Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5069/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
BONOMO SANDRA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_2
SAMMARTANO GIOVANNA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso e verbale dell'udienza del
31.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 17.11.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Hanno dunque chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo i figli nati dall'unione coniugale ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
2. Le richiamate condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO in data 24/06/1991, da , Parte_1 nato a [...] il [...] e da , nata a Parte_2
TRAPANI il 30/03/1971, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 75, Serie A, Parte II, ANNO 1991;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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