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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1482/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
21.7.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SCOPINICH MARIO e CHECCHETTO ALBERTO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Via Cappuccina 40,
Mestre
contro
Controparte_1
[...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
– resistenti -
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri , Controparte_2
, e , con domicilio eletto CP_3 Controparte_4 Controparte_5
presso l' , Via Forte Marghera 191, Venezia-Mestre Controparte_1
OGGETTO: Altre ipotesi.
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Nel merito, voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare, previa sospensione e/o disapplicazione del decreto n. 690 prot. 7831 del 27.08.2024, notificato con pec del 5.09.2024 esito sfavorevole del periodo di formazione e prova e decadenza dal servizio a firma del Dirigente
Scolastico prof.ssa , la nullità, l'illegittimità, inefficacia, nonché invalidità, di Persona_1
tale provvedimento, e per l'effetto, voglia ordinare all'amministrazione convenuta di reintegrare in servizio la ricorrente ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, e a condannare, sempre l'amministrazione, a corrispondere alla ricorrente tutte le retribuzioni maturate e dovute dalla risoluzione del rapporto sino alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione.
Sempre nel merito, voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare, previa disapplicazione, la nullità, l'illegittimità, inefficacia, nonché invalidità del decreto n. 577 prot. 6283/2023 del
10.06.2023, notificato con pec del 14.06.2023 esito sfavorevole del periodo di formazione e prova del primo anno a firma del Dirigente Scolastico prof.ssa Persona_1
Sempre nel merito, in via subordinata, voglia l'Ill.mo Giudice adito ordinare all'amministrazione convenuta di reintegrare in servizio la ricorrente disponendo che venga disposto un ulteriore periodo di prova.
Per parte resistente:
In via preliminare di rito:
• disporre l'integrazione contraddittorio per le ragioni e con le modalità sopra indicate;
• dichiarare inammissibile l'impugnativa di licenziamento ex art. 1 comma 48 l. n. 92/2012
proposta dalla ricorrente per decorso del termine ex L. 604 del 1966 art. 6 co. 1 confermato dalla l.
183/2010 art. 32 co. 1;
Nel merito:
• rigettare le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata:
• escludere il risarcimento del danno, in relazione alla quota domandata da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1227 co. II c.c. per i motivi già esplicitati in parte narrativa del presente atto;
In via ulteriormente subordinata:
2 • ridurre il risarcimento del danno, in relazione alla quota domandata da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1227 co. II c.c. per i motivi già esplicitati in parte narrativa del presente atto;
In ogni caso:
• con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente impugnava il decreto n. 690 prot. 7831 del 27.08.2024 e notificatole con pec del 5.09.2024, riferito all'esito sfavorevole del periodo di formazione e prova e decadenza dal servizio a firma del Dirigente Scolastico dell'I.C. “G. BRUNO – R. FRANCHETTI”
di Mestre (VE), nonché il precedente decreto n. 577 prot. 6283/2023 del 10.06.2023,
notificatole con pec del 14.06.2023, riferito all'esito sfavorevole del periodo di formazione e prova del primo anno a firma del medesimo D.S..
1.1 Deduceva di essere stata assunta in ruolo dall'1.9.2022 con inserimento nell'I.C. “
[...]
di Mestre (VE) in cattedra relativa alla materia di “Storia e Filosofia” Controparte_1
(classe di concorso A019); di essere portatrice di handicap in situazione di gravità e che durante il primo anno di prova in ragione della sua disabilità era rimasta assente continuativamente al 2.9.2022 al 30.4.2023, ed all'esito – sulla premessa del mancato superamento della prova - ammessa a svolgere ulteriore anno di prova;
che in questo secondo anno ella era stata collocata in malattia d'ufficio dal 1.4.2024 al 30.9.2024 a seguito dell'accertamento di inidoneità al servizio in modo assoluto fino al 30.9.2024; che le era stato inibito di svolgere l'esame finale del secondo anno di formazione e prova e quindi comunicato il decreto n. 690 del 27.8.2024 di esito sfavorevole del periodo relativo,
e la non conferma in ruolo.
1.2 Tanto premesso in fatto, la ricorrente sosteneva l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione innanzitutto per tardività nell'adozione e comunicazione del decreto di non conferma in ruolo, in quanto avvenuta oltre il 31.8.2024 a dispetto delle previsioni del DM 226/2022, e per la carenza di valido provvedimento di decadenza, per non essere
3 stato lo stesso protocollato né motivato;
nel merito sosteneva che stante il mancato svolgimento di attività lavorativa per gran parte dell'a.s. del primo anno di prova questa avrebbe dovuto ritenersi non svolta, con conseguente posticipazione della prova all'a.s.
successivo, sicché i provvedimenti adottati nei sui confronti all'esito dei due anni scolastici erano illegittimi;
riteneva l'illegittimità in ogni caso della mancata conferma in ruolo,
essendo stata la stessa disposta unicamente sul presupposto della sua inidoneità temporanea al servizio per effetto della quale non era stata neppure ammessa alla valutazione finale,
laddove anche in base all'ordinamento comunitario la sua situazione psicofisica avrebbe dovuto essere oggetto di specifica tutela con obbligo del datore di lavoro a porre in essere gli accorgimenti ragionevoli più opportuni di modo da garantirle la ripresa del servizio per lo svolgimento della prova finale.
1.3 Concludeva dunque affinché, accertata la illegittimità ed inefficacia della mancata conferma in ruolo e decadenza dal servizio, l'Amministrazione fosse condannata a reintegrarla in servizio ed a corrisponderle tutte le retribuzioni maturate dalla risoluzione del rapporto fino alla effettiva reintegra e, previo accertamento della illegittimità ed inefficacia del decreto del 10.6.2023 di mancato superamento del primo anno di formazione e prova, a consentirle un ulteriore periodo di prova.
2. Costituendosi in giudizio l'Amministrazione eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza dell'azione della ricorrente ex art. 6, co. 1, L. 604/66 e chiedeva che il contraddittorio fosse integrato con il collega subentrato nella cattedra originariamente assegnata alla ricorrente. Negava fondatezza alle doglianze di carattere formale e sostanziale svolte in ricorso a proposito della illegittimità dei decreti in questione evidenziando anche che la lunga malattia della ricorrente avrebbe comunque determinato la cessazione del rapporto di lavoro stante il superamento del periodo di comporto.
3. Disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio ed acquista da parte ricorrente documentazione riferita alle tempistiche del deposito del ricorso, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
4 § § § § § § § § § § § § §
4. Va rigettata l'eccezione di decadenza svolta dall'Amministrazione, in quanto dalla documentazione in atti ivi compresa quella dimessa da parte ricorrente su ordine del giudicante emerge che a) il provvedimento di mancata conferma in ruolo è stato comunicato alla ricorrente il 5.9.2024 (doc. 2 ric.); b) l'impugnazione stragiudiziale è
avvenuta tempestivamente in data 1.11.2024 (doc. 3 ric.), irrilevante la data di formazione ma quella di spedizione che coincide con quella di consegna;
c) la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione è avvenuta in data 30.4.2025 (doc. 4 ric.), entro i 180
giorni previsti dalla legge;
d) il ricorso è stato depositato il 21.7.2025 (con riferimento alla cd. “seconda pec”, cioè quella di avvenuto deposito), entro i 60 giorni dal mancato accordo in sede conciliativa.
5. Sono parimenti infondate le censure di carattere formale svolte in ricorso in relazione al decreto di mancata conferma in ruolo del decreto del 27.08.2024 (decreto n. 690 prot. 7831,
doc. 2 ric.).
5.1 In particolare deve ritenersi che il mancato rispetto delle tempistiche previste dall'art. 14
del DM 226/22 – secondo cui “I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e
comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell'anno
scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine
prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.” -
non determini l'illegittimità del provvedimento, intendendo la previsione introdurre un termine meramente ordinatorio, né la previsione dei responsabilità per il dirigente che non vi si attenga contrasta con tale interpretazione (si veda sul punto anche Cass., 28904/25,
citata e prodotta dalla difesa delle parti resistenti, a proposito del carattere non normativo dei DD.MM. recanti disposizioni concernenti il periodo di formazione prova).
5.2 Neppure rileva ad avviso del giudicante che il decreto in questione non contenga esplicita affermazione della decadenza dal servizio della ricorrente – l'esplicitazione è contenuta nella sola nota accompagnatoria cfr. doc. 2 ric. – in quanto conseguenza necessaria della
5 determinazione relativa al mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali all'esito del secondo anno di formazione e prova e della non conferma nel ruolo della ricorrente, statuizioni chiaramente contenute nel decreto medesimo.
6. Quanto al merito, il ricorso è fondato.
7. Va chiarito che la ricorrente era stata immessa in ruolo, quale docente, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2022 a seguito del superamento del concorso straordinario per la scuola secondaria, indetto con d.d. 510/2020 e sottoposta, nel predetto anno, al c.d. “periodo di formazione e di prova” previsto dall'art. 1, commi 115-120, della
L. 107/2015.
8. Detta normativa così prevede: “115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. 116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. 117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. 118. Con decreto del
[...]
sono individuati gli obiettivi, le modalità di Controparte_6
valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. 119.
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297”.
6 9. Con riferimento alla fattispecie di causa, pacifico che la ricorrente nel primo a.s. non abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, non poteva essere emessa valutazione di avvenuto superamento del periodo di formazione e prova (art. 1, co. 115, L. 107/15) ma da ciò non derivava l'assegnazione alla ricorrente di un secondo anno di prova, quanto la automatica proroga dell'anno di prova come esplicitamente previsto dall'art. 438, co. 5, D.Lgs. 297/94,
norma richiamata dalla L. 107/15 e non incompatibile con le previsioni di detta legge, che non disciplina esplicitamente le conseguenze del mancato svolgimento del servizio per la durata minima (ribadita dalla L. 107/15 in 180 giorni) ma solo quelle della valutazione negativa del primo anno di prova.
9.1 La differenza non è di poco momento perché in caso di proroga del periodo di formazione e prova la ricorrente avrebbe potuto cumulare i periodi di servizio dell'a.s. 2022/23 con quelli dell'a.s. 2023/24 – la stessa Amministrazione deduce che la ricorrente nel complesso abbia prestato servizio per 229 giorni, conteggiando necessariamente il periodo antecedente al 10.4.2024, data con riferimento alla quale la ricorrente risulta collocata in malattia d'ufficio (doc. 5 ric.) - e fare valere la partecipazione alle attività formative, così
da poter svolgere il test finale ed essere valutata in relazione ad un periodo effettivo di formazione e prova. Invece, la ricorrente sostanzialmente è stata licenziata perché, assunta in prova, non ha potuto svolgere attività lavorativa nella misura minima né nel primo anno,
né nel secondo, valutati tra l'altro separatamente.
9.2 La necessità della proroga a fronte dell'impossibilità di svolgere il periodo di formazione e prova per il periodo minimo di legge, del resto, deve considerarsi del tutto coerente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di legittimità in tema di decorrenza del periodo di prova nel lavoro privato (si veda ad es. Cass., 21698/06) e con disposizioni dello stesso in relazione a fattispecie analoghe (si veda la circolare 1585/2020 Controparte_1
sub doc. 15 ric., relativa alla proroga della prova per docenti temporaneamente inidonei alle mansioni specifiche).
7 10. Da tutto quanto argomentato consegue l'illegittimità del decreto n. 577 prot. 6283/2023
del 10.06.2023 (doc. 1 ric.), illegittimità che riverbera i suoi effetti anche sulla successiva determinazione (assunta con il decreto n. 690 prot. 7831 del 27.08.2024, doc. 2 ric.) di mancata conferma in ruolo in quanto emessa sul presupposto del mancato superamento del secondo anno di prova, laddove in detto a.s. la ricorrente avrebbe avuto diritto a proseguire il periodo di prova iniziale e ad essere valutata all'esito dello stesso.
11. Restano assorbite le ulteriori doglianze svolte in ricorso a proposito della illegittimità del decreto.
12. Quindi, stante l'illegittimità della mancata conferma in ruolo per mancato superamento della prova e della valutazione di mancato superamento del primo anno di formazione e prova di cui ai decreti n. 690 prot. 7831 del 27.08.2024 e n. 577 prot. 6283/2023 del
10.06.2023, l'Amministrazione va condannata a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a corrisponderle le retribuzioni dal licenziamento alla effettiva reintegra,
nonché a consentirle di terminare il periodo di formazione e prova e di essere sottoposta alla valutazione conclusiva dello stesso.
13. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata l'illegittimità della mancata conferma in ruolo della ricorrente per mancato superamento della prova e della valutazione di mancato superamento del primo anno di formazione e prova di cui ai decreti n. 690 prot. 7831
del 27.08.2024 e n. 577 prot. 6283/2023 del 10.06.2023, condanna l'Amministrazione a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a corrisponderle le retribuzioni dal licenziamento alla effettiva reintegra, nonché a consentirle di terminare il periodo di formazione e prova e di essere sottoposta alla valutazione conclusiva dello stesso.
Condanna altresì parti resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
8 Venezia, 17/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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