Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 971 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Lo Voi Geraci e Daniele Mosca;
ATTRICE IN REVOCAZIONE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi _1 C.F._1 residente, via Francesco Paolo Perez n. 203, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Matta;
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
Oggetto: revocazione della sentenza ex art. 395 e ss. c.p.c.
Conclusioni: per l'attore: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Palermo reiectis adversis. In via cautelare, ammettere l'istanza ex art. 398, comma 4, c.p.c. e, per l'effetto, disporre la sospensione del procedimento pendente avanti la Corte di Cassazione sino alla data di definizione del giudizio di revocazione. NEL MERITO. In via rescindente, accogliere la presente impugnazione e, per
l'effetto, dichiarare la revocazione del capo della sentenza n°1837/2021 della Corte di Appello di
Palermo, emessa il 15.11.2021, nella causa iscritta al n° di R.G. 909/2019, per i motivi espositi n narrativa. In via rescissoria, confermare la sentenza n° 4428/2018 del 16.10.2018 emessa dal
Tribunale di Palermo. Condannare il sig. al pagamento delle spese della fase _1 rescindente e rescissoria del giudizio.”.
Per il convenuto: “Piaccia all'Ill.ma Giustizia adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: RITENERE E DICHIARARE l'inammissibilità della domanda attorea per tutte le ragioni sopra esposte;
Nel merito Rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando per l'effetto la sentenza oggetto dell'impugnazione per
1
e C.P.A come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non avere percepito compensi per il presente grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 13 maggio 2022, Parte_1
conveniva in giudizio, davanti a questa Corte di Appello,
[...] _1 per chiedere la revocazione ex art. 395 n. 4 della sentenza 1837/2021, emessa tra le parti da questa
Corte in data 15 novembre 2021, con la quale, in riforma della sentenza 4428/2018 resa dal
Tribunale di Palermo, era stata accolta l'opposizione n. 4310/2015 formulata dall' ed era CP_1 stato revocato il decreto ingiuntivo.
Deduceva che tale sentenza fosse frutto di un errore di fatto, in quanto fondata sull'inesistenza di un accordo negoziale, stretto invece fra le parti, che prevedeva l'obbligo dell' di corrispondere, a proprio favore, quanto da essa anticipato a titolo di gestione degli CP_1 impianti e servizi comuni a godimento dell'unità immobiliare detenuta dal convenuto.
Si doleva, pertanto, che la Corte non avesse tenuto in debita considerazione – negandone l'esistenza per errore o per svista materiale – degli impegni assunti in seno al verbale di consegna dell'unità immobiliare detenuta dall' sottoscritto da entrambe le parti il 26 luglio 1995, CP_1 ritualmente prodotto in giudizio, che rappresentava titolo sufficiente a provare la fondatezza del credito vantato dall'odierna attrice e richiesto con il decreto ingiuntivo revocato.
2. Si è costituito in giudizio che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il _1 rigetto, affermando che il predetto verbale di consegna sarebbe stato ritenuto irrilevante ai fini del decidere dalla Corte d'Appello e non dato per inesistente per errore di fatto.
Sul punto evidenziava che:
➢ il complesso immobiliare in cui insiste l'unità abitativa consegnata ad era CP_1 rimasto interamente di proprietà di ciò impedendo la Parte_1 costituzione di un condominio;
➢ la Corte, dunque, non aveva ritenuto fondata la pretesa sulla sola base dei rendiconti predisposti unilateralmente dall'odierna attrice e mai approvati da un'assemblea condominiale, non trovando applicazione il regime probatorio previsto all'art. 63 disp. att. c.c. per il decreto ingiuntivo richiesto dall'amministratore di condominio;
➢ peraltro, in assenza di un contratto stipulato fra le parti per la compravendita dell'immobile stipulato, il verbale di consegna dello stesso non era titolo idoneo
2 ad ottenere la refusione delle asserite spese di manutenzione straordinarie sostenute da . Parte_1
3. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 4 ottobre 2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 giorni per l'eventuale deposito delle comparse conclusionali e 20 gg per il deposito delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, l'impugnazione proposta è infondata e va rigettata.
E' opportuno premettere che la revocazione prevista dagli art. 395 e ss. c.p.c. si atteggia a rimedio impugnatorio straordinario e a carattere intrinsecamente eccezionale, esperibile unicamente nei casi tassativamente previsti dalla disposizione sopra citata, distinguendosi i casi di revocazione straordinaria (nn. 1,2,3,6 art. 395 c.p.c. citato), quando il vizio che la fonda non è rilevabile dalla sentenza, dai casi di revocazione ordinaria (nn. 4 e 5 art. 395 c.p.c. citato), quando invece lo è.
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha proposto una domanda di revocazione ordinaria, lamentando l' “errore di fatto risultante da atti o documenti della causa”, ricorrente allorché “la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Va adesso precisato che la nozione di “errore di fatto”, idonea ad integrare gli estremi del vizio revocatorio quale reiteratamente delineata ed enunciata dalla Suprema Corte, è particolarmente restrittiva, essendo circoscritta alla “conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione” ed abbia nel contempo carattere “decisivo” (cfr. Cassazione, n. 24334/14).
Ne consegue che questo tipo di errore si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva invece da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice. In tale contesto, il principio di tassatività e di eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità dei giudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio si trasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie (Cass. civ. sez. lav.,
3 21/11/2024, n. 30052).
Avuto riguardo a questi condivisibili principi, è da escludere che alla decisione impugnata
(in sostanza alla revoca del decreto ingiuntivo) la Corte sia pervenuta per il denunciato errore di fatto, costituito dall'accidentale mancata presa visione del verbale di consegna dell'immobile del
26 luglio 1995.
Al contrario la decisione è frutto di una valutazione globale delle prove documentali che non consentivano di fornire la consistenza del credito vantato dalla società attrice.
La sentenza di cui è chiesta la revocazione ha, infatti, motivato la revoca del decreto ingiuntivo sulla base dell'inidoneità della documentazione complessivamente allegata a dimostrare con certezza la riferibilità delle spese a parti e servizi “comuni” del fabbricato, anche in considerazione delle peculiari vicissitudini dell'edificio in cui insiste l'unità abitativa nella disponibilità di . _1
La sentenza impugnata, infatti, pone in luce che l'intero edificio – in ragione dell'intervenuta confisca della società – è rimasto di proprietà di , sicché, non Parte_1
avendo avuto luogo la vendita delle unità abitative ai promissari acquirenti e la formazione di un condominio fra più proprietari, le tabelle millesimali e i rendiconti prodotti in giudizio sono stati formati unilateralmente dalla società, in assenza dell'approvazione di una mai costituita assemblea condominiale, alla quale sottoporre l'approvazione delle tabelle e delle spese sostenute.
Di fronte a questo costrutto argomentativo, il verbale di consegna del 26 luglio 1995 non
è idoneo a sovvertire quanto accertato dal momento che la circostanza che, in seno allo stesso,
abbia assunto un obbligo di corrispondere quanto dovuto per i servizi resi da _1
, in relazione all'unità abitativa detenuta, non comporta in alcun modo l'esonero Parte_1
dalla prova dell'effettivo esborso, della natura e dell'entità di tali prestazioni, con documentazione delle spese sostenute nel corso degli anni in favore dell'odierno convenuto.
Oltre tutto, la decisione gravata ha pure evidenziato come, per quanto concerne le spese di manutenzione straordinaria delle quali richiede la refusione, si ravvisi Parte_1
effettivamente la mancanza di un vincolo negoziale e di una giustificazione causale idonea, tenuto conto che non è mai stato proprietario dell'immobile. _1
Il verbale oggetto di controversia, infatti, non prevede alcun obbligo in capo al consegnatario dell'immobile di rifondere le spese di natura straordinaria, stabilendo unicamente l'onere di corrispondere le spese relative a “servizi” resi da e in particolare Parte_1
“relativamente all'energia elettrica”, sicché non si ravvisa alcun riferimento a spese di manutenzione straordinaria, che restavano comunque a carico del proprietario del fabbricato.
Va adesso aggiunta, alla non decisività del verbale, la circostanza per cui l'omessa
4 menzione dello stesso, nella motivazione della sentenza impugnata, non potrebbe peraltro costituire elemento sufficiente da solo per fondare la revocazione della stessa.
In questo senso va ricordato che “la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché, altrimenti, si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell'ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l'art. 111
Cost. non impone di prevedere quale causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione
(Cass. civ., sez. I, 07/02/2017, n. 3200)”
Per tali ragioni, la domanda di revocazione ordinaria va rigettata, con statuizione secondo soccombenza delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda di revocazione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo il 15 novembre 2021 n. 1837; condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto liquidate in complessivi euro 3473,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Valentina Matta dichiaratasi antistataria;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attrice, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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