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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1306/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1306/2021 R.G., introitata per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 20.02.2025; promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VIZZARI ANTONIA (pec: , che la rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv. Controparte_1 C.F._2
MARINO PAOLA (pec: e LOMBARDO SERGIO (pec: Email_2
, giusta procura in atti;
Email_3 resistente
e con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2021, ha chiesto la separazione giudiziale dal Parte_1 coniuge con il quale aveva contratto matrimonio civile nel Comune di Gioiosa Controparte_1
Ionica (RC), in data 07.09.1985 (atto trascritto al n. 2, parte I, anno 1985, del registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
A tali fini esponeva: che, dopo i primi anni di coniugio trascorsi in serenità, la coppia non riusciva ad avere dei figli, sicché si determinava a presentare una prima domanda di adozione, conclusasi positivamente con l'adozione di (nato a [...], l'[...]) e, successivamente, Per_1 un'ulteriore domanda, anch'essa conclusasi favorevolmente con l'adozione di (nata Per_2
1 Serebriansky, il 9.07.1990); che successivamente nasceva (Reggio Calabria, 7.11.1998); Per_3
che dei tre figli, tutti maggiorenni, solo è economicamente indipendente, mentre , Per_1 Per_2 disoccupata ma attivamente alla ricerca di lavoro, e , studente universitario, vivono nella Per_3 casa familiare, sita a Siderno, via Magna Grecia, n. 16/z; che, a partire dall'anno 2019, il CP_1 aveva iniziato a viaggiare frequentemente per il Marocco, ingenerando nell'odierna ricorrente il sospetto di una sua possibile relazione extraconiugale e, poi, per l'Ucraina, ove aveva trascorso le festività natalizie del 2019-2020; che nel luglio 2020, dopo la morte della madre, il si CP_1
trasferiva nella casa del padre a Gioiosa Ionica (RC), interrompendo la convivenza coniugale;
che nel mese di marzo 2021 si rivolgeva al proprio legale per avviare il procedimento per la separazione giudiziale, con addebito al marito, in ragione dell'asserita violazione da parte di quest'ultimo dei doveri coniugali;
che in data 16.09.2021, a distanza di circa quattordici mesi dal suo allontanamento, il faceva improvvisamente rientro nella casa coniugale, con ciò CP_1
provocando un clima di forte tensione familiare che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza, facendo quindi venire meno l'affectio maritalis.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. Dichiarare la separazione personale dei
coniugi e con addebito della separazione medesima a Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo, ordinando la relativa annotazione al competente Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Gioiosa Ionica (RC);
2. Assegnare alla ricorrente (anche quale genitore con il quale
convivono i figli e , maggiorenni ma non economicamente Persona_4 Persona_5
indipendenti) la casa familiare sita in Siderno, via Magna Grecia n. 16/z, in catasto al foglio 29 part.lla 847 sub 1; 3. Porre a carico di quale contributo al mantenimento dei Controparte_1 figli e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, Persona_4 Persona_5
l'onere del pagamento di un assegno mensile pari ad € 600,00 (o dell'importo maggiore o minore determinato giudizialmente), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge e
da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra Parte_1
Disporre, altresì, che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie per i figli suddetti, previamente concordate e/o debitamente documentate”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Fissata l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi per la data dell'11.01.2022, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.12.2021 si costituiva in giudizio CP_1
contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla moglie nel proprio ricorso e la
[...]
documentazione allegata, nonché le ragioni di addebito ivi invocate;
instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: In via temporanea: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare al resistente, unitamente ai figli, la casa
2 coniugale sita in Siderno alla Via Magna Grecia n. 16/z ovvero, in subordine e salvo reclamo, in
caso di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, assegnare al resistente la casa sita in
Siderno alla Via Fiume piano primo di proprietà di entrambi i coniugi, ma nella disponibilità esclusiva della resistente e che risulta l'unico immobile ubicato in Siderno in condizioni sufficienti ad ospitare il resistente e quanto meno il figlio attualmente ospite di amici, ordinando a Per_1 quest'ultima di consegnarla al di lei marito entro un breve termine;
3) Disporre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio direttamente Per_3 al sig. nella somma pari ad € 300,00 ovvero quella che si riterrà di giustizia;
4) Controparte_1
Rigettare la richiesta di mantenimento nei confronti della figlia avendone perso il diritto Per_2 sin dal 2010 data di costituzione della società Brucol S.r.l.; 5) Disporre a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie sostenute per il figlio
; 6) Disporre la prosecuzione del giudizio avanti il giudice istruttore. Nel merito: A) Per_3
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e rigettando Controparte_1 Parte_1
la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente. B) Assegnare la casa coniugale sita in Siderno alla via Magna Grecia, 16/Z al resistente che vi abiterà unitamente ai figli disponendo a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio Per_3 direttamente al sig. nella somma che si riterrà di giustizia. C) In subordine, in Controparte_1
caso di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, assegnare al resistente la casa sita in
Siderno alla via Fiume piano primo di proprietà di entrambi i coniugi, ma nella disponibilità esclusiva della resistente, e che risulta l'unico immobile ubicato in Siderno in condizioni sufficienti ad ospitare il resistente e quanto meno il figlio attualmente ospite di amici, ordinando a Per_1 quest'ultima di consegnarla al di lei marito entro un breve termine;
D) accertare e dichiarare che i figli e non hanno diritto ad alcun assegno di mantenimento per i motivi di cui in Per_1 Per_2
premessa; E) Condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente
giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, nonché alla refusione di ogni altra spesa connessa;
F) Emettere ogni altra consequenziale pronuncia”.
Sentiti personalmente i coniugi dal Presidente delegato, gli stessi dichiaravano di non volersi riconciliare;
con ordinanza emessa in data 12.01.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale a ed ordinava al resistente di corrispondere Parte_1
alla moglie un assegno provvisorio mensile pari ad € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese Per_3
straordinarie necessarie per lo stesso.
Il giudizio veniva quindi rinviato all'udienza del 6.04.2022, per la comparizione delle parti e per la trattazione innanzi al giudice designato quale istruttore;
nelle more, ammesso l'interrogatorio formale del resistente con ordinanza del 31.12.2022, il giudizio subiva plurimi rinvii – anche innanzi
3 a questo giudice relatore, subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 25.01.2024
– per consentire alle parti di formalizzare l'accordo tra loro frattanto raggiunto.
Da ultimo, all'udienza del 20.02.2025, i procuratori delle parti, nonché queste ultime sentite personalmente, davano atto che intendessero insistere soltanto sulla domanda di separazione,
rinunciando ad ogni altra domanda reciproca proposta nel presente giudizio;
i procuratori precisavano quindi le conclusioni, chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia espressa ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
La separazione giudiziale dei coniugi può, infatti, essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi, in quanto l'istituto de quo conserva il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti”
(cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7148/1992).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da parecchio tempo ed entrambi hanno manifestato la concorde volontà di ottenere una pronuncia di separazione.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Ed infatti, la Suprema Corte è consolidata nel ritenere che “in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve
verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con
particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da
qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di
disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale
situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, n. 2183/2013; Cass. Civ., sez. I, n. 16698/2020; Cass.
Civ., sez. I, n. 8713/2015).
4 Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Avuto riguardo alle ulteriori domande proposte dalle parti nel presente giudizio, il Collegio prende atto della rinuncia per come espressamente formulata dalle parti all'udienza del 20.02.2025 innanzi al Giudice relatore, rilevando che, in assenza di figli minorenni della coppia, non si ravvisano nella specie diritti indisponibili ostativi alla rinuncia.
Tenuto conto della natura del presente procedimento e della circostanza che le parti hanno rinunciato in corso di causa alle rispettive ulteriori pretese, insistendo soltanto sulla domanda relativa allo status, il Collegio ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 07.09.1985 nel Comune di Gioiosa Ionica (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 2, Parte I, anno 1985;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gioiosa Ionica (RC) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.05.2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1306/2021 R.G., introitata per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 20.02.2025; promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VIZZARI ANTONIA (pec: , che la rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv. Controparte_1 C.F._2
MARINO PAOLA (pec: e LOMBARDO SERGIO (pec: Email_2
, giusta procura in atti;
Email_3 resistente
e con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2021, ha chiesto la separazione giudiziale dal Parte_1 coniuge con il quale aveva contratto matrimonio civile nel Comune di Gioiosa Controparte_1
Ionica (RC), in data 07.09.1985 (atto trascritto al n. 2, parte I, anno 1985, del registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
A tali fini esponeva: che, dopo i primi anni di coniugio trascorsi in serenità, la coppia non riusciva ad avere dei figli, sicché si determinava a presentare una prima domanda di adozione, conclusasi positivamente con l'adozione di (nato a [...], l'[...]) e, successivamente, Per_1 un'ulteriore domanda, anch'essa conclusasi favorevolmente con l'adozione di (nata Per_2
1 Serebriansky, il 9.07.1990); che successivamente nasceva (Reggio Calabria, 7.11.1998); Per_3
che dei tre figli, tutti maggiorenni, solo è economicamente indipendente, mentre , Per_1 Per_2 disoccupata ma attivamente alla ricerca di lavoro, e , studente universitario, vivono nella Per_3 casa familiare, sita a Siderno, via Magna Grecia, n. 16/z; che, a partire dall'anno 2019, il CP_1 aveva iniziato a viaggiare frequentemente per il Marocco, ingenerando nell'odierna ricorrente il sospetto di una sua possibile relazione extraconiugale e, poi, per l'Ucraina, ove aveva trascorso le festività natalizie del 2019-2020; che nel luglio 2020, dopo la morte della madre, il si CP_1
trasferiva nella casa del padre a Gioiosa Ionica (RC), interrompendo la convivenza coniugale;
che nel mese di marzo 2021 si rivolgeva al proprio legale per avviare il procedimento per la separazione giudiziale, con addebito al marito, in ragione dell'asserita violazione da parte di quest'ultimo dei doveri coniugali;
che in data 16.09.2021, a distanza di circa quattordici mesi dal suo allontanamento, il faceva improvvisamente rientro nella casa coniugale, con ciò CP_1
provocando un clima di forte tensione familiare che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza, facendo quindi venire meno l'affectio maritalis.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. Dichiarare la separazione personale dei
coniugi e con addebito della separazione medesima a Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo, ordinando la relativa annotazione al competente Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Gioiosa Ionica (RC);
2. Assegnare alla ricorrente (anche quale genitore con il quale
convivono i figli e , maggiorenni ma non economicamente Persona_4 Persona_5
indipendenti) la casa familiare sita in Siderno, via Magna Grecia n. 16/z, in catasto al foglio 29 part.lla 847 sub 1; 3. Porre a carico di quale contributo al mantenimento dei Controparte_1 figli e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, Persona_4 Persona_5
l'onere del pagamento di un assegno mensile pari ad € 600,00 (o dell'importo maggiore o minore determinato giudizialmente), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge e
da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra Parte_1
Disporre, altresì, che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie per i figli suddetti, previamente concordate e/o debitamente documentate”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Fissata l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi per la data dell'11.01.2022, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.12.2021 si costituiva in giudizio CP_1
contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla moglie nel proprio ricorso e la
[...]
documentazione allegata, nonché le ragioni di addebito ivi invocate;
instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: In via temporanea: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare al resistente, unitamente ai figli, la casa
2 coniugale sita in Siderno alla Via Magna Grecia n. 16/z ovvero, in subordine e salvo reclamo, in
caso di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, assegnare al resistente la casa sita in
Siderno alla Via Fiume piano primo di proprietà di entrambi i coniugi, ma nella disponibilità esclusiva della resistente e che risulta l'unico immobile ubicato in Siderno in condizioni sufficienti ad ospitare il resistente e quanto meno il figlio attualmente ospite di amici, ordinando a Per_1 quest'ultima di consegnarla al di lei marito entro un breve termine;
3) Disporre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio direttamente Per_3 al sig. nella somma pari ad € 300,00 ovvero quella che si riterrà di giustizia;
4) Controparte_1
Rigettare la richiesta di mantenimento nei confronti della figlia avendone perso il diritto Per_2 sin dal 2010 data di costituzione della società Brucol S.r.l.; 5) Disporre a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie sostenute per il figlio
; 6) Disporre la prosecuzione del giudizio avanti il giudice istruttore. Nel merito: A) Per_3
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e rigettando Controparte_1 Parte_1
la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente. B) Assegnare la casa coniugale sita in Siderno alla via Magna Grecia, 16/Z al resistente che vi abiterà unitamente ai figli disponendo a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio Per_3 direttamente al sig. nella somma che si riterrà di giustizia. C) In subordine, in Controparte_1
caso di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, assegnare al resistente la casa sita in
Siderno alla via Fiume piano primo di proprietà di entrambi i coniugi, ma nella disponibilità esclusiva della resistente, e che risulta l'unico immobile ubicato in Siderno in condizioni sufficienti ad ospitare il resistente e quanto meno il figlio attualmente ospite di amici, ordinando a Per_1 quest'ultima di consegnarla al di lei marito entro un breve termine;
D) accertare e dichiarare che i figli e non hanno diritto ad alcun assegno di mantenimento per i motivi di cui in Per_1 Per_2
premessa; E) Condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente
giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, nonché alla refusione di ogni altra spesa connessa;
F) Emettere ogni altra consequenziale pronuncia”.
Sentiti personalmente i coniugi dal Presidente delegato, gli stessi dichiaravano di non volersi riconciliare;
con ordinanza emessa in data 12.01.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale a ed ordinava al resistente di corrispondere Parte_1
alla moglie un assegno provvisorio mensile pari ad € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese Per_3
straordinarie necessarie per lo stesso.
Il giudizio veniva quindi rinviato all'udienza del 6.04.2022, per la comparizione delle parti e per la trattazione innanzi al giudice designato quale istruttore;
nelle more, ammesso l'interrogatorio formale del resistente con ordinanza del 31.12.2022, il giudizio subiva plurimi rinvii – anche innanzi
3 a questo giudice relatore, subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 25.01.2024
– per consentire alle parti di formalizzare l'accordo tra loro frattanto raggiunto.
Da ultimo, all'udienza del 20.02.2025, i procuratori delle parti, nonché queste ultime sentite personalmente, davano atto che intendessero insistere soltanto sulla domanda di separazione,
rinunciando ad ogni altra domanda reciproca proposta nel presente giudizio;
i procuratori precisavano quindi le conclusioni, chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia espressa ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
La separazione giudiziale dei coniugi può, infatti, essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi, in quanto l'istituto de quo conserva il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti”
(cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7148/1992).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da parecchio tempo ed entrambi hanno manifestato la concorde volontà di ottenere una pronuncia di separazione.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Ed infatti, la Suprema Corte è consolidata nel ritenere che “in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve
verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con
particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da
qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di
disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale
situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, n. 2183/2013; Cass. Civ., sez. I, n. 16698/2020; Cass.
Civ., sez. I, n. 8713/2015).
4 Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Avuto riguardo alle ulteriori domande proposte dalle parti nel presente giudizio, il Collegio prende atto della rinuncia per come espressamente formulata dalle parti all'udienza del 20.02.2025 innanzi al Giudice relatore, rilevando che, in assenza di figli minorenni della coppia, non si ravvisano nella specie diritti indisponibili ostativi alla rinuncia.
Tenuto conto della natura del presente procedimento e della circostanza che le parti hanno rinunciato in corso di causa alle rispettive ulteriori pretese, insistendo soltanto sulla domanda relativa allo status, il Collegio ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 07.09.1985 nel Comune di Gioiosa Ionica (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 2, Parte I, anno 1985;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gioiosa Ionica (RC) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.05.2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
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