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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6905/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA CA, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6905 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Daniele Angelo Beretta. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona dei direttori p.t., con l'avv. Francesco Serafino e l'avv. Controparte_3
FA OV.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con i convenuti in epigrafe:
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di collaboratori scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie in cui risultava inserito il ricorrente ed aventi una posizione in graduatoria inferiore a quello del ricorrente per l'a.s. 2024/25;
2. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a stipulare contratti
a tempo determinato in luogo della collaboratrice scolastica o del Per_1 Pt_2 collaboratore scolastico come indicati in atti;
Parte_3
3. conseguentemente condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale e non subito dal ricorrente e ciò mediante riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio che la ricorrente avrebbe dovuto prestare nel profilo di collaboratore scolastico invece della sig.ra per il periodo dal 03.10.24 al 30.06.25 Pt_2
o in subordino del sig. per il periodo dal 18.10.24 al 30.06.25 con Parte_3
1 conseguente condanna al pagamento delle relative spettanze;
4. nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non ordinare al CP_1
l'attribuzione del punteggio spettante al ricorrente, attribuire allo stesso il risarcimento, per equivalente, in termini economici e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in favore del ricorrente da liquidarsi equitativa;
5. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando le avverse pretese.
All'udienza di discussione la parte attrice ha dichiarato che è venuto meno l'interesse a coltivare il giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La difesa del , associandosi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del CP_1 contendere, ha però chiesto che la parte attrice sia condannata alle spese di lite.
***
1. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (cfr. Cass., 27.04.2000, n. 5390; Cass.,
6.05.1998, n. 4583; Cass., 21.04.1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cass., Sez. lav., 27.04.2000, n. 5390, che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc””.
È infatti insegnamento consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass.
S.U. n. 13969/2004).
2. Nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti all'udienza di discussione, è venuto meno ogni contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della controversia.
Ed invero, è emersa la sopravvenienza di un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere.
2 Ne consegue che sussistono tutti i requisiti previsti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, vale a dire l'assenza di ogni contrasto sul merito.
3. In ipotesi di cessazione della materia del contendere, può al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775/2004).
Nel caso in esame, la parte convenuta ha chiesto al Tribunale di provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite.
Ebbene, sulla base degli atti di causa, sussistono validi elementi per compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 23.10.2025
Il giudice
RA CA
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA CA, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6905 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Daniele Angelo Beretta. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona dei direttori p.t., con l'avv. Francesco Serafino e l'avv. Controparte_3
FA OV.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con i convenuti in epigrafe:
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di collaboratori scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie in cui risultava inserito il ricorrente ed aventi una posizione in graduatoria inferiore a quello del ricorrente per l'a.s. 2024/25;
2. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a stipulare contratti
a tempo determinato in luogo della collaboratrice scolastica o del Per_1 Pt_2 collaboratore scolastico come indicati in atti;
Parte_3
3. conseguentemente condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale e non subito dal ricorrente e ciò mediante riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio che la ricorrente avrebbe dovuto prestare nel profilo di collaboratore scolastico invece della sig.ra per il periodo dal 03.10.24 al 30.06.25 Pt_2
o in subordino del sig. per il periodo dal 18.10.24 al 30.06.25 con Parte_3
1 conseguente condanna al pagamento delle relative spettanze;
4. nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non ordinare al CP_1
l'attribuzione del punteggio spettante al ricorrente, attribuire allo stesso il risarcimento, per equivalente, in termini economici e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in favore del ricorrente da liquidarsi equitativa;
5. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando le avverse pretese.
All'udienza di discussione la parte attrice ha dichiarato che è venuto meno l'interesse a coltivare il giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La difesa del , associandosi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del CP_1 contendere, ha però chiesto che la parte attrice sia condannata alle spese di lite.
***
1. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (cfr. Cass., 27.04.2000, n. 5390; Cass.,
6.05.1998, n. 4583; Cass., 21.04.1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cass., Sez. lav., 27.04.2000, n. 5390, che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc””.
È infatti insegnamento consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass.
S.U. n. 13969/2004).
2. Nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti all'udienza di discussione, è venuto meno ogni contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della controversia.
Ed invero, è emersa la sopravvenienza di un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere.
2 Ne consegue che sussistono tutti i requisiti previsti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, vale a dire l'assenza di ogni contrasto sul merito.
3. In ipotesi di cessazione della materia del contendere, può al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775/2004).
Nel caso in esame, la parte convenuta ha chiesto al Tribunale di provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite.
Ebbene, sulla base degli atti di causa, sussistono validi elementi per compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 23.10.2025
Il giudice
RA CA
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