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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2230/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato da
(C.F. Parte_1
), con gli avv.ti Prof. Elisabetta Panzarini e Bruno Alberti del CodiceFiscale_1
Foro di Milano appellante contro
(C.F.: ), con l'avv. Giuliano Pavan del CP_1 CodiceFiscale_2
Foro di Treviso appellata
Oggetto: donazione. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1705/2022 depositata il 25.10.2022, notificata il 27.10.2022
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- ammessa la produzione documentale effettuata con le note di deposito dell'11 maggio
2023, del 24 aprile 2024 e del 30 ottobre 2024; - respinta ogni avversaria eccezione, deduzione e istanza, ivi comprese quelle istruttorie sub B), C), D) ed E) della Comparsa di costituzione e risposta, e respinta ogni domanda avversaria;
- previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria;
- in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1705/2022 pubblicata il
25/10/2022 (R.G. 436/2021) e notificata in data 27/10/2022
In via principale
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene l'attore decaduto dall'azione di revocazione della donazione e ritenere la tempestività dell'azione introdotta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-revocare per ingratitudine, ai sensi dell'art. 801 c.c., previa ogni opportuno accertamento e declaratoria, la donazione stipulata in data 9 marzo 2018 a Modena (atto del Dott. Notaio in Cavezzo, iscritto al collegio notarile di Modena, Persona_1
rep. 26.803, racc. 11.655), con la quale il prof. Parte_1
ha donato alla signora la piena proprietà
[...] CP_1 dell'immobile sito nel Comune di Asolo (TV) in via Foresto del Casonetto n. 14, come descritto nel predetto atto di donazione “fabbricato da terra a tetto con corte esclusiva, posto in Comune di Asolo (TV), in via Foresto del Casonetto n. 14, composto da: al piano terra cucina-pranzo, tre bagni, tre camere da letto, terrazzo e portico;
al piano primo sottostrada deposito, cantina, WC e pertinenziale autorimessa;
il tutto nell'insieme confina con bene di cui al Capo II da tutti i lati.
Dati Catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Asolo alla Sezione B foglio 2 mappale
487:
- subalterno 1 area urbana di mq 771 in via Foresto del Casonetto n. 9 piano: T;
- subalterno 2 categoria A/7 classe 2 vani 8 superficie catastale mq. 184 rendita catastale euro 1.177,52 in via Foresto del Casonetto n. 9, Piano: T;
giusta le risultanze della denuncia di Variazione per Diversa distribuzione degli spazi interni n. 4693 del
19.2.2018 prot. n. TV00119858;
- subalterno 3 categoria C/6 classe 2 mq. 24 superficie catastale mq. 29 rendita catastale euro 65,69 in via Foresto del Casonetto n. 9, Piano: S1; giusta le risultanze della denuncia di Variazione per ampliamento n. 2354 del 19.2.1991 Catasto Fabbricati del
Comune di Asolo alla sezione B foglio 2 mappale 487”;
pag. 2/13 - conseguentemente, ai sensi dell'art. 807 c.c., condannare la signora a CP_1
restituire il predetto immobile e i relativi frutti, a partire dal giorno della domanda;
in via subordinata, per il caso in cui la donataria abbia alienato l'immobile, condannare la signora a restituirne il valore, da calcolarsi al momento della domanda, e CP_1
i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30 ottobre 2024
In ogni caso: - Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata
“ogni avversaria istanza (anche di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 7 L.2018/95
e di revoca del provvedimento 23.3.2022 con cui il Tribunale di Treviso ha ritenuto tardivo il deposito della memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. di controparte), eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via pregiudiziale e/ preliminare: dichiararsi inammissibili e/o comunque rigettarsi le avversarie istanze di rimessione in termini di data 12.5.2023 e 26.4.2024 e, in ogni caso e comunque, dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la relativa produzione documentale pure in quanto infondata in fatto e diritto e comunque irrilevante, disponendo l'espunzione dal fascicolo dei documenti colà allegati (e da considerarsi tamquam non esset); sempre in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per i motivi dedotti in atto;
nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande ivi svolte in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in atto, confermandosi, per l'effetto, la Sentenza del Tribunale di Treviso n. 1705/2022; in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame avversari, si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado, di cui si chiede sin d'ora l'accoglimento per quanto già espresso in atto: - come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 31.10.2024.
pag. 3/13 Motivi della decisione
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato il 28 gennaio 2021, Parte_1
(di seguito indicato anche come ) proponeva domanda di
[...] Parte_1
revocazione per ingratitudine ex art. 801 cod.civ. della donazione stipulata in data
09.03.2018 per atto del notaio dott. (n.rep. 26.803, racc. 11.655) con Persona_1 la quale il medesimo aveva donato a la piena proprietà dell'immobile sito CP_1
in Asolo (Tv), via Foresto del Casonetto n.14, con conseguente richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 807 cod.civ. dell'immobile e dei frutti percepiti dal giorno della domanda. In via subordinata, per l'ipotesi, in cui la donataria avesse alienato l'immobile, chiedeva la condanna alla restituzione del relativo valore, da calcolarsi al momento dalla domanda nonché dei frutti relativi, dal giorno della domanda.
A sostegno della domanda, l'attore allegava che la causa di ingratitudine consisteva nel fatto che per anni sua assistente e mandataria, aveva dolosamente CP_1
arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio ed arrecato ingiuria grave attraverso delle operazioni con le quali aveva distratto ingenti somme di denaro, in favore suo e di società di cui era socia unica. Ciò avveniva in particolare attraverso operazioni effettuate da su conto corrente dell'attore sul quale dal maggio del 2015 CP_1
aveva delega ad operare (bonifici; utilizzo delle carte collegate al conto) e la cui provvista era fornita da altri conti attorei. L'attore assumeva di avere avuto contezza di tali fatti a seguito di verifiche effettuate dopo che la convenuta aveva effettuato a sua insaputa e senza giustificazione un bonifico di euro 800.000,00 in favore di soggetto a lui sconosciuto, operazione che veniva poi falsamente motivata da quale CP_1
corrispettivo dovutole per la mediazione espletata in una importante vendita immobiliare per conto dell'attore.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente in fatto ed in diritto CP_1 quanto affermato dall'attore nonché l'efficacia probatoria dei documenti dimessi. In via preliminare, eccepiva la tardività dell'azione ex art. 802 cod.civ. e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto. La convenuta deduceva da un lato la validità del pagamento di 800.000,00 quale compenso percepito in relazione alla vendita di immobili siti in in base al valido e vincolante Parte_2
pag. 4/13 contratto di mediazione del 6.12.2018, nonché la legittimità dell'utilizzo dei conti correnti e carte di debito/credito, e dall'altro la totale infondatezza della domanda di revoca per ingratitudine per assenza dei requisiti di fatto e di diritto.
Il Tribunale di Treviso con sentenza n. 721/2024, depositata il 15.04.2024, ritenendo fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta dichiarava decaduto l'attore dall'azione di revocazione, condannandolo alla rifusione delle spese di lite. Il giudice di prime cure evidenziava a tal fine come l'atto di citazione risultava notificato in data 28 gennaio 2021 e che il fatto fondamentale posto a base della revocazione era stato individuato dalla stessa parte attrice nel bonifico di 800.000,00 euro per il quale l'attore revocava le procure a già nel luglio 2019. CP_1
Giudizio d'appello
Contro la sentenza del Tribunale di Treviso n.721/2024 ha proposto appello
[...]
chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'attore decaduto dall'azione di revocazione e, ritenuta la tempestività dell'azione, ha chiesto la revoca per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 cod.civ. della donazione stipulata in data 09.03.2018 in favore di CP_1
In via istruttoria, ha chiesto l'assunzione delle prove orali non ammesse in
[...]
primo grado nonché la rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 183
VI comma n. 3 c.p.c. e dei relativi documenti e di valutare, in relazione alla pendenza del giudizio avanti al Tribunale di Basilea avente ad oggetto la rendicontazione da parte di l'opportunità della sospensione del procedimento. CP_1
costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
art.342 c.p.c. e stante l'infondatezza dei motivi di appello ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 28 gennaio 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi agli scritti conclusionali già dimessi e rinunciando ai nuovi termini per memorie ex articolo 190 c.p.c..
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'esposizione dei motivi consente di pag. 5/13 individuare le parti della sentenza oggetto di censura, le modifiche alla ricostruzione del fatto e le ragioni in fatto e diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
Nel merito, peraltro, l'impugnazione non ha fondamento.
Va rilevato come l'appellante ha allegato che nel periodo dal 2015 al mese di luglio
2019 all'epoca dei fatti sua assistente e mandataria per l'espletamento di CP_1
numerose e varie incombenze nei cui confronti egli riponeva la più totale fiducia, aveva utilizzato il denaro per scopi personali, ponendo in essere operazioni a suo vantaggio e in danno del suo patrimonio, rendendosi colpevole nei suoi confronti di ingiuria grave e di aver arrecato grave danno al suo patrimonio. In particolare, deduceva: che la stessa in data 17.07.2019 aveva ordinato dal conto corrente n. 0045380003 presso la Betmann
Bank a lui intestato l'esecuzione di un bonifico di euro 800.000,00, in favore una società svizzera, DV ME SA (società riconducibile a senza CP_1 alcuna causale nè giustificazione, non conoscendo l'attore detta società e non avendo con essa alcun rapporto. Inoltre allegava che operando per delega CP_1
direttamente sul conto corrente n. 0045380037 presso la Betmann Bank a lui intestato, aveva negli anni effettuato versamenti di rilevante importo, per complessivi Euro
659.620,15 a favore di ( società riconducibile a ovvero per CP_2 CP_1
Euro113.866,15 a se stessa, senza causale o con causale generica (quali ad esempio spese, spese in contanti, spese voli e sarto), e senza mai rendicontarli;
che dal 29 febbraio 2016 al 22 luglio 2019 aveva effettuato ingenti prelievi e spese tramite la carta di debito Maestro (bancomat) a lei intestata, collegata al conto corrente n. 0045380037, sul quale aveva delega ad operare, operazioni che non risultavano a lui riferibili, e ciò per complessivi Euro 189.226,53; che dall'ottobre/novembre 2016 al luglio 2019 CP_1
aveva utilizzato la carta di credito Mastercard Gold a lei intestata collegata al
[...]
conto corrente n. 0045380037, per spese per complessivi Euro 331.872,65, che risultavano non effettuate nel suo interesse;
e che dal gennaio 2016 al luglio 2019 dal conto corrente n. 0045380037 erano stati effettuati numerosi bonifici disposti dalla convenuta per complessivi Euro 618.473,25, che apparivano non a lui riferibili.
L'appellante sosteneva di aver raggiunto ragionevole certezza dell'attività dolosa della convenuta e dell'ingiuriosità del suo comportamento solo tra luglio e settembre/ottobre
2020, a seguito dei necessari riscontri alle ricerche svolte.
pag. 6/13 Tanto premesso l'appellante lamenta la violazione dell'art. 802 cod.civ. in relazione all'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta senza considerare elementi documentali e di fatto allegati da parte attrice.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel far decorrere l'anno entro il quale va proposta l'azione di revocazione dalla scoperta da parte dell'attore dell'avvenuto bonifico di Euro 800.000,00 nel mese di luglio 2019, con successiva revoca sempre nel luglio 2019 delle deleghe conferite a non costituendo tali fatti connotati CP_1
dalla piena e sicura consapevolezza richiesta dalla norma per il decorso del termine decadenziale. Il grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante risulterebbe infatti non solo dall'appropriazione degli euro 800.000,00 di cui al bonifico del 17.07.2019, la cui prova della condotta dell'appellante si sarebbe ottenuta solo in seguito (con la ricezione delle mail 30.06.2020 e 20.10.2020), ma anche da altri gravi fatti autonomamente rilevanti quali pagamenti ingiustificati dal gennaio 2016 al luglio 2019 dal conto n. 0045380037, sul quale aveva delega ad operare, anche con la CP_1
carta di debito e spese con la carta di credito Mastecard. L'appellante rilevava come i dati documentali da cui l'attore avrebbe raggiunto la ragionevole certezza della condotta della convenuta sarebbero stati da lui acquisiti con l'invio nell'ottobre 2019 da parte della Bethlam Bank dei movimenti della carta di credito Mastercard dal 2016 al 2019 e con l'invio nel luglio 2020 degli estratti conto del conto 0045380037 dal quale risultavano anche i movimenti della carta di debito. L'appellante assume che la certezza che detti pagamenti e spese non fossero a lui riferibili ma eseguiti per motivi personali l'avrebbe acquisita solo nel 2020 attraverso un complesso lavoro di ricostruzione e confronto di date e luoghi.
Rilevava come la revoca delle deleghe a non implicava la contezza dei CP_1
fatti per i quali era stata richiesta la revocazione, ma costituiva solo una immediata cautela fondata su dubbi e sospetti e che la documentazione prodotta dall'attore in primo grado non manifestava e non dimostrava che la convenuta tra luglio e settembre
2019 si fosse appropriata di una somma che non le spettava poiché inizialmente l'appellante aveva solo il sospetto dell'appropriazione, divenuto solo in seguito ragionevole certezza. Segnalava come il legale di a fronte della Controparte_3
pag. 7/13 richiesta di restituzione dell'importo bonificato, riferiva dell'esistenza di un contratto di Part mediazione tra e in base al quale l'odierno appellante Pt_1 CP_1
riconosceva alla signora una commissione per la vendita del compendio immobiliare di in Germania, circostanza questa che doveva essere verificata. Infatti la Parte_3 mancata partecipazione all'affare da parte di era stata accertata solo in CP_1
seguito, dopo aver avuto riscontri dai veri incaricati della vendita del compendio.
Ciò posto l'appellata ha contestato integralmente la ricostruzione offerta dall'appellante ribadendo come l'appellante, avuta conoscenza nel luglio 2019 del pagamento di Euro
800.000 a favore di aveva da subito istruito i propri legali per Controparte_3 contestare e mettere in discussione l'operato di , tanto che in data CP_1
29.7.2019, tramite missiva inviata dal legale revocava tutte le procure sino ad allora rilasciate alla medesima e in data 26 agosto 2019 e 26 settembre 2019 tramite l'avv.
(che assumeva il mandato nel giudizio svizzero pendente) provvedeva a CP_4 diffidare alla restituzione dell'importo di Euro 800.000 e ad agire per ottenere il
“blocco” del conto corrente ove erano state accreditate le somme (all. 4 e 6 attorei e 9 convenuta).
Rilevava come in atto di citazione di primo grado veniva affermato che: “dalla risposta in data 4 settembre 2019 (doc. 5) dell'avvocatessa (che rispondeva per CP_5
conto della ), si veniva così ad apprendere che la somma di Controparte_3
800.000,00 euro sarebbe stata accreditata a detta società in base ad un ordine di bonifico dato personalmente dal Prof. alla Bethmann Bank e che si sarebbe trattato di Parte_1 un acconto sulla “commission”(2) del 10% dallo stesso pattuita con la Parte_1
signora nel dicembre 2018 relativamente alla vendita di un terreno (mappale CP_1
875) situato a in Germania, venduto in data 10 maggio 2019 per Euro Parte_3
Part 9.550.236,50 dal alla società MK Concept GmbH di Monaco di Baviera …. Pt_1
Il Prof. rammentava e rammenta perfettamente della vendita dell'immobile Parte_1
di (si tratta di un sobborgo sud-occidentale di Monaco di Baviera). Per Parte_3
questo immobile il Prof. aveva incaricato, però, come suo unico consulente Parte_1
(oltretutto con diritto di esclusiva a suo favore, per cui il Prof. non avrebbe Parte_1
potuto avere altri agenti o consulenti immobiliari) il sig. al quale aveva CP_6
pag. 8/13 attribuito il compito di occuparsi della vendita e di organizzarla;
alla moglie del sig. avvocatessa (atto di citazione pagina 5 e 6). CP_6 Persona_2
Ebbene la domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. E in punto di decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione, la giurisprudenza della
Suprema Corte ritiene che “il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto” (così Cass. n. 1090/2007; Cass. n. 6025/1998, Cass. n. 6208/1993, Cass.
n. 5410/89).
Ciò posto, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, con riferimento al bonifico di euro 800.000,00, effettuato il 17.07.2019 in favore della società
[...]
, è “la stessa documentazione depositata da parte attrice” a dimostrare CP_3
“come l'attore avesse piena contezza della asserita illecita appropriazione di denaro già tra il luglio ed il settembre del 2019” tanto che di tale somma veniva chiesta la restituzione.
In proposito rilevano, oltre alla revoca delle procure, anche i documenti 4 e 6 appellante primo grado che confermano come il legale avesse avuto specifico incarico di agire per la restituzione della somma di euro 800.000,00.
Nello stesso atto di appello si menziona il doc. 6 con il quale l'avv. ha CP_4
“nuovamente richiesta la restituzione della somma indebitamente incassata da
[...]
, contestando: i) la pretesa della signora derivante dall'accordo CP_3 CP_1
del 6 dicembre 2018
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto “certo che l'attore abbia percepito e valutato l'ingiuria già dalla scoperta del bonifico, tanto da revocare nel luglio 2019 le procure a suo tempo rilasciate a (v. doc. 22 di parte attrice)”. CP_1
Né può condividersi la tesi dell'appellante che sostiene di aver avuto piena consapevolezza dell'illecita appropriazione non tramite l'esame degli estratti conto e movimenti bancari, come sostenuto dal giudice di prime cure, ma solo tramite i successivi riscontri ricevuti tra giugno 2020 e ottobre 2020 dalle persone che si erano pag. 9/13 occupate della vendita del compendio immobiliare di in Germania, ma anche Parte_3
da altri gravi fatti autonomamente rilevanti quali pagamenti ingiustificati dal gennaio
2016 al luglio 2019 conosciuti a seguito dell'invio nel luglio 2020 degli estratti conto del conto 0045380037 dal quale risultavano anche i movimenti della carta di debito.
L'appellante assume che la certezza che detti pagamenti e spese non fossero a lui riferibili ma eseguiti per motivi personali l'avrebbe acquisita solo nel 2020 attraverso un complesso lavoro di ricostruzione e confronto di date e luoghi.
Va sottolineato come a fronte della pacifica circostanza che la revoca delle procure da parte dell'appellante è avvenuta nel luglio 2019 in ragione della scoperta dell'asserita illecita appropriazione da parte di della somma di euro 800.000,00 il CP_1
significato che va attribuito a tale revoca delle procure non può essere che quello del completo venir meno della fiducia nella consapevolezza dell'asserita non debenza della somma di euro 800.000 tanto che la somma veniva chiesta in restituzione.
Né appaiono valorizzabili gli altri prelievi asseritamente illegittimamente effettuati dall'appellata tenuto conto che in relazione ai conti correnti in titolarità al mandante la circostanza che su specifiche operazioni , circoscritte al periodo temporale maggio 2015 luglio 2019, non fosse stata data autorizzazione risultava dal medesimo agevolmente sin da subito verificabile a mezzo della mera consultazione degli estratti conto nella sua disponibilità in quanto titolare. Invero il dies a quo ( “giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione”) si riferisce alla conoscenza da parte del donante (o dei suoi eredi) dei fatti materiali che integrano la condotta di ingiuria grave, nel caso di specie i prelievi delle somme indicate dall'appellante.
Va inoltre sottolineata una ulteriore circostanza.
L'appellante al fine di sostenere che non vi è stata alcuna decadenza rappresenta che il fatto principale concretante l'ingiuria grave ovvero il bonifico di 800.000 (dallo stesso effettuato) e giustificato dall'appellata quale commissione dovuta in forza del contratto di mediazione del 6 dicembre 2018 sarebbe un pagamento non dovuto perché
[...]
non sarebbe stata coinvolta nella compravendita (La piena conoscenza del CP_7 mancato coinvolgimento di nell'affare, l'appellante l'ha avuta con la CP_1
ricezione della email 30.06.2020 inviata da (v. doc. 14 attoreo), della CP_8
documentazione da parte dello studio (v. doc. 15 attoreo) nonché della mail CP_9
pag. 10/13 20.10.2020 di (v. doc. 16 attoreo), con cui egli ha definitivamente CP_10
fugato ogni dubbio).
Dunque il fatto principale integrante l'ingiuria grave è rappresentato non da uno specifico atto posto in essere dall'appellata ma da un pagamento effettuato dallo stesso appellante sulla base di un valido contratto 6 dicembre 2018 asseritamente inadempiuto ma non risolto.
Né di tutti gli altri pagamenti validamente effettuati sulla base delle procure conferite a l'appellante ha tutt'ora specifica contezza di quali siano da ritenersi ad CP_1
esclusivo beneficio della mandataria, e quindi integranti appropriazioni indebite, tenuto conto che risulta risulta tutt'ora in corso il giudizio di rendiconto, dallo stesso richiesto proprio al fine di accertare un tanto.
Va dunque ulteriormente evidenziato come tali elementi neppure appaiono integrare l'ingiuria che ai sensi dell'articolo 801 cod. civ. deve essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.
Il grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, richiesto, ex art. 801 cc, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, deve essere causato con il deliberato proposito di danneggiare il donante e tenendo altresì conto della situazione economica di quest'ultimo. Occorre comunque che si tratti di comportamenti frutto esclusivamente dell'animosità e dell'avversione nutrite dal donatario avverso il donante (così Cass. civ.
n. 9055/2022).
L'ingiuria grave, richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante
(cfr. Cass. civ. n. 17188/2008; Cass. civ. n. 22013/2016).
Secondo la Suprema Corte il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero pag. 11/13 improntare l'atteggiamento del donatario (cfr. Cass. n. 3811/2024); Cass. n. 7033/2005;
Cass. n. 17188/2008).
Nel caso in esame, ciò che viene lamentato dall'appellante è che la donataria si sarebbe appropriata ingiustificatamente, per il tramite della , della somma Controparte_3
di Euro 800.000,00 di cui al bonifico 17.07.2019 ciò che costituirebbe, oltre che condotta valutabile come danno grave al patrimonio ex art. 801 c.c., anche ingiuria grave.
Le condotte appropriative nel contesto dato tuttavia rappresentano un comportamento che di per sé solo non esprime profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingratitudine, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Inoltre, per potersi revocare la donazione per ingratitudine, vi deve essere il segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante. Anche tale aspetto nel caso in esame non ricorre.
Sotto il diverso profilo del grave danno al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, si ritiene che il depauperamento di euro 800.000,00 non costituisca
“grave danno” richiesto dalla norma in relazione alle condizioni economiche del donante, come correttamente osservato dal giudice di primo grado anche solo tenuto conto del valore del solo complesso immobiliare in Germania pari a circa 29 milioni di euro.
L'appello va dunque integralmente rigettato.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto Parte_1 dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 8.300,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
pag. 12/13 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante Parte_1
.
[...]
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1705/2022, pubblicata in data 25.10.2022, del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna, a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 8.300,00 per compensi oltre Pt_4
rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante, Parte_1
[...]
Venezia, 29 gennaio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2230/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato da
(C.F. Parte_1
), con gli avv.ti Prof. Elisabetta Panzarini e Bruno Alberti del CodiceFiscale_1
Foro di Milano appellante contro
(C.F.: ), con l'avv. Giuliano Pavan del CP_1 CodiceFiscale_2
Foro di Treviso appellata
Oggetto: donazione. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1705/2022 depositata il 25.10.2022, notificata il 27.10.2022
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- ammessa la produzione documentale effettuata con le note di deposito dell'11 maggio
2023, del 24 aprile 2024 e del 30 ottobre 2024; - respinta ogni avversaria eccezione, deduzione e istanza, ivi comprese quelle istruttorie sub B), C), D) ed E) della Comparsa di costituzione e risposta, e respinta ogni domanda avversaria;
- previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria;
- in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1705/2022 pubblicata il
25/10/2022 (R.G. 436/2021) e notificata in data 27/10/2022
In via principale
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene l'attore decaduto dall'azione di revocazione della donazione e ritenere la tempestività dell'azione introdotta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-revocare per ingratitudine, ai sensi dell'art. 801 c.c., previa ogni opportuno accertamento e declaratoria, la donazione stipulata in data 9 marzo 2018 a Modena (atto del Dott. Notaio in Cavezzo, iscritto al collegio notarile di Modena, Persona_1
rep. 26.803, racc. 11.655), con la quale il prof. Parte_1
ha donato alla signora la piena proprietà
[...] CP_1 dell'immobile sito nel Comune di Asolo (TV) in via Foresto del Casonetto n. 14, come descritto nel predetto atto di donazione “fabbricato da terra a tetto con corte esclusiva, posto in Comune di Asolo (TV), in via Foresto del Casonetto n. 14, composto da: al piano terra cucina-pranzo, tre bagni, tre camere da letto, terrazzo e portico;
al piano primo sottostrada deposito, cantina, WC e pertinenziale autorimessa;
il tutto nell'insieme confina con bene di cui al Capo II da tutti i lati.
Dati Catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Asolo alla Sezione B foglio 2 mappale
487:
- subalterno 1 area urbana di mq 771 in via Foresto del Casonetto n. 9 piano: T;
- subalterno 2 categoria A/7 classe 2 vani 8 superficie catastale mq. 184 rendita catastale euro 1.177,52 in via Foresto del Casonetto n. 9, Piano: T;
giusta le risultanze della denuncia di Variazione per Diversa distribuzione degli spazi interni n. 4693 del
19.2.2018 prot. n. TV00119858;
- subalterno 3 categoria C/6 classe 2 mq. 24 superficie catastale mq. 29 rendita catastale euro 65,69 in via Foresto del Casonetto n. 9, Piano: S1; giusta le risultanze della denuncia di Variazione per ampliamento n. 2354 del 19.2.1991 Catasto Fabbricati del
Comune di Asolo alla sezione B foglio 2 mappale 487”;
pag. 2/13 - conseguentemente, ai sensi dell'art. 807 c.c., condannare la signora a CP_1
restituire il predetto immobile e i relativi frutti, a partire dal giorno della domanda;
in via subordinata, per il caso in cui la donataria abbia alienato l'immobile, condannare la signora a restituirne il valore, da calcolarsi al momento della domanda, e CP_1
i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30 ottobre 2024
In ogni caso: - Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata
“ogni avversaria istanza (anche di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 7 L.2018/95
e di revoca del provvedimento 23.3.2022 con cui il Tribunale di Treviso ha ritenuto tardivo il deposito della memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. di controparte), eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via pregiudiziale e/ preliminare: dichiararsi inammissibili e/o comunque rigettarsi le avversarie istanze di rimessione in termini di data 12.5.2023 e 26.4.2024 e, in ogni caso e comunque, dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la relativa produzione documentale pure in quanto infondata in fatto e diritto e comunque irrilevante, disponendo l'espunzione dal fascicolo dei documenti colà allegati (e da considerarsi tamquam non esset); sempre in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per i motivi dedotti in atto;
nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande ivi svolte in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in atto, confermandosi, per l'effetto, la Sentenza del Tribunale di Treviso n. 1705/2022; in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame avversari, si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado, di cui si chiede sin d'ora l'accoglimento per quanto già espresso in atto: - come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 31.10.2024.
pag. 3/13 Motivi della decisione
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato il 28 gennaio 2021, Parte_1
(di seguito indicato anche come ) proponeva domanda di
[...] Parte_1
revocazione per ingratitudine ex art. 801 cod.civ. della donazione stipulata in data
09.03.2018 per atto del notaio dott. (n.rep. 26.803, racc. 11.655) con Persona_1 la quale il medesimo aveva donato a la piena proprietà dell'immobile sito CP_1
in Asolo (Tv), via Foresto del Casonetto n.14, con conseguente richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 807 cod.civ. dell'immobile e dei frutti percepiti dal giorno della domanda. In via subordinata, per l'ipotesi, in cui la donataria avesse alienato l'immobile, chiedeva la condanna alla restituzione del relativo valore, da calcolarsi al momento dalla domanda nonché dei frutti relativi, dal giorno della domanda.
A sostegno della domanda, l'attore allegava che la causa di ingratitudine consisteva nel fatto che per anni sua assistente e mandataria, aveva dolosamente CP_1
arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio ed arrecato ingiuria grave attraverso delle operazioni con le quali aveva distratto ingenti somme di denaro, in favore suo e di società di cui era socia unica. Ciò avveniva in particolare attraverso operazioni effettuate da su conto corrente dell'attore sul quale dal maggio del 2015 CP_1
aveva delega ad operare (bonifici; utilizzo delle carte collegate al conto) e la cui provvista era fornita da altri conti attorei. L'attore assumeva di avere avuto contezza di tali fatti a seguito di verifiche effettuate dopo che la convenuta aveva effettuato a sua insaputa e senza giustificazione un bonifico di euro 800.000,00 in favore di soggetto a lui sconosciuto, operazione che veniva poi falsamente motivata da quale CP_1
corrispettivo dovutole per la mediazione espletata in una importante vendita immobiliare per conto dell'attore.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente in fatto ed in diritto CP_1 quanto affermato dall'attore nonché l'efficacia probatoria dei documenti dimessi. In via preliminare, eccepiva la tardività dell'azione ex art. 802 cod.civ. e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto. La convenuta deduceva da un lato la validità del pagamento di 800.000,00 quale compenso percepito in relazione alla vendita di immobili siti in in base al valido e vincolante Parte_2
pag. 4/13 contratto di mediazione del 6.12.2018, nonché la legittimità dell'utilizzo dei conti correnti e carte di debito/credito, e dall'altro la totale infondatezza della domanda di revoca per ingratitudine per assenza dei requisiti di fatto e di diritto.
Il Tribunale di Treviso con sentenza n. 721/2024, depositata il 15.04.2024, ritenendo fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta dichiarava decaduto l'attore dall'azione di revocazione, condannandolo alla rifusione delle spese di lite. Il giudice di prime cure evidenziava a tal fine come l'atto di citazione risultava notificato in data 28 gennaio 2021 e che il fatto fondamentale posto a base della revocazione era stato individuato dalla stessa parte attrice nel bonifico di 800.000,00 euro per il quale l'attore revocava le procure a già nel luglio 2019. CP_1
Giudizio d'appello
Contro la sentenza del Tribunale di Treviso n.721/2024 ha proposto appello
[...]
chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'attore decaduto dall'azione di revocazione e, ritenuta la tempestività dell'azione, ha chiesto la revoca per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 cod.civ. della donazione stipulata in data 09.03.2018 in favore di CP_1
In via istruttoria, ha chiesto l'assunzione delle prove orali non ammesse in
[...]
primo grado nonché la rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 183
VI comma n. 3 c.p.c. e dei relativi documenti e di valutare, in relazione alla pendenza del giudizio avanti al Tribunale di Basilea avente ad oggetto la rendicontazione da parte di l'opportunità della sospensione del procedimento. CP_1
costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
art.342 c.p.c. e stante l'infondatezza dei motivi di appello ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 28 gennaio 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi agli scritti conclusionali già dimessi e rinunciando ai nuovi termini per memorie ex articolo 190 c.p.c..
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'esposizione dei motivi consente di pag. 5/13 individuare le parti della sentenza oggetto di censura, le modifiche alla ricostruzione del fatto e le ragioni in fatto e diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
Nel merito, peraltro, l'impugnazione non ha fondamento.
Va rilevato come l'appellante ha allegato che nel periodo dal 2015 al mese di luglio
2019 all'epoca dei fatti sua assistente e mandataria per l'espletamento di CP_1
numerose e varie incombenze nei cui confronti egli riponeva la più totale fiducia, aveva utilizzato il denaro per scopi personali, ponendo in essere operazioni a suo vantaggio e in danno del suo patrimonio, rendendosi colpevole nei suoi confronti di ingiuria grave e di aver arrecato grave danno al suo patrimonio. In particolare, deduceva: che la stessa in data 17.07.2019 aveva ordinato dal conto corrente n. 0045380003 presso la Betmann
Bank a lui intestato l'esecuzione di un bonifico di euro 800.000,00, in favore una società svizzera, DV ME SA (società riconducibile a senza CP_1 alcuna causale nè giustificazione, non conoscendo l'attore detta società e non avendo con essa alcun rapporto. Inoltre allegava che operando per delega CP_1
direttamente sul conto corrente n. 0045380037 presso la Betmann Bank a lui intestato, aveva negli anni effettuato versamenti di rilevante importo, per complessivi Euro
659.620,15 a favore di ( società riconducibile a ovvero per CP_2 CP_1
Euro113.866,15 a se stessa, senza causale o con causale generica (quali ad esempio spese, spese in contanti, spese voli e sarto), e senza mai rendicontarli;
che dal 29 febbraio 2016 al 22 luglio 2019 aveva effettuato ingenti prelievi e spese tramite la carta di debito Maestro (bancomat) a lei intestata, collegata al conto corrente n. 0045380037, sul quale aveva delega ad operare, operazioni che non risultavano a lui riferibili, e ciò per complessivi Euro 189.226,53; che dall'ottobre/novembre 2016 al luglio 2019 CP_1
aveva utilizzato la carta di credito Mastercard Gold a lei intestata collegata al
[...]
conto corrente n. 0045380037, per spese per complessivi Euro 331.872,65, che risultavano non effettuate nel suo interesse;
e che dal gennaio 2016 al luglio 2019 dal conto corrente n. 0045380037 erano stati effettuati numerosi bonifici disposti dalla convenuta per complessivi Euro 618.473,25, che apparivano non a lui riferibili.
L'appellante sosteneva di aver raggiunto ragionevole certezza dell'attività dolosa della convenuta e dell'ingiuriosità del suo comportamento solo tra luglio e settembre/ottobre
2020, a seguito dei necessari riscontri alle ricerche svolte.
pag. 6/13 Tanto premesso l'appellante lamenta la violazione dell'art. 802 cod.civ. in relazione all'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta senza considerare elementi documentali e di fatto allegati da parte attrice.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel far decorrere l'anno entro il quale va proposta l'azione di revocazione dalla scoperta da parte dell'attore dell'avvenuto bonifico di Euro 800.000,00 nel mese di luglio 2019, con successiva revoca sempre nel luglio 2019 delle deleghe conferite a non costituendo tali fatti connotati CP_1
dalla piena e sicura consapevolezza richiesta dalla norma per il decorso del termine decadenziale. Il grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante risulterebbe infatti non solo dall'appropriazione degli euro 800.000,00 di cui al bonifico del 17.07.2019, la cui prova della condotta dell'appellante si sarebbe ottenuta solo in seguito (con la ricezione delle mail 30.06.2020 e 20.10.2020), ma anche da altri gravi fatti autonomamente rilevanti quali pagamenti ingiustificati dal gennaio 2016 al luglio 2019 dal conto n. 0045380037, sul quale aveva delega ad operare, anche con la CP_1
carta di debito e spese con la carta di credito Mastecard. L'appellante rilevava come i dati documentali da cui l'attore avrebbe raggiunto la ragionevole certezza della condotta della convenuta sarebbero stati da lui acquisiti con l'invio nell'ottobre 2019 da parte della Bethlam Bank dei movimenti della carta di credito Mastercard dal 2016 al 2019 e con l'invio nel luglio 2020 degli estratti conto del conto 0045380037 dal quale risultavano anche i movimenti della carta di debito. L'appellante assume che la certezza che detti pagamenti e spese non fossero a lui riferibili ma eseguiti per motivi personali l'avrebbe acquisita solo nel 2020 attraverso un complesso lavoro di ricostruzione e confronto di date e luoghi.
Rilevava come la revoca delle deleghe a non implicava la contezza dei CP_1
fatti per i quali era stata richiesta la revocazione, ma costituiva solo una immediata cautela fondata su dubbi e sospetti e che la documentazione prodotta dall'attore in primo grado non manifestava e non dimostrava che la convenuta tra luglio e settembre
2019 si fosse appropriata di una somma che non le spettava poiché inizialmente l'appellante aveva solo il sospetto dell'appropriazione, divenuto solo in seguito ragionevole certezza. Segnalava come il legale di a fronte della Controparte_3
pag. 7/13 richiesta di restituzione dell'importo bonificato, riferiva dell'esistenza di un contratto di Part mediazione tra e in base al quale l'odierno appellante Pt_1 CP_1
riconosceva alla signora una commissione per la vendita del compendio immobiliare di in Germania, circostanza questa che doveva essere verificata. Infatti la Parte_3 mancata partecipazione all'affare da parte di era stata accertata solo in CP_1
seguito, dopo aver avuto riscontri dai veri incaricati della vendita del compendio.
Ciò posto l'appellata ha contestato integralmente la ricostruzione offerta dall'appellante ribadendo come l'appellante, avuta conoscenza nel luglio 2019 del pagamento di Euro
800.000 a favore di aveva da subito istruito i propri legali per Controparte_3 contestare e mettere in discussione l'operato di , tanto che in data CP_1
29.7.2019, tramite missiva inviata dal legale revocava tutte le procure sino ad allora rilasciate alla medesima e in data 26 agosto 2019 e 26 settembre 2019 tramite l'avv.
(che assumeva il mandato nel giudizio svizzero pendente) provvedeva a CP_4 diffidare alla restituzione dell'importo di Euro 800.000 e ad agire per ottenere il
“blocco” del conto corrente ove erano state accreditate le somme (all. 4 e 6 attorei e 9 convenuta).
Rilevava come in atto di citazione di primo grado veniva affermato che: “dalla risposta in data 4 settembre 2019 (doc. 5) dell'avvocatessa (che rispondeva per CP_5
conto della ), si veniva così ad apprendere che la somma di Controparte_3
800.000,00 euro sarebbe stata accreditata a detta società in base ad un ordine di bonifico dato personalmente dal Prof. alla Bethmann Bank e che si sarebbe trattato di Parte_1 un acconto sulla “commission”(2) del 10% dallo stesso pattuita con la Parte_1
signora nel dicembre 2018 relativamente alla vendita di un terreno (mappale CP_1
875) situato a in Germania, venduto in data 10 maggio 2019 per Euro Parte_3
Part 9.550.236,50 dal alla società MK Concept GmbH di Monaco di Baviera …. Pt_1
Il Prof. rammentava e rammenta perfettamente della vendita dell'immobile Parte_1
di (si tratta di un sobborgo sud-occidentale di Monaco di Baviera). Per Parte_3
questo immobile il Prof. aveva incaricato, però, come suo unico consulente Parte_1
(oltretutto con diritto di esclusiva a suo favore, per cui il Prof. non avrebbe Parte_1
potuto avere altri agenti o consulenti immobiliari) il sig. al quale aveva CP_6
pag. 8/13 attribuito il compito di occuparsi della vendita e di organizzarla;
alla moglie del sig. avvocatessa (atto di citazione pagina 5 e 6). CP_6 Persona_2
Ebbene la domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. E in punto di decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione, la giurisprudenza della
Suprema Corte ritiene che “il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto” (così Cass. n. 1090/2007; Cass. n. 6025/1998, Cass. n. 6208/1993, Cass.
n. 5410/89).
Ciò posto, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, con riferimento al bonifico di euro 800.000,00, effettuato il 17.07.2019 in favore della società
[...]
, è “la stessa documentazione depositata da parte attrice” a dimostrare CP_3
“come l'attore avesse piena contezza della asserita illecita appropriazione di denaro già tra il luglio ed il settembre del 2019” tanto che di tale somma veniva chiesta la restituzione.
In proposito rilevano, oltre alla revoca delle procure, anche i documenti 4 e 6 appellante primo grado che confermano come il legale avesse avuto specifico incarico di agire per la restituzione della somma di euro 800.000,00.
Nello stesso atto di appello si menziona il doc. 6 con il quale l'avv. ha CP_4
“nuovamente richiesta la restituzione della somma indebitamente incassata da
[...]
, contestando: i) la pretesa della signora derivante dall'accordo CP_3 CP_1
del 6 dicembre 2018
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto “certo che l'attore abbia percepito e valutato l'ingiuria già dalla scoperta del bonifico, tanto da revocare nel luglio 2019 le procure a suo tempo rilasciate a (v. doc. 22 di parte attrice)”. CP_1
Né può condividersi la tesi dell'appellante che sostiene di aver avuto piena consapevolezza dell'illecita appropriazione non tramite l'esame degli estratti conto e movimenti bancari, come sostenuto dal giudice di prime cure, ma solo tramite i successivi riscontri ricevuti tra giugno 2020 e ottobre 2020 dalle persone che si erano pag. 9/13 occupate della vendita del compendio immobiliare di in Germania, ma anche Parte_3
da altri gravi fatti autonomamente rilevanti quali pagamenti ingiustificati dal gennaio
2016 al luglio 2019 conosciuti a seguito dell'invio nel luglio 2020 degli estratti conto del conto 0045380037 dal quale risultavano anche i movimenti della carta di debito.
L'appellante assume che la certezza che detti pagamenti e spese non fossero a lui riferibili ma eseguiti per motivi personali l'avrebbe acquisita solo nel 2020 attraverso un complesso lavoro di ricostruzione e confronto di date e luoghi.
Va sottolineato come a fronte della pacifica circostanza che la revoca delle procure da parte dell'appellante è avvenuta nel luglio 2019 in ragione della scoperta dell'asserita illecita appropriazione da parte di della somma di euro 800.000,00 il CP_1
significato che va attribuito a tale revoca delle procure non può essere che quello del completo venir meno della fiducia nella consapevolezza dell'asserita non debenza della somma di euro 800.000 tanto che la somma veniva chiesta in restituzione.
Né appaiono valorizzabili gli altri prelievi asseritamente illegittimamente effettuati dall'appellata tenuto conto che in relazione ai conti correnti in titolarità al mandante la circostanza che su specifiche operazioni , circoscritte al periodo temporale maggio 2015 luglio 2019, non fosse stata data autorizzazione risultava dal medesimo agevolmente sin da subito verificabile a mezzo della mera consultazione degli estratti conto nella sua disponibilità in quanto titolare. Invero il dies a quo ( “giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione”) si riferisce alla conoscenza da parte del donante (o dei suoi eredi) dei fatti materiali che integrano la condotta di ingiuria grave, nel caso di specie i prelievi delle somme indicate dall'appellante.
Va inoltre sottolineata una ulteriore circostanza.
L'appellante al fine di sostenere che non vi è stata alcuna decadenza rappresenta che il fatto principale concretante l'ingiuria grave ovvero il bonifico di 800.000 (dallo stesso effettuato) e giustificato dall'appellata quale commissione dovuta in forza del contratto di mediazione del 6 dicembre 2018 sarebbe un pagamento non dovuto perché
[...]
non sarebbe stata coinvolta nella compravendita (La piena conoscenza del CP_7 mancato coinvolgimento di nell'affare, l'appellante l'ha avuta con la CP_1
ricezione della email 30.06.2020 inviata da (v. doc. 14 attoreo), della CP_8
documentazione da parte dello studio (v. doc. 15 attoreo) nonché della mail CP_9
pag. 10/13 20.10.2020 di (v. doc. 16 attoreo), con cui egli ha definitivamente CP_10
fugato ogni dubbio).
Dunque il fatto principale integrante l'ingiuria grave è rappresentato non da uno specifico atto posto in essere dall'appellata ma da un pagamento effettuato dallo stesso appellante sulla base di un valido contratto 6 dicembre 2018 asseritamente inadempiuto ma non risolto.
Né di tutti gli altri pagamenti validamente effettuati sulla base delle procure conferite a l'appellante ha tutt'ora specifica contezza di quali siano da ritenersi ad CP_1
esclusivo beneficio della mandataria, e quindi integranti appropriazioni indebite, tenuto conto che risulta risulta tutt'ora in corso il giudizio di rendiconto, dallo stesso richiesto proprio al fine di accertare un tanto.
Va dunque ulteriormente evidenziato come tali elementi neppure appaiono integrare l'ingiuria che ai sensi dell'articolo 801 cod. civ. deve essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.
Il grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, richiesto, ex art. 801 cc, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, deve essere causato con il deliberato proposito di danneggiare il donante e tenendo altresì conto della situazione economica di quest'ultimo. Occorre comunque che si tratti di comportamenti frutto esclusivamente dell'animosità e dell'avversione nutrite dal donatario avverso il donante (così Cass. civ.
n. 9055/2022).
L'ingiuria grave, richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante
(cfr. Cass. civ. n. 17188/2008; Cass. civ. n. 22013/2016).
Secondo la Suprema Corte il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero pag. 11/13 improntare l'atteggiamento del donatario (cfr. Cass. n. 3811/2024); Cass. n. 7033/2005;
Cass. n. 17188/2008).
Nel caso in esame, ciò che viene lamentato dall'appellante è che la donataria si sarebbe appropriata ingiustificatamente, per il tramite della , della somma Controparte_3
di Euro 800.000,00 di cui al bonifico 17.07.2019 ciò che costituirebbe, oltre che condotta valutabile come danno grave al patrimonio ex art. 801 c.c., anche ingiuria grave.
Le condotte appropriative nel contesto dato tuttavia rappresentano un comportamento che di per sé solo non esprime profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingratitudine, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Inoltre, per potersi revocare la donazione per ingratitudine, vi deve essere il segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante. Anche tale aspetto nel caso in esame non ricorre.
Sotto il diverso profilo del grave danno al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, si ritiene che il depauperamento di euro 800.000,00 non costituisca
“grave danno” richiesto dalla norma in relazione alle condizioni economiche del donante, come correttamente osservato dal giudice di primo grado anche solo tenuto conto del valore del solo complesso immobiliare in Germania pari a circa 29 milioni di euro.
L'appello va dunque integralmente rigettato.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto Parte_1 dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 8.300,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
pag. 12/13 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante Parte_1
.
[...]
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1705/2022, pubblicata in data 25.10.2022, del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna, a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 8.300,00 per compensi oltre Pt_4
rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante, Parte_1
[...]
Venezia, 29 gennaio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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