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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3008/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3008 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
P.I.: ), con sede legale in Milano alla via G. Negri n. 1, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale dr. , giusta procura per Notar – Controparte_2 Persona_1
Rep. 13183, Racc. n. 6905 del 26.07.2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Vicinanza
( ) nel cui Studio in Salerno alla via R. Wagner n. 2/E elettivamente domicilia C.F._1 come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
Sig. con sede a Roma in via Cimino n. 3, P.Iva domiciliata CP_4 PartitaIVA_2
a Canicattì in Viale Regina Elena n.60, presso lo Studio legale del Sig. Avv.to Gioacchino Mulè (C.F.
) pec: fax 0922/85311, dal quale è C.F._2 Email_1
rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
, con sede in Roma Via Po n. 20 (C.F. - P.I. Controparte_5 P.IVA_3
), in persona del Dirigente Procuratore Dr. ai fini del presente P.IVA_4 Controparte_6
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avv. Diego Ferraro (C.F.
[...]
) - che dichiara di volere ricevere le relative comunicazioni all'indirizzo di posta C.F._3
pagina 1 di 10 certificata - ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Palermo Via Email_2
Ludovico Ariosto n. 34;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Magistrato adìto, accertare e contrariis reiectis dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità nel determinismo dell'evento rappresentato in premessa in capo alla società convenuta e, per l'effetto, condannarla, in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni in favore di nella misura di € 10.598,01, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, oppure nella diversa misura, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche eventualmente a seguito di C.T.U.. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che ne ha fatto anticipo”.
Nell'interesse di parte convenuta “VOGLIA IL Controparte_3
TRIBUNALE DI AGRIGENTO Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, Nel merito ritenere
e dichiarare, ove provati i fatti, cosi' come contestati, di tenere indenne la Controparte_3
[... e conseguentemente condannare la PA , in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della Societa' attrice;
, della Controparte_1
somma di Euro 10.598,01. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse della terza chiamata : “VOGLIA L'ILL.MO Controparte_5
TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa NEL MERITO, in via gradualmente subordinata : - Rigettare la richiesta risarcitoria attorea perchè infondata in fatto ed in diritto. -
Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia responsabilità della
[...] in ordine ai danni subiti da parte attrice e, per l'effetto, rigettare la domanda di Controparte_3
garanzia formulata nei confronti della scrivente. - Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dalla proposta nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
dichiarare che la è tenuta a rispondere dei danni cagionati dalla propria Controparte_5
assicurata nei soli limiti di quanto contrattualmente stabilito e con l'applicazione di una “franchigia assoluta”, a totale carico di quest'ultima, di “€ 1.500,00”. Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29/9/2017, la società Controparte_1
ha convenuto in giudizio la società riferendo
[...] Controparte_3
pagina 2 di 10 che a. in data 18.03.2016, al viale Del Tramonto del Comune di Palma di Montechiaro (AG), maestranze della nell'eseguire lavori di Controparte_3
scavo con la tecnica della minitrincea per interventi sulla rete di nuova generazione ( progetto B.U.L.) con mezzo meccanico, avrebbero danneggiato tre cavi telefonici in fibra ottica (rispettivamente da 60 F.O. con derivazione Palma di Montechiaro- 60 F.O.
Villaggio Mosè/Palma di Montechiaro - 96 F.O. Palma di Montechiaro/ Licata ), allocati in appositi monotubi e regolarmente posati in corrispondenza di un pozzetto;
b. la avrebbe provveduto alle necessarie riparazioni con proprio Controparte_1 personale e con appalto alla Società SIRTI SpA, sostenendo costi per un ammontare di €
10.598,01.
2. La società attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivato da tali accadimenti, che ha quantificato in € 10.598,01 oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento sino al soddisfo.
3. La società convenuta si è costituita in giudizio non contestando la prospettazione attorea e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la società con cui Controparte_5 era stata stipulata una polizza a copertura dell'eventuale insorgere di obbligazioni risarcitorie derivanti dall'esecuzione dei lavori in questione.
4. Su autorizzazione pronunciata in prima udienza dal giudice istruttore, la società convenuta ha eseguito la chiamata del terzo notificando alla società l'atto di Controparte_5
citazione e chiedendo di essere tenuta indenne dalla compagnia assicuratrice dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
5. La società terza chiamata si è costituita in giudizio contestando la responsabilità risarcitoria dell'assicurata nell'an poiché prima dell'esecuzione dei lavori sarebbe stata eseguita un'indagine georadar dalla senza l'individuazione dei cavi che sono stati Pt_1
successivamente danneggiati;
inoltre, lo scavo sarebbe stato eseguito su una linea dove non dovevano essere presenti tali cavi stante l'uscita degli stessi dal relativo pozzetto. La società chiamata ha inoltre contestato la pretesa attorea nel quantum deducendo l'inidoneità, a fini probatori, della documentazione depositata, per la sua incompletezza. Da ultimo, la società chiamata in causa ha invocato la clausola del contratto di assicurazione che prevede una
“franchigia assoluta”, a totale carico dell'assicurata, di “€ 1.500,00”.
pagina 3 di 10 6. Con nota del 20/7/2018, la società convenuta ha riferito che in data 15/09/2017 era stato emesso dal Tribunale di Agrigento , Sezione di misure di prevenzione, Decreto di sequestro ai danni dell' RE , depositato in Cancelleria in data 23/02/2018, con il quale la Testimone_1
detta TA era stata sottoposta ad Amministrazione giudiziaria. La parte convenuta ha chiesto l'interruzione del processo.
7. Con provvedimento dell'11/9/2018 il processo è stato dichiarato interrotto in ragione dell'apertura dell'amministrazione giudiziaria della impresa convenuta.
8. Il processo è stato riassunto su ricorso della società Controparte_1
9. Sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
10. È stata assunta la prova testimoniale ammessa ed è stata espletata una CTU.
11. Con comparsa del 16/9/2024, la società convenuta, rimasta inerte in seguito alla riassunzione, ha riferito che, con Decreto emesso in data 5/10/2020 dalla Corte di appello di Palermo, la società è stata “dissequestrata” ed ha dunque insistito nelle Controparte_3 conclusioni già rassegnate nell'originaria comparsa di costituzione e risposta.
12. La causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in udienza e sopra trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
13. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
14. Deve innanzitutto ritenersi che la fattispecie concreta in esame sia riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c. che attribuisce a chi svolga un'attività pericolosa la responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio di tale attività, salvo che fornisca la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
15. Si è infatti affermato che, < essere ritenute pericolose, oltre alle attività previste dall'art. 46 e segg. del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza ed alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela dell'incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impegnati, ivi compresa quella edilizia che per le attrezzature, impalcature, ponteggi ecc.) ed i macchinari (escavatrici, betoniere, ruspe ecc.) utilizzati, impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o cose. (
Conf 6241/87, mass n 454526; ( Conf 3415/71, mass n 354991; ( Conf 3227/69, mass n pagina 4 di 10 343239)>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8304 del 11/11/1987 (Rv. 455897 - 01)).
16. L'attività posta in essere dalla società odierna convenuta consisteva nell'esecuzione di lavori di scavo con la tecnica della minitrincea per interventi sulla rete di nuova generazione ( progetto
B.U.L.) con mezzo meccanico. Va ritenuto che l'esercizio di tali attività, per l'utilizzo di macchinari escavatori, fosse indubbiamente connotata dalla rilevante probabilità del verificarsi del danno e che debba pertanto essere qualificata come un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c..
17. Ciò posto, va ricordato che, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'art. 2050 cod. civ. pone una presunzione di colpa a carico dell'esercente. Il danneggiato è dunque onerato della sola prova del nesso eziologico tra l'attività e l'evento dannoso mentre resta a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le attività idonee ad evitare il danno.
18. Si è affermato, in materia, che < pericolose ex art. 2050 c.c. risiede nell'intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso - con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato>>
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6988 del 08/05/2003 (Rv. 562757 - 01); Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
27544 del 21/11/2017 (Rv. 646469 - 01)).
19. Facendo applicazione dei principi di diritto richiamati al caso di specie, va innanzitutto rilevato che costituisce circostanza non contestata ed anzi confermata dalla parte convenuta, oltre che ampiamente documentata, che il danneggiamento dei cavi lamentato da parte attrice sia avvenuto in conseguenza dei lavori di scavo eseguiti dalla convenuta. Quest'ultima, CP_7
infatti, così come la compagnia assicuratrice chiamata in causa, non ha contestato la materialità dei fatti accaduti ed anzi ha riferito di avere effettivamente danneggiato accidentalmente, nell'esecuzione degli scavi, tre cavi della e precisamente n. 2 da 60 F.O. e n. 1 da 96 CP_1
F.O 2. La circostanza, inoltre, è confermata dal verbale di constatazione del danno depositato pagina 5 di 10 dalla parte attrice (doc. 2 fascicolo di parte attrice) e dalle risultanze della prova testimoniale
(verbale di udienza del 28/9/2020).
20. La società assicuratrice chiamata in causa ha eccepito che il danneggiamento dei cavi non sarebbe causalmente riconducibile alla condotta delle maestranze della convenuta poiché
a. prima dei lavori era stata eseguita un'indagine georadar dalla senza Pt_1
l'individuazione dei cavi per cui è causa;
b. lo scavo era stato eseguito su una linea dove non dovevano essere presenti tali cavi stante l'uscita degli stessi dal relativo pozzetto.
21. Ritiene il Tribunale che le circostanze dedotte dalla società chiamata in causa non siano idonee a dimostrare che la società convenuta abbia adottato tutte le attività idonee ad evitare il danno.
22. Deve infatti essere condivisa la valutazione, ricorrente nella giurisprudenza di merito, in base alla quale la ditta esecutrice di lavori di scavo nel sottosuolo è tenuta al risarcimento del danno, salvo che non provi di aver adeguato la propria condotta a criteri di particolare prudenza e di cauta avvedutezza, effettuando previamente un saggio del sottosuolo o verificando il posizionamento di cavi o condutture, anche procurandosi le necessarie informazioni e le mappe dei relative tracciati presso gli uffici competenti (Corte d'Appello Bari, Sez. III, Sent.,
07/04/2006, n. 345, edita da Tribunale Busto Arsizio , 27/01/2022, Controparte_8
n. 114 edita da , . CP_9 CP_10
23. In particolare, dalle indagini eseguite dal CTU è emerso che i lavori della società convenuta sono stati svolti in corrispondenza di un “pozzetto ” (v. relazione CTU pag. 9); il CTU CP_1
ha inoltre verificato che sui pali della luce, posti sul lato della strada, erano ben visibili dei segnali che avvisano circa la presenza dei cavi (v. relazione CTU pag. 9); il CTU ha CP_1
infine evidenziato la presenza nel sottosuolo di calcestruzzo di colore rosso generalmente utilizzato per indicare la presenza di cavi sotterranei.
24. Il CTU ha inoltre rilevato che la presenza dei cavi risultava dalla documentazione progettuale trasmessa al comune di Palma di Montachiaro (Richiesta di autorizzazione per opere civili per la posa di infrastruttura per telecmunicazioni interrata con la tecnica della mini trincea. N. prot. 38261 del 07/06/2015; Comunicazione inizio lavori relativa all'autorizzazione n. prot.
17499 del 04/06/2015 per Scavo progetto EURO BUL Sicilia- Palma di Montechiaro;
Autorizzazione n. 06/90 del 24.05.1990 da parte del per Controparte_11
efettuazione scavi per la posa di cavi a fibre ottiche;
Prodotta dal di CP_11
pagina 6 di 10 Montechiaro: Relazione Tecnica allegata alla Richiesta prot.N 04635 del 24.04.1990 presentatata da SIP Direzione Regionale Sicilia. Autorizzazione n. 06/90 del 24.05.1990 da parte del per efettuazione scavi per la posa di cavi a fibre Controparte_11
ottiche. (già fornita da ); Elaborato tecnico allegato alla richiesta prot.N 04635 del CP_1
24.04.1990 presentatata da SIP Direzione Regionale Sicilia).
25. La presenza dei cavi era dunque sicuramente conosciuta, o comunque agevolmente conoscibile, da parte delle maestranze della società convenuta, che avrebbero dovuto impiegare maggiore cautela per evitare che i lavori di scavo determinassero la rottura dell'impianto, verificando la profondità dei cavi e adottando tutte le cautele idonee ad evitarne la rottura.
26. Neppure può ritenersi che l'indagine georadar ricevuta dalla società sub-appaltatrice, oggi convenuta, dalla quale non risulterebbe la collocazione dei cavi danneggiati nel punto del sinistro, valga ad escludere il nesso causale tra la condotta e il danno.
27. La presenza dei cavi predetti, infatti, era resa evidente dagli elementi già evidenziati (la presenza dei pozzetti, gli avvisi sui pali dell'illuminazione, la presenza di calcestruzzo di colore rosso, la presenza presso gli uffici competenti di progetti autorizzati) cosicché le maestranze della società convenuta non potevano ignorare la presenza dell'impianto danneggiato, anche a prescindere dalle risultanze dell'indagine georadar.
28. In ogni caso, dalla documentazione georadar posta nella disponibilità della società convenuta prima dei lavori, si ricava l'effettiva presenza di servizi sotterranei segnalati con linee di colore nero nell'area degli scavi (doc. parte terza chiamata dep. tel. 5/8/2019).
29. Va ancora rilevato le società e hanno eccepito, Controparte_3 Controparte_5
negli scritti conclusivi, che il danno sarebbe causalmente riconducibile alla condotta della stessa che avrebbe posizionato i cavi danneggiati ad una quota diversa da quella autorizzata. CP_1
30. Va osservato sul punto, sotto un primo profilo, che il fatto colposo del danneggiato che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227 primo comma c.c.) può essere rilevato d'ufficio ma pur sempre nei limiti degli elementi di fatto tempestivamente allegati dalle parti.
Nel caso di specie le parti convenuta e terza chiamata non hanno mai allegato alcunché in ordine alla quota di profondità degli impianti danneggiati, circostanza che hanno inteso valorizzare solo dopo l'espletamento della CTU. La mancata allegazione tempestiva della circostanza ne preclude l'esame in questa sede.
31. Va in ogni caso osservato che, come accertato dallo stesso CTU nominato, la differenza di pagina 7 di 10 quota rispetto all'originaria autorizzazione del 1990 (che prevedeva una profondità di 80 cm) era giustificata da un successivo progetto della autorizzato nell'anno 2015, resosi CP_1
necessario in relazione ad un altro guasto, ben precedente a quello causato dalla
[...]
con la realizzazione, in sostituzione del vecchio impianto, di uno nuovo con Controparte_3
la tecnica della mini trincea con quota di posa pari a meno 30 cm (v. relazione CTU pag. 17; doc. all. relazione CTU pag. 31/99). Neppure rileva la mancata trasmissione del progetto autorizzato al CTU da parte del comune, e la sua trasmissione solo da parte della società odierna attrice. Come già rilevato, il CTU ha ricevuto documentazione dalla parte attrice che evidenzia l'esistenza di specifica autorizzazione, la cui mancata trasmissione da parte del comune non può determinare conseguenze pregiudizievoli in danno della società odierna attrice
(autorizzazione prot. n° 17499 del 04/06/2015). Si tratta in ogni caso, come già rilevato, di valutazioni che attengono a circostanze il cui onere di allegazione e dimostrazione ricadeva sulle parti convenuta e terza chiamata che non hanno dedotto né dimostrato alcunché, nei termini di preclusione stabiliti dal codice di rito, in merito alla profondità dei cavi danneggiati.
32. In definitiva, va affermata la piena responsabilità risarcitoria della società convenuta.
33. Passando alla quantificazione del danno risarcibile, va rilevato che il CTU nominato ha verificato la corrispondenza delle somme indicate dalla parte attrice a specifiche lavorazioni indicate dalla società TA Sirti Spa, incaricata dell'esecuzione dei lavori di rispristino, e corrispondenti alle pattuizioni in essere con la . Il consulente ha valutato la congruità CP_1
della somma indicata e le parti non hanno sollevato obiezioni tecniche sul punto.
34. Ritiene pertanto il Tribunale che non vi sia ragione di discostarsi dalla quantificazione degli esborsi indicata nella documentazione depositata dalla società attrice.
35. Il danno risarcibile è pertanto quantificabile in Euro 10.598,01, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo. Trattandosi di credito di valore, la somma liquidata dev'essere rivalutata ad oggi in base agli indici ISTAT e gli interessi devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata.
36. La società convenuta va pertanto condannata al risarcimento del danno in favore della società attrice nella misura appena indicata.
37. Passando alla domanda di garanzia avanzata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata, ritiene il Tribunale che quest'ultima vada accolta limitatamente alle conseguenze pregiudizievoli della presente pronuncia che eccedono la franchigia assoluta di Euro 1.500,00
pagina 8 di 10 prevista dalle condizioni generali di polizza documentate da parte della società assicuratrice, per i danni derivanti dal tipo di lavorazione sotterranea per cui è causa (doc. all. parte terza chiamata, condizioni di assicurazione, pag. 32). Le condizioni generali di contratto sono infatti espressamente richiamate nella polizza sottoscritta dalla società contraente, odierna convenuta, che non ha contestato, peraltro, la corrispondenza tra il documento contrattuale depositato da parte della terza chiamata e quello effettivamente accettato in sede di stipula.
38. Si dà atto che la domanda di garanzia riguarda esclusivamente l'obbligazione risarcitoria principale e non l'obbligazione accessoria relativa alle spese di lite.
39. La società terza chiamata va dunque condannata a tenere indenne la società convenuta dal pagamento del risarcimento in favore della parte attrice, nella parte eccedente la franchigia di
Euro 1.500,00.
40. Le spese seguono la soccombenza. La parte convenuta va pertanto condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice. La parte terza chiamata va condannata alla rifusione delle spese in favore della convenuta. La liquidazione avviene in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014. Si tiene conto del valore della controversia determinato in base al decisum e dei valori minimi tariffari in ragione della ridotta complessità delle questioni sottese alla lite.
41. Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti convenuta e terza chiamata in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3008/2017 promossa da
[...]
contro con la chiamata in causa della CP_1 Controparte_3
società disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così Controparte_5
provvede:
- condanna la società al risarcimento del danno in Controparte_3
favore della società per Euro 10.598,01 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come indicato in parte motiva;
- condanna la società tenere indenne e manlevare la società Controparte_5
dalle conseguenze della superiore condanna in Controparte_3
relazione a tutte le somme che la convenuta sarà tenuta a versare a parte attrice per capitale, interessi e rivalutazione, per la parte eccedente la franchigia assoluta di Euro 1.500,00;
pagina 9 di 10 - condanna la società alla rifusione delle spese Controparte_3
processuali in favore della società Controparte_1
- condanna la società lla rifusione delle spese processuali in Controparte_5
favore della società ; Controparte_3
- liquida le spese processuali, in favore delle società Controparte_1 [...]
in Euro 2.540,00 ciascuna, oltre al 15 % per spese generali, Controparte_3
iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei rispettivi difensori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico delle società
[...]
e in solido. Controparte_3 Controparte_5
Agrigento, 09/06/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3008 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
P.I.: ), con sede legale in Milano alla via G. Negri n. 1, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale dr. , giusta procura per Notar – Controparte_2 Persona_1
Rep. 13183, Racc. n. 6905 del 26.07.2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Vicinanza
( ) nel cui Studio in Salerno alla via R. Wagner n. 2/E elettivamente domicilia C.F._1 come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
Sig. con sede a Roma in via Cimino n. 3, P.Iva domiciliata CP_4 PartitaIVA_2
a Canicattì in Viale Regina Elena n.60, presso lo Studio legale del Sig. Avv.to Gioacchino Mulè (C.F.
) pec: fax 0922/85311, dal quale è C.F._2 Email_1
rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
, con sede in Roma Via Po n. 20 (C.F. - P.I. Controparte_5 P.IVA_3
), in persona del Dirigente Procuratore Dr. ai fini del presente P.IVA_4 Controparte_6
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avv. Diego Ferraro (C.F.
[...]
) - che dichiara di volere ricevere le relative comunicazioni all'indirizzo di posta C.F._3
pagina 1 di 10 certificata - ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Palermo Via Email_2
Ludovico Ariosto n. 34;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Magistrato adìto, accertare e contrariis reiectis dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità nel determinismo dell'evento rappresentato in premessa in capo alla società convenuta e, per l'effetto, condannarla, in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni in favore di nella misura di € 10.598,01, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, oppure nella diversa misura, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche eventualmente a seguito di C.T.U.. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che ne ha fatto anticipo”.
Nell'interesse di parte convenuta “VOGLIA IL Controparte_3
TRIBUNALE DI AGRIGENTO Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, Nel merito ritenere
e dichiarare, ove provati i fatti, cosi' come contestati, di tenere indenne la Controparte_3
[... e conseguentemente condannare la PA , in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della Societa' attrice;
, della Controparte_1
somma di Euro 10.598,01. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse della terza chiamata : “VOGLIA L'ILL.MO Controparte_5
TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa NEL MERITO, in via gradualmente subordinata : - Rigettare la richiesta risarcitoria attorea perchè infondata in fatto ed in diritto. -
Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia responsabilità della
[...] in ordine ai danni subiti da parte attrice e, per l'effetto, rigettare la domanda di Controparte_3
garanzia formulata nei confronti della scrivente. - Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dalla proposta nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
dichiarare che la è tenuta a rispondere dei danni cagionati dalla propria Controparte_5
assicurata nei soli limiti di quanto contrattualmente stabilito e con l'applicazione di una “franchigia assoluta”, a totale carico di quest'ultima, di “€ 1.500,00”. Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29/9/2017, la società Controparte_1
ha convenuto in giudizio la società riferendo
[...] Controparte_3
pagina 2 di 10 che a. in data 18.03.2016, al viale Del Tramonto del Comune di Palma di Montechiaro (AG), maestranze della nell'eseguire lavori di Controparte_3
scavo con la tecnica della minitrincea per interventi sulla rete di nuova generazione ( progetto B.U.L.) con mezzo meccanico, avrebbero danneggiato tre cavi telefonici in fibra ottica (rispettivamente da 60 F.O. con derivazione Palma di Montechiaro- 60 F.O.
Villaggio Mosè/Palma di Montechiaro - 96 F.O. Palma di Montechiaro/ Licata ), allocati in appositi monotubi e regolarmente posati in corrispondenza di un pozzetto;
b. la avrebbe provveduto alle necessarie riparazioni con proprio Controparte_1 personale e con appalto alla Società SIRTI SpA, sostenendo costi per un ammontare di €
10.598,01.
2. La società attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivato da tali accadimenti, che ha quantificato in € 10.598,01 oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento sino al soddisfo.
3. La società convenuta si è costituita in giudizio non contestando la prospettazione attorea e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la società con cui Controparte_5 era stata stipulata una polizza a copertura dell'eventuale insorgere di obbligazioni risarcitorie derivanti dall'esecuzione dei lavori in questione.
4. Su autorizzazione pronunciata in prima udienza dal giudice istruttore, la società convenuta ha eseguito la chiamata del terzo notificando alla società l'atto di Controparte_5
citazione e chiedendo di essere tenuta indenne dalla compagnia assicuratrice dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
5. La società terza chiamata si è costituita in giudizio contestando la responsabilità risarcitoria dell'assicurata nell'an poiché prima dell'esecuzione dei lavori sarebbe stata eseguita un'indagine georadar dalla senza l'individuazione dei cavi che sono stati Pt_1
successivamente danneggiati;
inoltre, lo scavo sarebbe stato eseguito su una linea dove non dovevano essere presenti tali cavi stante l'uscita degli stessi dal relativo pozzetto. La società chiamata ha inoltre contestato la pretesa attorea nel quantum deducendo l'inidoneità, a fini probatori, della documentazione depositata, per la sua incompletezza. Da ultimo, la società chiamata in causa ha invocato la clausola del contratto di assicurazione che prevede una
“franchigia assoluta”, a totale carico dell'assicurata, di “€ 1.500,00”.
pagina 3 di 10 6. Con nota del 20/7/2018, la società convenuta ha riferito che in data 15/09/2017 era stato emesso dal Tribunale di Agrigento , Sezione di misure di prevenzione, Decreto di sequestro ai danni dell' RE , depositato in Cancelleria in data 23/02/2018, con il quale la Testimone_1
detta TA era stata sottoposta ad Amministrazione giudiziaria. La parte convenuta ha chiesto l'interruzione del processo.
7. Con provvedimento dell'11/9/2018 il processo è stato dichiarato interrotto in ragione dell'apertura dell'amministrazione giudiziaria della impresa convenuta.
8. Il processo è stato riassunto su ricorso della società Controparte_1
9. Sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
10. È stata assunta la prova testimoniale ammessa ed è stata espletata una CTU.
11. Con comparsa del 16/9/2024, la società convenuta, rimasta inerte in seguito alla riassunzione, ha riferito che, con Decreto emesso in data 5/10/2020 dalla Corte di appello di Palermo, la società è stata “dissequestrata” ed ha dunque insistito nelle Controparte_3 conclusioni già rassegnate nell'originaria comparsa di costituzione e risposta.
12. La causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in udienza e sopra trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
13. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
14. Deve innanzitutto ritenersi che la fattispecie concreta in esame sia riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c. che attribuisce a chi svolga un'attività pericolosa la responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio di tale attività, salvo che fornisca la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
15. Si è infatti affermato che, < essere ritenute pericolose, oltre alle attività previste dall'art. 46 e segg. del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza ed alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela dell'incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impegnati, ivi compresa quella edilizia che per le attrezzature, impalcature, ponteggi ecc.) ed i macchinari (escavatrici, betoniere, ruspe ecc.) utilizzati, impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o cose. (
Conf 6241/87, mass n 454526; ( Conf 3415/71, mass n 354991; ( Conf 3227/69, mass n pagina 4 di 10 343239)>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8304 del 11/11/1987 (Rv. 455897 - 01)).
16. L'attività posta in essere dalla società odierna convenuta consisteva nell'esecuzione di lavori di scavo con la tecnica della minitrincea per interventi sulla rete di nuova generazione ( progetto
B.U.L.) con mezzo meccanico. Va ritenuto che l'esercizio di tali attività, per l'utilizzo di macchinari escavatori, fosse indubbiamente connotata dalla rilevante probabilità del verificarsi del danno e che debba pertanto essere qualificata come un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c..
17. Ciò posto, va ricordato che, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'art. 2050 cod. civ. pone una presunzione di colpa a carico dell'esercente. Il danneggiato è dunque onerato della sola prova del nesso eziologico tra l'attività e l'evento dannoso mentre resta a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le attività idonee ad evitare il danno.
18. Si è affermato, in materia, che < pericolose ex art. 2050 c.c. risiede nell'intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso - con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato>>
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6988 del 08/05/2003 (Rv. 562757 - 01); Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
27544 del 21/11/2017 (Rv. 646469 - 01)).
19. Facendo applicazione dei principi di diritto richiamati al caso di specie, va innanzitutto rilevato che costituisce circostanza non contestata ed anzi confermata dalla parte convenuta, oltre che ampiamente documentata, che il danneggiamento dei cavi lamentato da parte attrice sia avvenuto in conseguenza dei lavori di scavo eseguiti dalla convenuta. Quest'ultima, CP_7
infatti, così come la compagnia assicuratrice chiamata in causa, non ha contestato la materialità dei fatti accaduti ed anzi ha riferito di avere effettivamente danneggiato accidentalmente, nell'esecuzione degli scavi, tre cavi della e precisamente n. 2 da 60 F.O. e n. 1 da 96 CP_1
F.O 2. La circostanza, inoltre, è confermata dal verbale di constatazione del danno depositato pagina 5 di 10 dalla parte attrice (doc. 2 fascicolo di parte attrice) e dalle risultanze della prova testimoniale
(verbale di udienza del 28/9/2020).
20. La società assicuratrice chiamata in causa ha eccepito che il danneggiamento dei cavi non sarebbe causalmente riconducibile alla condotta delle maestranze della convenuta poiché
a. prima dei lavori era stata eseguita un'indagine georadar dalla senza Pt_1
l'individuazione dei cavi per cui è causa;
b. lo scavo era stato eseguito su una linea dove non dovevano essere presenti tali cavi stante l'uscita degli stessi dal relativo pozzetto.
21. Ritiene il Tribunale che le circostanze dedotte dalla società chiamata in causa non siano idonee a dimostrare che la società convenuta abbia adottato tutte le attività idonee ad evitare il danno.
22. Deve infatti essere condivisa la valutazione, ricorrente nella giurisprudenza di merito, in base alla quale la ditta esecutrice di lavori di scavo nel sottosuolo è tenuta al risarcimento del danno, salvo che non provi di aver adeguato la propria condotta a criteri di particolare prudenza e di cauta avvedutezza, effettuando previamente un saggio del sottosuolo o verificando il posizionamento di cavi o condutture, anche procurandosi le necessarie informazioni e le mappe dei relative tracciati presso gli uffici competenti (Corte d'Appello Bari, Sez. III, Sent.,
07/04/2006, n. 345, edita da Tribunale Busto Arsizio , 27/01/2022, Controparte_8
n. 114 edita da , . CP_9 CP_10
23. In particolare, dalle indagini eseguite dal CTU è emerso che i lavori della società convenuta sono stati svolti in corrispondenza di un “pozzetto ” (v. relazione CTU pag. 9); il CTU CP_1
ha inoltre verificato che sui pali della luce, posti sul lato della strada, erano ben visibili dei segnali che avvisano circa la presenza dei cavi (v. relazione CTU pag. 9); il CTU ha CP_1
infine evidenziato la presenza nel sottosuolo di calcestruzzo di colore rosso generalmente utilizzato per indicare la presenza di cavi sotterranei.
24. Il CTU ha inoltre rilevato che la presenza dei cavi risultava dalla documentazione progettuale trasmessa al comune di Palma di Montachiaro (Richiesta di autorizzazione per opere civili per la posa di infrastruttura per telecmunicazioni interrata con la tecnica della mini trincea. N. prot. 38261 del 07/06/2015; Comunicazione inizio lavori relativa all'autorizzazione n. prot.
17499 del 04/06/2015 per Scavo progetto EURO BUL Sicilia- Palma di Montechiaro;
Autorizzazione n. 06/90 del 24.05.1990 da parte del per Controparte_11
efettuazione scavi per la posa di cavi a fibre ottiche;
Prodotta dal di CP_11
pagina 6 di 10 Montechiaro: Relazione Tecnica allegata alla Richiesta prot.N 04635 del 24.04.1990 presentatata da SIP Direzione Regionale Sicilia. Autorizzazione n. 06/90 del 24.05.1990 da parte del per efettuazione scavi per la posa di cavi a fibre Controparte_11
ottiche. (già fornita da ); Elaborato tecnico allegato alla richiesta prot.N 04635 del CP_1
24.04.1990 presentatata da SIP Direzione Regionale Sicilia).
25. La presenza dei cavi era dunque sicuramente conosciuta, o comunque agevolmente conoscibile, da parte delle maestranze della società convenuta, che avrebbero dovuto impiegare maggiore cautela per evitare che i lavori di scavo determinassero la rottura dell'impianto, verificando la profondità dei cavi e adottando tutte le cautele idonee ad evitarne la rottura.
26. Neppure può ritenersi che l'indagine georadar ricevuta dalla società sub-appaltatrice, oggi convenuta, dalla quale non risulterebbe la collocazione dei cavi danneggiati nel punto del sinistro, valga ad escludere il nesso causale tra la condotta e il danno.
27. La presenza dei cavi predetti, infatti, era resa evidente dagli elementi già evidenziati (la presenza dei pozzetti, gli avvisi sui pali dell'illuminazione, la presenza di calcestruzzo di colore rosso, la presenza presso gli uffici competenti di progetti autorizzati) cosicché le maestranze della società convenuta non potevano ignorare la presenza dell'impianto danneggiato, anche a prescindere dalle risultanze dell'indagine georadar.
28. In ogni caso, dalla documentazione georadar posta nella disponibilità della società convenuta prima dei lavori, si ricava l'effettiva presenza di servizi sotterranei segnalati con linee di colore nero nell'area degli scavi (doc. parte terza chiamata dep. tel. 5/8/2019).
29. Va ancora rilevato le società e hanno eccepito, Controparte_3 Controparte_5
negli scritti conclusivi, che il danno sarebbe causalmente riconducibile alla condotta della stessa che avrebbe posizionato i cavi danneggiati ad una quota diversa da quella autorizzata. CP_1
30. Va osservato sul punto, sotto un primo profilo, che il fatto colposo del danneggiato che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227 primo comma c.c.) può essere rilevato d'ufficio ma pur sempre nei limiti degli elementi di fatto tempestivamente allegati dalle parti.
Nel caso di specie le parti convenuta e terza chiamata non hanno mai allegato alcunché in ordine alla quota di profondità degli impianti danneggiati, circostanza che hanno inteso valorizzare solo dopo l'espletamento della CTU. La mancata allegazione tempestiva della circostanza ne preclude l'esame in questa sede.
31. Va in ogni caso osservato che, come accertato dallo stesso CTU nominato, la differenza di pagina 7 di 10 quota rispetto all'originaria autorizzazione del 1990 (che prevedeva una profondità di 80 cm) era giustificata da un successivo progetto della autorizzato nell'anno 2015, resosi CP_1
necessario in relazione ad un altro guasto, ben precedente a quello causato dalla
[...]
con la realizzazione, in sostituzione del vecchio impianto, di uno nuovo con Controparte_3
la tecnica della mini trincea con quota di posa pari a meno 30 cm (v. relazione CTU pag. 17; doc. all. relazione CTU pag. 31/99). Neppure rileva la mancata trasmissione del progetto autorizzato al CTU da parte del comune, e la sua trasmissione solo da parte della società odierna attrice. Come già rilevato, il CTU ha ricevuto documentazione dalla parte attrice che evidenzia l'esistenza di specifica autorizzazione, la cui mancata trasmissione da parte del comune non può determinare conseguenze pregiudizievoli in danno della società odierna attrice
(autorizzazione prot. n° 17499 del 04/06/2015). Si tratta in ogni caso, come già rilevato, di valutazioni che attengono a circostanze il cui onere di allegazione e dimostrazione ricadeva sulle parti convenuta e terza chiamata che non hanno dedotto né dimostrato alcunché, nei termini di preclusione stabiliti dal codice di rito, in merito alla profondità dei cavi danneggiati.
32. In definitiva, va affermata la piena responsabilità risarcitoria della società convenuta.
33. Passando alla quantificazione del danno risarcibile, va rilevato che il CTU nominato ha verificato la corrispondenza delle somme indicate dalla parte attrice a specifiche lavorazioni indicate dalla società TA Sirti Spa, incaricata dell'esecuzione dei lavori di rispristino, e corrispondenti alle pattuizioni in essere con la . Il consulente ha valutato la congruità CP_1
della somma indicata e le parti non hanno sollevato obiezioni tecniche sul punto.
34. Ritiene pertanto il Tribunale che non vi sia ragione di discostarsi dalla quantificazione degli esborsi indicata nella documentazione depositata dalla società attrice.
35. Il danno risarcibile è pertanto quantificabile in Euro 10.598,01, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo. Trattandosi di credito di valore, la somma liquidata dev'essere rivalutata ad oggi in base agli indici ISTAT e gli interessi devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata.
36. La società convenuta va pertanto condannata al risarcimento del danno in favore della società attrice nella misura appena indicata.
37. Passando alla domanda di garanzia avanzata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata, ritiene il Tribunale che quest'ultima vada accolta limitatamente alle conseguenze pregiudizievoli della presente pronuncia che eccedono la franchigia assoluta di Euro 1.500,00
pagina 8 di 10 prevista dalle condizioni generali di polizza documentate da parte della società assicuratrice, per i danni derivanti dal tipo di lavorazione sotterranea per cui è causa (doc. all. parte terza chiamata, condizioni di assicurazione, pag. 32). Le condizioni generali di contratto sono infatti espressamente richiamate nella polizza sottoscritta dalla società contraente, odierna convenuta, che non ha contestato, peraltro, la corrispondenza tra il documento contrattuale depositato da parte della terza chiamata e quello effettivamente accettato in sede di stipula.
38. Si dà atto che la domanda di garanzia riguarda esclusivamente l'obbligazione risarcitoria principale e non l'obbligazione accessoria relativa alle spese di lite.
39. La società terza chiamata va dunque condannata a tenere indenne la società convenuta dal pagamento del risarcimento in favore della parte attrice, nella parte eccedente la franchigia di
Euro 1.500,00.
40. Le spese seguono la soccombenza. La parte convenuta va pertanto condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice. La parte terza chiamata va condannata alla rifusione delle spese in favore della convenuta. La liquidazione avviene in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014. Si tiene conto del valore della controversia determinato in base al decisum e dei valori minimi tariffari in ragione della ridotta complessità delle questioni sottese alla lite.
41. Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti convenuta e terza chiamata in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3008/2017 promossa da
[...]
contro con la chiamata in causa della CP_1 Controparte_3
società disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così Controparte_5
provvede:
- condanna la società al risarcimento del danno in Controparte_3
favore della società per Euro 10.598,01 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come indicato in parte motiva;
- condanna la società tenere indenne e manlevare la società Controparte_5
dalle conseguenze della superiore condanna in Controparte_3
relazione a tutte le somme che la convenuta sarà tenuta a versare a parte attrice per capitale, interessi e rivalutazione, per la parte eccedente la franchigia assoluta di Euro 1.500,00;
pagina 9 di 10 - condanna la società alla rifusione delle spese Controparte_3
processuali in favore della società Controparte_1
- condanna la società lla rifusione delle spese processuali in Controparte_5
favore della società ; Controparte_3
- liquida le spese processuali, in favore delle società Controparte_1 [...]
in Euro 2.540,00 ciascuna, oltre al 15 % per spese generali, Controparte_3
iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei rispettivi difensori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico delle società
[...]
e in solido. Controparte_3 Controparte_5
Agrigento, 09/06/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
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