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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/09/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice ha pronunziato la seguente
Sentenza nel procedimento per divorzio divenuto a domanda congiunta, sub R.G.
n. 1357/2025 tra:
, con gli avv.ti, giusta procura in atti,AUGUSTO Parte_1
LI e MA MA, quest'ultima domiciliataria;
e
, con l'avv. Giovanna Stabile, giusta procura Controparte_1
in atti, domiciliatario;
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui alle note scritte depositate telematicamente il
3.9.2025, come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in (BZ) il Parte_2
09/02/2004 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] Controparte_1
il 01/06/1970; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di s.s.d.v. (BZ), ove il Pt_2
matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 4, Parte I, Serie /, dell'anno 2004 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge, stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad
Appiano Sulla Strada del Vino (BZ) in data 09.02.2004 da
[...]
nato a [...] il [...] e , Pt_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di – atto n. 4- Pt_2
I/2004;
2) Confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Appiano
Sulla Strada del Vino, via Hans Nicolussi Leck n. 2 alla moglie che ivi continuerà a vivere con la figlia;
3) Confermarsi a carico del padre l'obbligo di versarsi a mani della madre della comune figlia un contributo di mantenimento di Per_1
originari € 300,00.- mensili (con prima rivalutazione ad aprile 2022 su base aprile 2021 e, poi, ad aprile di ogni anno successivo) e quindi di attuali € 358,47.-, entro il giorno 5 di ogni mese. Detto contributo dovrà essere versato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di
Per_1
4) Per quanto concerne le spese straordinarie che dovessero necessitare per la comune figlia, queste incomberanno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% l'uno. Avendosi come riferimento per ciò che è da intendersi spesa straordinaria o meno e quali spese necessiteranno di previo accordo e quali no il “Protocollo di Intesa” intervenuto lo scorso 26.11.2024;
5) Ai fini delle detrazioni fiscali, è da considerarsi a carico Per_1
di entrambi i genitori in pari misura (al 50%) mentre l'assegno unico ed tutti gli ulteriori ed eventuali sussidi da erogarsi da Enti pubblici o privati nell'interesse della figlia spetteranno alla sola madre;
6) Spese legali: ciascuna parte si assume le spese e competenze del proprio legale.
Bolzano, lì 12/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice ha pronunziato la seguente
Sentenza nel procedimento per divorzio divenuto a domanda congiunta, sub R.G.
n. 1357/2025 tra:
, con gli avv.ti, giusta procura in atti,AUGUSTO Parte_1
LI e MA MA, quest'ultima domiciliataria;
e
, con l'avv. Giovanna Stabile, giusta procura Controparte_1
in atti, domiciliatario;
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui alle note scritte depositate telematicamente il
3.9.2025, come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in (BZ) il Parte_2
09/02/2004 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] Controparte_1
il 01/06/1970; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di s.s.d.v. (BZ), ove il Pt_2
matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 4, Parte I, Serie /, dell'anno 2004 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge, stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad
Appiano Sulla Strada del Vino (BZ) in data 09.02.2004 da
[...]
nato a [...] il [...] e , Pt_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di – atto n. 4- Pt_2
I/2004;
2) Confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Appiano
Sulla Strada del Vino, via Hans Nicolussi Leck n. 2 alla moglie che ivi continuerà a vivere con la figlia;
3) Confermarsi a carico del padre l'obbligo di versarsi a mani della madre della comune figlia un contributo di mantenimento di Per_1
originari € 300,00.- mensili (con prima rivalutazione ad aprile 2022 su base aprile 2021 e, poi, ad aprile di ogni anno successivo) e quindi di attuali € 358,47.-, entro il giorno 5 di ogni mese. Detto contributo dovrà essere versato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di
Per_1
4) Per quanto concerne le spese straordinarie che dovessero necessitare per la comune figlia, queste incomberanno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% l'uno. Avendosi come riferimento per ciò che è da intendersi spesa straordinaria o meno e quali spese necessiteranno di previo accordo e quali no il “Protocollo di Intesa” intervenuto lo scorso 26.11.2024;
5) Ai fini delle detrazioni fiscali, è da considerarsi a carico Per_1
di entrambi i genitori in pari misura (al 50%) mentre l'assegno unico ed tutti gli ulteriori ed eventuali sussidi da erogarsi da Enti pubblici o privati nell'interesse della figlia spetteranno alla sola madre;
6) Spese legali: ciascuna parte si assume le spese e competenze del proprio legale.
Bolzano, lì 12/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo