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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3726 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulia Giacinti e domiciliati come in atti e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
come da processo verbale d'udienza del 02/12/2025 FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno depositato in data 25/07/2025 ricorso con il quale avanzavano Parte_1 Parte_2 contestuale domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, affinché il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunci sullo status alle condizioni ivi formulate.
In particolare, le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 20/01/2007 a Supino
(FR), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Supino Atto N. 1 parte 1 - anno 2007 dal quale sono nati due figli, nato a [...], il [...] (18 anni) e nata a [...], il Per_1 Persona_2
07/05/2016 (9 anni) e che il rapporto coniugale, un tempo sereno, si è progressivamente deteriorato, essendosi manifestati insanabili contrasti che hanno determinato il venir meno dell' “affectio coniugalis” e reso impossibile il protrarsi della convivenza, tanto che la moglie, col consenso del marito, se ne è già allontanata.
Hanno quindi rappresentato di essere addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso congiuntamente trascritto e che hanno da intendersi quivi riportate integralmente e hanno pertanto chiesto all'intestato Tribunale di procedersi all'omologa della separazione consensuale secondo tali condizioni e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pure riportate nel ricorso.
Precisato ed integrato la domanda e le condizioni di separazione e divorzio con note scritte depositate il 15/09/2025, fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 30/07/2025, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di opposizione alla trattazione scritta e di manifestazione di volontà di comparizione personale, all'udienza del 02/12/2025, le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni di separazione come concordate nel ricorso congiuntamente sottoscritto e integrato con note del 15/09/2025; di non intendere riconciliarsi e hanno chiesto dunque che il Tribunale voglia pronunciare la separazione personale delle parti recependo i loro accordi e omologandola alle condizioni convenute, in aggiunta e ad ulteriore integrazione delle quali il sig. ha dichiarato di impegnarsi ad Parte_1 accollarsi e a provvedere direttamente e per intero al pagamento dei ratei del mutuo cointestato garantito da ipoteca gravante sulla casa di abitazione;
all'esito, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che la prole minore e segnatamente la figlia risiede, come pure il fratello maggiore , in Frosinone, Comune ricompreso nel Persona_3 Per_1
Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile. E d'altra parte, le parti hanno rappresentato di aver già consensualmente cessato la convivenza dall'anno 2022 e dalla comune prospettazione delle vicende familiari si evince l'improbabilità di una ripresa della convivenza e di una ricostituzione dell'affectio coniugalis.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che, quanto alla regolamentazione dell'affidamento della prole minore, gli accordi raggiunti tra i coniugi recepiscono la regola dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e non si ravvisano o non emergono profili di manifesta inidoneità genitoriale a carico di alcuno dei genitori, sicchè tale regimentazione risulta rispondente all'interesse della prole alla bi-genitorialità; quanto al profilo del collocamento e alla regimentazione del diritto di frequentazione del genitore non convivente, sebbene sia stato previsto un collocamento separato dei fratelli, restando collocato il figlio maschio presso il padre e la figlia femmina presso la madre, per un verso va considerato che la maggiore età del maschio non consente di sindacarne la decisione (che si presume corrispondente alla sua volontà) e per altro verso la regolamentazione che le parti si sono assegnate quanto al diritto di frequentazione del padre con la figlia garantisce comunque alla prole minore una assidua e adeguata conservazione tanto del rapporto col genitore non collocatario quanto dei rapporti con il fratelli, e risultano equilibrati e rispondenti al suo interesse;
quanto infine ai rapporti economici che la riguardano, le intese raggiunte tra le parti sul mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non risultano sproporzionate o inadeguate rispetto alle esigenze degli stessi, rapportate alla capacità economica e reddituale di ciascun genitore e ai tempi di permanenza dei minori con ciascuno di essi, sicchè neppure se ne impone una correzione;
rilevato che, quanto ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, gli accordi regolamentano compiutamente tale aspetto e che essi non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
5. Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto che il Tribunale altresì pronunci lo scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso, in ciò avvalendosi dello strumento predisposto dall'art. 473- bis.49 c.p.c.
Non essendo la domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, ne consegue che la causa debba essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte come richiesto dalle parti, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19 co. 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis-51 co. 2 c.p.c.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, essa è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3726/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e avente ad oggetto Parte_1 Parte_2
“separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio”, così decide:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi (nato a [...] – ALBANIA il 15/09/1978) Parte_1
e (nata HUEDIN- ROMANIA il 15/04/1981), i quali hanno contratto matrimonio il Parte_2
20/01/2007 in SUPINO (FR) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (FR)
(Atto n. 1, Parte I, Anno 2007) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 25/07/2025 come modificato e integrato con le note scritte depositate il 15/09/2025 e all'udienza del 02/12/2025;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SUPINO (FR), per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Atto n. 1, Parte I, Anno 2007);
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 09/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Di Nicola dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3726 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulia Giacinti e domiciliati come in atti e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
come da processo verbale d'udienza del 02/12/2025 FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno depositato in data 25/07/2025 ricorso con il quale avanzavano Parte_1 Parte_2 contestuale domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, affinché il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunci sullo status alle condizioni ivi formulate.
In particolare, le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 20/01/2007 a Supino
(FR), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Supino Atto N. 1 parte 1 - anno 2007 dal quale sono nati due figli, nato a [...], il [...] (18 anni) e nata a [...], il Per_1 Persona_2
07/05/2016 (9 anni) e che il rapporto coniugale, un tempo sereno, si è progressivamente deteriorato, essendosi manifestati insanabili contrasti che hanno determinato il venir meno dell' “affectio coniugalis” e reso impossibile il protrarsi della convivenza, tanto che la moglie, col consenso del marito, se ne è già allontanata.
Hanno quindi rappresentato di essere addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso congiuntamente trascritto e che hanno da intendersi quivi riportate integralmente e hanno pertanto chiesto all'intestato Tribunale di procedersi all'omologa della separazione consensuale secondo tali condizioni e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pure riportate nel ricorso.
Precisato ed integrato la domanda e le condizioni di separazione e divorzio con note scritte depositate il 15/09/2025, fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 30/07/2025, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di opposizione alla trattazione scritta e di manifestazione di volontà di comparizione personale, all'udienza del 02/12/2025, le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni di separazione come concordate nel ricorso congiuntamente sottoscritto e integrato con note del 15/09/2025; di non intendere riconciliarsi e hanno chiesto dunque che il Tribunale voglia pronunciare la separazione personale delle parti recependo i loro accordi e omologandola alle condizioni convenute, in aggiunta e ad ulteriore integrazione delle quali il sig. ha dichiarato di impegnarsi ad Parte_1 accollarsi e a provvedere direttamente e per intero al pagamento dei ratei del mutuo cointestato garantito da ipoteca gravante sulla casa di abitazione;
all'esito, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che la prole minore e segnatamente la figlia risiede, come pure il fratello maggiore , in Frosinone, Comune ricompreso nel Persona_3 Per_1
Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile. E d'altra parte, le parti hanno rappresentato di aver già consensualmente cessato la convivenza dall'anno 2022 e dalla comune prospettazione delle vicende familiari si evince l'improbabilità di una ripresa della convivenza e di una ricostituzione dell'affectio coniugalis.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che, quanto alla regolamentazione dell'affidamento della prole minore, gli accordi raggiunti tra i coniugi recepiscono la regola dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e non si ravvisano o non emergono profili di manifesta inidoneità genitoriale a carico di alcuno dei genitori, sicchè tale regimentazione risulta rispondente all'interesse della prole alla bi-genitorialità; quanto al profilo del collocamento e alla regimentazione del diritto di frequentazione del genitore non convivente, sebbene sia stato previsto un collocamento separato dei fratelli, restando collocato il figlio maschio presso il padre e la figlia femmina presso la madre, per un verso va considerato che la maggiore età del maschio non consente di sindacarne la decisione (che si presume corrispondente alla sua volontà) e per altro verso la regolamentazione che le parti si sono assegnate quanto al diritto di frequentazione del padre con la figlia garantisce comunque alla prole minore una assidua e adeguata conservazione tanto del rapporto col genitore non collocatario quanto dei rapporti con il fratelli, e risultano equilibrati e rispondenti al suo interesse;
quanto infine ai rapporti economici che la riguardano, le intese raggiunte tra le parti sul mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non risultano sproporzionate o inadeguate rispetto alle esigenze degli stessi, rapportate alla capacità economica e reddituale di ciascun genitore e ai tempi di permanenza dei minori con ciascuno di essi, sicchè neppure se ne impone una correzione;
rilevato che, quanto ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, gli accordi regolamentano compiutamente tale aspetto e che essi non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
5. Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto che il Tribunale altresì pronunci lo scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso, in ciò avvalendosi dello strumento predisposto dall'art. 473- bis.49 c.p.c.
Non essendo la domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, ne consegue che la causa debba essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte come richiesto dalle parti, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19 co. 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis-51 co. 2 c.p.c.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, essa è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3726/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e avente ad oggetto Parte_1 Parte_2
“separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio”, così decide:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi (nato a [...] – ALBANIA il 15/09/1978) Parte_1
e (nata HUEDIN- ROMANIA il 15/04/1981), i quali hanno contratto matrimonio il Parte_2
20/01/2007 in SUPINO (FR) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (FR)
(Atto n. 1, Parte I, Anno 2007) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 25/07/2025 come modificato e integrato con le note scritte depositate il 15/09/2025 e all'udienza del 02/12/2025;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SUPINO (FR), per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Atto n. 1, Parte I, Anno 2007);
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 09/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Di Nicola dott. Marcello Buscema