TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 4835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4835 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. 40470/2021 R.G.
promossa da:
(c.f. ), con sede legale in Nova Milanese, Via Dalmazia n. 16, CP_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Avv. CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Turrisi (c.f. ),
[...] C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'Avv Filippo Zodda, in Milano, via Priv. Cesare Battisti n. 2
(PEC: - FAX: 091334477); Email_1
-attrice- nei confronti di: (c.f. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaela Antonietta Maria Schiena (c.f. Controparte_4
), presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di C.F._2
Lombardia n. 1 (FAX: 02.67655600 – PEC:
; Email_2
(p.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3
tempore, con sede legale in Milano, via Torquato Taramelli n. 12, contumace;
-convenute-
con atto di citazione notificato il 30.9.2021,
avente a oggetto: opposizione a provvedimento dichiarativo di decadenza da contributo e agevolazione per realizzazione del Progetto ID 1006501, con intimazione di pagamento;
conclusioni per CP_1
<
A) Autorizzare, ove ritenuto litisconsorte necessario, la chiamata in giudizio della Controparte_6
.
[...]
Cont E ciò sebbene si sia ritenuto, e si ritenga ancora, che la , non debba essere parte del presente giudizio, come invece affermato da controparte, stante che l'azione della ha avuto origine CP_1
nei confronti di che aveva approvato il beneficio del contributo in fondo Controparte_3
capitale e dell'agevolazione relativa alla garanzia, nonché nei confronti della che Controparte_5
era stata incaricata della gestione del Fondo di garanzia ed a cui erano state liquidate le somme Cont destinate alla costituzione del predetto fondo, considerando la mera esecutrice della erogazione delle somme. Solo in ragione dell'eccezione di a fini meramente Controparte_3
prudenziali era stato richiesto con note del 13.5.22 e ribadito nelle successive del 18 .
5.22 e nella memoria ex art 186 co 3 n.1 cpc , che ex. art. 183 co. 5 c.p.c. fosse autorizzata a CP_1
Cont chiamare in causa il;
2 B) Ammettersi i mezzi di prova documentali allegati all'atto di citazione, alle memorie istruttorie depositate e le prove testimoniali sugli articolati da A) a P): e da D1) a D10) elencati nella memoria ex art. 186 co 3 n. 2 e con i testi ivi indicati, insistendo nel rigetto delle prove testimoniali e documentali di controparte, in quanto irrituali inammissibili e comunque inconferenti;
A tal proposito va precisato come le istanze istruttorie testimoniali (capitolo b) e documentali
(all.1) di parte attrice sono funzionali a provare, smentendo quanto sostenuto da controparte che parla di € 739.500,00, che a fronte di un'anticipazione di finanziamento accordato da
[...] di € 1.479.000,00, sono direttamente pervenuti a solo € 517.500 stante che CP_3 CP_1
Cont circa € 222.000,00 venivano posti a pegno dell'operazione presso la , inoltre, che le opere realizzate dall'attrice superavano il finanziamento erogato, ammontando ad € 662.995,12 capit f)
e che la somma restituita da a seguito della decadenza pronunciata ascendeva al CP_1 pagamento della pima rata di € 82.473,18, poi alla restituzione di € 683.311,88 ed infine di €
71.418,00 capit.i), nonché il gravissimo nocumento subito da nell'aver dovuto realizzare CP_1
opere non prioritarie per seguire il Bando e contando sul finanziamento, poi repentinamente revocato..
C) Si chiede la nomina di c.t.u. al fine di poter quantificare in quale misura, assoluta o percentualistica, il complesso delle opere rendicontate, e comunque realizzate, dalla CP_1
abbia risposto alle finalità poste dal Bando Al VIA e dagli obiettivi sostanziali del progetto presentato.
In ogni caso:
1) Dire e dichiarare nullo o inefficace il decreto n. 10951 del 05.8.21, con cui la
[...]
ha statuito la decadenza dal diritto Parte_1 all'ottenimento del beneficio del contributo in conto capitale di € 261.000,00 e dell'agevolazione relativa alla garanzia di € 71.418,00 nonché ha intimato a parte attrice di effettuare il versamento dell'importo di € 71.418,00 entro 60 giorni successivi alla notifica del medesimo provvedimento, previo accertamento dell'illegittimità dell'addebitato inadempimento, perché derivato da impossibilità sopravvenuta, parziale e temporanea, riconducibile alle problematiche connesse alla diffusione pandemica del virus CO-19, e per l'effetto dichiarare la validità ed efficacia del
3 decreto del 8 novembre 2019 n. 16036 con cui la ha concesso alla Controparte_3 CP_1
l'agevolazione ammontante a complessivi € 1.740.000,00, così ripartita :
- importo del finanziamento € 1.479.000,00, di cui il 70% garantito (€ 1.035.300,00);
- contributo in conto capitale € 261.000,00; aiuto in ESL corrispondente a rilascio garanzia €
71.418,00, concedendo congruo termine per l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali rimaste inadempiute;
2) In subordine – facendo applicazione dei criteri di buona fede e correttezza – imporre a parte convenuta di procedere alla rinegoziazione del contratto, disponendo la traslazione temporale della sua efficacia o riduzione delle obbligazioni, anche integrandone il contenuto secondo equità, ai sensi dell'art. 1374 c.c.; e ciò anche in ragione dell'introduzione del comma 6 bis dell'art 3 del
DL n.6 del 23.2.20 convertito con modificazioni dalla L.
5.3.20 n.13 che ha imposto la valutazione del rispetto delle misure di contenimento CO ai fini dell'esclusione del debitore in relazione ad eventuali decadenze o penali, connesse a ritardati o omessi adempimenti.
3) In ulteriore subordine disporre che la rideterminazione del contenuto contrattuale sia in termini di traslazione temporale della sua efficacia o piuttosto di riduzione delle obbligazioni e degli obblighi in capo alle parti, sia determinata dal Tribunale adito, anche secondo equità, ai sensi dell'art. 1374 c.c.; o che, in ogni caso venga restituita alla la somma erogata quale CP_1
contributo in conto capitale e come anticipo di finanziamento o in subordine la quota equivalente al valore delle opere ritenute ammissibili pari al 32,6% del totale in progetto, dell'anticipo di quota versata nonché della quota pari ad € 71.418,00 versata quale garanzia del finanziamento.
4) In ogni caso condannare in persona del Presidente della Giunta regionale Controparte_3
pro tempore, al risarcimento del danno arrecato a seguito del decreto di decadenza e della consequenziale risoluzione del mutuo che hanno comportato la restituzione anzitempo ed uno acto di € 683.311,88, quale anticipo della somma mutuata, oltre ad € 71.418,00 garanzia ESL, importo risarcitorio da liquidarsi in via equitativa.
5) Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre iva e c.p.a.>> conclusioni per : Controparte_3
4 < le note di trattazione scritta depositate dalla convenuta e disattesa ogni Controparte_3
contraria domanda, istanza ed eccezione,
NEL MERITO
- dichiarare inammissibili in parte, considerato che la ha concesso solo la garanzia e il CP_3 contributo a fondo perduto e non è soggetto legittimato passivo per il “Finanziamento”, e infondate per altra parte, tutte le domande attoree, anche avanzate in via di subordine, e di cui alle conclusioni avversarie versate nella relativa memoria n. 1 ex art. 183, VI comma c.p.c.;
- per l'effetto, dichiarare pienamente legittimo ed efficace il decreto regionale opposto e censurato in questa sede;
in via istruttoria si insiste, perché venga dichiarata l'inammissibilità delle memorie n. 2 e n. 3 di controparte e della relativa produzione allegata;
in via subordinata istruttoria nella denegata ipotesi in cui il Preg.mo Giudice ritenesse di dovere ammettere le memorie istruttorie di parte attrice e la relativa documentazione allegata della controparte, dichiarare inammissibili, per tutte le motivazioni esplicitate negli atti e nelle note scritte depositati, i capitoli di prova articolati da parte attrice nelle memorie istruttorie e la relativa allegata produzione documentale;
in via ulteriormente subordinata istruttoria
- nella denegata ipotesi in cui il Preg.mo Giudice ritenesse di non condividere la rilevata natura documentale della causa, e, dunque, di dovere ammettere i capitoli di prova articolati da parte avversa, si chiede di essere ammessi all'escussione, sui medesimi capitoli di prova avanzati da parte avversa, a prova diretta e contraria, dei signori e Parte_2 Parte_3
funzionari tecnici presso e , dirigente presso Controparte_5 Parte_4 [...]
CP_3
- nella denegata ipotesi di concessione della richiesta Consulenza tecnica d'ufficio, si chiede, inoltre, di essere ammessi alla nomina di perito di parte per l'espletamento in contraddittorio delle operazioni peritali.
5 In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali ed oneri accessori del presente grado di giudizio.
Con ogni riserva di legge.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con provvedimento in data 5 agosto 2021 (doc. 7 attr.) la Parte_1
con decreto n. 10951 ha pronunciato la decadenza di
[...] CP_1 dal diritto di ottenere il beneficio del Contributo in conto capitale di € 261.000,00 e dell'agevolazione relativa alla Garanzia di € 71.418,00, concesso a per la realizzazione CP_1 del progetto ID 1006501. Inoltre ha stabilito l'obbligo di di versare l'importo di € CP_1
71.418,00 entro 60 giorni successivi alla notifica del medesimo provvedimento
(preannunciandone l'eventuale recupero coattivo).
2.- Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha chiesto dichiararsi la CP_1 nullità o l'inefficacia del predetto decreto, deducendo che:
- con delibera della Giunta Regionale lombarda del 28 novembre 2016, n. X/5892 – era stata istituita la misura “AL VIA” (Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti
Aziendali – Asse III – azione III.
3. c. 1.1), finanziata in ragione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020, adottato con decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015;
- detto programma era finalizzato a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese lombarde (PMI), anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito;
- con accordo in data 22 dicembre 2016, era stata incaricata della gestione del Controparte_5 fondo di garanzia “AL VIA”;
- con decreto 27 dicembre 2016 n. 13939, parzialmente modificato con decreto 20 gennaio 2017
n. 498 e aggiornamenti, erano state liquidate a favore di le somme destinate alla CP_5
costituzione del predetto fondo;
6 - il 28 settembre 2018 aveva presentato domanda (prot. n. O1.2018.0016636) di CP_1
ammissione alle agevolazioni di cui sopra, con allegata relazione di progetto – piano di sviluppo aziendale – che preventivava spesa complessiva di € 1.740.000,00 per la realizzazione di una pluralità di interventi “da concludersi entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo (e, dunque, nello specifico, entro la fine dell'anno 2020), in ragione di quanto disposto dal bando all'art. 9 co. 1”;
- aveva accolto la domanda di (decreto 8.11.2019 n. 16036) Controparte_3 CP_1 concedendo l'agevolazione per l'ammontare di spesa preventivato;
- in particolare, a fronte di un finanziamento di € 1.479.000,00 e di un accantonamento presso il fondo di garanzia AL VIA di € 332.775,00, era stato concesso un contributo in conto capitale di €
261.000,00 e un “aiuto in ESL” (equivalente sovvenzione lorda), “corrispondente a rilascio garanzia € 71.418,00”;
- aveva accettato il beneficio sottoscrivendo, il 4.12.2019, contratto di CP_1
finanziamento, a seguito del quale aveva, il 5.12.2019, liquidato in favore di Controparte_5 la somma di € 739.500,00, come anticipazione del finanziamento accordato (di € CP_1
1.479.000,00);
- della predetta somma, solo € 486.323,50 erano pervenuti alla società beneficiaria, poiché “circa
€ 222.000,00 venivano posti a pegno dell'operazione presso la ”; Controparte_6
- la sopraggiunta pandemia da CO 19 aveva, “di lì a poco”, messo “in evidenti difficoltà economiche” la beneficiaria;
- questa aveva comunque effettuato opere per € 662.995,12, vale a dire per importo maggiore di quello ricevuto;
- il 29.12.2020 aveva trasmesso, mediante il sistema informatico regionale SIAGE CP_1
(prot. n. O1.2020.0075798), la rendicontazione dell'attività svolta e la richiesta di erogazione del saldo del finanziamento, rappresentando che “gli scostamenti rispetto agli obiettivi dichiarati in fase di adesione” erano “essenzialmente” legati al Coronavirus;
- “a seguito della dovuta attività di controllo”, svolta dagli organi a ciò preposti, era emerso che “a fronte di un investimento ammesso di € 1.740.000,00, solo il 38,1% (pari ad € 662.995,12) era stato rendicontato, e … solo il 32,6% di quelle spese (pari ad € 567.213,02) era stato considerato ammissibile”;
7 - poiché a termini dell'art. 27 co. 3 del bando, laddove le spese rendicontate e validate fossero risultate inferiori al 70% di quelle ammissibili, il RUP1 avrebbe potuto procedere alla rideterminazione del contributo o a dichiarare la decadenza dallo stesso, alle condizioni e modalità previste all'art. 30 del bando, il RUP di al fine di supportare le proprie Controparte_3 valutazioni, aveva sottoposto la pratica al Nucleo di Valutazione del bando “AL VIA”;
- questo, riunitosi il 22.4.2021, aveva rilevato che “le spese rendicontate riconducibili all'investimento inizialmente ammesso si attestano solo al 7,8% delle spese totali ammissibili, a cui si aggiungerebbe un'ulteriore spesa del 16 % del totale ammissibile”, che “gli obiettivi progettuali sono stati perseguiti solo parzialmente” e che “non sono stati realizzati investimenti mirati all'introduzione in azienda di elementi hardware/software in ottica Manifattura 4.0, che in sede di valutazione formale della proposta progettuale avevano concorso al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della stessa”, che, dunque, il progetto rendicontato non poteva essere ammesso alla “Rideterminazione” di cui all'art. 30 del bando;
- sulla base di quanto sopra aveva Parte_1
pronunciato il decreto 5.8.2021 n. 10951 (di cui al superiore punto 1.);
- “che già in precedenza aveva pagato la prima rata di finanziamento pari ad € CP_1
82.473,18, in data 28.09.2021 si vedeva, dunque, costretta a pagare anche l'importo totale di €
683.311,88 (con due versamenti di € 341.655,94 ciascuno) e in data 29.09.2021 l'ulteriore importo Cont di € 71.418,00 alla ”;
- le “catastrofiche conseguenze economiche” della pandemia da CO 19 avevano determinato la
“impossibilità temporanea e parziale”, nonché la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione debitoria contrattualmente assunta da CP_1
- perciò la dichiarata decadenza dell'attrice dal beneficio a essa concesso, “sebbene prevista dall'art. 29 del bando”, contrasta, secondo Monzesi, con il disposto dell'art. 1256 co. II c.c.;
- la normativa emergenziale -C (art. 91 D.L. 17.3.2020 n. 18) aveva disposto che il rispetto delle misure di contenimento della pandemia “è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche
8 relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”;
- le sopravvenienze sperequative del sinallagma imporrebbero, secondo l'attrice, un obbligo di rinegoziazione del contratto;
- le condizioni “di difficoltà oggettiva” sono derivate dalla chiusura dell'azienda dall'11.3.2020 al
4.5.2020 (disposta dal DPCM 11.3.2020), dall'impossibilità di “molti dei fornitori” che effettuavano lavorazioni su macchine all'interno dei locali dell'impresa (provenienti da zone a rischio: Bergamo, Brescia e Lodi) “risultavano soventemente impossibilitati a raggiungere le sedi di lavorazione”, dall'assenza per contagio da CO di “ben 5 dipendenti di cui 3 in produzione” nell'anno 2020, dalla riduzione del fatturato (nel corso del 2020) da circa € 7.300.000,00 a circa €
3.200.000,00;
- contrariamente a quanto ritenuto da ha “interamente Controparte_3 CP_1 realizzato sia il progetto c.d. scatola nera, sia quello concernente la 'Gestione di attuatori e sensori su BUS digitale'”;
- quella che avrebbe dovuto essere “un'operazione di agevolazione mediante finanziamento, in parte a fondo perduto”, ha invece costretto “a fronte di un effettivo percepito di € CP_1
486.323,50 quale acconto mutuo” a restituire “la prima rata di mutuo per € 82.473,18” e poi “la somma di € 683.311,88, comprendendovi paradossalmente anche l'importo di € 222.000,00 Cont peraltro accantonato quale pegno presso , e infine ha dovuto fare fronte alla restituzione di €
71.418,00, originaria garanzia ESL del complessivo importo finanziato, per un mutuo ormai risolto”;
- la mancata rinegoziazione del contratto, contraria a buona fede, ha cagionato a “un CP_1 danno di non irrilevante entità”.
3.1.- La convenuta è rimasta contumace. Controparte_5
3.2.- si è invece costituita con comparsa di risposta depositata Controparte_3
telematicamente il 2.5.2022, con cui ha osservato che:
9 - a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento (dicembre 2019) con l'intermediario convenzionato, era stata liquidata in favore di la prima tranche di finanziamento, CP_1 pari ad € 739.500,00, a titolo di anticipazione di quanto accordato (€ 1.479.000,00);
- il 29.12.2020 aveva trasmesso, tra l'altro, la relazione finale sui risultati conseguiti dal CP_1
Progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la richiesta di erogazione del saldo;
- con detta relazione finale aveva dichiarato che “... Pochi sono gli obiettivi raggiunti … CP_1
Rispetto agli obiettivi presentati in sede di domanda poco si è potuto realizzare … L'unica importante realizzazione rispetto a quanto previsto dalla domanda è stata la macchina KN … Gli altri progetti elencati in domanda non si sono realizzati per i motivi sopra elencati …”, tra questi uno dei punti-cardine, costituito dalla realizzazione del magazzino verticale;
- dalla verifica sulla documentazione finale del Progetto e sulla rendicontazione presentata era emerso che, a fronte di un investimento ammesso di € 1.740.000,00 e dell'erogazione anticipata di euro 739.500,00, veva rendicontato spese per l'importo di € 662.995,12; CP_1
- inoltre, era risultato che “non erano stati realizzati gli investimenti mirati all'introduzione in azienda di elementi hardware e software in ottica di Manifattura 4.0” (una delle finalità principali del Progetto), che avevano concorso al raggiungimento della soglia minima per l'accesso all'agevolazione;
- in particolare “solo il 7,8% del totale delle spese ammissibili era direttamente riconducibile a quanto originariamente previsto in domanda e nel Progetto approvato”;
- inoltre le spese sostenute per l'allestimento della sala metrologica, non essendo previste nel
Progetto approvato e non essendo correlabili agli investimenti in macchinari/impianti/attrezzature del Progetto effettivamente realizzati, “non potevano essere ammessi a valere sui fondi pubblici”;
- dunque, in esito all'istruttoria, le spese ammissibili erano risultate “pari a € 567.213,02, con una percentuale finale di realizzazione del progetto pari al 32,60%”, ampiamente inferiore alla percentuale minima del 70% prevista dal bando;
- la rideterminazione del contributo in conto capitale in luogo della decadenza, prevista dall'articolo 30 del bando, può aversi solo qualora siano garantite le caratteristiche del Progetto e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del
Progetto medesimo;
10 - nel caso in esame la rideterminazione non era ammissibile, non essendo “stati realizzati gli investimenti mirati all'introduzione in azienda di elementi hardware/software in ottica Manifattura
4.0, che in sede di valutazione formale della proposta progettuale avevano concorso al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della stessa”;
- in considerazione della situazione emergenziale causata dalla pandemia, Controparte_3
aveva prorogato il termine di realizzazione dei Progetti, originariamente stabilito (punto 9.1 del bando/lex specialis) in 12 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, a 15 mesi
(Decreto n. 4341 del 2020, “Proroga dei termini del bando AL VIA”);
- per parte sua, non si era avvalsa della facoltà prevista dal punto 9.2. del bando, CP_1 che le avrebbe consentito di ottenere proroga di due mesi “aggiuntivi”;
- a seguito del Decreto n. 10951 del 2021 con cui è stata dichiarata la decadenza di CP_1 dal diritto all'ottenimento del beneficio del contributo in conto capitale di € 261.000,00 e dell'agevolazione relativa alla garanzia di € 71.418,00, l'attrice ha proceduto alla restituzione del finanziamento ricevuto e al pagamento delle somme dovute in ripetizione;
- attesa la regolamentazione contenuta nel bando/lex specialis, non sono applicabili alla fattispecie gli istituti richiamati dall'attrice (art.1256, art. 1464, art. 1467 c.c.);
- il differimento di tre mesi del termine per la realizzazione delle opere finanziate, disposto da con il decreto (n. 4341 del 2020) modificativo del bando, è stato maggiore Controparte_3
rispetto al periodo di lock-down (inferiore a due mesi: dall'11.3.2020 al 4.5.2020), senza contare la possibilità, di cui non si è avvalsa, di richiedere l'ulteriore proroga prevista dal cit. CP_1
punto 9.2.;
- l'art. 91, comma 1, del D.L. 17.3.2020 n. 18, invocato dall'attrice, prevedendo una "esclusione di responsabilità del debitore", incide sull'obbligo dell'inadempiente di risarcire il danno causato dal tardivo o mancato adempimento, ma non libera il debitore dai propri obblighi contrattuali;
- l'ordinamento non riconosce un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, né il potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dagli stipulanti nell'esercizio della loro autonomia, se non nelle ipotesi espressamente previste per legge;
- in particolare, il rimedio previsto dall'art. 1467 c.c. (in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione) non contempla la conservazione del contratto, bensì solo il suo scioglimento.
11 - dal 4.5.2020 chiunque, a prescindere dalla provenienza, aveva libertà di movimento per motivi di lavoro;
- negli anni 2019 e 2020 aveva dichiarato fatturati ampiamente in attivo;
CP_1
- era dunque risultata evidente “la mancata realizzazione della quasi totalità degli investimenti dichiarati e del conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi del Progetto e delle finalità del Bando”, da ravvisarsi negli aiuti da impiegare in investimenti in macchine, impianti e beni intangibili, volti a favorire processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
- perciò, e per la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento delle imprese che hanno beneficiato della misura agevolativa, non era stato possibile procedere alla rinegoziazione/rideterminazione delle condizioni dell'agevolazione;
- con riguardo alla discrepanza che l'attrice asserisce esservi stata tra quanto validato da
[...]
e quanto concretamente realizzato da la documentazione contabile CP_3 CP_1
allegata alla rendicontazione attorea non dà conto di alcuna ulteriore realizzazione del Progetto rispetto a quella dichiarata dalla stessa società e accertata dall'Amministrazione a mezzo di pubblici ufficiali, i cui verbali fanno fede fino a querela di falso e nella fattispecie non sono infirmati da alcuna specifica prova contraria.
Sulla base di quanto sopra, soggiunto che il Giudice Ordinario potrebbe al più disapplicare, ma non annullare, il provvedimento di decadenza impugnato, ha chiesto Controparte_3 dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
*
4.- Le domande proposte da non possono trovare accoglimento. CP_1
4.1.- Ai fini della decisione occorre considerare che:
a. - non è controverso, ed è anzi documentato (doc. 12 conv.), che attesa Controparte_3
l'emergenza epidemiologica da CO-19 (fatto notorio), ha adottato il Decreto (d.d.u.o.)2 9.4.202
n. 4341, con cui è stata disposta la “Proroga dei termini del bando AL VIA” dai 12 mesi stabiliti al punto 9.1. del bando a 15 mesi;
12 b. - tale proroga di tre mesi risulta superiore al periodo di lock-down disposto, per la generalità dei soggetti, dal giorno 11.3.2020 al giorno 4.5.2020;
c. - successivamente al 4.5.2020 è stata ripristinata la piena libertà di movimento per chiunque potesse addurre motivi di lavoro;
CP_ non si è avvalsa della facoltà di chiedere ulteriore proroga di due mesi CP_1
“aggiuntivi”, prevista al punto 9.2. del bando/avviso “AL VIA” (doc. 1 attr.)3;
e. - è pacifico, e comunque documentato (doc. 5 citaz.), che presentando la CP_1
Relazione Finale di Progetto 29.12.2020, ha dichiarato che “Rispetto agli obiettivi presentati in sede di domanda poco si è potuto realizzare”, “L'unica importante realizzazione rispetto a quanto previsto dalla domanda è stata la macchina KN”, mentre “Gli altri progetti elencati in domanda non si sono realizzati”;
f. – come riferito anche dall'attrice in atto di citazione, solo il 38,1% dell'ammontare dell'investimento ammesso era stato rendicontato e invero solo il 32,6% delle spese era stato considerato ammissibile, a termini del bando;
g. – nessuna prova è stata fornita da circa l'erroneità della valutazione di CP_1 [...]
in ordine alla mancata realizzazione degli investimenti previsti;
CP_3
h. – il bando (d.d.u.o. 6439/2017 – doc. 1 attr.), al punto 29.2., stabilisce la decadenza dal beneficio del contributo in conto capitale e dall'agevolazione relativa alla garanzia quando non vengano rendicontate e validate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili e il Progetto non sia “rideterminabile”, ciò che, a termini del punto 30.2., può ritenersi solo a condizione che siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal medesimo bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto stesso;
i. – le assenze di dipendenti di per contagio da CO, nel corso dell'anno 2020, sono CP_1
state in numero di cinque (su trentanove: docc. 9 e 10 attr.), di cui tre addetti alla produzione.
4.2.- Ritiene il giudice:
i. la proroga di tre mesi disposta da con il d.d.u.o. n. 4341 del 2020 Controparte_3
(“Proroga dei termini del bando AL VIA”), superiore al periodo di lock-down (11.3.2020-
13 4.5.2020), e la scelta di di non avvalersi della facoltà di chiedere ulteriore CP_1
proroga di due mesi prevista al punto 9.2. del bando/avviso, impediscono di attribuire rilevanza alle dedotte assenze per CO-19 dei dipendenti dell'attrice e di ravvisare nella fattispecie il ricorso dei presupposti dell'impossibilità o della eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione;
ii. l'ammissione di contenuta nella Relazione Finale di Progetto presentata dall'attrice CP_1
il 29.12.2020 (v. sopra, punto 4.1. lett. e.), nonché il pacifico mancato raggiungimento della soglia percentuale (70%) di spesa rendicontata e validata (v. sopra, punto 4.1. lett. f. e h.) rende manifesta la sussistenza dei presupposti della decadenza prevista dal punto 29.2. del bando/lex specialis;
iii. non merita censura la valutazione di di non rideterminabilità del Progetto Controparte_3
alla luce del dato rilevato di realizzazione del solo 32,60% degli investimenti ammessi a contributo, ampiamente inferiore alla percentuale minima del 70% (punto 29.2. del bando/avviso doc. 1 citaz.), atteso che la grandezza dello scarto esistente tra la spesa effettivamente sostenuta da e detta soglia percentuale rende del tutto verosimile che CP_1 non fossero state affatto “garantite le caratteristiche del Progetto”, né mantenuta “la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo”.
5.- Per le considerazioni che precedono, le domande attoree devono, come anticipato, essere respinte.
Ne discende la condanna di soccombente, a rifondere alla convenuta le spese CP_1
processuali (art. 91 c.p.c.), liquidate in dispositivo, secondo il DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 40470/2021 R.G., in dichiarata contumacia di ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa: Controparte_5 rigetta
14 le domande proposte da CP_1
condanna
a rifondere a le spese processuali, liquidate in € 35.000,00 per CP_1 Controparte_3
onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Milano, 10.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 responsabile unico di progetto;
2 decreto dirigente unità operativa;
3 ci si riferisce qui alla numerazione dei documenti allegati all'atto di citazione, non a quella dei documenti prodotti con memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 vecchio testo c.p.c.;
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. 40470/2021 R.G.
promossa da:
(c.f. ), con sede legale in Nova Milanese, Via Dalmazia n. 16, CP_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Avv. CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Turrisi (c.f. ),
[...] C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'Avv Filippo Zodda, in Milano, via Priv. Cesare Battisti n. 2
(PEC: - FAX: 091334477); Email_1
-attrice- nei confronti di: (c.f. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaela Antonietta Maria Schiena (c.f. Controparte_4
), presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di C.F._2
Lombardia n. 1 (FAX: 02.67655600 – PEC:
; Email_2
(p.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3
tempore, con sede legale in Milano, via Torquato Taramelli n. 12, contumace;
-convenute-
con atto di citazione notificato il 30.9.2021,
avente a oggetto: opposizione a provvedimento dichiarativo di decadenza da contributo e agevolazione per realizzazione del Progetto ID 1006501, con intimazione di pagamento;
conclusioni per CP_1
<
A) Autorizzare, ove ritenuto litisconsorte necessario, la chiamata in giudizio della Controparte_6
.
[...]
Cont E ciò sebbene si sia ritenuto, e si ritenga ancora, che la , non debba essere parte del presente giudizio, come invece affermato da controparte, stante che l'azione della ha avuto origine CP_1
nei confronti di che aveva approvato il beneficio del contributo in fondo Controparte_3
capitale e dell'agevolazione relativa alla garanzia, nonché nei confronti della che Controparte_5
era stata incaricata della gestione del Fondo di garanzia ed a cui erano state liquidate le somme Cont destinate alla costituzione del predetto fondo, considerando la mera esecutrice della erogazione delle somme. Solo in ragione dell'eccezione di a fini meramente Controparte_3
prudenziali era stato richiesto con note del 13.5.22 e ribadito nelle successive del 18 .
5.22 e nella memoria ex art 186 co 3 n.1 cpc , che ex. art. 183 co. 5 c.p.c. fosse autorizzata a CP_1
Cont chiamare in causa il;
2 B) Ammettersi i mezzi di prova documentali allegati all'atto di citazione, alle memorie istruttorie depositate e le prove testimoniali sugli articolati da A) a P): e da D1) a D10) elencati nella memoria ex art. 186 co 3 n. 2 e con i testi ivi indicati, insistendo nel rigetto delle prove testimoniali e documentali di controparte, in quanto irrituali inammissibili e comunque inconferenti;
A tal proposito va precisato come le istanze istruttorie testimoniali (capitolo b) e documentali
(all.1) di parte attrice sono funzionali a provare, smentendo quanto sostenuto da controparte che parla di € 739.500,00, che a fronte di un'anticipazione di finanziamento accordato da
[...] di € 1.479.000,00, sono direttamente pervenuti a solo € 517.500 stante che CP_3 CP_1
Cont circa € 222.000,00 venivano posti a pegno dell'operazione presso la , inoltre, che le opere realizzate dall'attrice superavano il finanziamento erogato, ammontando ad € 662.995,12 capit f)
e che la somma restituita da a seguito della decadenza pronunciata ascendeva al CP_1 pagamento della pima rata di € 82.473,18, poi alla restituzione di € 683.311,88 ed infine di €
71.418,00 capit.i), nonché il gravissimo nocumento subito da nell'aver dovuto realizzare CP_1
opere non prioritarie per seguire il Bando e contando sul finanziamento, poi repentinamente revocato..
C) Si chiede la nomina di c.t.u. al fine di poter quantificare in quale misura, assoluta o percentualistica, il complesso delle opere rendicontate, e comunque realizzate, dalla CP_1
abbia risposto alle finalità poste dal Bando Al VIA e dagli obiettivi sostanziali del progetto presentato.
In ogni caso:
1) Dire e dichiarare nullo o inefficace il decreto n. 10951 del 05.8.21, con cui la
[...]
ha statuito la decadenza dal diritto Parte_1 all'ottenimento del beneficio del contributo in conto capitale di € 261.000,00 e dell'agevolazione relativa alla garanzia di € 71.418,00 nonché ha intimato a parte attrice di effettuare il versamento dell'importo di € 71.418,00 entro 60 giorni successivi alla notifica del medesimo provvedimento, previo accertamento dell'illegittimità dell'addebitato inadempimento, perché derivato da impossibilità sopravvenuta, parziale e temporanea, riconducibile alle problematiche connesse alla diffusione pandemica del virus CO-19, e per l'effetto dichiarare la validità ed efficacia del
3 decreto del 8 novembre 2019 n. 16036 con cui la ha concesso alla Controparte_3 CP_1
l'agevolazione ammontante a complessivi € 1.740.000,00, così ripartita :
- importo del finanziamento € 1.479.000,00, di cui il 70% garantito (€ 1.035.300,00);
- contributo in conto capitale € 261.000,00; aiuto in ESL corrispondente a rilascio garanzia €
71.418,00, concedendo congruo termine per l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali rimaste inadempiute;
2) In subordine – facendo applicazione dei criteri di buona fede e correttezza – imporre a parte convenuta di procedere alla rinegoziazione del contratto, disponendo la traslazione temporale della sua efficacia o riduzione delle obbligazioni, anche integrandone il contenuto secondo equità, ai sensi dell'art. 1374 c.c.; e ciò anche in ragione dell'introduzione del comma 6 bis dell'art 3 del
DL n.6 del 23.2.20 convertito con modificazioni dalla L.
5.3.20 n.13 che ha imposto la valutazione del rispetto delle misure di contenimento CO ai fini dell'esclusione del debitore in relazione ad eventuali decadenze o penali, connesse a ritardati o omessi adempimenti.
3) In ulteriore subordine disporre che la rideterminazione del contenuto contrattuale sia in termini di traslazione temporale della sua efficacia o piuttosto di riduzione delle obbligazioni e degli obblighi in capo alle parti, sia determinata dal Tribunale adito, anche secondo equità, ai sensi dell'art. 1374 c.c.; o che, in ogni caso venga restituita alla la somma erogata quale CP_1
contributo in conto capitale e come anticipo di finanziamento o in subordine la quota equivalente al valore delle opere ritenute ammissibili pari al 32,6% del totale in progetto, dell'anticipo di quota versata nonché della quota pari ad € 71.418,00 versata quale garanzia del finanziamento.
4) In ogni caso condannare in persona del Presidente della Giunta regionale Controparte_3
pro tempore, al risarcimento del danno arrecato a seguito del decreto di decadenza e della consequenziale risoluzione del mutuo che hanno comportato la restituzione anzitempo ed uno acto di € 683.311,88, quale anticipo della somma mutuata, oltre ad € 71.418,00 garanzia ESL, importo risarcitorio da liquidarsi in via equitativa.
5) Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre iva e c.p.a.>> conclusioni per : Controparte_3
4 < le note di trattazione scritta depositate dalla convenuta e disattesa ogni Controparte_3
contraria domanda, istanza ed eccezione,
NEL MERITO
- dichiarare inammissibili in parte, considerato che la ha concesso solo la garanzia e il CP_3 contributo a fondo perduto e non è soggetto legittimato passivo per il “Finanziamento”, e infondate per altra parte, tutte le domande attoree, anche avanzate in via di subordine, e di cui alle conclusioni avversarie versate nella relativa memoria n. 1 ex art. 183, VI comma c.p.c.;
- per l'effetto, dichiarare pienamente legittimo ed efficace il decreto regionale opposto e censurato in questa sede;
in via istruttoria si insiste, perché venga dichiarata l'inammissibilità delle memorie n. 2 e n. 3 di controparte e della relativa produzione allegata;
in via subordinata istruttoria nella denegata ipotesi in cui il Preg.mo Giudice ritenesse di dovere ammettere le memorie istruttorie di parte attrice e la relativa documentazione allegata della controparte, dichiarare inammissibili, per tutte le motivazioni esplicitate negli atti e nelle note scritte depositati, i capitoli di prova articolati da parte attrice nelle memorie istruttorie e la relativa allegata produzione documentale;
in via ulteriormente subordinata istruttoria
- nella denegata ipotesi in cui il Preg.mo Giudice ritenesse di non condividere la rilevata natura documentale della causa, e, dunque, di dovere ammettere i capitoli di prova articolati da parte avversa, si chiede di essere ammessi all'escussione, sui medesimi capitoli di prova avanzati da parte avversa, a prova diretta e contraria, dei signori e Parte_2 Parte_3
funzionari tecnici presso e , dirigente presso Controparte_5 Parte_4 [...]
CP_3
- nella denegata ipotesi di concessione della richiesta Consulenza tecnica d'ufficio, si chiede, inoltre, di essere ammessi alla nomina di perito di parte per l'espletamento in contraddittorio delle operazioni peritali.
5 In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali ed oneri accessori del presente grado di giudizio.
Con ogni riserva di legge.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con provvedimento in data 5 agosto 2021 (doc. 7 attr.) la Parte_1
con decreto n. 10951 ha pronunciato la decadenza di
[...] CP_1 dal diritto di ottenere il beneficio del Contributo in conto capitale di € 261.000,00 e dell'agevolazione relativa alla Garanzia di € 71.418,00, concesso a per la realizzazione CP_1 del progetto ID 1006501. Inoltre ha stabilito l'obbligo di di versare l'importo di € CP_1
71.418,00 entro 60 giorni successivi alla notifica del medesimo provvedimento
(preannunciandone l'eventuale recupero coattivo).
2.- Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha chiesto dichiararsi la CP_1 nullità o l'inefficacia del predetto decreto, deducendo che:
- con delibera della Giunta Regionale lombarda del 28 novembre 2016, n. X/5892 – era stata istituita la misura “AL VIA” (Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti
Aziendali – Asse III – azione III.
3. c. 1.1), finanziata in ragione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020, adottato con decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015;
- detto programma era finalizzato a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese lombarde (PMI), anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito;
- con accordo in data 22 dicembre 2016, era stata incaricata della gestione del Controparte_5 fondo di garanzia “AL VIA”;
- con decreto 27 dicembre 2016 n. 13939, parzialmente modificato con decreto 20 gennaio 2017
n. 498 e aggiornamenti, erano state liquidate a favore di le somme destinate alla CP_5
costituzione del predetto fondo;
6 - il 28 settembre 2018 aveva presentato domanda (prot. n. O1.2018.0016636) di CP_1
ammissione alle agevolazioni di cui sopra, con allegata relazione di progetto – piano di sviluppo aziendale – che preventivava spesa complessiva di € 1.740.000,00 per la realizzazione di una pluralità di interventi “da concludersi entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo (e, dunque, nello specifico, entro la fine dell'anno 2020), in ragione di quanto disposto dal bando all'art. 9 co. 1”;
- aveva accolto la domanda di (decreto 8.11.2019 n. 16036) Controparte_3 CP_1 concedendo l'agevolazione per l'ammontare di spesa preventivato;
- in particolare, a fronte di un finanziamento di € 1.479.000,00 e di un accantonamento presso il fondo di garanzia AL VIA di € 332.775,00, era stato concesso un contributo in conto capitale di €
261.000,00 e un “aiuto in ESL” (equivalente sovvenzione lorda), “corrispondente a rilascio garanzia € 71.418,00”;
- aveva accettato il beneficio sottoscrivendo, il 4.12.2019, contratto di CP_1
finanziamento, a seguito del quale aveva, il 5.12.2019, liquidato in favore di Controparte_5 la somma di € 739.500,00, come anticipazione del finanziamento accordato (di € CP_1
1.479.000,00);
- della predetta somma, solo € 486.323,50 erano pervenuti alla società beneficiaria, poiché “circa
€ 222.000,00 venivano posti a pegno dell'operazione presso la ”; Controparte_6
- la sopraggiunta pandemia da CO 19 aveva, “di lì a poco”, messo “in evidenti difficoltà economiche” la beneficiaria;
- questa aveva comunque effettuato opere per € 662.995,12, vale a dire per importo maggiore di quello ricevuto;
- il 29.12.2020 aveva trasmesso, mediante il sistema informatico regionale SIAGE CP_1
(prot. n. O1.2020.0075798), la rendicontazione dell'attività svolta e la richiesta di erogazione del saldo del finanziamento, rappresentando che “gli scostamenti rispetto agli obiettivi dichiarati in fase di adesione” erano “essenzialmente” legati al Coronavirus;
- “a seguito della dovuta attività di controllo”, svolta dagli organi a ciò preposti, era emerso che “a fronte di un investimento ammesso di € 1.740.000,00, solo il 38,1% (pari ad € 662.995,12) era stato rendicontato, e … solo il 32,6% di quelle spese (pari ad € 567.213,02) era stato considerato ammissibile”;
7 - poiché a termini dell'art. 27 co. 3 del bando, laddove le spese rendicontate e validate fossero risultate inferiori al 70% di quelle ammissibili, il RUP1 avrebbe potuto procedere alla rideterminazione del contributo o a dichiarare la decadenza dallo stesso, alle condizioni e modalità previste all'art. 30 del bando, il RUP di al fine di supportare le proprie Controparte_3 valutazioni, aveva sottoposto la pratica al Nucleo di Valutazione del bando “AL VIA”;
- questo, riunitosi il 22.4.2021, aveva rilevato che “le spese rendicontate riconducibili all'investimento inizialmente ammesso si attestano solo al 7,8% delle spese totali ammissibili, a cui si aggiungerebbe un'ulteriore spesa del 16 % del totale ammissibile”, che “gli obiettivi progettuali sono stati perseguiti solo parzialmente” e che “non sono stati realizzati investimenti mirati all'introduzione in azienda di elementi hardware/software in ottica Manifattura 4.0, che in sede di valutazione formale della proposta progettuale avevano concorso al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della stessa”, che, dunque, il progetto rendicontato non poteva essere ammesso alla “Rideterminazione” di cui all'art. 30 del bando;
- sulla base di quanto sopra aveva Parte_1
pronunciato il decreto 5.8.2021 n. 10951 (di cui al superiore punto 1.);
- “che già in precedenza aveva pagato la prima rata di finanziamento pari ad € CP_1
82.473,18, in data 28.09.2021 si vedeva, dunque, costretta a pagare anche l'importo totale di €
683.311,88 (con due versamenti di € 341.655,94 ciascuno) e in data 29.09.2021 l'ulteriore importo Cont di € 71.418,00 alla ”;
- le “catastrofiche conseguenze economiche” della pandemia da CO 19 avevano determinato la
“impossibilità temporanea e parziale”, nonché la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione debitoria contrattualmente assunta da CP_1
- perciò la dichiarata decadenza dell'attrice dal beneficio a essa concesso, “sebbene prevista dall'art. 29 del bando”, contrasta, secondo Monzesi, con il disposto dell'art. 1256 co. II c.c.;
- la normativa emergenziale -C (art. 91 D.L. 17.3.2020 n. 18) aveva disposto che il rispetto delle misure di contenimento della pandemia “è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche
8 relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”;
- le sopravvenienze sperequative del sinallagma imporrebbero, secondo l'attrice, un obbligo di rinegoziazione del contratto;
- le condizioni “di difficoltà oggettiva” sono derivate dalla chiusura dell'azienda dall'11.3.2020 al
4.5.2020 (disposta dal DPCM 11.3.2020), dall'impossibilità di “molti dei fornitori” che effettuavano lavorazioni su macchine all'interno dei locali dell'impresa (provenienti da zone a rischio: Bergamo, Brescia e Lodi) “risultavano soventemente impossibilitati a raggiungere le sedi di lavorazione”, dall'assenza per contagio da CO di “ben 5 dipendenti di cui 3 in produzione” nell'anno 2020, dalla riduzione del fatturato (nel corso del 2020) da circa € 7.300.000,00 a circa €
3.200.000,00;
- contrariamente a quanto ritenuto da ha “interamente Controparte_3 CP_1 realizzato sia il progetto c.d. scatola nera, sia quello concernente la 'Gestione di attuatori e sensori su BUS digitale'”;
- quella che avrebbe dovuto essere “un'operazione di agevolazione mediante finanziamento, in parte a fondo perduto”, ha invece costretto “a fronte di un effettivo percepito di € CP_1
486.323,50 quale acconto mutuo” a restituire “la prima rata di mutuo per € 82.473,18” e poi “la somma di € 683.311,88, comprendendovi paradossalmente anche l'importo di € 222.000,00 Cont peraltro accantonato quale pegno presso , e infine ha dovuto fare fronte alla restituzione di €
71.418,00, originaria garanzia ESL del complessivo importo finanziato, per un mutuo ormai risolto”;
- la mancata rinegoziazione del contratto, contraria a buona fede, ha cagionato a “un CP_1 danno di non irrilevante entità”.
3.1.- La convenuta è rimasta contumace. Controparte_5
3.2.- si è invece costituita con comparsa di risposta depositata Controparte_3
telematicamente il 2.5.2022, con cui ha osservato che:
9 - a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento (dicembre 2019) con l'intermediario convenzionato, era stata liquidata in favore di la prima tranche di finanziamento, CP_1 pari ad € 739.500,00, a titolo di anticipazione di quanto accordato (€ 1.479.000,00);
- il 29.12.2020 aveva trasmesso, tra l'altro, la relazione finale sui risultati conseguiti dal CP_1
Progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la richiesta di erogazione del saldo;
- con detta relazione finale aveva dichiarato che “... Pochi sono gli obiettivi raggiunti … CP_1
Rispetto agli obiettivi presentati in sede di domanda poco si è potuto realizzare … L'unica importante realizzazione rispetto a quanto previsto dalla domanda è stata la macchina KN … Gli altri progetti elencati in domanda non si sono realizzati per i motivi sopra elencati …”, tra questi uno dei punti-cardine, costituito dalla realizzazione del magazzino verticale;
- dalla verifica sulla documentazione finale del Progetto e sulla rendicontazione presentata era emerso che, a fronte di un investimento ammesso di € 1.740.000,00 e dell'erogazione anticipata di euro 739.500,00, veva rendicontato spese per l'importo di € 662.995,12; CP_1
- inoltre, era risultato che “non erano stati realizzati gli investimenti mirati all'introduzione in azienda di elementi hardware e software in ottica di Manifattura 4.0” (una delle finalità principali del Progetto), che avevano concorso al raggiungimento della soglia minima per l'accesso all'agevolazione;
- in particolare “solo il 7,8% del totale delle spese ammissibili era direttamente riconducibile a quanto originariamente previsto in domanda e nel Progetto approvato”;
- inoltre le spese sostenute per l'allestimento della sala metrologica, non essendo previste nel
Progetto approvato e non essendo correlabili agli investimenti in macchinari/impianti/attrezzature del Progetto effettivamente realizzati, “non potevano essere ammessi a valere sui fondi pubblici”;
- dunque, in esito all'istruttoria, le spese ammissibili erano risultate “pari a € 567.213,02, con una percentuale finale di realizzazione del progetto pari al 32,60%”, ampiamente inferiore alla percentuale minima del 70% prevista dal bando;
- la rideterminazione del contributo in conto capitale in luogo della decadenza, prevista dall'articolo 30 del bando, può aversi solo qualora siano garantite le caratteristiche del Progetto e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del
Progetto medesimo;
10 - nel caso in esame la rideterminazione non era ammissibile, non essendo “stati realizzati gli investimenti mirati all'introduzione in azienda di elementi hardware/software in ottica Manifattura
4.0, che in sede di valutazione formale della proposta progettuale avevano concorso al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della stessa”;
- in considerazione della situazione emergenziale causata dalla pandemia, Controparte_3
aveva prorogato il termine di realizzazione dei Progetti, originariamente stabilito (punto 9.1 del bando/lex specialis) in 12 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, a 15 mesi
(Decreto n. 4341 del 2020, “Proroga dei termini del bando AL VIA”);
- per parte sua, non si era avvalsa della facoltà prevista dal punto 9.2. del bando, CP_1 che le avrebbe consentito di ottenere proroga di due mesi “aggiuntivi”;
- a seguito del Decreto n. 10951 del 2021 con cui è stata dichiarata la decadenza di CP_1 dal diritto all'ottenimento del beneficio del contributo in conto capitale di € 261.000,00 e dell'agevolazione relativa alla garanzia di € 71.418,00, l'attrice ha proceduto alla restituzione del finanziamento ricevuto e al pagamento delle somme dovute in ripetizione;
- attesa la regolamentazione contenuta nel bando/lex specialis, non sono applicabili alla fattispecie gli istituti richiamati dall'attrice (art.1256, art. 1464, art. 1467 c.c.);
- il differimento di tre mesi del termine per la realizzazione delle opere finanziate, disposto da con il decreto (n. 4341 del 2020) modificativo del bando, è stato maggiore Controparte_3
rispetto al periodo di lock-down (inferiore a due mesi: dall'11.3.2020 al 4.5.2020), senza contare la possibilità, di cui non si è avvalsa, di richiedere l'ulteriore proroga prevista dal cit. CP_1
punto 9.2.;
- l'art. 91, comma 1, del D.L. 17.3.2020 n. 18, invocato dall'attrice, prevedendo una "esclusione di responsabilità del debitore", incide sull'obbligo dell'inadempiente di risarcire il danno causato dal tardivo o mancato adempimento, ma non libera il debitore dai propri obblighi contrattuali;
- l'ordinamento non riconosce un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, né il potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dagli stipulanti nell'esercizio della loro autonomia, se non nelle ipotesi espressamente previste per legge;
- in particolare, il rimedio previsto dall'art. 1467 c.c. (in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione) non contempla la conservazione del contratto, bensì solo il suo scioglimento.
11 - dal 4.5.2020 chiunque, a prescindere dalla provenienza, aveva libertà di movimento per motivi di lavoro;
- negli anni 2019 e 2020 aveva dichiarato fatturati ampiamente in attivo;
CP_1
- era dunque risultata evidente “la mancata realizzazione della quasi totalità degli investimenti dichiarati e del conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi del Progetto e delle finalità del Bando”, da ravvisarsi negli aiuti da impiegare in investimenti in macchine, impianti e beni intangibili, volti a favorire processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
- perciò, e per la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento delle imprese che hanno beneficiato della misura agevolativa, non era stato possibile procedere alla rinegoziazione/rideterminazione delle condizioni dell'agevolazione;
- con riguardo alla discrepanza che l'attrice asserisce esservi stata tra quanto validato da
[...]
e quanto concretamente realizzato da la documentazione contabile CP_3 CP_1
allegata alla rendicontazione attorea non dà conto di alcuna ulteriore realizzazione del Progetto rispetto a quella dichiarata dalla stessa società e accertata dall'Amministrazione a mezzo di pubblici ufficiali, i cui verbali fanno fede fino a querela di falso e nella fattispecie non sono infirmati da alcuna specifica prova contraria.
Sulla base di quanto sopra, soggiunto che il Giudice Ordinario potrebbe al più disapplicare, ma non annullare, il provvedimento di decadenza impugnato, ha chiesto Controparte_3 dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
*
4.- Le domande proposte da non possono trovare accoglimento. CP_1
4.1.- Ai fini della decisione occorre considerare che:
a. - non è controverso, ed è anzi documentato (doc. 12 conv.), che attesa Controparte_3
l'emergenza epidemiologica da CO-19 (fatto notorio), ha adottato il Decreto (d.d.u.o.)2 9.4.202
n. 4341, con cui è stata disposta la “Proroga dei termini del bando AL VIA” dai 12 mesi stabiliti al punto 9.1. del bando a 15 mesi;
12 b. - tale proroga di tre mesi risulta superiore al periodo di lock-down disposto, per la generalità dei soggetti, dal giorno 11.3.2020 al giorno 4.5.2020;
c. - successivamente al 4.5.2020 è stata ripristinata la piena libertà di movimento per chiunque potesse addurre motivi di lavoro;
CP_ non si è avvalsa della facoltà di chiedere ulteriore proroga di due mesi CP_1
“aggiuntivi”, prevista al punto 9.2. del bando/avviso “AL VIA” (doc. 1 attr.)3;
e. - è pacifico, e comunque documentato (doc. 5 citaz.), che presentando la CP_1
Relazione Finale di Progetto 29.12.2020, ha dichiarato che “Rispetto agli obiettivi presentati in sede di domanda poco si è potuto realizzare”, “L'unica importante realizzazione rispetto a quanto previsto dalla domanda è stata la macchina KN”, mentre “Gli altri progetti elencati in domanda non si sono realizzati”;
f. – come riferito anche dall'attrice in atto di citazione, solo il 38,1% dell'ammontare dell'investimento ammesso era stato rendicontato e invero solo il 32,6% delle spese era stato considerato ammissibile, a termini del bando;
g. – nessuna prova è stata fornita da circa l'erroneità della valutazione di CP_1 [...]
in ordine alla mancata realizzazione degli investimenti previsti;
CP_3
h. – il bando (d.d.u.o. 6439/2017 – doc. 1 attr.), al punto 29.2., stabilisce la decadenza dal beneficio del contributo in conto capitale e dall'agevolazione relativa alla garanzia quando non vengano rendicontate e validate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili e il Progetto non sia “rideterminabile”, ciò che, a termini del punto 30.2., può ritenersi solo a condizione che siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal medesimo bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto stesso;
i. – le assenze di dipendenti di per contagio da CO, nel corso dell'anno 2020, sono CP_1
state in numero di cinque (su trentanove: docc. 9 e 10 attr.), di cui tre addetti alla produzione.
4.2.- Ritiene il giudice:
i. la proroga di tre mesi disposta da con il d.d.u.o. n. 4341 del 2020 Controparte_3
(“Proroga dei termini del bando AL VIA”), superiore al periodo di lock-down (11.3.2020-
13 4.5.2020), e la scelta di di non avvalersi della facoltà di chiedere ulteriore CP_1
proroga di due mesi prevista al punto 9.2. del bando/avviso, impediscono di attribuire rilevanza alle dedotte assenze per CO-19 dei dipendenti dell'attrice e di ravvisare nella fattispecie il ricorso dei presupposti dell'impossibilità o della eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione;
ii. l'ammissione di contenuta nella Relazione Finale di Progetto presentata dall'attrice CP_1
il 29.12.2020 (v. sopra, punto 4.1. lett. e.), nonché il pacifico mancato raggiungimento della soglia percentuale (70%) di spesa rendicontata e validata (v. sopra, punto 4.1. lett. f. e h.) rende manifesta la sussistenza dei presupposti della decadenza prevista dal punto 29.2. del bando/lex specialis;
iii. non merita censura la valutazione di di non rideterminabilità del Progetto Controparte_3
alla luce del dato rilevato di realizzazione del solo 32,60% degli investimenti ammessi a contributo, ampiamente inferiore alla percentuale minima del 70% (punto 29.2. del bando/avviso doc. 1 citaz.), atteso che la grandezza dello scarto esistente tra la spesa effettivamente sostenuta da e detta soglia percentuale rende del tutto verosimile che CP_1 non fossero state affatto “garantite le caratteristiche del Progetto”, né mantenuta “la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo”.
5.- Per le considerazioni che precedono, le domande attoree devono, come anticipato, essere respinte.
Ne discende la condanna di soccombente, a rifondere alla convenuta le spese CP_1
processuali (art. 91 c.p.c.), liquidate in dispositivo, secondo il DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 40470/2021 R.G., in dichiarata contumacia di ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa: Controparte_5 rigetta
14 le domande proposte da CP_1
condanna
a rifondere a le spese processuali, liquidate in € 35.000,00 per CP_1 Controparte_3
onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Milano, 10.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 responsabile unico di progetto;
2 decreto dirigente unità operativa;
3 ci si riferisce qui alla numerazione dei documenti allegati all'atto di citazione, non a quella dei documenti prodotti con memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 vecchio testo c.p.c.;