Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2262/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2262 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
vertente
TRA
, C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, sig. , con sede in Napoli, alla via A. Parte_2
Gramsci, 13,, elettivamente domiciliata all'Indirizzo Telematico presso lo studio degli Avv.ti Maria Di Foggia (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_1
e Catello Miranda (C.F.: Email_1 C.F._2
– PEC: , che la rappresentano e
[...] Email_2
difendono in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata alla “Comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione”;
OPPONENTE
E
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, arch. , con sede in Napoli alla via S. Anna dei Controparte_2
Lombardi n. 16, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Grasso, che la rappresenta e difende in
virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il
Tribunale di Napoli ed iscritto con R.G.N. 28229/2021;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la chiedeva ingiungere alla CP_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 76.128,00 oltre interessi e spese della
[...] procedura monitoria, a titolo di premio concordato nell'accordo del 06-09-
2018.
A sostegno della domanda esponeva che:
- la è una società di ingegneria specializzata nella progettazione CP_1
architettonica, urbana, strutturale e nel restauro di edifici civili e monumentali;
- in data 6 settembre 2018, la stessa aveva presentato alla Parte_1 un'offerta di prestazioni professionali per la gara di appalto bandita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti relativa ai lavori di completamento per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale dell'immobile demaniale ex Ospedale Civile “S. Sebastiano” di
Caserta sito in Piazza Marconi, da destinare a sede della Guardia di
Finanza di Caserta;
- tale offerta era stata sottoscritta per accettazione dal sig. ER
, nella qualità di amministratore unico della
[...] Parte_1
- l'importo concordato dalle parti quale compenso professionale spettante alla odierna ricorrente per la redazione della predetta offerta tecnica migliorativa era pari alla cifra di € 10.000,00, oltre accessori di legge. Inoltre, in aggiunta alla suindicata somma, in caso di aggiudicazione della gara, la si era obbligata a riconoscere, Parte_1
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in favore della B5, “come premio un compenso (fisso ed invariabile) di €60.000,00 (euro sessantamila) oltre IVA e Cassa…”;
- sin dall'inizio dell'attività, la aveva segnalato che l'offerta Parte_1
tecnica da presentare per la gara avrebbe dovuto indicare, quale soggetto concorrente, il La società ingiunta, Controparte_3
aveva, infatti, inviato alla ricorrente con mail del 04-09-2018, il logo del “ ”; Parte_3
- con mail del 12-09-2018 la aveva trasmesso la bozza di CP_1
layout in formato A4 per la gara in oggetto, indicando quale concorrente la quest'ultima, con l'allegata mail in pari Parte_1
data, aveva poi comunicato che sarebbe stata necessaria la rettifica del nominativo del concorrente;
- il predetto logo del C.A.E.C. veniva pertanto utilizzato in tutti gli elaborati grafici redatti dalla B5;
- in seguito all'espletamento dell'attività di redazione dell'offerta tecnica migliorativa, la ricorrente aveva emesso la fattura n. 56/2018, per l'importo di € 12.688,00 (comprensivo di accessori di legge), regolarmente saldata dalla Parte_1
- in data 11-06-2021, l'impresa anch'essa facente parte CP_4
del aveva comunicato alla B5 che il Controparte_3 CP_3
era risultato aggiudicatario della gara in parola, giusto
[...]
allegato provvedimento del Provveditorato OO.PP. Campania del 25-
05-2021;
- ai sensi dell'accordo raggiunto tra la B5 e la era dunque Parte_1 maturato il diritto della prima a ricevere il premio di € 60.000,00, oltre accessori di legge, espressamente concordato, attesa l'avvenuta aggiudicazione della gara;
- la ricorrente aveva chiesto il pagamento della suddetta somma anche al e all'impresa atteso che, pur Controparte_3 CP_4 avendo raggiunto un accordo soltanto con la l'attività Parte_1
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professionale era stata svolta anche in favore delle predette società.
Con comunicazione PEC del 01-09-2021, quindi, la aveva CP_1
sollecitato il pagamento di quanto dovuto per le attività sopra indicate alle tre indicate società, inviando la sua proforma di fattura n. 02/21;
- a tale comunicazione, la non aveva dato alcun riscontro Parte_1
mentre la , con PEC del 19-07-2021, aveva affermato che: CP_4
“per quanto riguarda la scrivente ditta Costram srl, gli accordi presi con la precedente ditta appaltatrice Servizi Costruzioni Generali
Società sopra citata fattura pro-forma”;
- con comunicazione P.E.C. del 29-09-2021 la aveva chiesto CP_1
formalmente il pagamento del premio in parola alle tre società sopra indicate;
- con P.E.C. del 01-10-2021 il legale del e Controparte_3 dell'impresa aveva replicato che: “Alcun pagamento in CP_4
favore della Sua assistita è dovuto dal e dalla CP_3 CP_4
in quanto il rapporto contrattuale su cui si fonda la pretesa avanzata dalla è sorto esclusivamente tra quest'ultima e la CP_1 CP_5
restando, pertanto, del tutto estranei allo stesso sia il
[...]
che la . La invece, era rimasta CP_3 CP_4 Parte_1
inerte.
Con il decreto ingiuntivo n. 9427/2021, emesso in data 20-12-2021, il
Tribunale di Napoli ingiungeva al Parte_4
, il pagamento della somma di € 76.128,00 oltre interessi ex Lgs.
[...]
231D. /02 nonché spese e competenze della procedura monitoria. Il ricorso unitamente al decreto veniva ritualmente notificato all'intimato a mezzo pec in data 21-12-2021.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione ex art. 645
c.p.c., la , con atto di citazione notificato il 28-01-2022, Controparte_5
il quale in sintesi eccepiva:
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1) l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2) nel merito e in via principale: interdittiva antimafia prot. n. 0154726 del 19.05.2021 – impossibilità sopravvenuta nell'adempimento delle obbligazioni assunte – carenza dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara d'appalto - mancata certezza liquidità – esigibilità della pretesa azionata;
3) l'infondatezza e sproporzione della pretesa creditoria, l'erroneità del computo del quantum debeatur nonché l'insussistenza del credito azionato.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo – previa concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto – la reiezione dell'opposizione per infondatezza. Nel merito, in via subordinata chiedeva, altresì, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità, annullamento o revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertare l'inadempimento dell'opponente degli obblighi assunti nei confronti della
[...]
CP_ e condannare la al pagamento della somma complessiva di € Parte_1
76.128,00, ovvero di quella maggiore o minore che risultasse accertata in corso di causa, oltre interessi legali sino all'integrale soddisfo, e spese del procedimento monitorio come liquidate in decreto ingiuntivo.
Denegata la provvisoria esecutorietà del titolo monitorio, non avendo le parti formulato richieste istruttorie, si fissava udienza di precisazione delle conclusioni a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, sollevata dalla nell'atto di opposizione. Controparte_5
Tale eccezione è infondata e, pertanto, va disattesa.
E' invero noto che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli art. 18, 19
e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di
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eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione (come appunto avvenuto nella fattispecie in esame) e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, 21 luglio
2011, n. 15996).
Peraltro, essendo stata nella specie azionata l'obbligazione di pagamento del premio (asseritamente) pattuito, l'eccezione si sarebbe comunque palesata infondata posto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c. avendo la società opposta la propria sede nel circondario del Tribunale.
Nel merito l'opposizione va accolta per i motivi che si seguito saranno esplicitati.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l
'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l
'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ” (cfr. ex pluris Cass. n.
6421/2003, Trib. Napoli, 31/03/2016 n.4082, Trib. Novara, 11/10/2016).
Ciò posto nella specie è circostanza pacifica oltre che documentalmente provata che in data 06-09-2018 la odierna opposta presentava alla Parte_1
( impresa facente parte del di seguito Parte_3
anche , una offerta di prestazioni professionali per la redazione CP_3 dell'offerta tecnica migliorativa per la partecipazione alla gara di appalto bandita dal Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata – relativa ai lavori di completamento per la ristrutturazione e
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l'adeguamento funzionale dell'immobile demaniale ex Ospedale Civile “S.
Sebastiano” di Caserta sito in Piazza Marconi, da destinare a sede del
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta.
Dalla predetta offerta emerge che il compenso professionale richiesto dalla società per la redazione della predetta offerta tecnica migliorativa è CP_1 pari ad € 10.000,00, oltre accessori di legge.
Emerge, altresì che “ In caso di aggiudicazione della gara codesta impresa riconoscerà come premio un compenso (fisso ed invariabile) di € 60.000,00
(euro sessantamila) oltre IVA e Cassa e quale onorario per l'eventuale aggiornamento del progetto esecutivo alla luce delle migliorie offerte, un compenso a corpo pari a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre IVA e
Cassa.
Il pagamento del premio per l'aggiudicazione sarà effettuato all'emissione del primo SAL e, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla data di aggiudicazione della gara.
Le stesse modalità di pagamento saranno osservate per il pagamento del compenso per l'aggiornamento del progetto esecutivo”.
Del pari pacifica è la circostanza che la suddetta offerta veniva sottoscritta per accettazione dal sig. , nella qualità di amministratore ER Parte_2 unico della il quale in seguito all'espletamento dell'attività di Parte_1 redazione dell'offerta tecnica migliorativa provvedeva a corrispondere alla
[...]
l'importo di € 10.000,00 oltre accessori di legge, così come concordato. CP_1
Nella specie, tuttavia, non sussiste il diritto della a conseguire il CP_1 corrispettivo qualificato come “premio” nell'offerta di prestazioni professionali per la redazione dell'offerta tecnica migliorativa del 06-09-2018.
Ed invero, risulta provato per tabulas che la misura interdittiva antimafia a carico della è intervenuta in data 19-05-2018 (cfr. all. 2 fascicolo Parte_1
di parte opponente) mentre aggiudicazione della gara è avvenuta in data 25-
05-2021.
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Ancora risulta provato che in seguito al provvedimento interdittivo antimafia, in data 01-06-2021 il Consiglio di Amministrazione del deliberava la Pt_5
revoca dei lavori assegnati alla nonché la sospensione del rapporto Parte_1 sociale in attesa dell'esito delle azioni giudiziarie da quest'ultima intraprese avverso il predetto provvedimento (prot. n. 0154726 del 19-05-2021) ex artt.
84 e 91 del D. lgs n. 159/2011.
E' di palmare evidenza, quindi, che l'aggiudicazione è avvenuta successivamente all'emissione del provvedimento prefettizio del 19-05-2021, per effetto del quale il Consiglio di Amministrazione del ha Pt_5
deliberato la revoca dei lavori assegnati alla nonché la Parte_1 sospensione del rapporto sociale. Ragion per cui quest'ultima nulla deve alla Co società atteso che il vincolo contrattuale si è risolto ancor prima dell'intervenuta aggiudicazione, per fatto e colpa dell'opponente colpito dall'interdittiva antimafia.
Invero, nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, le Amministrazioni cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, nè autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
In particolare l'art. 95 disciplina l'ipotesi di sopravvenienza dell'interdittiva nel corso di esecuzione del contratto con riguardo a contraenti costituiti in raggruppamenti temporanei di imprese.
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Infatti se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto.
La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.
Le norme predette vanno coordinate con la disciplina del Codice dei contratti della Pubblica Amministrazione che estende la possibilità di sostituzione anche alla mandataria colpita da interdittiva.
Da quanto precede emerge che l'interdittiva antimafia ha rilevanza non solo in relazione al rapporto a monte ( con la stazione appaltante), obbligando la mandataria a sostituire la mandante e comunque a svolgere i lavori ad essa spettanti, ma anche nei confronti del rapporto a valle ( rapporto mandataria- mandanti), incidendo direttamente sul mandato, determinandone lo scioglimento. La disciplina sull'interdittiva antimafia ha natura imperativa, sottende interessi superiori non nella disponibilità delle parti, conseguentemente il mandatario non può scegliere di mantenere o meno il vincolo di mandato con la mandante, in quanto la cessazione dello stesso è un effetto che deriva direttamente dalla legge.
In tal senso deve essere letto l'art. 37 comma 19 del Dlgs n. 163\06, che stabilisce per i casi di morte, interdizione, inabilitazione… nonché per interdittiva antimafia del mandante, che il mandatario, qualora non indichi altro operatore subentrante, è tenuto all'esecuzione direttamente o a mezzo degli altri mandanti. Da tale disciplina si desumere implicitamente che il rapporto di mandato con il soggetto estromesso per interdittiva antimafia cessi automaticamente. Un'interpretazione di segno contrario non terrebbe conto del sistema in cui la norma e il rapporto si inseriscono e delle strette
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connessioni che intercorrono tra le gli aspetti pubblicistici e quelli privatistici della questione.
Il mandato non viene meno per volontà delle parti, ma ex lege, per una causa ostativa alla sua prosecuzione, per una causa talmente grave da essere disciplinata direttamente dalla legge, senza possibilità per le parti di potere disporre dei sottesi diritti soggettivi. In relazione a tale fattispecie l'interesse pubblico primario non è infatti l'esecuzione dell'appalto tout court, ma che quest'ultima sia scevra da interferenze mafiose.
Orbene nella specie il provvedimento di revoca dell'assegnazione dei lavori disposta dal sostanzia una risoluzione negoziale unilaterale CP_3
scaturita dalla impossibilità sopravvenuta alla prosecuzione del rapporto con l'opponente per effetto della perdita dei requisiti di legge intervenuta con il provvedimento prefettizio del 19-05-2021.
Ne deriva che ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l''“accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente” (v., ex plurimis,Cass., 20.03.2018, n. 6911).
Per le ragioni esposte la domanda formulata nel ricorso monitorio contro l'opponente è quindi infondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al DM 55/2014, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
La distrazione delle spese di lite richiesta dai difensori di parte opponente non può trovare riconoscimento, atteso che la loro costituzione è avvenuta nel corso del giudizio in sostituzione di altro difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
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1) accoglie l'opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9427/2021;
2) condanna la società opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in Napoli, il 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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