Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1256/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1256/2024 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 04.07.2024, congiuntamente da:
(C.F. , nato a Controparte_1 C.F._1
IO (PG) il 31.03.1988 e residente in [...];
e
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._2 il 06.04.1992 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina De Luca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Campi Bisenzio
(FI), via S. Stefano n. 41, giuste procure in atti;
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1
Con ricorso congiunto depositato in data 04.07.2024,
[...]
e esponendo di aver contratto CP_1 Parte_1 matrimonio in data 20.02.2016 in IO (PG), precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che, a causa di differenze caratteriali, il loro rapporto andava progressivamente deteriorandosi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, il sig. rimarrà nella casa CP_1 coniugale nel mentre la sig.ra si trasferirà presso un Parte_1 alloggio reso disponibile dalla propria caserma in Montemurlo V.
Caduti di Nassiria 9;
2) Il sig. ha di proprietà una Renault DJ tgFD461HE CP_1 mentre la Sig.ra ha in uso una Ford Fiesta tg FC562BY Parte_1 intestata al marito che rimarrà a Lei previo passaggio di proprietà a spese di quest'ultima;
3) Il Sig. possiede anche una Ducati Multistrada V4S CP_1 targata EY96029 che rimarrà di esclusiva proprietà del primo con relativo accollo del finanziamento in auge che ad oggi è pari ad E.
17.224,00;
4) I coniugi, come già precisato in narrativa, dichiarano di avere redditi e quindi di essere indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente al mantenimento,
5) Che il sig. si impegna ad acquistare la quota della CP_1 moglie dell'immobile sito in Agliana (PT) via Casello n. 168 (in catasto snc) piano 1 rappresentato al Nuovo catasto Edilizio Urbano nel foglio di mappa 6, particella 2075, sub 13, categoria A/3, classe
5, vani 5,5, superficie catastale totale 89 mq escluse aree scoperte totale 83 mq, rendita catastale E. 511,29 e del relativo garage sito in Agliana (PT) via Casello n. 172/A (in catasto snc) piano S1 nel
2 foglio di mappa 6, particella 2075, sub 31, categoria c/6, classe 5 consistenza 13 mq con superficie catastale totale 16 mq, rendita catastale Euro 36,93 con atto da stipularsi entro il 30 dicembre del corrente anno presso il notaio, che verrà scelto dal sig.
corrispondendo alla moglie E. 10.000,00 ed CP_1 accollandosi in via esclusiva il rimanente mutuo di E. 118.783,07 (= centodiciottomilasettecentottantatre euro /07);
6) Le spese notarili suddette e ogni qualsivoglia spesa inerenti all'acquisto della casa coniugale, precisata nel capitolo che precede, saranno a carico dell'acquirente e datochè il predetto CP_1 ricorso contiene anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare fra coniugi spettano l'agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge n. 74 del 06.03.87;
7) Che la sig.ra corrisponderà la somma di E. 6.400,00 con Parte_1 ratei mensili di E. 200,00 a partire da agosto 2024 a titolo di restituzione di un debito pregresso che ha nei confronti del marito;
8) La mobilia seguirà la proprietà della casa mentre gli accessori e i corredi verranno divisi equamente fra le parti mentre il c/c in comune è già stato suddiviso;
9) I Sig.ri e sottoscrivono apposita CP_1 Parte_1 dichiarazione (che alleghiamo doc. n7) ai fini della richiesta di trattazione scritta dichiarando al contempo di non volersi conciliare
e rinunciare a presenziare alla prima udienza.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 31.10.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_1 nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 20.02.2016 in IO (PG), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di IO (PG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
6, P. 1, anno 2016);
- spese compensate
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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