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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5618 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Così composta:
BE TA UN de Courtelary Presidente
IN CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 6794 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Dario Cusumano che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alberto Saraceno ed Enrico Francolini che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma rep. 19918/2021 resa nel procedimento 4448/2019 – credito al consumo –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato e iscritto a OL ( r.g. 4448/2019 )
[...] adiva il Tribunale di Roma e deduceva di aver ottenuto il trenta maggio 2008 da CP_1
Libra Finanziaria s.p.a., mandataria di un prestito con cessione del quinto Controparte_2 dello stipendio per € 34.800,00 da restituire in venti rate da € 290,00 ciascuna.
A luglio 2012 il credito era stato ceduto a e a marzo 2013 la ricorrente Parte_1 aveva estinto anticipatamente il mutuo versando € 17.399,28.
sosteneva l'usurarietà del tasso applicato in quanto nel T.E.G. indicato e Controparte_1 pari al 14,280% era stato omesso il calcolo del costo per premio assicurativo la cui inclusione avrebbe portato al superamento del tasso soglia vigente all'epoca della stipula e pari al
15,39%.
Chiedeva la restituzione degli interessi versati.
Fissata l'udienza di comparizione si costituiva che contestava l'assunto di Parte_1 controparte.
Il Tribunale disponeva ctu e con ordinanza rep. 19918/2021, successivamente corretta per errore materiale, accoglieva il ricorso e condannava a restituire € 9.291,38 Parte_1
e al pagamento delle spese di lite comprese quelle di ctu.
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“accertare e dichiarare la piena legittimità dei tassi di interesse pattuiti ed effettivamente praticati nell'operazione di prestito contro cessione del quinto n. 114353 concluso dalla signora in data del 30.05.2008; - respingere integralmente tutte le Controparte_1 domande ed eccezioni proposte dalla signor nei confronti dell Controparte_1 Parte_1
in punto di spese, - riconoscere alla il favore delle spese di lite
[...] Parte_1 relative al doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”.
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo:
“ Rigettare integralmente l'appello proposto dalla in quanto inammissibile Parte_1
e comunque infondato in fatto e diritto nonché sfornito di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto: - Confermare la gravata ordinanza Rep. n. 19918/2021, emessa in data 20.10.2021, pubblicata il 22.10.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Dott. Andrea Postiglione nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.n. 4448/2019. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, c.p.a.
2 ed iva come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventidue settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione violazione del principio di simmetria/omogeneità di confronto
L'appellante afferma che il Tribunale avrebbe errato ritenendo di dover includere ai fini della verifica dell'usurarietà del TEG anche il premio assicurativo laddove, all'epoca della stipula del contratto, detti costi, secondo le istruzioni di BA d'IA vigenti, non erano considerati dal sistema bancario ai fini della determinazione del TEGM.
Si trattava poi di costi obbligatori per le operazioni con cessione del quinto dello stipendio ex art. 54 D.P.R. 180/1950 e comunque nel caso di specie erano certificati da polizza rilasciata dalla Net Insurance S.p.A..
Cita a sostegno le istruzioni di BA D'IA vigenti all'epoca della stipulazione del contratto per cui è causa (c.d. “aggiornamento febbraio 2006”) che espressamente escludevano le spese di assicurazione laddove attestate con polizza e obbligatorie per legge.
Solo con decorrenza dal primo gennaio 2010 le istruzioni di BA d'IA hanno infatti previsto che le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore debbano rientrare nel calcolo del tasso anche per le operazioni di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;
il contratto di cui è causa è stato invece stipulato a maggio 2008.
Il Tribunale in tal modo, secondo l'appellante, avrebbe confrontato due tassi ( quello contrattuale e quello soglia ) determinati in modo diverso e quindi non omogenei laddove, escludendo il costo di assicurazione, pacificamente non vi sarebbe stata alcuna usurarietà.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile quanto affermato in motivazione da Cass. 3025/2022 in linea con cass. 22458/2018 in una fattispecie analoga ( finanziamento con cessione del quinto dello stipendio laddove era stato affermato dalla società finanziaria l'esclusione della
3 voce in quanto prevista solo dal primo gennaio 2010 ) in quanto la norma da considerare centrale è quella, di rango primario ( prevalente quindi sulle istruzioni di BA d'IA ), stabilita con legge 108/1996 laddove si stabilisce che ai fini dell'usura per la determinazione del tasso di interessi si deve tenere conto di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Testualmente : “questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
- che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5 cod. pen. - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;
- che ne consegue che non ha nessun rilievo che la BA d'IA, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi;
che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 0 cod. pen.
, dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
… anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica….”
**********
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto
4 processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.
Condanna l'appellante a pagare ai difensori antistatari dell'appellata, in solido tra loro, le spese del presente grado liquidate in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventidue settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN CI BE TA UN de Courtelary
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Così composta:
BE TA UN de Courtelary Presidente
IN CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 6794 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Dario Cusumano che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alberto Saraceno ed Enrico Francolini che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma rep. 19918/2021 resa nel procedimento 4448/2019 – credito al consumo –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato e iscritto a OL ( r.g. 4448/2019 )
[...] adiva il Tribunale di Roma e deduceva di aver ottenuto il trenta maggio 2008 da CP_1
Libra Finanziaria s.p.a., mandataria di un prestito con cessione del quinto Controparte_2 dello stipendio per € 34.800,00 da restituire in venti rate da € 290,00 ciascuna.
A luglio 2012 il credito era stato ceduto a e a marzo 2013 la ricorrente Parte_1 aveva estinto anticipatamente il mutuo versando € 17.399,28.
sosteneva l'usurarietà del tasso applicato in quanto nel T.E.G. indicato e Controparte_1 pari al 14,280% era stato omesso il calcolo del costo per premio assicurativo la cui inclusione avrebbe portato al superamento del tasso soglia vigente all'epoca della stipula e pari al
15,39%.
Chiedeva la restituzione degli interessi versati.
Fissata l'udienza di comparizione si costituiva che contestava l'assunto di Parte_1 controparte.
Il Tribunale disponeva ctu e con ordinanza rep. 19918/2021, successivamente corretta per errore materiale, accoglieva il ricorso e condannava a restituire € 9.291,38 Parte_1
e al pagamento delle spese di lite comprese quelle di ctu.
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“accertare e dichiarare la piena legittimità dei tassi di interesse pattuiti ed effettivamente praticati nell'operazione di prestito contro cessione del quinto n. 114353 concluso dalla signora in data del 30.05.2008; - respingere integralmente tutte le Controparte_1 domande ed eccezioni proposte dalla signor nei confronti dell Controparte_1 Parte_1
in punto di spese, - riconoscere alla il favore delle spese di lite
[...] Parte_1 relative al doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”.
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo:
“ Rigettare integralmente l'appello proposto dalla in quanto inammissibile Parte_1
e comunque infondato in fatto e diritto nonché sfornito di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto: - Confermare la gravata ordinanza Rep. n. 19918/2021, emessa in data 20.10.2021, pubblicata il 22.10.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Dott. Andrea Postiglione nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.n. 4448/2019. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, c.p.a.
2 ed iva come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventidue settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione violazione del principio di simmetria/omogeneità di confronto
L'appellante afferma che il Tribunale avrebbe errato ritenendo di dover includere ai fini della verifica dell'usurarietà del TEG anche il premio assicurativo laddove, all'epoca della stipula del contratto, detti costi, secondo le istruzioni di BA d'IA vigenti, non erano considerati dal sistema bancario ai fini della determinazione del TEGM.
Si trattava poi di costi obbligatori per le operazioni con cessione del quinto dello stipendio ex art. 54 D.P.R. 180/1950 e comunque nel caso di specie erano certificati da polizza rilasciata dalla Net Insurance S.p.A..
Cita a sostegno le istruzioni di BA D'IA vigenti all'epoca della stipulazione del contratto per cui è causa (c.d. “aggiornamento febbraio 2006”) che espressamente escludevano le spese di assicurazione laddove attestate con polizza e obbligatorie per legge.
Solo con decorrenza dal primo gennaio 2010 le istruzioni di BA d'IA hanno infatti previsto che le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore debbano rientrare nel calcolo del tasso anche per le operazioni di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;
il contratto di cui è causa è stato invece stipulato a maggio 2008.
Il Tribunale in tal modo, secondo l'appellante, avrebbe confrontato due tassi ( quello contrattuale e quello soglia ) determinati in modo diverso e quindi non omogenei laddove, escludendo il costo di assicurazione, pacificamente non vi sarebbe stata alcuna usurarietà.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile quanto affermato in motivazione da Cass. 3025/2022 in linea con cass. 22458/2018 in una fattispecie analoga ( finanziamento con cessione del quinto dello stipendio laddove era stato affermato dalla società finanziaria l'esclusione della
3 voce in quanto prevista solo dal primo gennaio 2010 ) in quanto la norma da considerare centrale è quella, di rango primario ( prevalente quindi sulle istruzioni di BA d'IA ), stabilita con legge 108/1996 laddove si stabilisce che ai fini dell'usura per la determinazione del tasso di interessi si deve tenere conto di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Testualmente : “questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
- che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5 cod. pen. - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;
- che ne consegue che non ha nessun rilievo che la BA d'IA, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi;
che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 0 cod. pen.
, dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
… anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica….”
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Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto
4 processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.
Condanna l'appellante a pagare ai difensori antistatari dell'appellata, in solido tra loro, le spese del presente grado liquidate in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventidue settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN CI BE TA UN de Courtelary
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