di mediazione (v. doc. 13 fasc. attrice), e nel merito deve ritenersi fondata per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, alla luce della documentazione versata in atti e della consulenza tecnica espletata, deve peraltro ribadirsi la superfluità della prova testimoniale richiesta dalla parte attrice e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi ritenere la causa compiutamente istruita.
Ciò posto, la domanda di parte attrice, in quanto volta all'accertamento dell'insussistenza del
Pagina 3 di 9 diritto di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà della società convenuta sul fondo di cui è comproprietaria, nonché alla cessazione delle turbative e delle molestie al pieno Parte_1 esercizio del diritto di proprietà, inibendo il passaggio dalla suddetta particella, deve essere qualificata quale actio negatoria servitutis ai sensi dell'art. 949 c.c., in virtù del quale “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
Così qualificata la domanda proposta, quanto all'onere della prova gravante su chi propone l'azione negatoria, deve osservarsi che trattasi di azione che non soggiace al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica. Invero, poiché nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà del fondo come nell'azione di rivendica, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo (v. Cass., sez. 2, sent. n. 12488 del 4.12.1995, che ha ravvisato tale prova in base alle risultanze dell'atto di acquisto dell'immobile o del possesso della cosa a partire dalla stessa data;
v. altresì Cass., sez. 2, ord. n. 6806 del 14.3.2025), spettando, di contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (v. in termini, Cass., sez. 2, ord. n. 1905 del 23.1.2023; conf. Cass., sez. 2, sent. n. 472 del 11.1.2017; v. altresì Cass., sez. 2, ord. n. 803 del 12.1.2022).
Invero, l'actio negatoria servitutis ha come presupposto essenziale la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, mentre non può essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (v. in tal senso Cass., sez. 6-2, ord. n. 31382 del
5.12.2018; conf. Cass., sez. 2, sent. n. 13710 del 22.6.2011), non potendo essere proposta al fine di far dichiarare una generica libertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa da parte di terzi (v. Cass., sez. 2, sent. n. 12607 del 28.8.2002), atteso che in tal caso difetterebbe l'interesse ad agire dell'attore, che sussiste, invece, in caso di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, venendo in tal caso in rilievo il legittimo diritto a far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese (v. Cass., sez. 2, sent. n. 5569 del
8.3.2010). In definitiva, trattasi di azione che può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e avente come finalità quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del
Pagina 4 di 9 fondo oggetto del pregiudizio (v. Cass., sez. 2, sent. n. 27564 del 31.12.2014).
Poste tali premesse giuridiche, nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato di aver acquistato con atto notarile a rogito dott. del 11.12.2006 (Rep. n. 17767, Racc. n. 7677) la Persona_1 proprietà del bene sito in Colle di Val d'Elsa, via Gracco del Secco n. 20, censito al Catasto
Fabbricati del predetto comune al foglio 99, particella 1582 sub. 22, nella cui vendita è compresa la quota di 1/3 dell'area urbana ad uso ortivo pertinenziale già censita al Catasto Terreni del medesimo Comune nel foglio 95, particella 175 e attualmente accorpata alla particella 1582 del
Catasto Fabbricati (v. doc. 6 fasc. attrice).
Di conseguenza, deve essere affermata la legittimazione attiva di potendo l'actio Parte_1 negatoria servitutis essere esperita anche da un solo comproprietario (v. in termini, Cass., sez. 2, ord.
n. 24059 del 3.8.2022, anche nel senso che nel caso in cui non sia richiesto alcun provvedimento positivo incidente su una situazione comune, quale ad esempio l'abbattimento di un immobile o la eliminazione di opere compiute su un fondo di proprietà comune, gli altri comproprietari non devono essere chiamati in causa).
Deve, inoltre, essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire di parte attrice, avendo quest'ultima fornito prova delle altrui pretese sul fondo attoreo, come concretizzate dalle iniziative giudiziali, quali la tutela possessoria invocata e concessa dal tribunale (v. doc.
1-3 fasc. attrice) e la costruzione di opere interessanti la particella di cui parte attrice è comproprietaria in assenza della sua autorizzazione (v. relazione della Polizia Municipale di cui al doc. 8 fasc. attrice e i doc. 10 e 11 fasc. attrice, contenenti le diffide da questa inviate all'odierna convenuta), mentre la società convenuta, non costituitasi in giudizio, non ha fornito prova dell'esistenza di un diritto di servitù di passaggio sul bene oggetto di domanda, né tanto meno ha formulato eccezioni o domande riconvenzionali aventi ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio (v. Cass., sez. 2, ord. n. 20325 del 16.7.2021, Rv. 661700-01: “Nel giudizio di “negatoria servitutis” il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso”; v. in motivazione Cass., sez. 6-2, ord. n. 31382 del 5.12.2018; v. altresì Cass., sez. 2, sent. n. 809 del 5.2.1985) o l'acquisto della stessa per usucapione (v. Cass., sez. 2, ord. n. 18322 del 27.6.2023; v. altresì Cass., sez. 2, sent. n. 9343 del 16.12.1987).
[.. In particolare, parte attrice ha contestato l'esistenza del diritto di passaggio preteso dalla società
già fatto valere da quest'ultima in sede giudiziale attraverso la tutela possessoria (v. CP_1
Pagina 5 di 9 ancora doc. 1 fasc. attrice), per accedere al resede esclusivo ad uso giardino ad essa appartenente - diritto che la controparte ha fondato sull'assunto della destinazione pubblica della via di accesso e della presenza, al momento dell'acquisto, poco prima del cancello posto a delimitazione delle proprietà privata, di un muro semi-diruto a retta del ciglio della strada, con un varco dal quale si dipartiva una scala in terra battuta per accedere al giardino ubicato a un livello più alto rispetto al piano della strada, finalizzato all'accesso dal Vicolo delle Fontanelle al giardino annesso all'immobile - deducendo l'infondatezza delle pretese di controparte sulla base della documentazione versata in atti. Al riguardo, infatti, parte attrice ha richiamato sia la relazione del proprio consulente tecnico di parte, geom. (v. doc. 5 fasc. attrice), che ha escluso il CP_2 riconoscimento nei rispettivi atti di acquisto di un diritto di passo in favore del fondo di proprietà della società convenuta, sia la relazione del Comando di Polizia Municipale – Comune di Colle di
Val d'Elsa del 22.1.2019 e la relativa documentazione fotografica (v. doc. 8 e 9 fasc. attrice), in cui l'agente accertatore, a seguito di sopralluogo, ha accertato “[…] la realizzazione di un muro di contenimento in c.a. rivestito in pietra faccia vista sulla linea di confine tra le particelle n°177 e n°1582, di spessore di circa 60 c,. altezza complessiva di 3,50 metri circa e lunghezza di metri 5,50 circa, (vedi foto n°2 e 3).
Nel suddetto muro erano state ricavate n°2 aperture, di cui: una per la realizzazione di un vano tecnico per
l'allacciamento delle utenze elettriche Enel […]¸l'altra per la realizzazione di un'apertura pedonale delle dimensioni di metri 1,02x2x2,82, munita di cancello metallico, quale accesso ad un vano scale di collegamento con il resede di cui alla particella n°177 (vedi foto n°3 e 5).” (v. p. 3 della relazione, in atti), in relazione alle quali ha altresì affermato quanto segue: “A seguito analisi di tutta la documentazione raccolta è possibile desumere con certezza che prima dei lavori, nel luogo interessato, non vi erano preesistenti scale e/o collegamenti tra il resede del e il vicolo sottostante, come invece dichiarato dal durante il sopralluogo del Parte_2 Tes_1
30.11.2018; piuttosto vi era un terrapieno delimitato da una scarpata, che probabilmente si era creata a seguito di una frana nelle mura castellane avvenuta in epoca remota. […] Riguardo alla data di realizzazione del muro di contenimento e del vano scale, da un confronto della documentazione fotografica raccolta e dalle immagini satellitari disponibili estratte dal software Google Earth, si ritiene che le opere siano state concluse tra il 03.02.2015 (lavori in corso di esecuzione – foto n° 11 e 12) e il 29.06.2015 (data dichiarata di fine lavori). La prima foto disponibile delle opere concluse risale al 27.08.2015, fonte Google Earth (vedi foto n°22)” (v. ancora p. 3 della relazione, in atti).
Inoltre, dall'atto di acquisto della società del 15.4.2013 (atto a rogito del notaio Controparte_1 dott. rep. 66.252, racc. 22.234) del bene immobile sito in via Gracco del Secco Persona_2
n. 14, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d'Elsa al foglio 99, particella 176, sub. 1, 2 e 3 e dell'appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni del medesimo comune al
Pagina 6 di 9 foglio 99, particella 177, non risulta l'esistenza di altro accesso oltre quello indicato, né di diritti di passo su terreni confinanti (v. doc. 7 fasc. attrice). Al riguardo, infatti, deve osservarsi che ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale, sebbene non si richieda l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, è necessario e sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (v. in termini Cass., sez. 2, sent. n. 9475 del
28.4.2011; conf. Cass., sez. 2, ord. n. 10169 del 27.4.2018 e Cass., sez. 2, sent. n. 21254 del
30.7.2024), volontà che nel caso di specie non può desumersi all'interno di nessuno dei due contratti di compravendita.
Infine, la situazione dei luoghi descritta e documentata da parte attrice, è confermata dalla relazione tecnica resa dal c.t.u. nominato geom. le cui valutazioni devono Persona_3 ritenersi condivisibili e idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto sorrette da motivazioni adeguate e logicamente coerenti, nonché fondate sulla disamina dei documenti e dell'esame dei luoghi oggetto di domanda, il quale, a conclusione del proprio elaborato, previo richiamo alla documentazione anche fotografica presente in atti e previa descrizione analitica dello stato dei luoghi (v. p.
6-7 elaborato peritale in atti, in cui si dà atto che lo stato dei luoghi corrisponde perfettamente a quello riscontrabile dalla documentazione in atti), ha affermato quanto segue: “Per la completezza dei dati, degli allegati e delle fotografie si può desumere la situazione precedente ai lavori di ristrutturazione svolti dalla convenuta. Lo stato dei luoghi precedente era il seguente al posto del muro a monte (quello in pietra e mattoni) era presente una scarpata. Il terreno scendeva fino al livello della strada di accesso […] Per la presenza del dislivello esistente e della scarpata non era possibile accedere alla proprietà soprastante. Anche dall'esame degli atti di provenienza - come è stato già fatto e riportato - non risulta alcuna menzione che indichi o possa far presumere che vi sia stato in questo tratto di confine un accesso e/o un diritto di passaggio. La porzione era ed è priva di opere di urbanizzazione quali fognature, illuminazione pubblica
e sicuramente non è oggetto di manutenzione da parte del Per le opere del lato a monte e cioè per il muro CP_3 in pietra e mattoni, per la scala di collegamento fra i due livelli con relativo cancello pedonale e per lo sportello contatori poiché risulta dagli atti (specificatamente dal verbale della Polizia Municipale) che sono stati realizzati abusivamente e che per tale motivo è stata effettuata segnalazione alla Procura presso il Tribunale evidentemente non vi sono ulteriori elaborati da reperire che possano rappresentare lo stato dei luoghi.” (p. 12-14 elaborato peritale in atti).
Pagina 7 di 9 In definitiva, avendo parte attrice assolto all'onere della prova sulla stessa gravante e non avendo, di contro, la convenuta dimostrato l'esistenza del proprio diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attrice (passaggio sulla particella di cui è comproprietaria), in assenza Parte_1 di un titolo contrattuale attestante la pretesa servitù in favore della convenuta e in mancanza di formulazione, nel presente giudizio, di domande riconvenzionali volte all'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù o all'accertamento di altre forme di acquisto del predetto diritto reale, la domanda di accertamento dell'insussistenza di diritti di servitù della convenuta sul terreno di comproprietà di parte attrice, con ordine alla convenuta di cessare ogni molestia e turbativa al pieno esercizio del diritto di proprietà della parte attrice sulla particella oggetto di giudizio, deve essere accolta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 (così come modificato con d.m. 147/2022), in base al valore (indeterminabile), alla natura e alla complessità (bassa) della controversia.
Analogamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, devono essere poste, nei rapporti interni, definitivamente a carico della parte convenuta soccombente. In ogni caso, resta salva la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
− dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d'Elsa al foglio 99 particella 1582, di cui
RA è comproprietaria, in favore del fondo di proprietà della convenuta Pt_1 CP_1
contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Colle di Val d'Elsa al foglio 99
[...] particella 177;
− per l'effetto, ordina alla convenuta la cessazione di ogni molestia e Controparte_1 turbativa al pieno esercizio del diritto di proprietà vantato dalla parte attrice Pt_1 sulla particella oggetto di giudizio, inibendone il passaggio;
[...]
− condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore Controparte_1
Pagina 8 di 9 di parte attrice che liquida in € 545,00 per esborsi e in € 7.616,00 per Parte_1 compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
− pone definitivamente a carico di parte convenuta nei rapporti Controparte_1 interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Siena, in data 16 agosto 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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