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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2050/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2050/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Perrone;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Brunella Candreva e Fabrizio Florio;
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Boldrini;
(C.F.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
Ficarra; appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 278/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 05.04.2018, avente ad oggetto inadempimento contrattuale
Conclusioni delle parti: come in atti
1 FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 12.09.2014, , premesso di Parte_1 aver stipulato in data 05.01.2008 un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio con in qualità di mandataria di Controparte_4 [...] per l'importo di € 27.600,00 da rimborsare dietro il pagamento Controparte_3 di n. 120 rate mensili di € 230,00 e premesso che tale prestito veniva garantito da citava in giudizio le predette società (società finanziaria Controparte_2 mandante, società mandataria e compagnia assicurativa) chiedendo accertarsi l'inadempimento di per non aver questa attivato la garanzia CP_2 assicurativa (polizza n. 510199 con effetti dal 1.03.2008 al 1.03.2018) posta a presidio del rischio di perdite pecuniarie da parte del cedente a corredo del contratto di finanziamento stipulato e condannarsi la stessa al pagamento dell'indennizzo per
€ 11.950,00 oltre interessi legali dal 2.07.2010 al 1.03.2018 in favore dell'attore ovvero direttamente in favore di o di nonché al risarcimento Controparte_4 CP_3 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e condannarsi la alla CP_1 restituzione delle somme versate dall'attore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (e cioè dal 2.07.2010 al soddisfo). Il tutto con vittoria di spese con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, Controparte_4 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo essa agito esclusivamente in qualità di mandataria della finanziaria tant'è Controparte_5 che le somme versate dall'attore alla erano state da questa girate al creditore CP_1
Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_3 fatto e in diritto. Osservava, infatti, che la garanzia assicurativa, intanto, avrebbe potuto essere attivata dalla finanziaria in quanto ne ricorressero le condizioni previste dall'art. 43 D.P.R. n. 180/1950 secondo il quale “Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto”. Nella prospettazione della dunque, CP_1 non operava l'art. 32 del D.P.R. sopra menzionato secondo cui la garanzia
2 assicurativa che il dipendente pubblico deve obbligatoriamente stipulare, diventa operativa allorchè la cessazione dal servizio avvenga senza diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito. Poiché nel caso di specie, l' (ex gestione CP_6
aveva provveduto ad applicare la ritenuta sulla rata pensionistica, la CP_7
e la stessa non avevano provveduto ad effettuare alcuna CP_1 CP_3 comunicazione alla compagnia assicurativa che, dunque, soltanto in caso di interruzione del trattamento pensionistico sarebbe subentrata all'attore nel pagamento delle rate impagate.
Del pari, la concludeva per il rigetto della domanda avversa, CP_2 rilevando la propria estraneità al giudizio, posto che la polizza n. 510199 correlata al contratto di finanziamento concluso dal era stata stipulata esclusivamente Pt_1 nell'interesse di quale terzo beneficiario, con la conseguenza che CP_3
l'attivazione della copertura assicurativa avrebbe potuto avere luogo solo ed esclusivamente a seguito della denuncia di sinistro da parte dell'Istituto di Credito erogante il prestito, e non anche dal soggetto terzo responsabile (nel caso di specie il
Sig. ), come chiaramente specificato all'art. 10 del contratto di prestito. In Pt_1 assenza della formalizzazione di detta denuncia, la aveva ritenuto di CP_2 non dover avviare l'iter per la liquidazione del sinistro poiché, per l'appunto, non denunciato dal medesimo soggetto beneficiario dell'eventuale liquidazione.
Infine, si costituiva la la quale, in via preliminare, Controparte_8 eccepiva l'improcedibilità della domanda nei propri confronti per non essere stato esperito il tentativo di mediazione di cui all'art. 5 d. lgs. n. 28/2010, trattandosi di materia avente ad oggetto contratti assicurativi. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché essendo beneficiaria della polizza e società erogante la somma prestata, essa era terza ed estranea al giudizio incardinato dall'attore. Nel merito, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto fondata la pretesa dell'attore, chiedeva condannarsi la al pagamento, in suo favore, CP_2 dell'indennizzo assicurativo pari all'importo di €11.950,00 oltre interessi e rivalutazione, ossia pari all'importo delle rate di finanziamento maturate e maturande dal 02.07.2010 al 01.03.2018 (data di estinzione integrale del finanziamento).
Con sentenza n. 278/2018 il Tribunale così statuiva: Dichiara improcedibile la domanda nei confronti di in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t. per le causali di cui in motivazione;
Dichiara inammissibile la
3 domanda nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t. per le causali di cui in motivazione;
Rigetta la domanda nei confronti di
[...] in persona del legale rappresentante p.t.; Rigetta la domanda di Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
Condanna Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_8 liquidano in complessivi € 1.618,00 (milleseicentodiciotto/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in
[...] complessivi € 1.618,00 (milleseicentodiciotto/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.235,00
(tremiladuecentotrentacinque/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Il giudice di prime cure, innanzitutto, riteneva fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione sollevata da Rilevava, in proposito, che l'attore si era limitato a depositare il verbale CP_3 di mediazione del primo incontro, nel quale il mediatore, dato della presenza delle parti e del fatto che le stesse avevano inteso aderire al procedimento di mediazione, aveva rinviato alla seduta del 25.02.2015 ore 17:30, sicchè non risultando documentato l'esito della mediazione, la condizione di procedibilità della domanda nei confronti di non poteva considerarsi avverata. Il Tribunale Controparte_5 riteneva, comunque, fondata anche l'ulteriore eccezione sollevata da circa il CP_3 difetto di titolarità in capo ad essa di ogni rapporto obbligatorio. Osservava, al riguardo, che nel contratto di assicurazione invocato dal a corredo del Pt_1 finanziamento a lui erogato, rivestiva la qualità di terzo beneficiario secondo CP_3 la struttura propria del contratto assicurativo che si atteggia a contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e che del resto nello stesso atto di citazione l'attore non aveva formulato alcuna domanda né di accertamento né di condanna nei riguardi della società di finanziamento e beneficiaria della polizza assicurativa stipulata con la
[...]
Controparte_2
4 Il Tribunale accoglieva, poi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da quale semplice mandataria con rappresentanza di Controparte_4
CP_3
Ritenuta unica legittimata la il Tribunale riteneva infondata Controparte_2 la domanda nei suoi confronti atteso che l'art. 10 del contratto di finanziamento prevedeva espressamente e conformemente all'art. 43 del D.P.R. n. 180/1950
l'estensione degli effetti propri della cessione sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente nonché su qualsiasi altra somma o importo dovuto a qualsiasi altro titolo che al cedente venga liquidato dal datore di lavoro o da qualsiasi altro ente, fondo o cassa pensioni, regolamento o contratto di lavoro o contratto privato, e nella specie il percepiva un trattamento previdenziale sul quale lo Pt_1 stesso ente aveva proceduto a trattenere la rata ceduta del quinto in luogo della p.a. ex datrice di lavoro;
nè dalla normativa applicabile (D.P.R. n. 180/1950) risultava che in caso di inabilità al lavoro, il trattamento pensionistico percepito fosse sottratto all'imposizione della ritenuta del quinto ceduto, tanto più che gli artt. 6 e 14 facevano riferimento ad ogni forma di trattamento di quiescenza, senza esclusione di sorta.
Il giudice di primo grado aggiungeva che neppure, sulla scorta della documentazione in atti, era stata dimostrata la riduzione dell'ammontare dell'assegno pensionistico rispetto allo stipendio percepito.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
25.11.2018, , lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) Parte_1 violazione dell'art. 5, comma 2 bis, del D.Lgs n. 28/2010, sul mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti di Controparte_3 assumeva l'appellante di aver versato agli atti il verbale di mediazione relativo alla procedura attivata nei confronti di e contenente il Controparte_3 mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti stesse;
2) violazione dell'art. 1411
c.c. sul difetto di legittimazione passiva della e della Controparte_3
ad avviso dell'appellante sia la , Controparte_9 Controparte_8 quale mandante, sia la quale mandataria, erano parti necessarie del giudizio CP_1 avendo egli contestato la debenza delle somme ad esse dovute a far data dalla cessazione del proprio rapporto di lavoro ed a causa di tale evento;
3) violazione degli artt. 6 e 43 del D.P.R. n. 180/1950, sulla mancata attivazione della polizza assicurativa in favore del Sig. il quale, contrariamente a quanto ritenuto dal Pt_1 giudice di primo grado, aveva subito una decurtazione del trattamento economico a
5 seguito della dichiarazione di inabilità al lavoro;
4) violazione degli artt. 6 e 14 del
D.P.R. n. 180/1950, inapplicabili al caso di specie in quanto ad avviso dell'appellante essi regolerebbero il rapporto di finanziamento tramite cessione del quinto nella sua fase iniziale e non anche nella sua fase, del tutto eventuale, di transizione tra la retribuzione da lavoro dipendente e il trattamento pensionistico e in ogni caso la pensione di inabilità non rientrerebbe tra i trattamenti pensionistici contemplati dalle citate norme. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Corte di
Appello di Catanzaro, in totale accoglimento del presente atto di appello e per i motivi tutti di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, impugnata e reietta, in riforma dell'impugnata sentenza n. 270/2018, emessa dal Tribunale di Paola, nella persona della dott.ssa Marta Sodano, pubblicata mediante depositato in cancelleria in data 5/4/2018, mai notificata, 1) previo accertamento dell'inadempimento contrattuale meglio descritto in narrativa per colpa esclusiva della condannare la predetta Controparte_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'attivazione della
[...] copertura assicurativa del rischio prestata con riferimento al contratto di finanziamento di cui alla narrativa del presente atto di citazione, con conseguente ed ulteriore condanna della predetta in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza di assicurazione meglio descritta in narrativa in favore dell'attore ovvero direttamente in favore della in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, ovvero direttamente in favore della in persona Controparte_10 del legale rappresentante pro tempore, attraverso la corresponsione dell'indennizzo pari a complessivi euro 11.950,00 in favore dei citati soggetti, oltre interessi legali
(rate decorrenti dal 02/07/2010 fino all'01/03/2018) e dunque pari alle rate maturate e maturande del finanziamento di cui in narrativa, con decorrenza dal
02/07/2010 e fino alla data di estinzione integrale del finanziamento stesso, e ciò allo scopo di tenere completamente indenne l'appellante da Parte_1 qualsiasi effetto pregiudizievole derivante in suo danno dal verificarsi dell'evento di cui in narrativa e oggetto della copertura del rischio assicurato e meglio descritto in narrativa;
2) condannare, inoltre, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore e meglio descritti in narrativa a Parte_1 seguito del grave inadempimento contrattuale di tale compagnia di assicurazione,
6 danni da liquidarsi in via equitativa e comunque pari all'importo degli interessi passivi, già indicato in citazione, richiesti all'attore dall'istituto di credito di in citazione a seguito della stipula da parte del primo del contratto di mutuo;
3) condannare, inoltre, la in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, alla ripetizione e/o restituzione e/o rimborso in favore dell'attore
delle somme dallo stesso pagate direttamente a detta società per le Parte_1 causali di cui in narrativa ovvero a titolo di rimborso e/o ripetizione e/o restituzione delle rate del finanziamento di cui in narrativa maturate e maturande, con decorrenza dal 02/07/2010 e fino all'integrale soddisfo, rate che comunque, allo stato, ammontano a complessivi euro 11.950,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e fino al soddisfo, ricadendo tale obbligo di pagamento sulla 4) accertare e dichiarare, sempre per le Controparte_2 causali di cui in narrativa, che l'attore , a far data dal 2 luglio 2010, Parte_1 nulla più deve alla in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, ricadendo l'obbligo del pagamento delle rate del finanziamento citato in narrativa, con decorrenza dalla data del 02/07/2010 e fino all'integrale estinzione del prestito stesso, direttamente sulla in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in virtù ed in esecuzione della polizza n. 510199 di cui in narrativa e dunque della copertura assicurativa del rischio prestata da tale società con riferimento al finanziamento di cui in narrativa;
5) condannare, in ogni caso, la in persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_2 per quanto di ragione la in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa relativamente al doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario, a norma dell'art. 93 c.p.c.. 6) In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte di Appello di Catanzaro non dovesse accogliere il presente appello, si fa istanza affinché, data la complessità della vicenda e delle questioni ad essa sottesa siano integralmente compensate le spese di giudizio”.
In data 26.02.2019 si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello CP_4
e comunque la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva con comparsa depositata in data 01.03.2019 anche
[...] chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nella parte Controparte_3 in cui aveva dichiarato improcedibile la domanda nei suoi confronti per mancato
7 esperimento della mediazione nonché nella parte in cui aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e al contempo, dichiarando di proporre appello incidentale, riproponeva le domande già spiegate in primo grado nei seguenti termini: “In via principale Accertato e dichiarato il diritto di a Controparte_3 pretendere dalla in forza della polizza assicurativa di cui in Controparte_2 narrativa, il pagamento delle somme legate al finanziamento stipulato dall'attore, condannare la al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3 dell'indennizzo pari ad Euro 11.950,00, oltre interessi, ossia pari al valore
[...] delle rate maturate e maturande del finanziamento di cui in narrativa, in particolare con decorrenza dal 02/07/2010 (data dell'accertamento della patologia che affligge
l'attore) sino al 01/03/2018 (data di estinzione integrale del finanziamento). In via subordinata nel merito Nel caso di confermata inefficacia della polizza assicurativa di cui in narrativa, condannare direttamente il Sig. al pagamento Parte_1 in favore di della somma pari ad Euro 11.950,00, oltre Controparte_3 interessi legali, ossia pari al valore delle rate maturate e maturande del finanziamento di cui in narrativa, con decorrenza dal 02/07/2010 sino al 01/03/2018
(data di estinzione integrale del finanziamento), o della minor o maggior somma ritenuta di giustizia. Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del secondo grado di giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 26.03.2019 la Corte disponeva la notifica dell'appello incidentale alla non costituita in giudizio e rinviava CP_2 all'08.10.2019.
In data 07.10.2019 si costituiva anche che eccepiva in via Controparte_2 preliminare la inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale spiegato da Controparte_3 nel merito chiedeva il rigetto di entrambi gli appelli.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
8 All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Le eccezioni di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. vanno disattese.
Innanzitutto, l'appello incidentale spinto da va più Controparte_3 propriamente qualificato come riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., delle domande che aveva formulato in primo grado per l'ipotesi di ritenuta CP_3 fondatezza della domanda avanzata dall'attore (cfr. ex multis Cass. n. 22808/2024:
“Le domande o le eccezioni non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure non devono essere riproposte dalla parte vittoriosa mediante appello incidentale, essendo sufficiente la loro riproposizione ex art. 346 c.p.c.”), sicchè rispetto ad esse non si pone la questione di inammissibilità sollevata da Controparte_2
L'appello del supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 Pt_1
c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale
(Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente
9 infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Il primo motivo dell'appello è fondato.
Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, dagli atti del fascicolo di primo grado si ricava che l'attore all'udienza del 21.06.2015 ha depositato, oltre alla copia del verbale positivo di primo incontro relativo alla procedura attivata nei confronti di che rinviava alla seduta del 25.02.2015, anche copia del CP_3 verbale del 25.02.2015 nel quale si dà atto dell'esito negativo della mediazione;
lo stesso giudice nel verbale d'udienza prende atto di tale circostanza e concede alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
3.2. Venendo all'esame del secondo motivo involgente la esatta individuazione delle parti legittimate, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che l'attore nell'atto di citazione non ha formulato alcuna domanda, né di accertamento né di condanna, nei riguardi della società di finanziamento, Apulia Controprestito S.p.a., precisando che in ogni caso nessuna obbligazione sarebbe configurabile in capo ad essa in quanto beneficiaria della polizza assicurativa stipulata con la CP_2
[...]
Al riguardo ritiene la Corte che la qualificazione della polizza di assicurazione
“Rischio impiego” n. 510199 stipulata da quale mandataria di CP_4 [...]
con a garanzia del rimborso del Controparte_3 Controparte_2 finanziamento ottenuto dal , in termini di contratto a favore di terzo appare Pt_1 corretta.
A favore della tesi per cui l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore depongono le clausole contrattuali, sia quelle del contratto di mutuo che quelle delle condizioni contrattuali preliminari a tale contratto, nelle quali è espressamente previsto che, da un lato, è obbligatoria a carico del debitore finanziato la stipula di una assicurazione per il caso di perdita del lavoro, e dunque di impossibilità di pagare il mutuo, e che, per altro verso, l'assicuratore ha diritto di surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario.
10 Segnatamente, all'art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento,
è previsto che «A norma di quanto disposto dall'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 il finanziamento deve essere sempre obbligatoriamente assistito dalla garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego che ne assicurino il recupero del residuo credito. In assenza di tale garanzia assicurativa il finanziamento richiesto non potrà pertanto venire erogato. Fatta sempre salva la facoltà di provvedervi autonomamente, il Cedente autorizza l'Istituto cessionario a contrarre con compagnie di suo gradimento (o con l' ) polizze di assicurazione rischio CP_7 vita e rischio impiego a beneficio dello stesso per l'ammontare complessivo del finanziamento e per l'intero periodo di ammortamento [...] Resta inteso che con riferimento al solo rischio impiego la Compagnia di assicurazione resterà surrogata
-non escluso quello di cui all'art. 12 del presente contratto – e per tutte le somme pagate al beneficiario, e pertanto potrà rivalersi nei confronti del Cedente (e del
Datore di lavoro terzo ceduto per quanto di sua diretta competenza) delle somme che dovesse pagare per effetto di tali polizze».
Di poi nella proposta di assicurazione, proveniente formalmente dal , Pt_1 costui espressamente autorizza a stipulare la polizza con pagamento CP_4 del premio a carico dello stesso e dichiara di essere pienamente edotto che, Pt_1 in caso di cessazione del rapporto di lavoro non derivata da decesso, la : CP_2
«resterà surrogata, nei limiti delle somme che dovesse pagare al
Contraente/Beneficiario per estinzione del debito residuo, in ogni diritto o privilegio spettante al Contraente/Beneficiario nei confronti del sottoscritto e/o di terzi;
avrà pertanto titolo per rivalersi nei confronti del sottoscritto e/o di terzi ai fini del recupero delle somme corrisposte al Contraente/Beneficiario» (doc. 8 del fascicolo di primo grado della . CP_4
Alla luce delle predette previsioni contrattuali, deve dunque ritenersi corretta la qualificazione, compiuta dal Tribunale, dell'operazione negoziale come di una assicurazione stipulata nell'interesse del finanziatore anziché nell'interesse del finanziato, come conferma la previsione del diritto di surroga (espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato), che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione era per l'appunto non già a beneficio del finanziato bensì a beneficio del finanziatore (cfr. per una fattispecie analoga Cass. n.
9866/2022).
11 Ne deriva che, rispetto alla domanda azionata dal , è priva di Pt_1 legittimazione passiva anche la quale mandataria di CP_1 Controparte_3
sicchè la sentenza di primo grado va confermata anche in parte qua.
[...]
3.3. Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati.
Come rilevato dal giudice di prime cure, l'art. 10 del contratto di mutuo, disciplinante il rimborso in caso di cessazione del rapporto di lavoro, prevede che
“per patto espresso e a norma dell'interpretazione autentica dell'art. 43 del D.P.R.
n. 180/1950..la presente cessione estenderà i suoi effetti altresì sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente nonché su qualsiasi altra somma o importo dovuto
a qualsiasi altro titolo (…) che al cedente venga liquidato dal datore di lavoro dal quale dipendeva o da qualsiasi altro ente, fondo o cassa pensioni, istituto di previdenza o di assicurazione, anche privato, ai quali il Cedente fosse iscritto per legge, regolamento, contratto di lavoro o contratto privato”.
Sulla scorta del dato normativo e di quello contrattualmente pattuito, dunque, la garanzia assicurativa è destinata ad operare unicamente nei casi in cui il rapporto di lavoro cessi senza che il cedente percepisca un trattamento pensionistico, una indennità od altro assegno di quiescenza, oppure percepisca un assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito o abbia subito una riduzione dello stipendio o salario per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta (così l'art. 54 del D.P.R. 180/1950 richiamato anch'esso dal contratto di mutuo).
Orbene, nella specie è pacifico che il , a seguito del collocamento in Pt_1 quiescenza, abbia iniziato a percepire un trattamento previdenziale sul quale l'Istituto di previdenza ha proceduto a trattenere la rata del finanziamento (che comunque non avrebbe potuto eccedere il quinto della pensione, conformemente al disposto dell'art. 43 comma 2 D.P.R. n. 180/1950) in luogo della p.a. ex datrice di lavoro.
Né l'appellante può invocare a sostegno della operatività della polizza il minor importo della pensione di inabilità rispetto alla retribuzione originariamente percepita. Ciò che viene in rilievo, infatti, non è una qualsiasi riduzione dello stipendio bensì l'insufficienza del nuovo trattamento economico al normale ammortamento del prestito, ipotesi questa che nella specie è esclusa dalla avvenuta estinzione del mutuo alla sua naturale scadenza, come dimostra il piano di ammortamento aggiornato prodotto in questa sede da CP_4
12 Come esattamente precisato dal Tribunale, poi, dalla normativa applicabile
(D.P.R. n. 180/1950) non risulta che, in caso di inabilità al lavoro, il trattamento pensionistico percepito sia sottratto all'imposizione della ritenuta del quinto ceduto, tanto più che gli artt. 6 e 14 del D.P.R. citato fanno riferimento ad ogni forma di trattamento di quiescenza, senza esclusione di sorta.
In ogni caso rileva la Corte che, come condivisibilmente dedotto dalla
[...] sin dal primo grado, l'unica legittimata a richiedere l'attivazione Controparte_2 della polizza era la società finanziatrice e, per essa, la mandataria CP_1
Come evidenziato al paragrafo 3.2., la polizza assicurativa in controversia si configura quale contratto stipulato nell'interesse del finanziatore e non del finanziato ai danni del quale è infatti prevista la surroga della compagnia di assicurazione nei diritti spettanti al finanziatore. In altri termini, al verificarsi dell'evento assicurato che determina l'attivazione della polizza, il finanziato non è liberato dalla propria obbligazione che si trasferisce, dal lato attivo, in capo alla compagnia di assicurazione che ha indennizzato l'istituto finanziatore.
Per tutte le considerazioni svolte l'appello proposto dal deve essere Pt_1 rigettato.
3.4. L'esame delle domande riproposte in questa sede da Controparte_3 per l'ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa resta assorbito dalla conferma della sentenza di primo grado.
Peraltro, come prima osservato, il finanziamento de quo risulta estinto alla data dell'01.03.2018 per avvenuto pagamento delle rate, sicchè difetterebbe in ogni caso in capo ad l'interesse ad agire. CP_3
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con citazione notificata il 25.11.2018, nei confronti di CP_4 CP_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Paola n.
[...] Controparte_3
278/2018 pubblicata in data 05.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle società appellate, delle spese del presente grado, che liquida, per ciascuna, in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2050/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Perrone;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Brunella Candreva e Fabrizio Florio;
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Boldrini;
(C.F.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
Ficarra; appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 278/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 05.04.2018, avente ad oggetto inadempimento contrattuale
Conclusioni delle parti: come in atti
1 FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 12.09.2014, , premesso di Parte_1 aver stipulato in data 05.01.2008 un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio con in qualità di mandataria di Controparte_4 [...] per l'importo di € 27.600,00 da rimborsare dietro il pagamento Controparte_3 di n. 120 rate mensili di € 230,00 e premesso che tale prestito veniva garantito da citava in giudizio le predette società (società finanziaria Controparte_2 mandante, società mandataria e compagnia assicurativa) chiedendo accertarsi l'inadempimento di per non aver questa attivato la garanzia CP_2 assicurativa (polizza n. 510199 con effetti dal 1.03.2008 al 1.03.2018) posta a presidio del rischio di perdite pecuniarie da parte del cedente a corredo del contratto di finanziamento stipulato e condannarsi la stessa al pagamento dell'indennizzo per
€ 11.950,00 oltre interessi legali dal 2.07.2010 al 1.03.2018 in favore dell'attore ovvero direttamente in favore di o di nonché al risarcimento Controparte_4 CP_3 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e condannarsi la alla CP_1 restituzione delle somme versate dall'attore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (e cioè dal 2.07.2010 al soddisfo). Il tutto con vittoria di spese con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, Controparte_4 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo essa agito esclusivamente in qualità di mandataria della finanziaria tant'è Controparte_5 che le somme versate dall'attore alla erano state da questa girate al creditore CP_1
Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_3 fatto e in diritto. Osservava, infatti, che la garanzia assicurativa, intanto, avrebbe potuto essere attivata dalla finanziaria in quanto ne ricorressero le condizioni previste dall'art. 43 D.P.R. n. 180/1950 secondo il quale “Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto”. Nella prospettazione della dunque, CP_1 non operava l'art. 32 del D.P.R. sopra menzionato secondo cui la garanzia
2 assicurativa che il dipendente pubblico deve obbligatoriamente stipulare, diventa operativa allorchè la cessazione dal servizio avvenga senza diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito. Poiché nel caso di specie, l' (ex gestione CP_6
aveva provveduto ad applicare la ritenuta sulla rata pensionistica, la CP_7
e la stessa non avevano provveduto ad effettuare alcuna CP_1 CP_3 comunicazione alla compagnia assicurativa che, dunque, soltanto in caso di interruzione del trattamento pensionistico sarebbe subentrata all'attore nel pagamento delle rate impagate.
Del pari, la concludeva per il rigetto della domanda avversa, CP_2 rilevando la propria estraneità al giudizio, posto che la polizza n. 510199 correlata al contratto di finanziamento concluso dal era stata stipulata esclusivamente Pt_1 nell'interesse di quale terzo beneficiario, con la conseguenza che CP_3
l'attivazione della copertura assicurativa avrebbe potuto avere luogo solo ed esclusivamente a seguito della denuncia di sinistro da parte dell'Istituto di Credito erogante il prestito, e non anche dal soggetto terzo responsabile (nel caso di specie il
Sig. ), come chiaramente specificato all'art. 10 del contratto di prestito. In Pt_1 assenza della formalizzazione di detta denuncia, la aveva ritenuto di CP_2 non dover avviare l'iter per la liquidazione del sinistro poiché, per l'appunto, non denunciato dal medesimo soggetto beneficiario dell'eventuale liquidazione.
Infine, si costituiva la la quale, in via preliminare, Controparte_8 eccepiva l'improcedibilità della domanda nei propri confronti per non essere stato esperito il tentativo di mediazione di cui all'art. 5 d. lgs. n. 28/2010, trattandosi di materia avente ad oggetto contratti assicurativi. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché essendo beneficiaria della polizza e società erogante la somma prestata, essa era terza ed estranea al giudizio incardinato dall'attore. Nel merito, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto fondata la pretesa dell'attore, chiedeva condannarsi la al pagamento, in suo favore, CP_2 dell'indennizzo assicurativo pari all'importo di €11.950,00 oltre interessi e rivalutazione, ossia pari all'importo delle rate di finanziamento maturate e maturande dal 02.07.2010 al 01.03.2018 (data di estinzione integrale del finanziamento).
Con sentenza n. 278/2018 il Tribunale così statuiva: Dichiara improcedibile la domanda nei confronti di in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t. per le causali di cui in motivazione;
Dichiara inammissibile la
3 domanda nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t. per le causali di cui in motivazione;
Rigetta la domanda nei confronti di
[...] in persona del legale rappresentante p.t.; Rigetta la domanda di Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
Condanna Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_8 liquidano in complessivi € 1.618,00 (milleseicentodiciotto/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in
[...] complessivi € 1.618,00 (milleseicentodiciotto/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.235,00
(tremiladuecentotrentacinque/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Il giudice di prime cure, innanzitutto, riteneva fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione sollevata da Rilevava, in proposito, che l'attore si era limitato a depositare il verbale CP_3 di mediazione del primo incontro, nel quale il mediatore, dato della presenza delle parti e del fatto che le stesse avevano inteso aderire al procedimento di mediazione, aveva rinviato alla seduta del 25.02.2015 ore 17:30, sicchè non risultando documentato l'esito della mediazione, la condizione di procedibilità della domanda nei confronti di non poteva considerarsi avverata. Il Tribunale Controparte_5 riteneva, comunque, fondata anche l'ulteriore eccezione sollevata da circa il CP_3 difetto di titolarità in capo ad essa di ogni rapporto obbligatorio. Osservava, al riguardo, che nel contratto di assicurazione invocato dal a corredo del Pt_1 finanziamento a lui erogato, rivestiva la qualità di terzo beneficiario secondo CP_3 la struttura propria del contratto assicurativo che si atteggia a contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e che del resto nello stesso atto di citazione l'attore non aveva formulato alcuna domanda né di accertamento né di condanna nei riguardi della società di finanziamento e beneficiaria della polizza assicurativa stipulata con la
[...]
Controparte_2
4 Il Tribunale accoglieva, poi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da quale semplice mandataria con rappresentanza di Controparte_4
CP_3
Ritenuta unica legittimata la il Tribunale riteneva infondata Controparte_2 la domanda nei suoi confronti atteso che l'art. 10 del contratto di finanziamento prevedeva espressamente e conformemente all'art. 43 del D.P.R. n. 180/1950
l'estensione degli effetti propri della cessione sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente nonché su qualsiasi altra somma o importo dovuto a qualsiasi altro titolo che al cedente venga liquidato dal datore di lavoro o da qualsiasi altro ente, fondo o cassa pensioni, regolamento o contratto di lavoro o contratto privato, e nella specie il percepiva un trattamento previdenziale sul quale lo Pt_1 stesso ente aveva proceduto a trattenere la rata ceduta del quinto in luogo della p.a. ex datrice di lavoro;
nè dalla normativa applicabile (D.P.R. n. 180/1950) risultava che in caso di inabilità al lavoro, il trattamento pensionistico percepito fosse sottratto all'imposizione della ritenuta del quinto ceduto, tanto più che gli artt. 6 e 14 facevano riferimento ad ogni forma di trattamento di quiescenza, senza esclusione di sorta.
Il giudice di primo grado aggiungeva che neppure, sulla scorta della documentazione in atti, era stata dimostrata la riduzione dell'ammontare dell'assegno pensionistico rispetto allo stipendio percepito.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
25.11.2018, , lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) Parte_1 violazione dell'art. 5, comma 2 bis, del D.Lgs n. 28/2010, sul mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti di Controparte_3 assumeva l'appellante di aver versato agli atti il verbale di mediazione relativo alla procedura attivata nei confronti di e contenente il Controparte_3 mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti stesse;
2) violazione dell'art. 1411
c.c. sul difetto di legittimazione passiva della e della Controparte_3
ad avviso dell'appellante sia la , Controparte_9 Controparte_8 quale mandante, sia la quale mandataria, erano parti necessarie del giudizio CP_1 avendo egli contestato la debenza delle somme ad esse dovute a far data dalla cessazione del proprio rapporto di lavoro ed a causa di tale evento;
3) violazione degli artt. 6 e 43 del D.P.R. n. 180/1950, sulla mancata attivazione della polizza assicurativa in favore del Sig. il quale, contrariamente a quanto ritenuto dal Pt_1 giudice di primo grado, aveva subito una decurtazione del trattamento economico a
5 seguito della dichiarazione di inabilità al lavoro;
4) violazione degli artt. 6 e 14 del
D.P.R. n. 180/1950, inapplicabili al caso di specie in quanto ad avviso dell'appellante essi regolerebbero il rapporto di finanziamento tramite cessione del quinto nella sua fase iniziale e non anche nella sua fase, del tutto eventuale, di transizione tra la retribuzione da lavoro dipendente e il trattamento pensionistico e in ogni caso la pensione di inabilità non rientrerebbe tra i trattamenti pensionistici contemplati dalle citate norme. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Corte di
Appello di Catanzaro, in totale accoglimento del presente atto di appello e per i motivi tutti di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, impugnata e reietta, in riforma dell'impugnata sentenza n. 270/2018, emessa dal Tribunale di Paola, nella persona della dott.ssa Marta Sodano, pubblicata mediante depositato in cancelleria in data 5/4/2018, mai notificata, 1) previo accertamento dell'inadempimento contrattuale meglio descritto in narrativa per colpa esclusiva della condannare la predetta Controparte_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'attivazione della
[...] copertura assicurativa del rischio prestata con riferimento al contratto di finanziamento di cui alla narrativa del presente atto di citazione, con conseguente ed ulteriore condanna della predetta in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza di assicurazione meglio descritta in narrativa in favore dell'attore ovvero direttamente in favore della in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, ovvero direttamente in favore della in persona Controparte_10 del legale rappresentante pro tempore, attraverso la corresponsione dell'indennizzo pari a complessivi euro 11.950,00 in favore dei citati soggetti, oltre interessi legali
(rate decorrenti dal 02/07/2010 fino all'01/03/2018) e dunque pari alle rate maturate e maturande del finanziamento di cui in narrativa, con decorrenza dal
02/07/2010 e fino alla data di estinzione integrale del finanziamento stesso, e ciò allo scopo di tenere completamente indenne l'appellante da Parte_1 qualsiasi effetto pregiudizievole derivante in suo danno dal verificarsi dell'evento di cui in narrativa e oggetto della copertura del rischio assicurato e meglio descritto in narrativa;
2) condannare, inoltre, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore e meglio descritti in narrativa a Parte_1 seguito del grave inadempimento contrattuale di tale compagnia di assicurazione,
6 danni da liquidarsi in via equitativa e comunque pari all'importo degli interessi passivi, già indicato in citazione, richiesti all'attore dall'istituto di credito di in citazione a seguito della stipula da parte del primo del contratto di mutuo;
3) condannare, inoltre, la in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, alla ripetizione e/o restituzione e/o rimborso in favore dell'attore
delle somme dallo stesso pagate direttamente a detta società per le Parte_1 causali di cui in narrativa ovvero a titolo di rimborso e/o ripetizione e/o restituzione delle rate del finanziamento di cui in narrativa maturate e maturande, con decorrenza dal 02/07/2010 e fino all'integrale soddisfo, rate che comunque, allo stato, ammontano a complessivi euro 11.950,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e fino al soddisfo, ricadendo tale obbligo di pagamento sulla 4) accertare e dichiarare, sempre per le Controparte_2 causali di cui in narrativa, che l'attore , a far data dal 2 luglio 2010, Parte_1 nulla più deve alla in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, ricadendo l'obbligo del pagamento delle rate del finanziamento citato in narrativa, con decorrenza dalla data del 02/07/2010 e fino all'integrale estinzione del prestito stesso, direttamente sulla in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in virtù ed in esecuzione della polizza n. 510199 di cui in narrativa e dunque della copertura assicurativa del rischio prestata da tale società con riferimento al finanziamento di cui in narrativa;
5) condannare, in ogni caso, la in persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_2 per quanto di ragione la in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa relativamente al doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario, a norma dell'art. 93 c.p.c.. 6) In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte di Appello di Catanzaro non dovesse accogliere il presente appello, si fa istanza affinché, data la complessità della vicenda e delle questioni ad essa sottesa siano integralmente compensate le spese di giudizio”.
In data 26.02.2019 si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello CP_4
e comunque la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva con comparsa depositata in data 01.03.2019 anche
[...] chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nella parte Controparte_3 in cui aveva dichiarato improcedibile la domanda nei suoi confronti per mancato
7 esperimento della mediazione nonché nella parte in cui aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e al contempo, dichiarando di proporre appello incidentale, riproponeva le domande già spiegate in primo grado nei seguenti termini: “In via principale Accertato e dichiarato il diritto di a Controparte_3 pretendere dalla in forza della polizza assicurativa di cui in Controparte_2 narrativa, il pagamento delle somme legate al finanziamento stipulato dall'attore, condannare la al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3 dell'indennizzo pari ad Euro 11.950,00, oltre interessi, ossia pari al valore
[...] delle rate maturate e maturande del finanziamento di cui in narrativa, in particolare con decorrenza dal 02/07/2010 (data dell'accertamento della patologia che affligge
l'attore) sino al 01/03/2018 (data di estinzione integrale del finanziamento). In via subordinata nel merito Nel caso di confermata inefficacia della polizza assicurativa di cui in narrativa, condannare direttamente il Sig. al pagamento Parte_1 in favore di della somma pari ad Euro 11.950,00, oltre Controparte_3 interessi legali, ossia pari al valore delle rate maturate e maturande del finanziamento di cui in narrativa, con decorrenza dal 02/07/2010 sino al 01/03/2018
(data di estinzione integrale del finanziamento), o della minor o maggior somma ritenuta di giustizia. Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del secondo grado di giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 26.03.2019 la Corte disponeva la notifica dell'appello incidentale alla non costituita in giudizio e rinviava CP_2 all'08.10.2019.
In data 07.10.2019 si costituiva anche che eccepiva in via Controparte_2 preliminare la inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale spiegato da Controparte_3 nel merito chiedeva il rigetto di entrambi gli appelli.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
8 All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Le eccezioni di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. vanno disattese.
Innanzitutto, l'appello incidentale spinto da va più Controparte_3 propriamente qualificato come riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., delle domande che aveva formulato in primo grado per l'ipotesi di ritenuta CP_3 fondatezza della domanda avanzata dall'attore (cfr. ex multis Cass. n. 22808/2024:
“Le domande o le eccezioni non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure non devono essere riproposte dalla parte vittoriosa mediante appello incidentale, essendo sufficiente la loro riproposizione ex art. 346 c.p.c.”), sicchè rispetto ad esse non si pone la questione di inammissibilità sollevata da Controparte_2
L'appello del supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 Pt_1
c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale
(Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente
9 infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Il primo motivo dell'appello è fondato.
Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, dagli atti del fascicolo di primo grado si ricava che l'attore all'udienza del 21.06.2015 ha depositato, oltre alla copia del verbale positivo di primo incontro relativo alla procedura attivata nei confronti di che rinviava alla seduta del 25.02.2015, anche copia del CP_3 verbale del 25.02.2015 nel quale si dà atto dell'esito negativo della mediazione;
lo stesso giudice nel verbale d'udienza prende atto di tale circostanza e concede alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
3.2. Venendo all'esame del secondo motivo involgente la esatta individuazione delle parti legittimate, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che l'attore nell'atto di citazione non ha formulato alcuna domanda, né di accertamento né di condanna, nei riguardi della società di finanziamento, Apulia Controprestito S.p.a., precisando che in ogni caso nessuna obbligazione sarebbe configurabile in capo ad essa in quanto beneficiaria della polizza assicurativa stipulata con la CP_2
[...]
Al riguardo ritiene la Corte che la qualificazione della polizza di assicurazione
“Rischio impiego” n. 510199 stipulata da quale mandataria di CP_4 [...]
con a garanzia del rimborso del Controparte_3 Controparte_2 finanziamento ottenuto dal , in termini di contratto a favore di terzo appare Pt_1 corretta.
A favore della tesi per cui l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore depongono le clausole contrattuali, sia quelle del contratto di mutuo che quelle delle condizioni contrattuali preliminari a tale contratto, nelle quali è espressamente previsto che, da un lato, è obbligatoria a carico del debitore finanziato la stipula di una assicurazione per il caso di perdita del lavoro, e dunque di impossibilità di pagare il mutuo, e che, per altro verso, l'assicuratore ha diritto di surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario.
10 Segnatamente, all'art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento,
è previsto che «A norma di quanto disposto dall'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 il finanziamento deve essere sempre obbligatoriamente assistito dalla garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego che ne assicurino il recupero del residuo credito. In assenza di tale garanzia assicurativa il finanziamento richiesto non potrà pertanto venire erogato. Fatta sempre salva la facoltà di provvedervi autonomamente, il Cedente autorizza l'Istituto cessionario a contrarre con compagnie di suo gradimento (o con l' ) polizze di assicurazione rischio CP_7 vita e rischio impiego a beneficio dello stesso per l'ammontare complessivo del finanziamento e per l'intero periodo di ammortamento [...] Resta inteso che con riferimento al solo rischio impiego la Compagnia di assicurazione resterà surrogata
-non escluso quello di cui all'art. 12 del presente contratto – e per tutte le somme pagate al beneficiario, e pertanto potrà rivalersi nei confronti del Cedente (e del
Datore di lavoro terzo ceduto per quanto di sua diretta competenza) delle somme che dovesse pagare per effetto di tali polizze».
Di poi nella proposta di assicurazione, proveniente formalmente dal , Pt_1 costui espressamente autorizza a stipulare la polizza con pagamento CP_4 del premio a carico dello stesso e dichiara di essere pienamente edotto che, Pt_1 in caso di cessazione del rapporto di lavoro non derivata da decesso, la : CP_2
«resterà surrogata, nei limiti delle somme che dovesse pagare al
Contraente/Beneficiario per estinzione del debito residuo, in ogni diritto o privilegio spettante al Contraente/Beneficiario nei confronti del sottoscritto e/o di terzi;
avrà pertanto titolo per rivalersi nei confronti del sottoscritto e/o di terzi ai fini del recupero delle somme corrisposte al Contraente/Beneficiario» (doc. 8 del fascicolo di primo grado della . CP_4
Alla luce delle predette previsioni contrattuali, deve dunque ritenersi corretta la qualificazione, compiuta dal Tribunale, dell'operazione negoziale come di una assicurazione stipulata nell'interesse del finanziatore anziché nell'interesse del finanziato, come conferma la previsione del diritto di surroga (espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato), che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione era per l'appunto non già a beneficio del finanziato bensì a beneficio del finanziatore (cfr. per una fattispecie analoga Cass. n.
9866/2022).
11 Ne deriva che, rispetto alla domanda azionata dal , è priva di Pt_1 legittimazione passiva anche la quale mandataria di CP_1 Controparte_3
sicchè la sentenza di primo grado va confermata anche in parte qua.
[...]
3.3. Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati.
Come rilevato dal giudice di prime cure, l'art. 10 del contratto di mutuo, disciplinante il rimborso in caso di cessazione del rapporto di lavoro, prevede che
“per patto espresso e a norma dell'interpretazione autentica dell'art. 43 del D.P.R.
n. 180/1950..la presente cessione estenderà i suoi effetti altresì sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente nonché su qualsiasi altra somma o importo dovuto
a qualsiasi altro titolo (…) che al cedente venga liquidato dal datore di lavoro dal quale dipendeva o da qualsiasi altro ente, fondo o cassa pensioni, istituto di previdenza o di assicurazione, anche privato, ai quali il Cedente fosse iscritto per legge, regolamento, contratto di lavoro o contratto privato”.
Sulla scorta del dato normativo e di quello contrattualmente pattuito, dunque, la garanzia assicurativa è destinata ad operare unicamente nei casi in cui il rapporto di lavoro cessi senza che il cedente percepisca un trattamento pensionistico, una indennità od altro assegno di quiescenza, oppure percepisca un assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito o abbia subito una riduzione dello stipendio o salario per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta (così l'art. 54 del D.P.R. 180/1950 richiamato anch'esso dal contratto di mutuo).
Orbene, nella specie è pacifico che il , a seguito del collocamento in Pt_1 quiescenza, abbia iniziato a percepire un trattamento previdenziale sul quale l'Istituto di previdenza ha proceduto a trattenere la rata del finanziamento (che comunque non avrebbe potuto eccedere il quinto della pensione, conformemente al disposto dell'art. 43 comma 2 D.P.R. n. 180/1950) in luogo della p.a. ex datrice di lavoro.
Né l'appellante può invocare a sostegno della operatività della polizza il minor importo della pensione di inabilità rispetto alla retribuzione originariamente percepita. Ciò che viene in rilievo, infatti, non è una qualsiasi riduzione dello stipendio bensì l'insufficienza del nuovo trattamento economico al normale ammortamento del prestito, ipotesi questa che nella specie è esclusa dalla avvenuta estinzione del mutuo alla sua naturale scadenza, come dimostra il piano di ammortamento aggiornato prodotto in questa sede da CP_4
12 Come esattamente precisato dal Tribunale, poi, dalla normativa applicabile
(D.P.R. n. 180/1950) non risulta che, in caso di inabilità al lavoro, il trattamento pensionistico percepito sia sottratto all'imposizione della ritenuta del quinto ceduto, tanto più che gli artt. 6 e 14 del D.P.R. citato fanno riferimento ad ogni forma di trattamento di quiescenza, senza esclusione di sorta.
In ogni caso rileva la Corte che, come condivisibilmente dedotto dalla
[...] sin dal primo grado, l'unica legittimata a richiedere l'attivazione Controparte_2 della polizza era la società finanziatrice e, per essa, la mandataria CP_1
Come evidenziato al paragrafo 3.2., la polizza assicurativa in controversia si configura quale contratto stipulato nell'interesse del finanziatore e non del finanziato ai danni del quale è infatti prevista la surroga della compagnia di assicurazione nei diritti spettanti al finanziatore. In altri termini, al verificarsi dell'evento assicurato che determina l'attivazione della polizza, il finanziato non è liberato dalla propria obbligazione che si trasferisce, dal lato attivo, in capo alla compagnia di assicurazione che ha indennizzato l'istituto finanziatore.
Per tutte le considerazioni svolte l'appello proposto dal deve essere Pt_1 rigettato.
3.4. L'esame delle domande riproposte in questa sede da Controparte_3 per l'ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa resta assorbito dalla conferma della sentenza di primo grado.
Peraltro, come prima osservato, il finanziamento de quo risulta estinto alla data dell'01.03.2018 per avvenuto pagamento delle rate, sicchè difetterebbe in ogni caso in capo ad l'interesse ad agire. CP_3
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con citazione notificata il 25.11.2018, nei confronti di CP_4 CP_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Paola n.
[...] Controparte_3
278/2018 pubblicata in data 05.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle società appellate, delle spese del presente grado, che liquida, per ciascuna, in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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