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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/11/2024 al n. 2724 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. CORSIERO LUIGI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'Avv. CAPASSO MAURIZIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/11/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in AP (NA) il 14/04/2011 dalla cui unione nascevano due figli,
(a AP il 29/01/2012) e (a AP il 05/12/2012), Persona_1 Persona_2 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva dichiarato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 3278/2023 pubblicata il 29/12/2023 nel procedimento R.G. n. 5040/2023 .
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 24/02/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme Per_1 Persona_2 di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000
(art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 24/02/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi già separati continueranno a vivere separati con mutuo rispetto, fissando la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno e rilasciandosi fin d'ora formale reciproco consenso ed autorizzazione per la richiesta di passaporto e di ogni altro documento necessario per l'espatrio.
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nessun assegno mensile divorzile viene disposto a carico degli stessi.
3) Disporsi l'affido congiunto dei figli minori nato a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], con collocazione prevalente presso la madre, Persona_2 Pt_1
, nata a [...] il [...], residente in [...], alla via Eduardo De
[...]
Filippo, 2, c.f.: ; C.F._1
4) porre a carico del sig. un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio), per Parte_2
i figli e rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla cessione della Per_1 Persona_2 quota del 50% dell'assegno unico a lui spettante per legge per i figli e A tal proposito Per_1 Persona_2 il signor autorizza sin d'ora gli Enti preposto a corrispondere la quota a lui spettante Parte_2 alla signora . Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori e divise tra loro nella Parte_1 misura del 50%. Per la loro individuazione e disciplina le parti si riportano integralmente alle linee guida del
CNF;
5) disciplinare il diritto di visita del padre che potrà vedere e tenere con sé i figli minori, il Martedì e Giovedì alle ore 18.00 alle ore 21.00; a settimane alterne i minori rimarranno presso il domicilio del padre dall'uscita di scuola del sabato (o dalle ore 10.00 del sabato) alle ore 21.00 della domenica. Dette visite saranno, altresì, condizionate alle esigenze scolastiche dei minori, nonché alle esigenze lavorative dei genitori;
per le festività natalizie, i minori e resteranno col padre, un anno dal 24 al 30 dicembre, Per_1 Persona_2
e con la madre dal 31 dicembre al 7 gennaio, viceversa, per l'anno successivo e così di seguito;
per le festività pasquali i minori resteranno con la madre un anno dal giovedì al sabato santo e con il padre dalla domenica di Pasqua al martedì successivo, viceversa per l'anno seguente e così di seguito;
durante il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni col padre nel periodo compreso tra giugno e settembre;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno in base ad eventuali esigenze lavorative di ciascuno. Per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, verranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date, salva diversa esigenza lavorativa e accordo tra le parti. Il compleanno dei minori e sarà trascorso con i genitori ad anni alternati, salvo diversa esigenza e richiesta Per_1 Persona_2 dei minori.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] , il giorno 14/04/2011 in AP (NA),
[...] trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.15, Serie A, Parte II, Sezione
U, Anno 2011);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd.
Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/11/2024 al n. 2724 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. CORSIERO LUIGI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'Avv. CAPASSO MAURIZIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/11/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in AP (NA) il 14/04/2011 dalla cui unione nascevano due figli,
(a AP il 29/01/2012) e (a AP il 05/12/2012), Persona_1 Persona_2 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva dichiarato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 3278/2023 pubblicata il 29/12/2023 nel procedimento R.G. n. 5040/2023 .
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 24/02/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme Per_1 Persona_2 di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000
(art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 24/02/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi già separati continueranno a vivere separati con mutuo rispetto, fissando la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno e rilasciandosi fin d'ora formale reciproco consenso ed autorizzazione per la richiesta di passaporto e di ogni altro documento necessario per l'espatrio.
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nessun assegno mensile divorzile viene disposto a carico degli stessi.
3) Disporsi l'affido congiunto dei figli minori nato a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], con collocazione prevalente presso la madre, Persona_2 Pt_1
, nata a [...] il [...], residente in [...], alla via Eduardo De
[...]
Filippo, 2, c.f.: ; C.F._1
4) porre a carico del sig. un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio), per Parte_2
i figli e rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla cessione della Per_1 Persona_2 quota del 50% dell'assegno unico a lui spettante per legge per i figli e A tal proposito Per_1 Persona_2 il signor autorizza sin d'ora gli Enti preposto a corrispondere la quota a lui spettante Parte_2 alla signora . Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori e divise tra loro nella Parte_1 misura del 50%. Per la loro individuazione e disciplina le parti si riportano integralmente alle linee guida del
CNF;
5) disciplinare il diritto di visita del padre che potrà vedere e tenere con sé i figli minori, il Martedì e Giovedì alle ore 18.00 alle ore 21.00; a settimane alterne i minori rimarranno presso il domicilio del padre dall'uscita di scuola del sabato (o dalle ore 10.00 del sabato) alle ore 21.00 della domenica. Dette visite saranno, altresì, condizionate alle esigenze scolastiche dei minori, nonché alle esigenze lavorative dei genitori;
per le festività natalizie, i minori e resteranno col padre, un anno dal 24 al 30 dicembre, Per_1 Persona_2
e con la madre dal 31 dicembre al 7 gennaio, viceversa, per l'anno successivo e così di seguito;
per le festività pasquali i minori resteranno con la madre un anno dal giovedì al sabato santo e con il padre dalla domenica di Pasqua al martedì successivo, viceversa per l'anno seguente e così di seguito;
durante il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni col padre nel periodo compreso tra giugno e settembre;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno in base ad eventuali esigenze lavorative di ciascuno. Per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, verranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date, salva diversa esigenza lavorativa e accordo tra le parti. Il compleanno dei minori e sarà trascorso con i genitori ad anni alternati, salvo diversa esigenza e richiesta Per_1 Persona_2 dei minori.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] , il giorno 14/04/2011 in AP (NA),
[...] trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.15, Serie A, Parte II, Sezione
U, Anno 2011);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd.
Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca