Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1986, n. 4152
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Sentenza 21 giugno 1986

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Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo non costituiscono elementi qualificanti e decisivi la Forma della retribuzione o le modalità di esplicazione dell'attività lavorativa stessa giacché la continuità o regolarità di esecuzione della prestazione e la corresponsione periodica del compenso costituiscono indici positivi della collaborazione, ma sono compatibili con l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché nonostante la loro presenza può mancare la subordinazione e l'inserimento del prestatore d'opera nell'organizzazione aziendale; viceversa la separata retribuzione delle singole prestazioni e la discontinuità delle stesse non sono incompatibili con l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, del quale possono egualmente ricorrere i requisiti essenziali, ed in particolare la suddetta continuità della prestazione. ( Conf 237/81, mass n 410648; ( Conf 2890/75, mass n 376934).*

Ad integrare il rapporto di lavoro subordinato sono necessari, oltre l'oggetto della prestazione, consistente nel dispiego di energie fisiche ed intellettive, e l'assunzione da parte dello imprenditore del rischio del risultato, gli elementi della subordinazione e della collaborazione, i quali si identificano rispettivamente nell'assoggettamento alla vigilanza, al controllo e alle direttive del datore di lavoro e nell'inserzione stabile nell'organizzazione dell'impresa. ( Conf 3144/83, mass n 428051; ( Conf 2920/82, mass n 420817; ( Conf 1691/79, mass n 398041).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1986, n. 4152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4152
    Data del deposito : 21 giugno 1986

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