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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2990/2023 promossa da appresentato e difeso dall'avv. Riccardo Marmorato che lo Parte_1 difende in forza di procura in atti ricorrente contro
appresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Orione come da Controparte_1 mandato in atti, convenuto Motivi della decisione
Il ricorrente, nel presente giudizio riassunto nei confronti della sola , Controparte_1 chiede la condanna della predetta società, quale committente e responsabile solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, avendo egli lavorato sempre lavorato su appalto di nei cantieri di Sestri Ponente, quale operaio addetto al montaggio, alle Controparte_1 dipendenze di Evoluzioni Meccaniche Srl, nel periodo 19/11/2020-7/2/2023, al pagamento in proprio favore di complessivi euro 16.050,51, a titolo di mensilità di gennaio e febbraio 2023, 13 mensilità 2022, ratei di 13 mensilità 2023, compenso per lavoro straordinario e TFR, come da conteggio da ultimo depositato dal ricorrente, oltre accessori. Non vi sono dubbi, alla luce dei documenti depositati in giudizio, che la società Evoluzioni Meccaniche s.r.l. è stata nel periodo oggetto di causa datrice di lavoro del ricorrente (cfr. buste paga e Certificazione Unica 2023). Dai verbali di prova orale di causa analoga, acquisiti sull'accordo delle parti, risulta che nel periodo dedotto il ricorrente ha lavorato sempre su commesse di Controparte_1
(cfr. testi nel procedimento n.r.g 2227/2023) Tes_1 Tes_2
Trova dunque applicazione la responsabilità solidale di ex art. 29 d.lgs. CP_1
276/20023 per tutti i crediti di natura strettamente retributiva maturati nel corso dell'attività prestata dal lavoratore sull'appalto CP_1 Evoluzioni Meccaniche, non costituendosi, non ha dato prova del corretto adempimento di tale obbligo retributivo. I crediti dedotti restano pertanto insoluti e sussiste la responsabilità solidale della committente.
I testi hanno hanno concordemente riferito di un orario di lavoro 7-17, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì e di un orario 7-12 per almeno tre sabati al mese. Sussiste dunque il diritto al compenso per il lavoro svolto oltre le 40 settimanali, secondo le maggiorazioni da CCNL applicato al rapporto (docc. 5A, 5B).
Parimenti il lavoratore ha maturato la tredicesima mensilità ed il TFR rimasti non pagati e dovuti per legge, contratto e ccnl.
Parte ricorrente ha depositato conteggio contabile, coerente con i crediti riconosciuti nella presente sentenza, non contestato da sotto il profilo aritmetico- Controparte_1 contabile. deve pertanto essere condannata al pagamento di complessivi euro CP_1
16.050,51. Su tale importo maturano interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo. In ragione della soccombenza di spettano al ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate come in dispositivo
PQM
definendo il giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'importo di euro 16.050,51, di cui euro 3.399,25 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
condanna a rifondere il ricorrente le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA Genova, 20/3/2025 Il Giudice Margherita Bossi
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2990/2023 promossa da appresentato e difeso dall'avv. Riccardo Marmorato che lo Parte_1 difende in forza di procura in atti ricorrente contro
appresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Orione come da Controparte_1 mandato in atti, convenuto Motivi della decisione
Il ricorrente, nel presente giudizio riassunto nei confronti della sola , Controparte_1 chiede la condanna della predetta società, quale committente e responsabile solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, avendo egli lavorato sempre lavorato su appalto di nei cantieri di Sestri Ponente, quale operaio addetto al montaggio, alle Controparte_1 dipendenze di Evoluzioni Meccaniche Srl, nel periodo 19/11/2020-7/2/2023, al pagamento in proprio favore di complessivi euro 16.050,51, a titolo di mensilità di gennaio e febbraio 2023, 13 mensilità 2022, ratei di 13 mensilità 2023, compenso per lavoro straordinario e TFR, come da conteggio da ultimo depositato dal ricorrente, oltre accessori. Non vi sono dubbi, alla luce dei documenti depositati in giudizio, che la società Evoluzioni Meccaniche s.r.l. è stata nel periodo oggetto di causa datrice di lavoro del ricorrente (cfr. buste paga e Certificazione Unica 2023). Dai verbali di prova orale di causa analoga, acquisiti sull'accordo delle parti, risulta che nel periodo dedotto il ricorrente ha lavorato sempre su commesse di Controparte_1
(cfr. testi nel procedimento n.r.g 2227/2023) Tes_1 Tes_2
Trova dunque applicazione la responsabilità solidale di ex art. 29 d.lgs. CP_1
276/20023 per tutti i crediti di natura strettamente retributiva maturati nel corso dell'attività prestata dal lavoratore sull'appalto CP_1 Evoluzioni Meccaniche, non costituendosi, non ha dato prova del corretto adempimento di tale obbligo retributivo. I crediti dedotti restano pertanto insoluti e sussiste la responsabilità solidale della committente.
I testi hanno hanno concordemente riferito di un orario di lavoro 7-17, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì e di un orario 7-12 per almeno tre sabati al mese. Sussiste dunque il diritto al compenso per il lavoro svolto oltre le 40 settimanali, secondo le maggiorazioni da CCNL applicato al rapporto (docc. 5A, 5B).
Parimenti il lavoratore ha maturato la tredicesima mensilità ed il TFR rimasti non pagati e dovuti per legge, contratto e ccnl.
Parte ricorrente ha depositato conteggio contabile, coerente con i crediti riconosciuti nella presente sentenza, non contestato da sotto il profilo aritmetico- Controparte_1 contabile. deve pertanto essere condannata al pagamento di complessivi euro CP_1
16.050,51. Su tale importo maturano interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo. In ragione della soccombenza di spettano al ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate come in dispositivo
PQM
definendo il giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'importo di euro 16.050,51, di cui euro 3.399,25 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
condanna a rifondere il ricorrente le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA Genova, 20/3/2025 Il Giudice Margherita Bossi