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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa MA Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 277\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Salerno, alla via L. Guercio n. 197, Parte_1
presso lo studio dell'avvocato Maria Maddalena Gaeta, che la rappresenta e difende come da procura allegata su figlio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G.B. Niccolini n. 9, presso CP_1
lo studio dell'avv. Giovanni Del Grosso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 963/2024, resa in data 21/2/2024 dal Tribunale di
Salerno; in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per restituzione prestito;
CONCLUSIONI: come da conclusioni scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
26/6/2025;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 18/3/2024 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 963/2024 del 21/02/2024 (pubblicata il 21/2/2024 e notificata in pari data) con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. Rigetta
l'opposizione come proposta da nei confronti di e, Parte_1 CP_1
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3308/2019 che deve essere dichiarato
esecutivo.
2.Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto, delle spese di lite che
liquida complessivamente, e per l'intero, in €. 3,480,00 per spese e competenze legali, oltre
rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al
difensore avv. Giovanni Del Grosso dichiaratosi Antistatario.>
Con decreto ingiuntivo n. 3308/2019 emesso dal Tribunale di Salerno in data 14\11\2019,
ingiungeva a il pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
11.000,00, oltre interessi pattuiti al 10% e moratori, spese e competenze per come liquidate, per la mancata restituzione di un prestito concesso, brevi manu, in più riprese, come risultante da quattro scritture private allegate in atti (cfr. scrittura privata del 29\12\2016 per € 3.300,00 con scadenza di un anno;
prorogata al 29 dicembre 2018; scrittura privata del 5\1\2017 per €
3.300,00 con scadenza di un anno;
scrittura privata dell'1\3\2017 per € 3.300,00 con scadenza di un anno, prorogato al marzo 2019; scrittura privata del 18\3\2017 per € 1.100,00 con scadenza di un anno).
2 Avverso detto decreto proponeva formale opposizione, notificata il 29\11\2019,
[...]
rappresentando di aver contratto un mutuo di € 300.000,00 con la Banca GE Parte_2
Capital; che nel dicembre 2018 aveva richiesto a – suo lontano parente, CP_1
essendo l'opponente la nipote di zia diretta di - un prestito di Persona_1 CP_1
€ 10.000,00 per far fronte alle pressanti richieste della banca, che aveva pignorato la sua casa;
che la somma ingiunta era già stata restituita mediante pagamenti in contanti, di cui non poteva esibire quietanza liberatoria in quanto il si era rifiutato di rilasciarla;
che, infatti, il CP_1
le aveva fatto firmare una proroga alla restituzione dell'intero prestito al fine di CP_1
ottenere gli interessi usurari, per i quali spiegava domanda riconvenzionale;
che era stata costretta a sporgere querela contro il . Pertanto, stante la sproporzione tra la somma CP_1
prestata e quella pretesa in restituzione, con evidente approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la , così concludeva: Pt_1
effetti dell'art. 1448 c.c. la rescissione del contratto di mutuo intercorso tra la sig.ra
[...]
ed il sig. 2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1 CP_1
sig.ra al sig. per le causali di cui al ricorso per Parte_1 CP_1
decreto ingiunto e, 3) per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
3308/2019 del 14.11.2019 reso dal Tribunale di Salerno;
4) condannare il sig.
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento di ogni danno ingiustamente CP_1
arrecato alla sig.ra per lite temeraria e responsabilità aggravata>. Parte_1
Spese vinte.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva contestando tutte CP_1
le domande proposte dall'opponente e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione.
Di poi, concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc (cfr. ordinanza del 3\7\2020) e rigettata la prova orale richiesta (cfr. ordinanza del 20\1\2023), all'udienza di discussione del
21\2\2024 la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con la sentenza qui gravata, con
3 la quale il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Invero, il giudice di prime cure, dopo avere chiarito i principi che governano la distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riteneva che l'opponente non aveva offerto alcuna prova dei dedotti fatti estintivi o modificativi del diritto di credito: le scritture private, nella quali si dava contezza del prestito, erano tutte antecedenti al dedotto problema con la banca, sorto nel dicembre 2018; il prestito non era contestato, mentre il pagamento in contanti non era provato;
solo due delle citate scritture private prevedevano una proroga del termine di restituzione, ma in nessuna era prevista la corresponsione di interessi;
mancava qualsiasi riscontro della citata querela penale asseritamente presentata nei confronti del , anzi dal certificato ex art. 355 cpp rilasciato il 13/01/2020 si rilevava che “non CP_1
risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione delle prove documentali offerte e, soprattutto, rigettando la richiesta di ammissione delle prove orali senza alcuna motivazione, benchè dalle stesse sarebbe emersa l'evidenza dei presupposti per l'applicazione della domanda di rescissione. Infatti, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che la avrebbe contratto l'ammesso prestito al solo Pt_1
fine di far fronte ad una gravosa situazione debitoria, di cui il era perfettamente CP_1
a conoscenza, culminata con il pericolo dell'imminente vendita all'asta della propria abitazione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al Rg 15/2017
Tribunale di Salerno;
- Nonostante detta dimostrazione, il giudice di primo grado avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di rescissione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
effetti dell'art. 1448 c.c. la rescissione del contratto di mutuo intercorso tra la sig.ra
[...]
ed il sig.
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1 CP_1
sig.ra al sig. per le causali di cui al ricorso per Parte_1 CP_1
decreto ingiunto e, 3. per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
3308/2019 del 14.11.2019 reso dal Tribunale di Salerno;
4. condannare il sig.
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento di ogni danno ingiustamente CP_1
arrecato alla sig.ra per lite temeraria e responsabilità aggravata;
5. Parte_1
con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva contestando CP_1
analiticamente le pretese avverse e chiedendo di
1. RIGETTARE l'Impugnazione perché
assolutamente l'INAMMISSIBILE, IMPROCEDIBILE, IMPROPONIBILE, NULLA e,
comunque, l'INFONDATA sia in fatto che in diritto RIGETTANDO, altresì, per gli stessi motivi
esposti, la Domanda Riconvenzionale formulata dall'Opponente, parimenti INAMMISSIBILE
IMPROCEDIBILE, IMPROPONIBILE, NULLA e, comunque, l'INFONDATA sia in fatto che
in diritto, nonché evidentemente PRESCRITTA ex art. 1449 c.c., il tutto, CONFERMANDO
integralmente la Sentenza di primo grado che ha RIGETTATO l'Opposizione a Decreto
Ingiuntivo;
2. Inoltre stante la temerarietà dell'appello, si CHIEDE altresì la DA
della parte Appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di Appello,
da attribuire al sottoscritto procuratore quale antistatario>
In seguito, acquisito il fascicolo di primo grado e rigettate la reiterate istanze istruttorie (cfr.
ordinanza del 14\1\2025), la causa era rinviata all'udienza del 26\6\25, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle note conclusionali e delle eventuali repliche.
5 Infine, sulle conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025, la causa era riservata in decisione al collegio ai sensi dell'art 352 cpc (cfr. provvedimento del 3\7\2025).
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sulla mancata ammissione delle prove orali.
Con l'impugnazione, si doleva della mancata ammissione della Parte_1
prova orale già richiesta in primo grado ed ivi rigettata, con la quale avrebbe potuto dare idonea dimostrazione dei requisiti della proposta domanda di rescissione ex art. 1448 cc1.
Tuttavia, la reiterata richiesta istruttoria era respinta da questa Corte, la quale considerava i capitoli di prova articolati, in parte, inammissibili e, in parte, irrilevanti ai fini della decisione
(cfr. ordinanza del 14\1\2025).
Va qui confermata la precedente valutazione: inammissibili, infatti, devono ritenersi i capitoli n. 6 e 7 riportati nell'atto di appello, in quanto le circostanze ivi capitolate, peraltro in maniera del tutto generica, erano tese a provare eventuali presunti patti aggiunti o contrari al contenuto 1 1) “vero che negli anni 2017 e 2018 la sig.ra ha avuto delle difficoltà finanziarie legate Parte_1 al rimborso del mutuo contratto con la banca Ge Capital srl”;
2) “nel mese di dicembre 2018 la sig.ra al fine di ottemperare alle pressanti richieste di Parte_1 pagamento che le provenivano dalla banca Ge Capital srl ha avuto necessità di chiedere al sig. CP_1 il prestito di denaro”;
3) “vero che nell'anno 2017 il sig. era a conoscenza dello stato di bisogno e di necessità della CP_1 sig.ra ”; Parte_1
4) “vero che dall'anno 2007 il sig. dispone di ingenti somme di denaro contante che destinata CP_1 al prestito in favore di persone che si trovano in stato di bisogno e/o di necessità, richiedendo la corresponsione di interessi per il prestito a tassi variabili dal 10 al 20 % che sarebbero aumentati per ogni ritardo di pagamento
o proroga di contratto”;
5) “vero che già nell'anno 2007 la madre della sig.ra si era rivolta al sig. Parte_1 CP_1 chiedendo un prestito di denaro che il sig. erogò nella misura di 16.000,00 euro al tasso del 20% di CP_1 interesse annuo, trattenendo prima gli interessi e poi erogando il capitale da restituire;
6) “vero che dal 2017 al 2019 la sig.ra ha restituito tutte le somme prese in prestito dal Parte_1 sig. eseguendo pagamenti in denaro contante, come da lui richiesti”; CP_1
7) “vero che dal 2017 al 2019 in occasione di ogni pagamento parziale eseguito dalla sig.ra
[...]
il sig. si rifiutava di sottoscrivere dichiarazione di quietanza liberatoria obbligando Parte_1 CP_1 la sig.ra a stilare e sottoscrivere una dichiarazione di “proroga” nella restituzione del Parte_1 prestito con la quale egli allungava il periodo e imponeva altri interessi nella misura del 10% per ogni proroga”; 8) “vero che nell'anno 2019 la sig.ra , al fine di procurarsi la liquidità necessaria per le Parte_1 proprie esigenze di vita quotidiana e per far fronte agli impegni finanziari assunti in conseguenza della procedura esecutiva intrapresa in suo danno dalla banca GE Capital, ha alienato l'immobile di sua proprietà sito in Salerno alla Via Madonna di Fatima n. 8”.
6 negoziale in violazione dell'art. 2722 c.c.; di contro, i capitoli 1-2-3-4-5-8 sono irrilevanti ai fini della decisione, mirando alla dimostrazione del dedotto stato di bisogno, che come si dirà
nel capo successivo, non incide sulla decisione ovvero su rapporti estranei a quelli oggetto della presente controversia.
Quindi, correttamente le prove testimoniali formulate da parte appellante sono state respinte.
B. Rescissione ex art. 1448 cc.
Con l'appello in esame, lamentava l'errata valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie in relazione alla proposta domanda riconvenzionale di rescissione del contratto di prestito, non contestato, per lesione ultra dimidium.
La censura non coglie nel segno.
Giova, in via preliminare, ricordare che il rimedio della rescissione è posto a tutela di un difetto genetico del contratto, consistente in uno squilibrio economico. L'azione generale di rescissione per lesione, infatti, richiede la simultanea esistenza di tre requisiti: l'eccedenza
"ultra dimidium" della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente.
Orbene, nel caso di specie, a prescindere dal dedotto stato di bisogno della , Pt_1
difetta del tutto il requisito della lesione ultra dimidium.
Risulta ex actis il prestito di € 11.000,00 senza alcuna pattuizione di interessi, né legali né
tampoco usurari, come emergente dalle scritture private prodotte in atti2, così come la sua mancata restituzione: il pagamento in contanti, infatti, è stato meramente allegato, ma non dimostrato, dalla . Pt_1
Di conseguenza, la richiesta di restituzione della medesima somma data in prestito non integra gli estremi della dedotta lesione e\o dell'approfittamento dello stato di bisogno della
. Pt_1 2Cfr. Scritture private del 29/12/2016 per € 3.300,00, del 05/01/2017 per € 3.300,00, del 01/03/2017 per € 3.300,00 e del 18/03/2017 per € 1.100,00. 7 In altri termini, manca qualsivoglia squilibrio genetico del contratto di prestito in questione.
In conclusione, l'appello va rigettato.
C. Spese processuali
Le spese di lite del secondo grado, in ragione della soccombenza, vengono imputate all'odierna appellante così come in dispositivo. Parte_1
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 963\2024, pubblicata in data 21\2\2024 dal Tribunale di Salerno;
2) DA l'appellante, al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato delle spese del secondo grado, che liquida nella somma di CP_1
€ 2.800,00 per compensi professionali della difesa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa MA Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti-
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1448 c.c..
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa MA Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 277\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Salerno, alla via L. Guercio n. 197, Parte_1
presso lo studio dell'avvocato Maria Maddalena Gaeta, che la rappresenta e difende come da procura allegata su figlio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G.B. Niccolini n. 9, presso CP_1
lo studio dell'avv. Giovanni Del Grosso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 963/2024, resa in data 21/2/2024 dal Tribunale di
Salerno; in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per restituzione prestito;
CONCLUSIONI: come da conclusioni scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
26/6/2025;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 18/3/2024 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 963/2024 del 21/02/2024 (pubblicata il 21/2/2024 e notificata in pari data) con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. Rigetta
l'opposizione come proposta da nei confronti di e, Parte_1 CP_1
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3308/2019 che deve essere dichiarato
esecutivo.
2.Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto, delle spese di lite che
liquida complessivamente, e per l'intero, in €. 3,480,00 per spese e competenze legali, oltre
rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al
difensore avv. Giovanni Del Grosso dichiaratosi Antistatario.>
Con decreto ingiuntivo n. 3308/2019 emesso dal Tribunale di Salerno in data 14\11\2019,
ingiungeva a il pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
11.000,00, oltre interessi pattuiti al 10% e moratori, spese e competenze per come liquidate, per la mancata restituzione di un prestito concesso, brevi manu, in più riprese, come risultante da quattro scritture private allegate in atti (cfr. scrittura privata del 29\12\2016 per € 3.300,00 con scadenza di un anno;
prorogata al 29 dicembre 2018; scrittura privata del 5\1\2017 per €
3.300,00 con scadenza di un anno;
scrittura privata dell'1\3\2017 per € 3.300,00 con scadenza di un anno, prorogato al marzo 2019; scrittura privata del 18\3\2017 per € 1.100,00 con scadenza di un anno).
2 Avverso detto decreto proponeva formale opposizione, notificata il 29\11\2019,
[...]
rappresentando di aver contratto un mutuo di € 300.000,00 con la Banca GE Parte_2
Capital; che nel dicembre 2018 aveva richiesto a – suo lontano parente, CP_1
essendo l'opponente la nipote di zia diretta di - un prestito di Persona_1 CP_1
€ 10.000,00 per far fronte alle pressanti richieste della banca, che aveva pignorato la sua casa;
che la somma ingiunta era già stata restituita mediante pagamenti in contanti, di cui non poteva esibire quietanza liberatoria in quanto il si era rifiutato di rilasciarla;
che, infatti, il CP_1
le aveva fatto firmare una proroga alla restituzione dell'intero prestito al fine di CP_1
ottenere gli interessi usurari, per i quali spiegava domanda riconvenzionale;
che era stata costretta a sporgere querela contro il . Pertanto, stante la sproporzione tra la somma CP_1
prestata e quella pretesa in restituzione, con evidente approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la , così concludeva: Pt_1
effetti dell'art. 1448 c.c. la rescissione del contratto di mutuo intercorso tra la sig.ra
[...]
ed il sig. 2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1 CP_1
sig.ra al sig. per le causali di cui al ricorso per Parte_1 CP_1
decreto ingiunto e, 3) per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
3308/2019 del 14.11.2019 reso dal Tribunale di Salerno;
4) condannare il sig.
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento di ogni danno ingiustamente CP_1
arrecato alla sig.ra per lite temeraria e responsabilità aggravata>. Parte_1
Spese vinte.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva contestando tutte CP_1
le domande proposte dall'opponente e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione.
Di poi, concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc (cfr. ordinanza del 3\7\2020) e rigettata la prova orale richiesta (cfr. ordinanza del 20\1\2023), all'udienza di discussione del
21\2\2024 la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con la sentenza qui gravata, con
3 la quale il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Invero, il giudice di prime cure, dopo avere chiarito i principi che governano la distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riteneva che l'opponente non aveva offerto alcuna prova dei dedotti fatti estintivi o modificativi del diritto di credito: le scritture private, nella quali si dava contezza del prestito, erano tutte antecedenti al dedotto problema con la banca, sorto nel dicembre 2018; il prestito non era contestato, mentre il pagamento in contanti non era provato;
solo due delle citate scritture private prevedevano una proroga del termine di restituzione, ma in nessuna era prevista la corresponsione di interessi;
mancava qualsiasi riscontro della citata querela penale asseritamente presentata nei confronti del , anzi dal certificato ex art. 355 cpp rilasciato il 13/01/2020 si rilevava che “non CP_1
risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione delle prove documentali offerte e, soprattutto, rigettando la richiesta di ammissione delle prove orali senza alcuna motivazione, benchè dalle stesse sarebbe emersa l'evidenza dei presupposti per l'applicazione della domanda di rescissione. Infatti, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che la avrebbe contratto l'ammesso prestito al solo Pt_1
fine di far fronte ad una gravosa situazione debitoria, di cui il era perfettamente CP_1
a conoscenza, culminata con il pericolo dell'imminente vendita all'asta della propria abitazione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al Rg 15/2017
Tribunale di Salerno;
- Nonostante detta dimostrazione, il giudice di primo grado avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di rescissione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
effetti dell'art. 1448 c.c. la rescissione del contratto di mutuo intercorso tra la sig.ra
[...]
ed il sig.
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1 CP_1
sig.ra al sig. per le causali di cui al ricorso per Parte_1 CP_1
decreto ingiunto e, 3. per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
3308/2019 del 14.11.2019 reso dal Tribunale di Salerno;
4. condannare il sig.
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento di ogni danno ingiustamente CP_1
arrecato alla sig.ra per lite temeraria e responsabilità aggravata;
5. Parte_1
con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva contestando CP_1
analiticamente le pretese avverse e chiedendo di
1. RIGETTARE l'Impugnazione perché
assolutamente l'INAMMISSIBILE, IMPROCEDIBILE, IMPROPONIBILE, NULLA e,
comunque, l'INFONDATA sia in fatto che in diritto RIGETTANDO, altresì, per gli stessi motivi
esposti, la Domanda Riconvenzionale formulata dall'Opponente, parimenti INAMMISSIBILE
IMPROCEDIBILE, IMPROPONIBILE, NULLA e, comunque, l'INFONDATA sia in fatto che
in diritto, nonché evidentemente PRESCRITTA ex art. 1449 c.c., il tutto, CONFERMANDO
integralmente la Sentenza di primo grado che ha RIGETTATO l'Opposizione a Decreto
Ingiuntivo;
2. Inoltre stante la temerarietà dell'appello, si CHIEDE altresì la DA
della parte Appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di Appello,
da attribuire al sottoscritto procuratore quale antistatario>
In seguito, acquisito il fascicolo di primo grado e rigettate la reiterate istanze istruttorie (cfr.
ordinanza del 14\1\2025), la causa era rinviata all'udienza del 26\6\25, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle note conclusionali e delle eventuali repliche.
5 Infine, sulle conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025, la causa era riservata in decisione al collegio ai sensi dell'art 352 cpc (cfr. provvedimento del 3\7\2025).
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sulla mancata ammissione delle prove orali.
Con l'impugnazione, si doleva della mancata ammissione della Parte_1
prova orale già richiesta in primo grado ed ivi rigettata, con la quale avrebbe potuto dare idonea dimostrazione dei requisiti della proposta domanda di rescissione ex art. 1448 cc1.
Tuttavia, la reiterata richiesta istruttoria era respinta da questa Corte, la quale considerava i capitoli di prova articolati, in parte, inammissibili e, in parte, irrilevanti ai fini della decisione
(cfr. ordinanza del 14\1\2025).
Va qui confermata la precedente valutazione: inammissibili, infatti, devono ritenersi i capitoli n. 6 e 7 riportati nell'atto di appello, in quanto le circostanze ivi capitolate, peraltro in maniera del tutto generica, erano tese a provare eventuali presunti patti aggiunti o contrari al contenuto 1 1) “vero che negli anni 2017 e 2018 la sig.ra ha avuto delle difficoltà finanziarie legate Parte_1 al rimborso del mutuo contratto con la banca Ge Capital srl”;
2) “nel mese di dicembre 2018 la sig.ra al fine di ottemperare alle pressanti richieste di Parte_1 pagamento che le provenivano dalla banca Ge Capital srl ha avuto necessità di chiedere al sig. CP_1 il prestito di denaro”;
3) “vero che nell'anno 2017 il sig. era a conoscenza dello stato di bisogno e di necessità della CP_1 sig.ra ”; Parte_1
4) “vero che dall'anno 2007 il sig. dispone di ingenti somme di denaro contante che destinata CP_1 al prestito in favore di persone che si trovano in stato di bisogno e/o di necessità, richiedendo la corresponsione di interessi per il prestito a tassi variabili dal 10 al 20 % che sarebbero aumentati per ogni ritardo di pagamento
o proroga di contratto”;
5) “vero che già nell'anno 2007 la madre della sig.ra si era rivolta al sig. Parte_1 CP_1 chiedendo un prestito di denaro che il sig. erogò nella misura di 16.000,00 euro al tasso del 20% di CP_1 interesse annuo, trattenendo prima gli interessi e poi erogando il capitale da restituire;
6) “vero che dal 2017 al 2019 la sig.ra ha restituito tutte le somme prese in prestito dal Parte_1 sig. eseguendo pagamenti in denaro contante, come da lui richiesti”; CP_1
7) “vero che dal 2017 al 2019 in occasione di ogni pagamento parziale eseguito dalla sig.ra
[...]
il sig. si rifiutava di sottoscrivere dichiarazione di quietanza liberatoria obbligando Parte_1 CP_1 la sig.ra a stilare e sottoscrivere una dichiarazione di “proroga” nella restituzione del Parte_1 prestito con la quale egli allungava il periodo e imponeva altri interessi nella misura del 10% per ogni proroga”; 8) “vero che nell'anno 2019 la sig.ra , al fine di procurarsi la liquidità necessaria per le Parte_1 proprie esigenze di vita quotidiana e per far fronte agli impegni finanziari assunti in conseguenza della procedura esecutiva intrapresa in suo danno dalla banca GE Capital, ha alienato l'immobile di sua proprietà sito in Salerno alla Via Madonna di Fatima n. 8”.
6 negoziale in violazione dell'art. 2722 c.c.; di contro, i capitoli 1-2-3-4-5-8 sono irrilevanti ai fini della decisione, mirando alla dimostrazione del dedotto stato di bisogno, che come si dirà
nel capo successivo, non incide sulla decisione ovvero su rapporti estranei a quelli oggetto della presente controversia.
Quindi, correttamente le prove testimoniali formulate da parte appellante sono state respinte.
B. Rescissione ex art. 1448 cc.
Con l'appello in esame, lamentava l'errata valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie in relazione alla proposta domanda riconvenzionale di rescissione del contratto di prestito, non contestato, per lesione ultra dimidium.
La censura non coglie nel segno.
Giova, in via preliminare, ricordare che il rimedio della rescissione è posto a tutela di un difetto genetico del contratto, consistente in uno squilibrio economico. L'azione generale di rescissione per lesione, infatti, richiede la simultanea esistenza di tre requisiti: l'eccedenza
"ultra dimidium" della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente.
Orbene, nel caso di specie, a prescindere dal dedotto stato di bisogno della , Pt_1
difetta del tutto il requisito della lesione ultra dimidium.
Risulta ex actis il prestito di € 11.000,00 senza alcuna pattuizione di interessi, né legali né
tampoco usurari, come emergente dalle scritture private prodotte in atti2, così come la sua mancata restituzione: il pagamento in contanti, infatti, è stato meramente allegato, ma non dimostrato, dalla . Pt_1
Di conseguenza, la richiesta di restituzione della medesima somma data in prestito non integra gli estremi della dedotta lesione e\o dell'approfittamento dello stato di bisogno della
. Pt_1 2Cfr. Scritture private del 29/12/2016 per € 3.300,00, del 05/01/2017 per € 3.300,00, del 01/03/2017 per € 3.300,00 e del 18/03/2017 per € 1.100,00. 7 In altri termini, manca qualsivoglia squilibrio genetico del contratto di prestito in questione.
In conclusione, l'appello va rigettato.
C. Spese processuali
Le spese di lite del secondo grado, in ragione della soccombenza, vengono imputate all'odierna appellante così come in dispositivo. Parte_1
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 963\2024, pubblicata in data 21\2\2024 dal Tribunale di Salerno;
2) DA l'appellante, al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato delle spese del secondo grado, che liquida nella somma di CP_1
€ 2.800,00 per compensi professionali della difesa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa MA Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti-
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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