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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/10/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott. ssa Laura Casale Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 1086/2023 promossa da:
elettivamente domiciliato in GENOVA alla via Porta degli Parte_1
Archi 10 presso l'avv Luca RUGGIERO SAVONA, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gaetano e Valerio CICCARIELLO del Foro di Napoli, che lo rappresentano e difendono giusta mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
elettivamente domiciliato in ROMA via dei Monti Parioli Controparte_1
n. 40, presso gli avv.ti Franco TASSONI e Matteo di Gennaro, che lo rappresentano e difendono per mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
a) accertare e dichiarare che l'imbarcazione cantiere BAIA, modello ITALIA 70, matricola n. IT- BAI70309F909 denominata “Lilla” già “Sea Moon”, è risultata affetta da vizi occulti tali da renderla inidonea all'uso convenuto ovvero da diminuirne in modo apprezzabile il valore;
1 b) ridurre il prezzo del bene compravenduto avuto riguardo al minor valore dello stesso in conseguenza dei vizi occulti da cui è risultato affetto;
c) condannare il sig. alla restituzione in favore di esso istante della Controparte_1 parte di prezzo del bene compravenduto pari alla diminuzione di valore dell'imbarcazione nella misura che sarà precisata in corso di causa anche all'esito di c.t.u. tecnica che sin d'ora si richiede e che allo stato, in via orientativa, si indica in non meno di € 100.000,00; oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d) condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali cagionati ad esso istante in conseguenza dei fatti di causa, nella misura da determinarsi in corso di causa e che sin d'ora si indica in non meno di € 80.000,00; ovvero in quella diversa, maggiore o minore ritenuta giusta ed equa;
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
e) condannare il sig. al pagamento delle spese e delle competenze del Controparte_1 doppio grado di giudizio;
f) condannare il sig. a rimborsare al l'importo di € Controparte_1 Parte_1 20.427,68 da questi versatogli a titolo di spese e competenze di lite liquidate nella gravata sentenza. In via istruttoria: laddove necessario, si chiede che piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rimettere la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento dei mezzi istruttori tutti così come articolati nella memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. – II^ termine, depositata nel corso del giudizio di primo grado, da aversi qui per ripetuti e trascritti integralmente e per la cui ammissione espressamente si insiste. Si chiede, altresì, all'Ecc.ma Corte adita ammettere la chiesta c.t.u., da eseguirsi sulla scorta della documentazione in atti, volta a definitivamente accertare: - natura, entità e causa dei vizi e difetti affliggenti l'imbarcazione oggetto di causa;
-incidenza di detti vizi e difetti sul valore dell'imbarcazione ai fini della riduzione del prezzo pagato;
entità dei danni patrimoniali subiti da esso istante, conferendo all'Ausiliare il mandato ritenuto più opportuno anche al fine di appurare definitivamente la preesistenza dei detti vizi dell'imbarcazione, ovvero delle loro cause, rispetto alla data della compravendita”. Per l'Appellato:
“Voglia,l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
rigettare l'appello proposto dal sig. siccome integralmente infondato Parte_1 in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Genova n. n. 2672/2023, pubblicata in data 31.10.2023;
in subordine, finanche in caso di riforma parziale o integrale della sentenza di prime cure, rigettare tutte le domande spiegate dal sig. nei confronti del sig. Parte_1 [...]
, perché inammissibili e infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa e, CP_1 in particolare, in accoglimento delle eccezioni e difese riproposte dall'appellato ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
solo in ultima istanza, nel denegato e non creduto caso di ritenuta fondatezza delle domande di parte appellante, accoglierle solo nei limiti dei costi di riparazione,e dei danni,che dovessero risultare effettivamente dimostrati in giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP, da liquidarsi in favore degli scriventi procuratori, che a tal fine si dichiarano sin d'ora antistatari.
2 In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di rimessione sul ruolo formulata da parte appellante;
Ci si oppone, altresì, alla richiesta appellante di disporre CTU, perché con tutta evidenza esplorativa [stante la laconicità delle allegazioni attoree], e in ogni caso preclusa dalla circostanza, candidamente ammessa in primo grado dalla difesa del sig. , che Pt_1 successivamente ai fatti, e senza l'esperimento di un eventuale accertamento tecnico preventivo, la imbarcazione è stata oggetto di interventi che, ad oggi, non rendono più verificabili cause, entità e natura del presunto danno [e del correlato, e parimenti presunto, vizio]. Ad ogni modo, nel denegato caso di effettiva rimessione della causa sul ruolo istruttorio, si insiste per la ammissione dei mezzi di prova articolati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., depositata in primo grado dal sig. , da intendersi qui Controparte_1 integralmente ripetuti e trascritti.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio per sentire accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare che l'imbarcazione da quest'ultimo vendutagli nell'aprile 2021 fosse risultata affetta da vizi occulti tali da renderla inidonea all'uso convenuto, o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, chiedendo conseguenzialmente la riduzione del prezzo del bene compravenduto, la condanna del convenuto alla restituzione della differenza di prezzo pari alla diminuzione di valore dell'imbarcazione, nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenza dei fatti di causa.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che, successivamente all'acquisto, nell'aprile
2021, della imbarcazione, al prezzo di euro 680.000,00, il 27 giugno 2021 fosse stato riscontrato un anomalo funzionamento delle pompe di sentina e la presenza di acqua all'interno della cabina, tale da rendere necessario l'immediato alaggio in emergenza dell'imbarcazione presso un cantiere navale in Torre Annunziata. Qui sarebbe stata riscontrata una vecchia riparazione dello scafo - asseritamente effettuata solo dall'esterno ed, in generale, non a regola d'arte - che, a detta del tecnico di parte acquirente, sarebbe stata la causa del danno. Deduceva l'acquirente che tale riparazione fosse stata taciuta al momento dell'acquisto e “mascherata” tramite l'applicazione di vernice antivegetativa, e che, ad ogni modo, allo scopo di non aggravare ulteriormente la situazione del natante, egli avesse proceduto alle riparazioni necessarie, costate euro 61.620,00 oltre IVA.
3 Si costituiva il convenuto deducendo che – in aggiunta alla previsione in compravendita della clausola “vista e piaciuta” ( “l'imbarcazione viene venduta come vista e piaciuta, senza garanzie, nello stato di fatto come si trova per età e uso, fatto salvo le verifiche tecniche di impianti, motori, trasmissioni, equipaggiamento elettronico di bordo e struttura da parte del promittente acquirente, …”) – la garanzia per vizi occulti fosse esclusa per patto espresso, avendo le parti previsto approfondite indagini preliminari sullo stato dell'imbarcazione, puntualmente effettuate a secco ed in acqua ( tant'è che parte venditrice aveva accordato uno sconto di euro 12.000,00 a fronte di un trasudamento d'acqua minimo riscontrato dal raffreddamento di uno dei due motori); che l'acquirente fosse in ogni caso decaduto dalla garanzia per aver denunciato il vizio oltre gli otto giorni dalla scoperta;
che il presunto vizio non fosse in ogni caso “occulto” ex art 1492 c.c. essendo la riparazione pregressa facilmente rilevabile, tanto più nell'ambito delle prove a secco ed in acqua effettuate da tecnici specializzati sull'imbarcazione prima della vendita, sicché doveva ritenersi ben nota all'acquirente – o facilmente rilevabile con l'ordinaria diligenza - al momento della vendita.
Nessuna prova vi era inoltre che l'avaria verificatasi fosse causalmente collegabile alla vecchia riparazione, ed in ogni caso i costi di riparazione denunciati erano visibilmente eccessivi.
Con sentenza n. 2672/2023 il Tribunale di Genova rigettava la domanda condannando alle spese di lite. Pt_1
A motivo del rigetto, deduceva il Giudice che con la clausola di acquisto cd “visto e piaciuto” le parti avessero escluso la garanzia per vizi e/o difformità dell'imbarcazione riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede (Cass 24726/2017) e che, nel caso specifico, non sussistesse prova della malafede, ed in particolare che il venditore avesse consapevolmente taciuto l'esistenza del vizio denunciato. Difatti il broker incaricato della vendita aveva comunicato all'acquirente via email importi e causali delle somme versate dall'acquirente, ed in particolare quello di euro 64.513,60 con causale “rimessaggio RR”, corrispondente a quello indicato nella fattura agli atti relativa a riparazioni identificate dall'attore quali intervento riparatorio non riuscito e/o occultato. La comunicazione di un rilevante debito per riparazioni contraddiceva evidentemente l'intenzione di occultare
4 l'intervento di rimessaggio. La stessa parte attrice, peraltro, nell'articolare un capitolo di prova aveva implicitamente riconosciuto che la riparazione fosse visibile .
Considerato altresì che l'offerta sottoscritta tra le parti era stata espressamente condizionata all'esito positivo della perizia da effettuarsi sull'imbarcazione da parte di perito specializzato di nomina del promissario acquirente – puntualmente effettuata – la domanda doveva essere rigettata.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , concludendo come Parte_1 in epigrafe. Si è costituito resistendo all'appello e chiedendo Controparte_1 confermarsi la sentenza di prime cure.
All'udienza del 14.03.2024, dopo aver invitato le parti ad una soluzione conciliativa, questa Corte ha rinviato la causa all'udienza del 23 gennaio 2025 per la rimessione della causa al collegio per la decisione con termini. All'udienza del 23 gennaio 2025, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico, articolato motivo di appello ha impugnato la sentenza di Parte_1 primo grado per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1490 c.c. – I vizi occulti dell'imbarcazione e la malafede del venditore: sussistenza- inoperatività della clausola cd
“visto e piaciuto” – Il Travisamento dei fatti e delle prove documentali acquisite – La mancata erronea ammissione dei mezzi istruttori articolati dall'attore”.
In realtà, nonostante le prove eseguite a secco ed in acqua, soltanto durante la navigazione si era verificata una lesione che aveva interessato il lato sinistro della carena, risultato oggetto di precedente riparazione a mezzo pezza di vetroresina, coperta da pittura antivegetativa: solo in tale circostanza il aveva appreso “per la prima volta” che l'imbarcazione fosse Pt_1 incidentata, com'era stato appurato successivamente allorquando, messa a nudo la cd opera viva, mediante rimozione integrale della vernice antivegetativa, era stata riscontrata una rottura e delaminazione della vetroresina in più punti della carena ed altri danni oggetto di precedente riparazione malamente effettuata e “mascherata” dall'applicazione di vernice antivegetativa.
Il Tribunale aveva erroneamente tratto il convincimento dell'assenza di malafede del venditore dalla fattura prodotta, anzi proprio da quest'ultima – che descrive il pesante
5 intervento di riparazione effettuato dalla società di rimessaggio “RR” – si evince che il venditore non potesse non essere a conoscenza dell'incidente occorso alla imbarcazione e dell'entità dello stesso.
La mail del broker LI del 6.04.2021 da cui il Giudice aveva tratto il convincimento che il venditore avesse comunicato importi e causali delle somme pagate per la riparazione era in realtà intercorsa tra il broker ed il venditore, e non destinata all'acquirente.
Allo stesso modo il Giudice aveva attribuito rilevanza ad un capitolo di prova articolato al solo scopo di corroborare mediante prova orale il carattere occulto del vizio, rivelatosi solo dopo la consegna, interpretando lo stesso come ammissione della agevole “riconoscibilità” dello stesso, mentre in realtà i vizi denunciati non erano visibili ictu oculi ma si erano rivelati solo in navigazione e successivamente.
Il Giudice aveva poi parlato di scoperta della “riparazione” precedente laddove invece ciò che era stato scoperto era il cedimento della precedente riparazione.
Tuttavia la clausola “visto e piaciuto” limita la responsabilità del venditore solo per i vizi rilevabili ictu oculi o comunque con l'ordinaria diligenza, mentre nel caso in questione il venditore, a conoscenza del grave incidente e della riparazione non a regola d'arte effettuata sullo stesso, aveva taciuto la circostanza all'acquirente che non era stato in grado di rilevare il vizio dai normali controlli a secco ed in acqua precedenti l'acquisto, ma lo aveva scoperto – senza che fosse stato segnalato dalla parte venditrice – solo successivamente durante la navigazione.
Spettava pertanto all'acquirente tanto la riduzione del prezzo in considerazione del minor valore del natante incidentato quanto il risarcimento dei danni occorsi, sia patrimoniali (costi di riparazione ed altro) che non patrimoniali rappresentati dalla impossibilità di godere della vacanza con la famiglia programmata per luglio 2021, che questa Corte dovrà valutare equitativamente.
L'appello è infondato.
Seppure effettivamente la fattura con l'indicazione dettagliata dei lavori effettuati da
Rimessaggio RR sia stata inviata al broker e non all'acquirente, tuttavia dalla stessa si evince che la riverniciatura e l'applicazione dell'antivegetativo fossero state effettuate soltanto su parte dello scafo interessata dalla riparazione, sicché con l'ordinaria diligenza – da
6 valutarsi alla luce delle loro competenze - i tecnici specializzati incaricati di eseguire le verifiche a secco e in mare ben avrebbero potuto e dovuto rilevare l'intervento riparatore.
Essendo inoltre le prove state effettuate proprio presso il Rimessaggio RR, l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto e potuto consentire ai tecnici stessi di acquisire tutte le informazioni necessarie in ordine alle vicende relative alla manutenzione del natante.
Nemmeno può ritenersi che il venditore fosse tenuto a segnalare specificamente alcunché, atteso che non aveva ragione di sospettare che il pregresso intervento non fosse stato
(eventualmente) risolutivo e/o effettuato a regola d'arte, ma soprattutto considerato che l'accettazione dell'offerta di acquisto ed il perfezionamento della vendita fossero stati espressamente subordinati all'esito positivo di una perizia sull'imbarcazione da eseguirsi da tecnico specializzato di fiducia della parte acquirente, ed all'esito positivo di una prova dinamica in acqua, da effettuarsi sempre da parte di tecnici di fiducia della parte acquirente, chiamati a certificarne l'esito finale.
Ed effettivamente entrambe le verifiche risultano essere state effettuate dall'ing Per_1
su incarico della parte acquirente - proprio presso il cantiere Rimessaggio del
[...]
RR srl dove era stata effettuata la riparazione - tant'è che all'esito della prova dinamica in mare fu chiesto ed ottenuto dall'acquirente uno “sconto” di euro 12.000,00 per un difetto rilevato che avrebbe richiesto una revisione di uno dei motori.
Nemmeno vi è prova, peraltro, che l'avaria verificatasi due mesi dopo l'acquisto in navigazione sia ricollegabile alla precedente riparazione asseritamente non eseguita “a regola d'arte”: correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la richiesta CTU essendo, per esplicita ammissione della parte acquirente, nel frattempo stato effettuato un intervento modificativo dello stato dei luoghi che avrebbe reso meramente esplorativa la consulenza richiesta.
L'appello pertanto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori medi tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad euro 260.000,00), e dunque: per la fase di studio della controversia euro 2.977,00 per la fase introduttiva euro 1.911,00 per la fase istruttoria euro 4.326,00
7 per la fase decisoria euro 5.103,00 per un totale di euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Tribunale di Genova Parte_1
n. 2672 pubblicata il 31.10.2023, che per l'effetto conferma;
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado che liquida in euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge con attribuzione agli avvocati Franco Tassone e Matteo Di Gennaro dichiaratisi antistatari.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 26 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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elettivamente domiciliato in GENOVA alla via Porta degli Parte_1
Archi 10 presso l'avv Luca RUGGIERO SAVONA, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gaetano e Valerio CICCARIELLO del Foro di Napoli, che lo rappresentano e difendono giusta mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
elettivamente domiciliato in ROMA via dei Monti Parioli Controparte_1
n. 40, presso gli avv.ti Franco TASSONI e Matteo di Gennaro, che lo rappresentano e difendono per mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
a) accertare e dichiarare che l'imbarcazione cantiere BAIA, modello ITALIA 70, matricola n. IT- BAI70309F909 denominata “Lilla” già “Sea Moon”, è risultata affetta da vizi occulti tali da renderla inidonea all'uso convenuto ovvero da diminuirne in modo apprezzabile il valore;
1 b) ridurre il prezzo del bene compravenduto avuto riguardo al minor valore dello stesso in conseguenza dei vizi occulti da cui è risultato affetto;
c) condannare il sig. alla restituzione in favore di esso istante della Controparte_1 parte di prezzo del bene compravenduto pari alla diminuzione di valore dell'imbarcazione nella misura che sarà precisata in corso di causa anche all'esito di c.t.u. tecnica che sin d'ora si richiede e che allo stato, in via orientativa, si indica in non meno di € 100.000,00; oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d) condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali cagionati ad esso istante in conseguenza dei fatti di causa, nella misura da determinarsi in corso di causa e che sin d'ora si indica in non meno di € 80.000,00; ovvero in quella diversa, maggiore o minore ritenuta giusta ed equa;
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
e) condannare il sig. al pagamento delle spese e delle competenze del Controparte_1 doppio grado di giudizio;
f) condannare il sig. a rimborsare al l'importo di € Controparte_1 Parte_1 20.427,68 da questi versatogli a titolo di spese e competenze di lite liquidate nella gravata sentenza. In via istruttoria: laddove necessario, si chiede che piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rimettere la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento dei mezzi istruttori tutti così come articolati nella memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. – II^ termine, depositata nel corso del giudizio di primo grado, da aversi qui per ripetuti e trascritti integralmente e per la cui ammissione espressamente si insiste. Si chiede, altresì, all'Ecc.ma Corte adita ammettere la chiesta c.t.u., da eseguirsi sulla scorta della documentazione in atti, volta a definitivamente accertare: - natura, entità e causa dei vizi e difetti affliggenti l'imbarcazione oggetto di causa;
-incidenza di detti vizi e difetti sul valore dell'imbarcazione ai fini della riduzione del prezzo pagato;
entità dei danni patrimoniali subiti da esso istante, conferendo all'Ausiliare il mandato ritenuto più opportuno anche al fine di appurare definitivamente la preesistenza dei detti vizi dell'imbarcazione, ovvero delle loro cause, rispetto alla data della compravendita”. Per l'Appellato:
“Voglia,l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
rigettare l'appello proposto dal sig. siccome integralmente infondato Parte_1 in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Genova n. n. 2672/2023, pubblicata in data 31.10.2023;
in subordine, finanche in caso di riforma parziale o integrale della sentenza di prime cure, rigettare tutte le domande spiegate dal sig. nei confronti del sig. Parte_1 [...]
, perché inammissibili e infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa e, CP_1 in particolare, in accoglimento delle eccezioni e difese riproposte dall'appellato ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
solo in ultima istanza, nel denegato e non creduto caso di ritenuta fondatezza delle domande di parte appellante, accoglierle solo nei limiti dei costi di riparazione,e dei danni,che dovessero risultare effettivamente dimostrati in giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP, da liquidarsi in favore degli scriventi procuratori, che a tal fine si dichiarano sin d'ora antistatari.
2 In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di rimessione sul ruolo formulata da parte appellante;
Ci si oppone, altresì, alla richiesta appellante di disporre CTU, perché con tutta evidenza esplorativa [stante la laconicità delle allegazioni attoree], e in ogni caso preclusa dalla circostanza, candidamente ammessa in primo grado dalla difesa del sig. , che Pt_1 successivamente ai fatti, e senza l'esperimento di un eventuale accertamento tecnico preventivo, la imbarcazione è stata oggetto di interventi che, ad oggi, non rendono più verificabili cause, entità e natura del presunto danno [e del correlato, e parimenti presunto, vizio]. Ad ogni modo, nel denegato caso di effettiva rimessione della causa sul ruolo istruttorio, si insiste per la ammissione dei mezzi di prova articolati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., depositata in primo grado dal sig. , da intendersi qui Controparte_1 integralmente ripetuti e trascritti.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio per sentire accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare che l'imbarcazione da quest'ultimo vendutagli nell'aprile 2021 fosse risultata affetta da vizi occulti tali da renderla inidonea all'uso convenuto, o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, chiedendo conseguenzialmente la riduzione del prezzo del bene compravenduto, la condanna del convenuto alla restituzione della differenza di prezzo pari alla diminuzione di valore dell'imbarcazione, nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenza dei fatti di causa.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che, successivamente all'acquisto, nell'aprile
2021, della imbarcazione, al prezzo di euro 680.000,00, il 27 giugno 2021 fosse stato riscontrato un anomalo funzionamento delle pompe di sentina e la presenza di acqua all'interno della cabina, tale da rendere necessario l'immediato alaggio in emergenza dell'imbarcazione presso un cantiere navale in Torre Annunziata. Qui sarebbe stata riscontrata una vecchia riparazione dello scafo - asseritamente effettuata solo dall'esterno ed, in generale, non a regola d'arte - che, a detta del tecnico di parte acquirente, sarebbe stata la causa del danno. Deduceva l'acquirente che tale riparazione fosse stata taciuta al momento dell'acquisto e “mascherata” tramite l'applicazione di vernice antivegetativa, e che, ad ogni modo, allo scopo di non aggravare ulteriormente la situazione del natante, egli avesse proceduto alle riparazioni necessarie, costate euro 61.620,00 oltre IVA.
3 Si costituiva il convenuto deducendo che – in aggiunta alla previsione in compravendita della clausola “vista e piaciuta” ( “l'imbarcazione viene venduta come vista e piaciuta, senza garanzie, nello stato di fatto come si trova per età e uso, fatto salvo le verifiche tecniche di impianti, motori, trasmissioni, equipaggiamento elettronico di bordo e struttura da parte del promittente acquirente, …”) – la garanzia per vizi occulti fosse esclusa per patto espresso, avendo le parti previsto approfondite indagini preliminari sullo stato dell'imbarcazione, puntualmente effettuate a secco ed in acqua ( tant'è che parte venditrice aveva accordato uno sconto di euro 12.000,00 a fronte di un trasudamento d'acqua minimo riscontrato dal raffreddamento di uno dei due motori); che l'acquirente fosse in ogni caso decaduto dalla garanzia per aver denunciato il vizio oltre gli otto giorni dalla scoperta;
che il presunto vizio non fosse in ogni caso “occulto” ex art 1492 c.c. essendo la riparazione pregressa facilmente rilevabile, tanto più nell'ambito delle prove a secco ed in acqua effettuate da tecnici specializzati sull'imbarcazione prima della vendita, sicché doveva ritenersi ben nota all'acquirente – o facilmente rilevabile con l'ordinaria diligenza - al momento della vendita.
Nessuna prova vi era inoltre che l'avaria verificatasi fosse causalmente collegabile alla vecchia riparazione, ed in ogni caso i costi di riparazione denunciati erano visibilmente eccessivi.
Con sentenza n. 2672/2023 il Tribunale di Genova rigettava la domanda condannando alle spese di lite. Pt_1
A motivo del rigetto, deduceva il Giudice che con la clausola di acquisto cd “visto e piaciuto” le parti avessero escluso la garanzia per vizi e/o difformità dell'imbarcazione riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede (Cass 24726/2017) e che, nel caso specifico, non sussistesse prova della malafede, ed in particolare che il venditore avesse consapevolmente taciuto l'esistenza del vizio denunciato. Difatti il broker incaricato della vendita aveva comunicato all'acquirente via email importi e causali delle somme versate dall'acquirente, ed in particolare quello di euro 64.513,60 con causale “rimessaggio RR”, corrispondente a quello indicato nella fattura agli atti relativa a riparazioni identificate dall'attore quali intervento riparatorio non riuscito e/o occultato. La comunicazione di un rilevante debito per riparazioni contraddiceva evidentemente l'intenzione di occultare
4 l'intervento di rimessaggio. La stessa parte attrice, peraltro, nell'articolare un capitolo di prova aveva implicitamente riconosciuto che la riparazione fosse visibile .
Considerato altresì che l'offerta sottoscritta tra le parti era stata espressamente condizionata all'esito positivo della perizia da effettuarsi sull'imbarcazione da parte di perito specializzato di nomina del promissario acquirente – puntualmente effettuata – la domanda doveva essere rigettata.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , concludendo come Parte_1 in epigrafe. Si è costituito resistendo all'appello e chiedendo Controparte_1 confermarsi la sentenza di prime cure.
All'udienza del 14.03.2024, dopo aver invitato le parti ad una soluzione conciliativa, questa Corte ha rinviato la causa all'udienza del 23 gennaio 2025 per la rimessione della causa al collegio per la decisione con termini. All'udienza del 23 gennaio 2025, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico, articolato motivo di appello ha impugnato la sentenza di Parte_1 primo grado per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1490 c.c. – I vizi occulti dell'imbarcazione e la malafede del venditore: sussistenza- inoperatività della clausola cd
“visto e piaciuto” – Il Travisamento dei fatti e delle prove documentali acquisite – La mancata erronea ammissione dei mezzi istruttori articolati dall'attore”.
In realtà, nonostante le prove eseguite a secco ed in acqua, soltanto durante la navigazione si era verificata una lesione che aveva interessato il lato sinistro della carena, risultato oggetto di precedente riparazione a mezzo pezza di vetroresina, coperta da pittura antivegetativa: solo in tale circostanza il aveva appreso “per la prima volta” che l'imbarcazione fosse Pt_1 incidentata, com'era stato appurato successivamente allorquando, messa a nudo la cd opera viva, mediante rimozione integrale della vernice antivegetativa, era stata riscontrata una rottura e delaminazione della vetroresina in più punti della carena ed altri danni oggetto di precedente riparazione malamente effettuata e “mascherata” dall'applicazione di vernice antivegetativa.
Il Tribunale aveva erroneamente tratto il convincimento dell'assenza di malafede del venditore dalla fattura prodotta, anzi proprio da quest'ultima – che descrive il pesante
5 intervento di riparazione effettuato dalla società di rimessaggio “RR” – si evince che il venditore non potesse non essere a conoscenza dell'incidente occorso alla imbarcazione e dell'entità dello stesso.
La mail del broker LI del 6.04.2021 da cui il Giudice aveva tratto il convincimento che il venditore avesse comunicato importi e causali delle somme pagate per la riparazione era in realtà intercorsa tra il broker ed il venditore, e non destinata all'acquirente.
Allo stesso modo il Giudice aveva attribuito rilevanza ad un capitolo di prova articolato al solo scopo di corroborare mediante prova orale il carattere occulto del vizio, rivelatosi solo dopo la consegna, interpretando lo stesso come ammissione della agevole “riconoscibilità” dello stesso, mentre in realtà i vizi denunciati non erano visibili ictu oculi ma si erano rivelati solo in navigazione e successivamente.
Il Giudice aveva poi parlato di scoperta della “riparazione” precedente laddove invece ciò che era stato scoperto era il cedimento della precedente riparazione.
Tuttavia la clausola “visto e piaciuto” limita la responsabilità del venditore solo per i vizi rilevabili ictu oculi o comunque con l'ordinaria diligenza, mentre nel caso in questione il venditore, a conoscenza del grave incidente e della riparazione non a regola d'arte effettuata sullo stesso, aveva taciuto la circostanza all'acquirente che non era stato in grado di rilevare il vizio dai normali controlli a secco ed in acqua precedenti l'acquisto, ma lo aveva scoperto – senza che fosse stato segnalato dalla parte venditrice – solo successivamente durante la navigazione.
Spettava pertanto all'acquirente tanto la riduzione del prezzo in considerazione del minor valore del natante incidentato quanto il risarcimento dei danni occorsi, sia patrimoniali (costi di riparazione ed altro) che non patrimoniali rappresentati dalla impossibilità di godere della vacanza con la famiglia programmata per luglio 2021, che questa Corte dovrà valutare equitativamente.
L'appello è infondato.
Seppure effettivamente la fattura con l'indicazione dettagliata dei lavori effettuati da
Rimessaggio RR sia stata inviata al broker e non all'acquirente, tuttavia dalla stessa si evince che la riverniciatura e l'applicazione dell'antivegetativo fossero state effettuate soltanto su parte dello scafo interessata dalla riparazione, sicché con l'ordinaria diligenza – da
6 valutarsi alla luce delle loro competenze - i tecnici specializzati incaricati di eseguire le verifiche a secco e in mare ben avrebbero potuto e dovuto rilevare l'intervento riparatore.
Essendo inoltre le prove state effettuate proprio presso il Rimessaggio RR, l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto e potuto consentire ai tecnici stessi di acquisire tutte le informazioni necessarie in ordine alle vicende relative alla manutenzione del natante.
Nemmeno può ritenersi che il venditore fosse tenuto a segnalare specificamente alcunché, atteso che non aveva ragione di sospettare che il pregresso intervento non fosse stato
(eventualmente) risolutivo e/o effettuato a regola d'arte, ma soprattutto considerato che l'accettazione dell'offerta di acquisto ed il perfezionamento della vendita fossero stati espressamente subordinati all'esito positivo di una perizia sull'imbarcazione da eseguirsi da tecnico specializzato di fiducia della parte acquirente, ed all'esito positivo di una prova dinamica in acqua, da effettuarsi sempre da parte di tecnici di fiducia della parte acquirente, chiamati a certificarne l'esito finale.
Ed effettivamente entrambe le verifiche risultano essere state effettuate dall'ing Per_1
su incarico della parte acquirente - proprio presso il cantiere Rimessaggio del
[...]
RR srl dove era stata effettuata la riparazione - tant'è che all'esito della prova dinamica in mare fu chiesto ed ottenuto dall'acquirente uno “sconto” di euro 12.000,00 per un difetto rilevato che avrebbe richiesto una revisione di uno dei motori.
Nemmeno vi è prova, peraltro, che l'avaria verificatasi due mesi dopo l'acquisto in navigazione sia ricollegabile alla precedente riparazione asseritamente non eseguita “a regola d'arte”: correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la richiesta CTU essendo, per esplicita ammissione della parte acquirente, nel frattempo stato effettuato un intervento modificativo dello stato dei luoghi che avrebbe reso meramente esplorativa la consulenza richiesta.
L'appello pertanto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori medi tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad euro 260.000,00), e dunque: per la fase di studio della controversia euro 2.977,00 per la fase introduttiva euro 1.911,00 per la fase istruttoria euro 4.326,00
7 per la fase decisoria euro 5.103,00 per un totale di euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Tribunale di Genova Parte_1
n. 2672 pubblicata il 31.10.2023, che per l'effetto conferma;
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado che liquida in euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge con attribuzione agli avvocati Franco Tassone e Matteo Di Gennaro dichiaratisi antistatari.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 26 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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