Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
Nelle cause il cui valore non eccede lire due milioni che a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. (testo novellato dalla legge 21 novembre 1991 n. 374)devono essere decise dal giudice di pace secondo equità, il ricorso per cassazione è ammissibile per violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, delle norme concernenti materia sottoposta a riserva assoluta di legge e delle regole processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LT LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO IACONIANNI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO CERENOVA,in liquidazione,in persona del liquidatore giudiziario dott.VINCENZO DI FANI elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVONAROLA 39, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PALMIERI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 934/96 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 27/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato IACONIANNI MARIO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 21 giugno 1995, il Consorzio "Cerenova", in persona dell'amministratore giudiziario NZ Di FA, nominato dal Tribunale di Civitavecchia in seguito a ricorso per mancato funzionamento dell'assemblea, convenne davanti al Giudice di Pace di Roma IN EL. Domandò che la convenuta, nella sua qualità di partecipante al consorzio, fosse condannata al pagamento delle quote consortili per gli anni 1994 e 1995, pari a lire 143.762. Non essendosi costituita nessuna parte per l'udienza del 31 luglio 1995, con successiva comparsa notificata il 17 ottobre 1995 il Consorzio riassunse la causa per l'udienza 30 dicembre 1995, riproponendo le medesime conclusioni.
Istruita la causa con la produzione di documenti, in contumacia della convenuta, con sentenza 26 - 27 marzo 1996 il Giudice di Pace di Roma condannò IN EL a pagare,. in favore del Consorzio Cerenova, la somma di lire 143.762, oltre gli interessi al tasso convenzionale del 20% annuo, ed alla rifusione delle spese processuali.
Si legge nella sentenza che - a norma dell'art. 1 dello Statuto del Consorzio costituito tra tutti i proprietari degli immobili siti nella località Cerenova di Cerveteri - i consorziati erano tenuti a contribuire alle spese necessarie per il conseguimento degli scopi consortili, in misura proporzionale al volume degli immobili, e che i consorziati erano tenuti in caso di mora al pagamento degli interessi nella misura del 20% annuo. La somma richiesta doveva considerarsi dovuta, avuto riguardo al difetto di contestazioni in ragione della contumacia, alle disposizioni del codice civile in materia di spese per le parti comuni e alla ripartizione dei contributi approvata dal Tribunale di Civitavecchia in data 15 maggio 1995.
Ricorre per cassazione IN EL;
resiste con controricorso il consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, conviene premettere che, sulla base del testo dell'art. 113 cod. proc. civ., precedente la modifica introdotta con la legge n. 374 del 1991, nei confronti delle sentenze pronunziate dal conciliatore si riteneva proponibile il ricorso per cassazione per violazione per falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nei limiti in cui si denunciava la violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, dei principi regolatori della materia, delle norme concernenti materie sottoposte a riserva assoluta di legge e delle regole processuali (non essendo stato deformalizzato in via equitativa il processo davanti al conciliatore). (Cass., Sez. I, 12 novembre 1996, n. 9904; Cass., Sez. III, 22 febbraio 1996, n. 1373; Cass., Sez. un., 2 settembre 1995, n. 9264; Cass., Sez. III, 18 aprile 1995, n. 4331). Il vizio di motivazione si riteneva rilevante solo quando era configurabile l'inesistenza della motivazione, ovvero la motivazione apparente, oppure il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della ratio decidendi, o infine la motivazione perplessa, sulla cui base non fosse possibile stabilire quale qualificazione giuridica del rapporto fosse stata posta a base della decisione (Cass., Sez. II, 13 dicembre 1994, n. 10653; Cass., Sez. I, 5 novembre 1992, n. 11975). Per contro, si considerava sottratto al sindacato di legittimità il giudizio equitativo, in quanto il ricorso non poteva investire la regola equitativa applicata in concreto, neppure sotto il profilo della inosservanza di norme dì legge ritenute conformi ad equità, atteso che il giudizio di equità è, per sua natura, giudizio di merito, riferendosi al criterio regolatore del caso concreto.
La sentenza del conciliatore doveva ritenersi pronunziata secondo equità, oltre che nel caso in cui il giudice aveva espressamente applicato una regola di equità o una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, anche quando avesse fatto riferimento a norme di diritto senza menzionare l'equità della decisione, dovendo ritenersi, in quest'ultimo caso, che il giudicante avesse dato per implicito la corrispondenza delle norme di diritto alle regole di equità (Cass., Sez. I, 17 maggio 1995, n. 5422). Il nuovo testo dell'art. 113 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, al secondo comma prevede che "il giudice di pace decide secondo equità la cause il cui valore non eccede lire due milioni".
Rispetto alla normativa previgente, la disposizione contempla due innovazioni di considerevole rilievo. L'ambito del giudizio di equità non si estende a tutte le controversie di competenza del giudice di pace, ma viene limitato a quelle il cui valore non eccede i due milioni di lire. Nella nuova formulazione è venuto meno il richiamo ai principi generali della materia, alla cui osservanza il conciliatore era tenuto.
Di considerevole rilevanza appare il mancato richiamo ai principi regolatori della materia, in quanto denota il chiaro intento legislativo di circoscrivere l'ambito delle impugnazioni delle sentenze dichiarate espressamente non appellabili (art. 339 comma 3 cod. proc. civ. , secondo cui sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità"). Il che significa che, per le cause di circoscritto valore economico, il legislatore ha voluto fissare un limite assai rigoroso alle impugnazioni. Tenuto conto del mancato richiamo ai principi regolatori della materia, il ricorso contro il giudice di pace per violazione o falsa applicazione di norme di diritto si può ammettere per violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, delle norme concernenti materie sottoposte a riserva assoluta di legge e delle regole processuali.
2.- Ciò posto non può essere accolto nessuno dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente perché valore inferiore ai due milioni - e, come tale, decisa secondo equità, a norma dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ. - nessuna censura prospetta la violazione di norme costituzionali, di principi generali dell'ordinamento, di norme concernenti materie sottoposte a riserva assoluta di legge o di regole processuali.
2.1 Non il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia l'erronea interpretazione della giuridica efficacia del decreto del Tribunale di Civitavecchia 15 maggio 1995; violazione degli artt.1105 - 1130 cod. civ. , 101 cod. proc., civ. in relazione all'art. 360 n. 5 stesso codice. Questa censura, infatti, investe i poteri attribuiti all'amministratore dallo statuto del consorzio e la rilevanza e gli effetti della nomina dell'amministratore giudiziario.
2.2 Non il secondo motivo, con cui la ricorrente denuncia la inesigibilità del contributo. Violazione degli artt. 1100, 1104 e 1105 cod. civ. , in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Anche questo motivo riguarda i poteri dell'amministratore giudiziario, quali risultano dal combinato disposto dello statuto del consorzio e del decreto di nomina.
2.3 Non il terzo motivo, con il quale la ricorrente denunzia violazione dell'art. 1284 cod. civ. , in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , in ordine alla misura degli interessi liquidati.
L'ultima censura, infatti, riguarda soltanto la interpretazione dello statuto.
3.- Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida quanto alle spese vive in lire 83.500, oltre lire 500.000 per gli onorari.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999