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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 840/2025 N. 460/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3916/2024, estensore giudice DOTT.SSA MARIA GRAZIA FLORIO, discussa all'udienza del 22.10.2025 e promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. IRENE LITRICO ) C.F._1 elettivamente domiciliata in FIZZONASCO (MI) VIA M l Difensore
APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MI ES ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
CERVA 1 MILANO, pre
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: Accogliere il presente appello e conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande avversarie, previa compensazione di ogni eventuale somma a credito del ricorrente con i maggiori crediti della parte resistente. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
1 PER LA PARTE APPELLATA
“Respingere l'appello come manifestamente infondato e pertanto confermare integralmente la sentenza di primo grado, che ha accolto le domande del signor e rigettato tutte le pretese riconvenzionali di;
CP_1 Pt_1
Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, oltre a quelle del primo grado come già liquidate. Condannare l'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., per aver proposto appello manifestamente infondato”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 5.5.2025, proponeva Parte_2 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO, in parziale accoglimento del ricorso presentato da
, la aveva condannata a pagargli l'importo di € 3.352,00, in CP_1 ragione dell'accordo – pacificamente intercorso fra le parti – secondo cui quest'ultimo, onde prestare servizi di trasporto in favore del proprio cliente TRANSEDIT avvalendosi della licenza della Cooperativa, era stato da questa fittiziamente assunto come dipendente, far tempo dal 18 giugno 2013.
Sotto l'aspetto economico, secondo la sentenza, era stata contestualmente concordata l'erogazione, da parte di , di un importo mensile pari ai Pt_1 ricavi relativi a tale cliente – forma urati dalla simulata datrice di lavoro – detratti una “provvigione” dell'8% ed i costi sostenuti dalla società per gli oneri amministrativi, fiscali e previdenziali, nonché per il canone di leasing del furgone e per il carburante consumato nel periodo.
Il TRIBUNALE aveva rilevato come tale erogazione fosse stata effettuata, in parte in favore di con causale “stipendio”, e, per la quota eccendente CP_1 il valore della retribuzione mensile, in favore della moglie e della figlia del fittizio dipendente, con bonifico o con assegno.
Nella motivazione della pronuncia era stato rilevato come, dopo anni di attuazione di tale assetto negoziale, le obbligazioni di pagamento assunte da fossero rimaste inadempiute per i mesi di novembre 2021, Pt_1
021 e gennaio 2022, durante i quali il ricorrente in primo grado aveva pagato le rate di leasing del furgone utilizzato per i trasporti, pur essendo il contratto stato formalmente intestato alla Cooperativa.
Era stata disattesa dal TRIBUNALE l'eccezione di inadempimento, svolta dalla parte convenuta, non essendo stata ravvisata – alla luce del criterio di
“vicinanza dell'onere probatorio” – adeguata dimostrazione relativamente alla lamentata violazione degli accordi da parte di , da quest'ultimo CP_1 commessa per avere iniziato a fatturare direttamente pettivi al cliente, a partire dal febbraio 2022.
2 Il TRIBUNALE aveva respinto la domanda di condanna della parte convenuta al versamento delle rate di leasing del furgone, essendo stata documentata l'intestazione del relativo contratto ad . Pt_1
La parte convenuta era stata condannata alla rifusione della metà delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del Difensore antistatario, con compensazione del residuo in ragione della parziale reciproca soccombenza.
Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante denunciava la violazione dei principi in materia di responsabilità contrattuale, a suo avviso commessa dal TRIBUNALE per averla ritenuta onerata di provare l'inadempimento di , sul quale – invece – incombeva la dimostrazione CP_1 del rispetto delle proprie obbligazioni, non fornita nel caso di specie.
Nell'ottica del gravame, l'accoglimento delle domande attoree sarebbe stato conseguentemente precluso dalla fondatezza dell'eccezione di inadempimento e compensazione, formulata da all'atto della propria costituzione in Pt_1 giudizio e non adeguatamente c al ricorrente in primo grado.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingesse tutte le domande avversarie, con vittoria di spese, oltre accessori di Legge.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 10.10.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese e con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, c.p.c..
All'udienza del 22.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
________________
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sotto l'aspetto fattuale, giova rammentare come sia pacifica in causa la natura fittizia dell'assunzione di , da parte di , quale lavoratore CP_1 Pt_1 subordinato part time co oni di autista 013, finalizzata a consentire al primo – privo della necessaria licenza – l'esecuzione di prestazioni di trasporto in favore del proprio cliente TRANSEDIT.
Infatti, come rilevato nel verbale dell'udienza tenutasi avanti al TRIBUNALE il giorno 8.2.2024, il ricorrente in primo grado evidenziava, a pag. 1 del proprio ricorso, che la propria assunzione era meramente fittizia (“detta assunzione celava, in verità, un accordo tra le parti, teso a consentire al sig. , CP_1
3 sprovvisto di autorizzazione al trasporto in conto terzi, la possibilità di lavorare in favore del proprio cliente, , giovandosi della licenza della CP_2
Cooperativa Omniajob, presso la quale veniva fittiziamente assunto”: v. ric. I gr., punto 2), celando un accordo verbale fra le parti, del quale egli chiedeva l'adempimento; a sua volta, la parte convenuta riconosceva in memoria che “il rapporto di lavoro fra le parti era meramente fittizio” (pag. 2, memoria difensiva).
Secondo le sottostanti intese, avrebbe fatturato i relativi compensi Pt_1 nei confronti di TRANSEDIT, per poi riversarli a sotto forma di CP_1 retribuzione (o a suoi familiari per la parte ecced stipendio) previa detrazione di una “provvigione” dell'8%, degli oneri contributivi e fiscali, dei costi amministrativi (€ 30,00 mensili), dei canoni di leasing del mezzo (€ 477,00) e del costo del gasolio consumato.
Come precisato da nella memoria difensiva di primo grado (pagg. 2 Pt_1
e 3): “gli accordi fr evedevano che il svolgesse i trasporti per CP_1 il proprio cliente formalmente quale dipendente della Controparte_3 [...]
, ma in realtà in proprio, per cui gli incassi derivanti dai suoi trasporti Pt_2
a lui mensilmente riversati, al netto del rimborso delle spese affrontate dalla Società per il leasing del furgone, per il carburante, per oneri, tasse e contributi tutti dovuti in virtù della sua formale assunzione, ivi incluso il quinto dovuto ad per il pignoramento da essa operato sullo stipendio CP_4 dell'odierno ricorr nché al netto della percentuale di guadagno della Cooperativa, pari all'8% del fatturato. E' quindi pacifico che, con la collaborazione di , il Sig. ha potuto esercitare per anni Pt_1 CP_1 un'azienda di trasporto di cose per conto terzi, mediante il suo fittizio inquadramento come dipendente della Cooperativa”.
Il meccanismo, così ideato, veniva attuato fino a febbraio 2022, allorché
riduceva i pagamenti, con riferimento alle mensilità oggetto del Pt_1 primo grado (novembe 2022), erogati – date le Persona_1 previste scadenze a 70 giorni – il 9 febbraio, il 10 marzo ed il 10 aprile 2022 (doc. 2, conv. I gr.).
A giustificazione di tale condotta, la società sosteneva in giudizio che, dal 1°.2.2022, – contravvenendo agli accordi sopra descritti a seguito di CP_1 un dissidio insorto con la Cooperativa – aveva fatturato direttamente al cliente TRANSEDIT i corrispettivi dei trasporti eseguiti: aveva, quindi, Pt_1 detratto dai pagamenti in scadenza (relativi ai mesi precedenti) i costi, a suo avviso gravanti su secondo i patti. CP_1
Quest'ultimo ha, quindi, azionato in giudizio la differenza fra gli importi pagati da TRANSEDIT ad dal novembre 2021 al gennaio 2022 e gli importi, Pt_1 da quest'ultima te erogati in suo favore relativamente a tali mensilità, in misura ridotta, pari ad € 3.352,00.
4 Tale è l'oggetto della controversia nella presente fase processuale, non essendo stato impugnato in via incidentale da il rigetto delle proprie CP_1 restanti domande ad opera del TRIBUNALE.
Alla pretesa, così avanzata dall'odierno appellato, si è limitata ad Pt_1 opporre in compensazione propri controcrediti relativi ai canoni di leasing dell'automezzo, restituito da solo nel luglio 2022, pari ad € 477,00 CP_1 mensili e ed a sanzioni amministrative, riportate da in costanza di CP_1 rapporto, per complessivi € 1.548,42 (doc. 5, conv. I nché agli oneri sostenuti in ragione del fittizio rapporto di lavoro, rimasto in essere.
Infatti, il Difensore di , all'udienza di primo grado del 4.6.2024, ha Pt_1 affermato: “le somme ricorrente sono pacifiche, ma ne eccepisce la compensazione” (v. verb. ud. cit.).
Tanto premesso, le censure di inversione dell'onere probatorio, svolte dall'odierna appellante appaiono conformi alla costante giurisprudenza, secondo cui, in virtù del “principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive”, a seguito dell'eccezione di inadempimento avanzata da uno dei contraenti, spetta alla controparte contrattuale “provare l'esatto adempimento della propria obbligazione” (Cass. 23.1.2025, n. 1701; conf. Cass. 25410/2024; 16312/2024, 1634/2020).
Come precisato dal Supremo Collegio, l'eccezione di inadempimento “integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento” (Cass. 17.7.2023, n. 20719).
Diversamente da quanto affermato in sentenza, non gravava, quindi, su l'onere di dimostrare l'inadempimento di , il quale peraltro Pt_1 CP_1 non ha negato in giudizio di avere cessato, da febbraio 2022, l'attuazione degli accordi a suo tempo intercorsi con la società.
Con riferimento al quantum, rileva il Collegio come i crediti opposti in compensazione per canoni di leasing e sanzioni amministrative – specificamente indicati nella memoria difensiva di primo grado – bastino a paralizzare la pretesa, avanzata da in primo grado con riguardo alle CP_1 tre mensilità sopra citate.
E', anzitutto pacifico e documentale che l'automezzo, condotto in leasing da
, sia stato restituito dall'odierno appellato solo il 22.7.2022, pur Pt_1 essendo cessata già dal 1°.
2.2022 l'attuazione degli accordi relativi alla fatturazione indiretta al cliente finale da parte di (v. doc. 3, conv. I Pt_1 gr.).
5 Né ha in alcun modo dimostrato di avere posto il mezzo a disposizione CP_1 del rativa in epoca antecedente all'effettiva restituzione.
Altrettanto indiscusso è l'ammontare dei canoni di leasing, da quest'ultima pagati in quel periodo, pari ad € 477,00 mensili e così in totale ad € 2.862,00.
Né rileva il successivo riscatto del mezzo da parte della società, essendo lo stesso rimasto – nel semestre in questione – nella disponibilità di , sul CP_1 quale pertanto gravano i relativi costi.
L'importo mancante a concorrenza della pretesa attorea (pari ad € 490,00) è ampiamente colmato dalle sanzioni amministrative riportate da , CP_1 documentate da sub n. 5 delle proprie produzioni di primo Pt_1
Risultano, infatti, accertate infrazioni commesse con il veicolo oggetto di causa
– targato GA887SY (v. libretto doc. 1 conv. I gr.; contratto leasing, doc. 5 ric. I gr.) in costanza di rapporto per un ammontare molto superiore a quello sopra indicato, né ha in alcun modo dimostrato la rifusione dei relativi CP_1 importi, essendosi limitato a documentare la detrazione di due multe dai propri corrispettivi nel maggio 2017, mentre dai verbali prodotti dalla convenuta in primo grado nel citato doc. 5 emergono plurime sanzioni, irrogate dal 2020 in poi, per importi più che sufficienti a paralizzare il residuo credito azionato da in primo grado (nella parte ancora controversa in appello). CP_1
Nello specifico, risultano irrogate le seguenti sanzioni (considerata la misura minima dovuta in caso di tempestivo pagamento), riportate con il predetto veicolo, per infrazioni accertate nelle date sotto indicate, quando il mezzo era pacificamente in uso al : il 22.4.22, € 213,95; il 13.4.22, € 131,35; il CP_1
15.11.21, € 64,43; il 4.1.22, € 39,65; il 10.9.21, € 64,43; il 17.9.21, € 64,10; il 14.10.21, € 39,65; il 23.7.21, € 39,65; il 11.9.21, € 39,65; il 5.7.21, € 64,43; il 5.8.21, € 39,65; il 19.4.21, € 48,50; il 11.3.21, € 39,65; il 22.1.21, € 64,43; il 4.1.21, € 64,43; il 25.11.20, € 49,90; il 5.10.20, € 89,33; il 14.9.20,
€ 89,33; il 24.8.20, € 89,33; il 12.8.20, € 89,33.
Risulta, inoltre, addebitato ad l'importo di € 39,98 per un pedaggio Pt_1 autostradale relativo ad un transito compiuto, con il medesimo autocarro, il 3.8.21.
L'eccezione di compensazione, opposta dalla società al ricorrente in primo grado, appare – quindi – fondata.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, le domande, proposte da in primo grado, CP_1 devono essere respinte anche nella parte accolta dal TRIBUNALE.
In difetto di appello incidentale le restanti statuizioni di merito vanno confermate.
6 Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia (passato dagli € 12.415,00 della prima fase agli € 3.352,00, rimasti in discussione nel giudizio di appello) e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 3.000,00 per il giudizio di primo grado e di € 1.000,00 per quello di appello.
Non ravvisa, invece, il Collegio gli estremi per l'invocata condanna ai sensi dell'art. 96, c.p.c., non risultando violati, pur nell'infondatezza della pretesa oggetto della presente fase processuale, i basilari canoni di correttezza e buona fede processuale.
La pacifica fittizietà del rapporto di lavoro instaurato dalle parti, con attuazione del meccanismo di fatturazione sopra descritto, integra, ad avviso della Corte, i presupposti per la trasmissione degli atti al competente comando della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 600/1973, così come modificato dall'art. 19, L. 413/1991, e dall'art. 37, co. 31. D.L. 223/2006.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 3916/2024 del Tribunale di MILANO, respinge integralmente il ricorso, proposto da in primo CP_1 grado;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere all'appellante le spese di entrambe le CP_1 fasi proce complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
visto l'art. 36 D.P.R. 600/1973, così come modificato dall'art. 19, L. 413/1991, e dall'art. 37, co. 31. D.L. 223/2006, dispone la trasmissione degli atti al comando della Guardia di finanza di MILANO per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, 22/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3916/2024, estensore giudice DOTT.SSA MARIA GRAZIA FLORIO, discussa all'udienza del 22.10.2025 e promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. IRENE LITRICO ) C.F._1 elettivamente domiciliata in FIZZONASCO (MI) VIA M l Difensore
APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MI ES ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
CERVA 1 MILANO, pre
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: Accogliere il presente appello e conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande avversarie, previa compensazione di ogni eventuale somma a credito del ricorrente con i maggiori crediti della parte resistente. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
1 PER LA PARTE APPELLATA
“Respingere l'appello come manifestamente infondato e pertanto confermare integralmente la sentenza di primo grado, che ha accolto le domande del signor e rigettato tutte le pretese riconvenzionali di;
CP_1 Pt_1
Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, oltre a quelle del primo grado come già liquidate. Condannare l'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., per aver proposto appello manifestamente infondato”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 5.5.2025, proponeva Parte_2 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO, in parziale accoglimento del ricorso presentato da
, la aveva condannata a pagargli l'importo di € 3.352,00, in CP_1 ragione dell'accordo – pacificamente intercorso fra le parti – secondo cui quest'ultimo, onde prestare servizi di trasporto in favore del proprio cliente TRANSEDIT avvalendosi della licenza della Cooperativa, era stato da questa fittiziamente assunto come dipendente, far tempo dal 18 giugno 2013.
Sotto l'aspetto economico, secondo la sentenza, era stata contestualmente concordata l'erogazione, da parte di , di un importo mensile pari ai Pt_1 ricavi relativi a tale cliente – forma urati dalla simulata datrice di lavoro – detratti una “provvigione” dell'8% ed i costi sostenuti dalla società per gli oneri amministrativi, fiscali e previdenziali, nonché per il canone di leasing del furgone e per il carburante consumato nel periodo.
Il TRIBUNALE aveva rilevato come tale erogazione fosse stata effettuata, in parte in favore di con causale “stipendio”, e, per la quota eccendente CP_1 il valore della retribuzione mensile, in favore della moglie e della figlia del fittizio dipendente, con bonifico o con assegno.
Nella motivazione della pronuncia era stato rilevato come, dopo anni di attuazione di tale assetto negoziale, le obbligazioni di pagamento assunte da fossero rimaste inadempiute per i mesi di novembre 2021, Pt_1
021 e gennaio 2022, durante i quali il ricorrente in primo grado aveva pagato le rate di leasing del furgone utilizzato per i trasporti, pur essendo il contratto stato formalmente intestato alla Cooperativa.
Era stata disattesa dal TRIBUNALE l'eccezione di inadempimento, svolta dalla parte convenuta, non essendo stata ravvisata – alla luce del criterio di
“vicinanza dell'onere probatorio” – adeguata dimostrazione relativamente alla lamentata violazione degli accordi da parte di , da quest'ultimo CP_1 commessa per avere iniziato a fatturare direttamente pettivi al cliente, a partire dal febbraio 2022.
2 Il TRIBUNALE aveva respinto la domanda di condanna della parte convenuta al versamento delle rate di leasing del furgone, essendo stata documentata l'intestazione del relativo contratto ad . Pt_1
La parte convenuta era stata condannata alla rifusione della metà delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del Difensore antistatario, con compensazione del residuo in ragione della parziale reciproca soccombenza.
Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante denunciava la violazione dei principi in materia di responsabilità contrattuale, a suo avviso commessa dal TRIBUNALE per averla ritenuta onerata di provare l'inadempimento di , sul quale – invece – incombeva la dimostrazione CP_1 del rispetto delle proprie obbligazioni, non fornita nel caso di specie.
Nell'ottica del gravame, l'accoglimento delle domande attoree sarebbe stato conseguentemente precluso dalla fondatezza dell'eccezione di inadempimento e compensazione, formulata da all'atto della propria costituzione in Pt_1 giudizio e non adeguatamente c al ricorrente in primo grado.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingesse tutte le domande avversarie, con vittoria di spese, oltre accessori di Legge.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 10.10.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese e con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, c.p.c..
All'udienza del 22.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sotto l'aspetto fattuale, giova rammentare come sia pacifica in causa la natura fittizia dell'assunzione di , da parte di , quale lavoratore CP_1 Pt_1 subordinato part time co oni di autista 013, finalizzata a consentire al primo – privo della necessaria licenza – l'esecuzione di prestazioni di trasporto in favore del proprio cliente TRANSEDIT.
Infatti, come rilevato nel verbale dell'udienza tenutasi avanti al TRIBUNALE il giorno 8.2.2024, il ricorrente in primo grado evidenziava, a pag. 1 del proprio ricorso, che la propria assunzione era meramente fittizia (“detta assunzione celava, in verità, un accordo tra le parti, teso a consentire al sig. , CP_1
3 sprovvisto di autorizzazione al trasporto in conto terzi, la possibilità di lavorare in favore del proprio cliente, , giovandosi della licenza della CP_2
Cooperativa Omniajob, presso la quale veniva fittiziamente assunto”: v. ric. I gr., punto 2), celando un accordo verbale fra le parti, del quale egli chiedeva l'adempimento; a sua volta, la parte convenuta riconosceva in memoria che “il rapporto di lavoro fra le parti era meramente fittizio” (pag. 2, memoria difensiva).
Secondo le sottostanti intese, avrebbe fatturato i relativi compensi Pt_1 nei confronti di TRANSEDIT, per poi riversarli a sotto forma di CP_1 retribuzione (o a suoi familiari per la parte ecced stipendio) previa detrazione di una “provvigione” dell'8%, degli oneri contributivi e fiscali, dei costi amministrativi (€ 30,00 mensili), dei canoni di leasing del mezzo (€ 477,00) e del costo del gasolio consumato.
Come precisato da nella memoria difensiva di primo grado (pagg. 2 Pt_1
e 3): “gli accordi fr evedevano che il svolgesse i trasporti per CP_1 il proprio cliente formalmente quale dipendente della Controparte_3 [...]
, ma in realtà in proprio, per cui gli incassi derivanti dai suoi trasporti Pt_2
a lui mensilmente riversati, al netto del rimborso delle spese affrontate dalla Società per il leasing del furgone, per il carburante, per oneri, tasse e contributi tutti dovuti in virtù della sua formale assunzione, ivi incluso il quinto dovuto ad per il pignoramento da essa operato sullo stipendio CP_4 dell'odierno ricorr nché al netto della percentuale di guadagno della Cooperativa, pari all'8% del fatturato. E' quindi pacifico che, con la collaborazione di , il Sig. ha potuto esercitare per anni Pt_1 CP_1 un'azienda di trasporto di cose per conto terzi, mediante il suo fittizio inquadramento come dipendente della Cooperativa”.
Il meccanismo, così ideato, veniva attuato fino a febbraio 2022, allorché
riduceva i pagamenti, con riferimento alle mensilità oggetto del Pt_1 primo grado (novembe 2022), erogati – date le Persona_1 previste scadenze a 70 giorni – il 9 febbraio, il 10 marzo ed il 10 aprile 2022 (doc. 2, conv. I gr.).
A giustificazione di tale condotta, la società sosteneva in giudizio che, dal 1°.2.2022, – contravvenendo agli accordi sopra descritti a seguito di CP_1 un dissidio insorto con la Cooperativa – aveva fatturato direttamente al cliente TRANSEDIT i corrispettivi dei trasporti eseguiti: aveva, quindi, Pt_1 detratto dai pagamenti in scadenza (relativi ai mesi precedenti) i costi, a suo avviso gravanti su secondo i patti. CP_1
Quest'ultimo ha, quindi, azionato in giudizio la differenza fra gli importi pagati da TRANSEDIT ad dal novembre 2021 al gennaio 2022 e gli importi, Pt_1 da quest'ultima te erogati in suo favore relativamente a tali mensilità, in misura ridotta, pari ad € 3.352,00.
4 Tale è l'oggetto della controversia nella presente fase processuale, non essendo stato impugnato in via incidentale da il rigetto delle proprie CP_1 restanti domande ad opera del TRIBUNALE.
Alla pretesa, così avanzata dall'odierno appellato, si è limitata ad Pt_1 opporre in compensazione propri controcrediti relativi ai canoni di leasing dell'automezzo, restituito da solo nel luglio 2022, pari ad € 477,00 CP_1 mensili e ed a sanzioni amministrative, riportate da in costanza di CP_1 rapporto, per complessivi € 1.548,42 (doc. 5, conv. I nché agli oneri sostenuti in ragione del fittizio rapporto di lavoro, rimasto in essere.
Infatti, il Difensore di , all'udienza di primo grado del 4.6.2024, ha Pt_1 affermato: “le somme ricorrente sono pacifiche, ma ne eccepisce la compensazione” (v. verb. ud. cit.).
Tanto premesso, le censure di inversione dell'onere probatorio, svolte dall'odierna appellante appaiono conformi alla costante giurisprudenza, secondo cui, in virtù del “principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive”, a seguito dell'eccezione di inadempimento avanzata da uno dei contraenti, spetta alla controparte contrattuale “provare l'esatto adempimento della propria obbligazione” (Cass. 23.1.2025, n. 1701; conf. Cass. 25410/2024; 16312/2024, 1634/2020).
Come precisato dal Supremo Collegio, l'eccezione di inadempimento “integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento” (Cass. 17.7.2023, n. 20719).
Diversamente da quanto affermato in sentenza, non gravava, quindi, su l'onere di dimostrare l'inadempimento di , il quale peraltro Pt_1 CP_1 non ha negato in giudizio di avere cessato, da febbraio 2022, l'attuazione degli accordi a suo tempo intercorsi con la società.
Con riferimento al quantum, rileva il Collegio come i crediti opposti in compensazione per canoni di leasing e sanzioni amministrative – specificamente indicati nella memoria difensiva di primo grado – bastino a paralizzare la pretesa, avanzata da in primo grado con riguardo alle CP_1 tre mensilità sopra citate.
E', anzitutto pacifico e documentale che l'automezzo, condotto in leasing da
, sia stato restituito dall'odierno appellato solo il 22.7.2022, pur Pt_1 essendo cessata già dal 1°.
2.2022 l'attuazione degli accordi relativi alla fatturazione indiretta al cliente finale da parte di (v. doc. 3, conv. I Pt_1 gr.).
5 Né ha in alcun modo dimostrato di avere posto il mezzo a disposizione CP_1 del rativa in epoca antecedente all'effettiva restituzione.
Altrettanto indiscusso è l'ammontare dei canoni di leasing, da quest'ultima pagati in quel periodo, pari ad € 477,00 mensili e così in totale ad € 2.862,00.
Né rileva il successivo riscatto del mezzo da parte della società, essendo lo stesso rimasto – nel semestre in questione – nella disponibilità di , sul CP_1 quale pertanto gravano i relativi costi.
L'importo mancante a concorrenza della pretesa attorea (pari ad € 490,00) è ampiamente colmato dalle sanzioni amministrative riportate da , CP_1 documentate da sub n. 5 delle proprie produzioni di primo Pt_1
Risultano, infatti, accertate infrazioni commesse con il veicolo oggetto di causa
– targato GA887SY (v. libretto doc. 1 conv. I gr.; contratto leasing, doc. 5 ric. I gr.) in costanza di rapporto per un ammontare molto superiore a quello sopra indicato, né ha in alcun modo dimostrato la rifusione dei relativi CP_1 importi, essendosi limitato a documentare la detrazione di due multe dai propri corrispettivi nel maggio 2017, mentre dai verbali prodotti dalla convenuta in primo grado nel citato doc. 5 emergono plurime sanzioni, irrogate dal 2020 in poi, per importi più che sufficienti a paralizzare il residuo credito azionato da in primo grado (nella parte ancora controversa in appello). CP_1
Nello specifico, risultano irrogate le seguenti sanzioni (considerata la misura minima dovuta in caso di tempestivo pagamento), riportate con il predetto veicolo, per infrazioni accertate nelle date sotto indicate, quando il mezzo era pacificamente in uso al : il 22.4.22, € 213,95; il 13.4.22, € 131,35; il CP_1
15.11.21, € 64,43; il 4.1.22, € 39,65; il 10.9.21, € 64,43; il 17.9.21, € 64,10; il 14.10.21, € 39,65; il 23.7.21, € 39,65; il 11.9.21, € 39,65; il 5.7.21, € 64,43; il 5.8.21, € 39,65; il 19.4.21, € 48,50; il 11.3.21, € 39,65; il 22.1.21, € 64,43; il 4.1.21, € 64,43; il 25.11.20, € 49,90; il 5.10.20, € 89,33; il 14.9.20,
€ 89,33; il 24.8.20, € 89,33; il 12.8.20, € 89,33.
Risulta, inoltre, addebitato ad l'importo di € 39,98 per un pedaggio Pt_1 autostradale relativo ad un transito compiuto, con il medesimo autocarro, il 3.8.21.
L'eccezione di compensazione, opposta dalla società al ricorrente in primo grado, appare – quindi – fondata.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, le domande, proposte da in primo grado, CP_1 devono essere respinte anche nella parte accolta dal TRIBUNALE.
In difetto di appello incidentale le restanti statuizioni di merito vanno confermate.
6 Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia (passato dagli € 12.415,00 della prima fase agli € 3.352,00, rimasti in discussione nel giudizio di appello) e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 3.000,00 per il giudizio di primo grado e di € 1.000,00 per quello di appello.
Non ravvisa, invece, il Collegio gli estremi per l'invocata condanna ai sensi dell'art. 96, c.p.c., non risultando violati, pur nell'infondatezza della pretesa oggetto della presente fase processuale, i basilari canoni di correttezza e buona fede processuale.
La pacifica fittizietà del rapporto di lavoro instaurato dalle parti, con attuazione del meccanismo di fatturazione sopra descritto, integra, ad avviso della Corte, i presupposti per la trasmissione degli atti al competente comando della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 600/1973, così come modificato dall'art. 19, L. 413/1991, e dall'art. 37, co. 31. D.L. 223/2006.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 3916/2024 del Tribunale di MILANO, respinge integralmente il ricorso, proposto da in primo CP_1 grado;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere all'appellante le spese di entrambe le CP_1 fasi proce complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
visto l'art. 36 D.P.R. 600/1973, così come modificato dall'art. 19, L. 413/1991, e dall'art. 37, co. 31. D.L. 223/2006, dispone la trasmissione degli atti al comando della Guardia di finanza di MILANO per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, 22/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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