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Articolo 23 della Legge 31 marzo 1956, n. 294
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Legge 31 marzo 1956, n. 294
Articolo 23 della Legge 31 marzo 1956, n. 294
Versione
13 maggio 1956
Art. 23.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 13 maggio 1956
Vedi fonte istituzionale
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