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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/12/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa IA NO LO, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 446\2025 Reg. Gen. vertente tra
C.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MONNI
MICAELA ;
- parte appellante-
CONTRO
, c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa come in atti dall'avv. MOCCI CATERINA;
-parte appellata-
OGGETTO: altri rapporti condominiali;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 dicembre 2019, il in Parte_2 Parte_1
otteneva dal Giudice di Pace di Cagliari il decreto ingiuntivo n. 2535/2019, per l'importo di € 3.515,81 oltre interessi e spese, nei confronti di Controparte_1
e , comproprietari dell'unità A2, a titolo di oneri condominiali ordinari e CP_2
straordinari, allegando: i) Bilancio preventivo ordinario 2019; ii) Bilancio consuntivo ordinario 2018; iii) Bilancio consuntivo straordinario 05.12.2016–31.12.2018; iv) Situazione versamenti al 22.11.2019 / 31.12.2019 per l'unità A2. Il decreto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.
Gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo la mancanza di prova scritta idonea
– al momento della domanda monitoria – per due specifiche voci extra-bilancio imputate all'unità A2 e riportate unicamente nella “situazione versamenti”: a) €
1.152,13 a titolo di “Saldo lavori straordinari 'Manutenzione Edificio' fuori preventivo”; b) € 34,45 a titolo di “Rata placcaggio zoccolatura esterna fuori preventivo”.
Con sentenza n. 885/2024, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, revocava il decreto e condannava il alle spese, rilevando che le due poste non Parte_1
risultavano da bilanci deliberati e che le fatture giustificative erano successive all'istanza monitoria.
Il ha proposto appello articolando due motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove, sostenendo che il Giudice di Pace avrebbe omesso di considerare che le somme richieste erano state preventivate e approvate dalle assemblee condominiali, come risulta dai verbali del 05 dicembre 2016, 07 febbraio 2018, 23 maggio 2018 e 08 febbraio 2019, e che tali importi emergerebbero dai bilanci prodotti in giudizio.
Con il secondo motivo, il ha censurato la regolazione delle spese di lite, Parte_1
lamentando che il primo giudice non avrebbe considerato la soccombenza reciproca, in quanto nel corso del giudizio sarebbero stati effettuati pagamenti parziali da parte degli opponenti. Inoltre, ha evidenziato che la liquidazione delle spese in € 1.200,00 sia abnorme e sproporzionata rispetto all'attività effettivamente svolta, invocando una riduzione dell'importo.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 14.10.2025 il procedimento è stato assegnato a questo giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 e all'udienza del 28.11.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito specificati.
Va premesso che il giudizio di appello è circoscritto ai motivi specifici dedotti dall'appellante (art. 342 c.p.c.). Il Tribunale, pertanto, si pronuncia solo sui motivi di appello, senza riesaminare questioni non devolute o assorbite.
Tanto posto, con riguardo al primo motivo di appello si osserva che il Giudice di Pace ha revocato il decreto ingiuntivo rilevando che le due voci extra € 1.152,13 (saldo lavori straordinari “fuori preventivo”) e € 34,45 (placcaggio zoccolatura) non risultavano deliberate né ripartite nei bilanci approvati, e comparivano solo nel documento unilaterale “situazione versamenti”, privo del valore di prova scritta ai fini del monitorio;
ha inoltre reputato irrilevanti le fatture successive al decreto
(17.02.2020).
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha richiamato il preventivo straordinario
2016, il consuntivo 2018 e il verbale 23.05.2018 per sostenere l'idoneità del titolo deliberativo anche sul saldo lavori e sul placcaggio;
tuttavia, alla data del monitorio, le due voci non erano assistite da una delibera specifica e ripartizione esigibile verso la né risultavano in un documento approvato dall'assemblea (il che impediva CP_1
l'emissione del decreto per tali poste). La successiva fatturazione del 2020 non può retroagire a integrare la prova scritta del credito al momento della domanda monitoria.
Pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo si conferma corretta sul profilo decisivo del difetto di titolo/prova per le voci extra.
Si evidenzia —ai soli fini ricognitivi— che una parte delle somme ingiunte era comunque, in astratto, “dovuta” (quote ordinarie 2019 e saldo iniziale): tali importi risultavano approvati nel preventivo ordinario 2019 e non sono stati impugnati;
la infatti, ha versato in corso di causa € 2.329,35 (quote non contestate), riducendo CP_1
l'oggetto del contendere al residuo € 1.186,48. Tuttavia, questa parziale debenza—poi soddisfatta—non incide sulla legittimità della revoca integrale del decreto, che era stato emesso includendo voci non provate e privo, nella sua interezza, della necessaria prova scritta al momento della domanda;
né, in assenza di motivo di impugnazione sul punto, occorre una condanna sostitutiva sulle somme ormai pagate. Il primo motivo di gravame va, in definitiva, rigettato.
L'appellante ha altresì lamentato la violazione delle norme sulla liquidazione delle spese di lite. Egli ha sostenuto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto riconoscere una soccombenza reciproca, in considerazione dei pagamenti parziali effettuati in corso di causa, e che la liquidazione delle spese in € 1.200,00 sarebbe abnorme e sproporzionata rispetto all'attività svolta.
Si osserva che la condanna alle spese segue il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), letto alla luce del criterio di causalità; la compensazione può essere disposta in presenza di soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 c.p.c.). Le Sezioni
Unite hanno chiarito che, in caso di soccombenza reciproca—anche parziale/virtuale— la condanna integrale alle spese non è conforme ai principi e va sostituita con una regolazione proporzionata e motivata (Cass., Sez. Un., 20.10.2022, n. 32061).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha accolto integralmente l'opposizione e condannato il alle spese (€ 1.200,00). Tale statuizione non considera che Parte_1
l'opposizione era solo parzialmente fondata: la documentazione in atti (in particolare, preventivo ordinario 2019 e verbale 08.02.2019) dimostra che una parte consistente delle somme ingiunte era dovuta (quote ordinarie 2019 e saldo iniziale), sicché
l'opponente ha pagato spontaneamente € 2.329,35 in corso di causa, lasciando controverso solo il residuo € 1.186,48—poi non riconosciuto in sentenza perché relativo alle voci extra prive di titolo/prova. In altri termini, l'opposizione ha colpito solo le due poste extra;
per il resto, la debenza era sussistente e infatti soddisfatta. Ciò rende evidente una soccombenza reciproca: il soccombente sul merito Parte_1
delle voci extra e sulla revoca del D.I. e l'opponente “soccombente” quanto al credito dovuto (ordinarie/saldo iniziale), avendo adempiuto e ridotto il valore del giudizio da
€ 3.515,81 a € 1.186,48.
Pertanto, considerata la causalità dell'iniziativa monitoria (comprensiva di voci non provate) e la parziale debenza (poi pagata) delle somme ordinarie, è equo disporre una compensazione integrale delle spese di primo grado. La sentenza impugnata va, quindi, riformata limitatamente alla statuizione sulle spese, che si compensano.
Persistendo una soccombenza reciproca (rigetto del primo motivo;
accoglimento del secondo), le spese del presente grado si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata limitatamente alle spese di lite di primo grado, che compensa tra le parti;
e conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso il 28.12.2025
IL GIUDICE IA NO LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa IA NO LO, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 446\2025 Reg. Gen. vertente tra
C.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MONNI
MICAELA ;
- parte appellante-
CONTRO
, c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa come in atti dall'avv. MOCCI CATERINA;
-parte appellata-
OGGETTO: altri rapporti condominiali;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 dicembre 2019, il in Parte_2 Parte_1
otteneva dal Giudice di Pace di Cagliari il decreto ingiuntivo n. 2535/2019, per l'importo di € 3.515,81 oltre interessi e spese, nei confronti di Controparte_1
e , comproprietari dell'unità A2, a titolo di oneri condominiali ordinari e CP_2
straordinari, allegando: i) Bilancio preventivo ordinario 2019; ii) Bilancio consuntivo ordinario 2018; iii) Bilancio consuntivo straordinario 05.12.2016–31.12.2018; iv) Situazione versamenti al 22.11.2019 / 31.12.2019 per l'unità A2. Il decreto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.
Gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo la mancanza di prova scritta idonea
– al momento della domanda monitoria – per due specifiche voci extra-bilancio imputate all'unità A2 e riportate unicamente nella “situazione versamenti”: a) €
1.152,13 a titolo di “Saldo lavori straordinari 'Manutenzione Edificio' fuori preventivo”; b) € 34,45 a titolo di “Rata placcaggio zoccolatura esterna fuori preventivo”.
Con sentenza n. 885/2024, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, revocava il decreto e condannava il alle spese, rilevando che le due poste non Parte_1
risultavano da bilanci deliberati e che le fatture giustificative erano successive all'istanza monitoria.
Il ha proposto appello articolando due motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove, sostenendo che il Giudice di Pace avrebbe omesso di considerare che le somme richieste erano state preventivate e approvate dalle assemblee condominiali, come risulta dai verbali del 05 dicembre 2016, 07 febbraio 2018, 23 maggio 2018 e 08 febbraio 2019, e che tali importi emergerebbero dai bilanci prodotti in giudizio.
Con il secondo motivo, il ha censurato la regolazione delle spese di lite, Parte_1
lamentando che il primo giudice non avrebbe considerato la soccombenza reciproca, in quanto nel corso del giudizio sarebbero stati effettuati pagamenti parziali da parte degli opponenti. Inoltre, ha evidenziato che la liquidazione delle spese in € 1.200,00 sia abnorme e sproporzionata rispetto all'attività effettivamente svolta, invocando una riduzione dell'importo.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 14.10.2025 il procedimento è stato assegnato a questo giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 e all'udienza del 28.11.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito specificati.
Va premesso che il giudizio di appello è circoscritto ai motivi specifici dedotti dall'appellante (art. 342 c.p.c.). Il Tribunale, pertanto, si pronuncia solo sui motivi di appello, senza riesaminare questioni non devolute o assorbite.
Tanto posto, con riguardo al primo motivo di appello si osserva che il Giudice di Pace ha revocato il decreto ingiuntivo rilevando che le due voci extra € 1.152,13 (saldo lavori straordinari “fuori preventivo”) e € 34,45 (placcaggio zoccolatura) non risultavano deliberate né ripartite nei bilanci approvati, e comparivano solo nel documento unilaterale “situazione versamenti”, privo del valore di prova scritta ai fini del monitorio;
ha inoltre reputato irrilevanti le fatture successive al decreto
(17.02.2020).
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha richiamato il preventivo straordinario
2016, il consuntivo 2018 e il verbale 23.05.2018 per sostenere l'idoneità del titolo deliberativo anche sul saldo lavori e sul placcaggio;
tuttavia, alla data del monitorio, le due voci non erano assistite da una delibera specifica e ripartizione esigibile verso la né risultavano in un documento approvato dall'assemblea (il che impediva CP_1
l'emissione del decreto per tali poste). La successiva fatturazione del 2020 non può retroagire a integrare la prova scritta del credito al momento della domanda monitoria.
Pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo si conferma corretta sul profilo decisivo del difetto di titolo/prova per le voci extra.
Si evidenzia —ai soli fini ricognitivi— che una parte delle somme ingiunte era comunque, in astratto, “dovuta” (quote ordinarie 2019 e saldo iniziale): tali importi risultavano approvati nel preventivo ordinario 2019 e non sono stati impugnati;
la infatti, ha versato in corso di causa € 2.329,35 (quote non contestate), riducendo CP_1
l'oggetto del contendere al residuo € 1.186,48. Tuttavia, questa parziale debenza—poi soddisfatta—non incide sulla legittimità della revoca integrale del decreto, che era stato emesso includendo voci non provate e privo, nella sua interezza, della necessaria prova scritta al momento della domanda;
né, in assenza di motivo di impugnazione sul punto, occorre una condanna sostitutiva sulle somme ormai pagate. Il primo motivo di gravame va, in definitiva, rigettato.
L'appellante ha altresì lamentato la violazione delle norme sulla liquidazione delle spese di lite. Egli ha sostenuto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto riconoscere una soccombenza reciproca, in considerazione dei pagamenti parziali effettuati in corso di causa, e che la liquidazione delle spese in € 1.200,00 sarebbe abnorme e sproporzionata rispetto all'attività svolta.
Si osserva che la condanna alle spese segue il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), letto alla luce del criterio di causalità; la compensazione può essere disposta in presenza di soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 c.p.c.). Le Sezioni
Unite hanno chiarito che, in caso di soccombenza reciproca—anche parziale/virtuale— la condanna integrale alle spese non è conforme ai principi e va sostituita con una regolazione proporzionata e motivata (Cass., Sez. Un., 20.10.2022, n. 32061).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha accolto integralmente l'opposizione e condannato il alle spese (€ 1.200,00). Tale statuizione non considera che Parte_1
l'opposizione era solo parzialmente fondata: la documentazione in atti (in particolare, preventivo ordinario 2019 e verbale 08.02.2019) dimostra che una parte consistente delle somme ingiunte era dovuta (quote ordinarie 2019 e saldo iniziale), sicché
l'opponente ha pagato spontaneamente € 2.329,35 in corso di causa, lasciando controverso solo il residuo € 1.186,48—poi non riconosciuto in sentenza perché relativo alle voci extra prive di titolo/prova. In altri termini, l'opposizione ha colpito solo le due poste extra;
per il resto, la debenza era sussistente e infatti soddisfatta. Ciò rende evidente una soccombenza reciproca: il soccombente sul merito Parte_1
delle voci extra e sulla revoca del D.I. e l'opponente “soccombente” quanto al credito dovuto (ordinarie/saldo iniziale), avendo adempiuto e ridotto il valore del giudizio da
€ 3.515,81 a € 1.186,48.
Pertanto, considerata la causalità dell'iniziativa monitoria (comprensiva di voci non provate) e la parziale debenza (poi pagata) delle somme ordinarie, è equo disporre una compensazione integrale delle spese di primo grado. La sentenza impugnata va, quindi, riformata limitatamente alla statuizione sulle spese, che si compensano.
Persistendo una soccombenza reciproca (rigetto del primo motivo;
accoglimento del secondo), le spese del presente grado si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata limitatamente alle spese di lite di primo grado, che compensa tra le parti;
e conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso il 28.12.2025
IL GIUDICE IA NO LO