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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefani Carlucci consigliera
all'udienza del 24.10.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 568/2022
promossa
da Parte_1
Avv. Stefano Leuzzi - appellante -
contro
- appellato - CP_1
Avv.te Silvia Nannizzi e Marisa Petrillo
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 136/2022 del Tribunale di Lucca giudice del lavoro, pubblicata il 4.5.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La complessa vicenda giudiziaria, che oppone la società
[...]
(di seguito s.p.a. all' e che è Parte_1 CP_2 CP_1 sottoposta alla cognizione di questa Corte in esito all'impugnazione, proposta dalla parte privata, contro la sentenza 4.5.2022 del Tribunale di
Lucca, può riassumersi nei termini che seguono.
2. L'odierna appellante (completamente soccombente in primo grado) gestisce il servizio idrico integrato di Lucca, in forza di una convenzione stipulata con il comune di quella città. Quale concessionaria, CP_2 provvede, a mezzo della propria organizzazione di impresa, alla gestione e conduzione degli acquedotti, fognature e impianti di depurazione, quindi al prelievo, trattamento, adduzione e distribuzione di acqua potabile, alla raccolta delle acque reflue e alla loro depurazione e restituzione nell'ambiente Per l'adempimento dell'incarico ricevuto dal effettua, presso i propri laboratori di analisi, anche i CP_3 CP_2 controlli analitici sulla qualità dell'acqua potabile e dell'acqua trattata dagli impianti di depurazione. La società inoltre, su incarico di soggetti diversi dal comune di Lucca, soggetti privati, svolge analisi di acque reflue e fanghi provenienti dalle aziende dei committenti.
3. La società ha varie posizioni , in particolare quelle che interessano CP_1 sono: a) la n. 7521794, attiva dal 1995, nella quale sono state dichiarate le lavorazioni corrispondenti all'esercizio di acquedotti (voce di tariffa n.
4412, dal 1.1.2019, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove tariffe, denominata “esercizio di acquedotti: presa, conduzione e distribuzione di acque. Esercizio di impianti di potabilizzazione, di sterilizzazione e di trattamento di acque in genere. Esercizio di centrali di impianti di disinquinamento delle acque”); b) la n. 92537895, attiva dal 1.5.2008, nella quale sono ricomprese lavorazioni che la società aveva indicato come rientranti nelle voci di tariffa 0612 (“laboratorio di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, etc. - solo per attività effettuate a sé stante, compreso l'accesso a opifici cantieri)” e 0724 (“personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri, opifici e simili”). A seguito delle modifiche apportate dalle nuove tariffe, dal 1° gennaio 2019, la voce 0724 è stata sostituita con la voce 0723 (“personale
d'ufficio che fa anche accesso ai cantieri e usa veicoli personalmente condotti”), mentre la 0612 è stata sostituita dalla n. 0620. E' pacifico che, all'epoca dei fatti, fossero assicurati in questa posizione i dipendenti addetti al laboratorio di analisi ( , , Parte_2 Parte_3 Per_1
e inquadrati nella voce di
[...] Parte_4 Persona_2
2 tariffa 0612), oltre che, per quanto interessa, il lavoratore
[...]
fino al febbraio 2018 responsabile della manutenzione di tutto Parte_5
l'impianto della società sito in via Fantechi (assicurato con la voce di tariffa 0724).
4. All'esito di un accertamento ispettivo, iniziato nel dicembre 2018 e concluso con verbale ispettivo notificato alla società nell'aprile dell'anno successivo, l' aveva mosso all'odierna appellante due contestazioni CP_1
(entrambe riferibili alla posizione assicurativa n. 92537895).
5. In particolare, secondo gli ispettori, avrebbe, in primo luogo, CP_2 illegittimamente assoggettato a contribuzione con la voce di tariffa 0612 tutte le retribuzioni corrisposte ai dipendenti addetti alle analisi di laboratorio, senza distinguere tra le attività da loro svolte per conto dei committenti privati e quelle invece richieste nell'ambito della convenzione in essere tra e il comune per la gestione dell'acquedotto. Una CP_2 distinzione che sarebbe stata invece necessaria, in quanto la voce di tariffa 0612 non avrebbe potuto applicarsi alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori quale corrispettivo delle analisi svolte in effetti per il loro datore di lavoro, come concessionario del servizio idrico, dato che la voce si riferisce esclusivamente alle analisi svolte nell'ambito di “attività effettuate a sé stante”.
6. Al contrario, secondo la tesi dell'istituto, le analisi di laboratorio strumentali all'attività di gestione dell'acquedotto sarebbero state in realtà attività complementari e sussidiarie rispetto a quella principale svolta dalla società datrice di lavoro (appunto la gestione del servizio idrico). Di conseguenza esse avrebbero dovuto essere assicurate con la voce di tariffa prevista per quell'attività (la voce 4412), mentre con la voce di tariffa “analisi di laboratorio” avrebbe dovuto essere assicurata la sola attività di analisi per conto di terzi, i committenti privati, secondo quanto disposto dall'art. 4 delle MAT (Modalità Applicative della Tariffa), approvate con DM 12.12.200.
3 7. La norma in questione (applicabile nella specie ratione temporis, ma non
è diverso il testo dell'art. 9 delle nuove MAT, approvate nel 2019) prevedeva che “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi”.
8. Assunto quindi che le analisi chimiche e fisiche dell'acqua, necessariamente eseguite dalla società nell'ambito del servizio idrico, fossero appunto sussidiarie all'attività di gestione dell'acquedotto, mentre ne fossero distinte solo quelle svolte per conto di terzi privati, gli ispettori avevano ritenuto di accertare, sulla base delle scritture contabili aziendali, l'ammontare delle retribuzioni dei dipendenti che effettuavano tali lavorazioni e le avevano suddivise tra le due voci di tariffa (4412 e
0612), utilizzando il rapporto percentuale tra le analisi eseguite per l'acquedotto e le altre (dati ricavati dalla documentazione aziendale) e applicando la stessa percentuale alle retribuzioni imponibili. Un criterio di riparto che l'ente di previdenza aveva assunto essere conforme all'art. 6 del MAT del 2000 che prevedeva che “se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25. Nei casi previsti dal comma 1, qualora non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di retribuzione, la relativa ripartizione è effettuata dal datore di lavoro con le modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività esercitata. Sono fatte salve le eventuali rettifiche disposte dall' con provvedimento motivato e CP_1
4 comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
9. L' aveva inoltre contestato a l'erroneo inquadramento del CP_1 CP_2 lavoratore fino al febbraio 2018 responsabile della Parte_5 manutenzione di tutto l'impianto sito in via Fantechi, che, secondo i verbalizzanti, avrebbe svolto attività fondamentali per la realizzazione della lavorazione principale, di cui alla voce di tariffa 4412, e sarebbe stato richiesto di compiti operativi, non limitati alle attività amministrative con uso di veicolo a motore, invece corrispondenti alla voce di tariffa con la quale era stato assicurato. Gli ispettori avevano quindi sottoposto le retribuzioni corrisposte a alla voce di tariffa Parte_5
4412.
10. E' inoltre pacifico che l'istituto avesse inteso far decorrere la diversa classificazione delle attività dal momento in cui essa avrebbe dovuto essere applicata, assumendo l'erroneità della denuncia della società e quindi l'applicabilità nella specie della previsione dell'art. 16 secondo comma lett. a) delle MAT (questo il testo della disposizione: “L' , CP_1 accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di
5 lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.
3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25, salvi i casi previsti dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5”).
11. In ragione dell'affermato inadempimento di l' aveva CP_2 CP_1 inoltre escluso la società dai benefici in precedenza riconosciuti, a norma dell'art. 24 delle MAT (una riduzione del tasso medio di tariffa, subordinato a varie condizioni, tra le quali la regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi), e aveva ritenuto applicabili le sanzioni previste dalla legge per l'evasione contributiva.
12. aveva contestato davanti al Tribunale di Lucca le conclusioni CP_2 dell'indagine ispettiva, assumendo in primo luogo la correttezza della classificazione delle attività sia degli addetti al laboratorio che del responsabile di manutenzione Quanto alla posizione dei primi, Parte_5 aveva argomentato che l'attività di si articolasse, in effetti, in una CP_2 serie di fasi autonome, che, come tali, avrebbero dovuto essere inquadrate nelle voci di tariffa per ciascuna pertinente.
13. Ma a prescindere da una simile ricostruzione, l'applicazione alle analisi di laboratorio, eseguite nell'ambito del servizio idrico, della voce di tariffa propria della gestione dell'acquedotto sarebbe stata anche altrimenti errata. Anche questa attività sarebbe stata infatti svolta da per conto terzi, esattamente come la residua attività riferibile a CP_2 commesse private, dato che la società gestiva il servizio idrico per conto delle amministrazioni pubbliche locali e in forza di una convenzione con le stesse, che avrebbero avuto decisivi poteri di interferenza sulla concessionaria, oltre che di controllo e vigilanza sulla sua attività.
14. In ipotesi, e quindi anche assunto che fosse corretto inquadrare una parte delle attività di laboratorio nella voce di tariffa propria della gestione dell'acquedotto, secondo la ricorrente, la pretesa dell CP_1
6 sarebbe stata comunque infondata, in quanto l'accertamento, in punto di quantum dell'imponibile soggetto alla voce di tariffa 4412, sarebbe stato del tutto inattendibile. Secondo la ricorrente, infatti, il solo riferimento alla percentuale delle analisi svolte nell'ambito del servizio idrico e invece per terzi, non avrebbe consentito di rilevare il tempo di lavoro effettivamente dedicato dai dipendenti all'una o all'altra attività, oltre che agli strumentali compiti amministrativi. Un dato che sarebbe stato invece indispensabile per individuare il rischio effettivo cui i lavoratori erano soggetti, nell'ambito del rapporto di lavoro e in relazione al quale avrebbero dovuto essere assicurati ai fini . CP_1
15. Sarebbe stata errata anche la classificazione della posizione di che non avrebbe svolto, almeno non con continuità e Parte_5 prevalenza, compiti operativi.
16. In via subordinata la società aveva contestato la decorrenza della classificazione, sul presupposto che la variazione fosse stata determinata, non da errori e omissioni dei propri organi, ma da un diverso apprezzamento, da parte dell' , delle caratteristiche delle attività. Di CP_1 conseguenza avrebbe dovuto farsi applicazione del primo comma dell'art. 16 delle MAT e farsi decorrere la variazione dalla data dell'accertamento.
17. Sempre in ipotesi, la ricorrente aveva censurato l'omesso riconoscimento della riduzione del tasso medio e, in ulteriore subordine, il criterio di calcolo delle sanzioni, contestando la riconducibilità della fattispecie a quella di evasione, dato che sarebbe mancato qualunque intento elusivo. Aveva concluso, in tesi, per l'accertamento negativo del proprio debito contributivo e in ipotesi per la sua rideterminazione a mezzo di una CTU contabile.
18. L' aveva resistito, argomentando la correttezza dell'esito CP_1 dell'indagine ispettiva e chiedendo in tesi il rigetto delle domande attrici, in ipotesi, con domanda riconvenzionale condizionata, la determinazione
7 del quantum dovuto dalla controparte e la sua condanna a corrisponderlo.
19. Il Tribunale, ascoltati alcuni testimoni, ha respinto integralmente il ricorso, condividendo sostanzialmente la prospettazione dell' . CP_1
20. Ha quindi ritenuto che la società avesse erroneamente denunciato tutte le lavorazioni consistenti in analisi di laboratorio alla voce di tariffa
0612, nella quale avrebbero dovuto essere ricomprese solo le attività di controllo e ricerca eseguite per conto terzi, non invece quelle medesime attività svolte nei laboratori “per conto dell'impresa stessa”, nell'ambito del servizio idrico. In tal caso infatti l'attività di analisi, secondo il
Tribunale, avrebbe dovuto considerarsi complementare rispetto a quella principale, relativa alla gestione del servizio idrico integrato e come tale non suscettibile di una classificazione tariffaria autonoma.
21. Del pari sarebbe stata erronea la classificazione dell'attività del lavoratore che, secondo quanto emerso dall'istruttoria, Parte_5 sarebbe stato preposto alla supervisione delle lavorazioni di tutto l'impianto di regolazione biologico, di cui avrebbe curato la manutenzione, la conduzione e l'approvvigionamento, dirigendo il personale che vi era addetto, seppure non richiesto di eseguire direttamente lavorazioni e riparazioni. Secondo il Tribunale tali attività, per quanto non manuali, avrebbero dovuto essere ricondotte alla voce di tariffa 4412, che avrebbe ricompreso anche la figura del responsabile delle operazioni di manutenzione.
22. Infine, secondo il primo giudice, la variazione sarebbe stata correttamente applicata con effetto retroattivo, in quanto sarebbe stata conseguente alla erronea denuncia di variazione della società. Del pari sarebbe stata esatta la quantificazione delle sanzioni, operata dai verbalizzanti sulla base della fattispecie di evasione, “trattandosi di denuncia non conforme al vero” (così testualmente la decisione impugnata).
8 23. La società impugna la sentenza davanti a questa Corte e ne chiede la riforma e l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado, riproponendo tutte le censure mosse all'accertamento ispettivo in quella sede e che il Tribunale, secondo l'attrice erroneamente, aveva disatteso.
24. Si è costituito l' per resistere, chiedendo in tesi il rigetto CP_1 dell'impugnazione e riproponendo in ipotesi la domanda (di accertamento della minor somma dovuta e di condanna al relativo pagamento), agita in via riconvenzionale condizionata davanti al Tribunale, ma in questa sede non formulata con appello incidentale neppure condizionato.
25. La Corte, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, ha disposto un supplemento di istruttoria quanto alla posizione del lavoratore
Quindi, all'esito della discussione orale, ha deciso come segue. Parte_5
26. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito le questioni rimesse alla cognizione della Corte riguardano, sotto vari profili, la classificazione delle lavorazioni assegnate ai dipendenti della società addetti alle analisi di laboratorio e di quelle del responsabile di manutenzione di uno degli impianti aziendali.
27. Sul primo tema è utile rammentare come la società gestisca, in convenzione dal comune di Lucca, il servizio idrico integrato della città.
E' certo, quindi, come già detto in narrativa, che si occupi della CP_2 conduzione degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione, quindi del prelievo, trattamento, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile, della raccolta delle acque reflue e della loro depurazione e restituzione nell'ambiente E' pure pacifico che, per l'efficiente e sicura conduzione dell'acquedotto, sia indispensabile, per la concessionaria, effettuare controlli sulla qualità dell'acqua potabile e dell'acqua trattata dagli impianti di depurazione, controlli che essa esegue presso i propri laboratori e servendosi di proprio personale. Lo stesso personale e gli stessi laboratori sono inoltre impiegati per attività di analisi commessionate da clienti privati. E' infine certo che le
9 retribuzioni, corrisposte dalla società ai lavoratori addetti al laboratorio, siano state assoggettate a contribuzione con la voce di tariffa 0612, CP_1 riferibile alle attività di “laboratorio di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, etc. - solo per attività effettuate a sé stante, compreso
l'accesso a opifici cantieri., mentre versa i premi in relazione alle CP_2 attività di gestione dell'acquedotto con la più onerosa voce di tariffa 4412.
28. Si è detto in narrativa come la controversia segua alla pretesa dell' , rivendicata all'esito di un accertamento ispettivo conclusosi CP_1 nell'aprile 2019, di ottenere il pagamento dei premi, dovuti per le posizioni degli addetti ai laboratori di analisi e in relazione ai controlli da loro operati sulla potabilità e qualità dell'acqua erogata dal servizio idrico in convenzione, sulla base della voce di tariffa prevista per la gestione dell'acquedotto. Secondo l'ente quindi, quanto alle posizioni di questi lavoratori, i premi avrebbero dovuto, e dovrebbero, essere versati sulla base della voce di tariffa 0612 solo quanto alle attività di analisi da loro eseguite per committenti terzi. Ciò in ragione della strumentalità, e quindi accessorietà, delle analisi svolte sull'acqua dell'acquedotto rispetto all'attività di conduzione dello stesso, mentre condizione per l'applicazione della voce di tariffa 0612 è il carattere di attività “a se stante” delle analisi.
29. Al contrario, secondo la società, la distinzione sarebbe del tutto erronea - perché l'attività di si articolerebbe in varie fasi autonome, CP_2 non in una lavorazione principale e altre accessorie e perché comunque sarebbe integralmente svolta per conto di terzi, dato che anche la gestione dell'acquedotto avviene in convenzione – e comunque in concreto irrealizzabile, almeno con gli elementi di fatto raccolti dagli ispettori, dato che non risulterebbe individuato il tempo di lavoro dedicato dai dipendenti all'una o all'altra attività (è pacifico che la distinzione sia stata fatta dagli ispettori sulla base del rapporto percentuale tra il numero delle analisi riferibili, tempo per tempo, all'attività in convenzione e il numero
10 di quelle svolte per committenti privati e applicando tale rapporto alle retribuzioni imponibili).
30. Gli argomenti della società, ad avviso della Corte, non sono convincenti, così che sul punto l'appello deve dirsi infondato.
31. In proposito invero, merita ribadire come, secondo l'art. all'art. 4 delle MAT (Modalità Applicative della Tariffa), approvate con DM
12.12.2000, “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi”. Ora sembra al collegio di una certa evidenza che, gestendo la società un servizio idrico, le analisi dirette a verificare la potabilità e la qualità dell'acqua erogata da quel servizio costituiscano, non un'attività autonoma rispetto a quella di conduzione dell'acquedotto, ma operazioni necessariamente strumentali e accessorie a quella gestione. Così che, eseguite le analisi, non da terzi, ma all'interno dell'azienda, da personale da essa dipendente, la retribuzione di quel personale dovrà essere assoggettata alla voce di tariffa propria dell'attività principale.
32. Né, in contrario, diversamente da quanto assume l'appellante, ha il minimo rilievo il fatto che la gestione dell'acquedotto avvenga in convenzione, un fatto questo che incide unicamente sulle modalità di acquisizione della gestione stessa da parte della società, ma non esclude certo che la materiale attività di conduzione e manutenzione degli impianti, cui sono strumentali le analisi, sia giuridicamente riferibile a datrice di lavoro dei dipendenti addetti a compiere quelle analisi. CP_2
Così che sono pienamente realizzate le condizioni cui le MAT subordinano la qualificazione come accessoria di una attività, ai fini dell'applicazione della tariffa.
11 33. Quanto poi all'individuazione dell'ammontare delle retribuzioni soggette alla voce di tariffa 4412, deve farsi applicazione dell'art. 6 delle
MAT del 2000 (già sopra riportato), secondo cui “se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto
o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25. Nei casi previsti dal comma
1, qualora non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di retribuzione, la relativa ripartizione è effettuata dal datore di lavoro con le modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività esercitata.
Sono fatte salve le eventuali rettifiche disposte dall' con provvedimento CP_1 motivato e comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
34. Assunto questo dato, sembra allora al collegio che il criterio adottato dagli ispettori per distinguere le attività di analisi rientranti nelle due diverse voci di tariffa sia corretto. Essi hanno infatti verificato, dalla documentazione aziendale, il rapporto percentuale tra il numero delle analisi eseguite, anno per anno, nell'ambito del servizio idrico e il numero di quelle svolte per terzi, e applicato lo stesso rapporto alle retribuzioni imponibili riferibili ai lavoratori addetti al laboratorio. Un metodo che, ad avviso della Corte, tiene conto delle “presumibili incidenze della singole lavorazioni” (quella strumentale alla gestione del servizio idrico e quella eseguita per terzi) sulla complessiva attività del laboratorio di analisi, incidenza di cui il numero delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attività, è un indice sicuramente attendibile, soprattutto in mancanza di qualsiasi specifica indicazione in ordine alla diversità
12 qualitativa dei controlli eseguiti nei due casi. Anche sotto tale profilo, quindi, l'impugnazione non è fondata.
35. D'altra parte, assunta l'erroneità della classificazione delle lavorazioni svolte nel laboratorio di analisi, operata dalla società all'atto della denuncia di variazione, nei termini appena esposti, non può dubitarsi che la classificazione esatta debba decorrere dal momento in cui avrebbe dovuto essere applicata, secondo la previsione dell'art. 16 secondo comma lett. a) delle MAT (già sopra riportato e secondo cui la variazione “decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati”, per quanto interessa, in caso di “a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia”), che pure impone la corresponsione delle sanzioni conseguenti all'erroneità della denuncia.
36. Le sanzioni sono state poi correttamente calcolate sull'ipotesi di evasione. Costituisce infatti jus receptum l'affermazione secondo cui la fattispecie di omissione contributiva, prevista dall'art.116, co.8, lett. b) L.
n.388/2000, ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia presentato tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti. L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (cfr.
Cass.17970/22), in base alle denunce effettuate dall'obbligato e senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (così Cass.28966/11). Nella specie invece l'insufficiente pagamento dei premi è emerso all'esito di un accertamento ispettivo e a mezzo di un'attività di indagine complessa, così che è senz'altro escluso che il debito contributivo risultasse già dalle denunce. Tutte le censure connesse alle posizioni dei lavoratori addetti al
13 laboratorio di analisi devono essere quindi respinte e la decisione del
Tribunale sul punto confermata.
37. Ritiene invece la Corte che la pretesa dell' non sia fondata CP_1 quanto alla posizione del lavoratore all'epoca dei fatti Parte_5 responsabile di manutenzione dell'impianto della società.
38. In fatto deve rammentarsi come egli fosse stato assicurato sulla base della voce di tariffa 0724, relativa al personale che, per lo svolgimento delle sue mansioni, effettua accessi in cantieri, opifici e simili. Al contrario, come riportato nella decisione impugnata, l' ne CP_1 aveva preteso l'inserimento nella voce di tariffa 4412, relativa alla gestione dell'acquedotto, sul presupposto che essa comprendesse tutte le “azioni ed operazioni coordinate che attendono al corretto funzionamento degli impianti, costituite in genere nelle seguenti fasi, analisi e scelta dei parametri da controllare ed impostazione dei relativi valori di riferimento: accensione, controllo dei valori dei parametri scelti e verifica della permanenza degli stessi ………….verifica e controllo sul corretto funzionamento, manutenzione dell'impianto, per conservare nel tempo la funzionalità e la sicurezza. L'azione degli operatori può esplicarsi in maniera diretta sull'impianto o mediante programmazione di un sistema di controllo e comando automatico. La sovraintendenza a tali operazioni è certamente parte dell'attività stessa”.
39. Ora risulta già dalle deposizioni raccolte dal Tribunale (una delle quali riportata estesamente nella sentenza impugnata), come Parte_5 fosse stato, nel periodo di interesse, responsabile del servizio di depurazione e in questa qualità supervisionasse le lavorazioni di tutto l'impianto di regolazione biologico, in particolare la manutenzione, la conduzione e l'approvvigionamento di materiali e ne dirigesse il personale.
Egli non svolgeva tuttavia alcun intervento operativo, né di conduzione né di riparazione (così già il teste citato dal Tribunale). Tes_1
Quest'ultima circostanza è stata ribadita dallo stesso sentito Parte_5
14 dal collegio a chiarimento della sua deposizione. Egli ha riferito anche che accedeva ai locali dell'impianto solo settimanalmente, facendo un controllo solo visivo, limitato essenzialmente all'effettivo funzionamento delle macchine, mentre ogni altra informazione, anche relativa all'esito dei diversi interventi, gli era comunicata dagli addetti alle macchine, i quali redigevano apposite schede, che egli inseriva nel programma informatico di manutenzione.
40. Non essendovi motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi, deve allora ritenersi che l'attività richiesta a non potesse essere Parte_5 assimilata a quella degli addetti agli impianti, in quanto anche la supervisione, di cui egli era richiesto, non avveniva in concreto a mezzo di contatti significativi con i reparti produttivi ed era in effetti, con assoluta prevalenza, di tipo amministrativo. L'inquadramento ai fini attribuitogli dalla società era quindi corretto e la frazione della CP_1 pretesa dell'istituto relativa alla sua posizione va respinta.
41. Il residuo dovuto dalla società ammonta, secondo il conteggio depositato dall' in corso di giudizio, a richiesta del collegio, non CP_1 contestato quanto alla sua correttezza contabile, a € 32.191,65 complessivi, di cui 19.750,91 a titolo di premi e il residuo per sanzioni civili e interessi di mora, contro i circa quarantamila euro dell'accertamento originario.
42. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, deve dichiararsi dovuta all'istituto appellato, per i titoli di cui si è sopra detto, la minor somma di € 32.191,65, di cui
19.750,91 a titolo di premi e il residuo per sanzioni civili e interessi di mora, in luogo dell'importo oggetto della decisione del Tribunale.
43. Formulata la domanda di accertamento negativo in più capi, deve ritenersi la soccombenza reciproca delle parti, che impone una parziale compensazione (nella misura della metà) delle spese del doppio grado. Il residuo, determinato come in dispositivo, deve far carico a CP_2
15
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, dichiara dovuta all' , in relazione alle pretese di CP_1 causa, la minor somma di € 32.191,65, di cui 19.750,91 a titolo di premi e il residuo per sanzioni civili e interessi di mora. Respinge ogni altra domanda ed eccezione. Dichiara compensate per metà le spese del doppio grado e condanna la società alla rifusione del residuo, che in tale percentuale liquida in € 3.746,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e € 2.498,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 24.10.2024
Il presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
16