Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 7758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7758 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03925/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3925 del 2025, proposto da
Consiglia Benedetti, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 13.06.2025 di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In data 13.06.2025 la ricorrente presentava alla Regione Campania un’istanza di accesso ai documenti amministrativi, avente ad oggetto l’ostensione di specifici atti concernenti l’avviso di accertamento n. 964262516785, notificato il 17.08.2022.
Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione, la ricorrente insorgeva avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione all’accesso.
Non si costituiva la intimata Regione, epperò, con memoria conclusionale, la stessa ricorrente allegava e comprovava la circostanza che, in data 19.08.2025, essa Regione aveva fornito la documentazione richiesta; di qui la richiesta di parte ricorrente volta alla cessazione della materia del contendere, solo insistendosi –alla stregua del criterio della soccombenza virtuale –per la condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Il ricorso va definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che l’interesse ostensivo quivi azionato, siccome ex professo dichiarato dalla stessa ricorrente, è stato integralmente soddisfatto.
Può dirsi, dunque:
- realizzato il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo di cui era titolare la ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui essa ricorrente aspirava, id est la acquisizione di dati ed informazioni presso la Amministrazione all’uopo compulsata;
- integrata la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
In punto di spese, va infine rilevato che:
- la istanza di accesso rimonta al 13 giugno 2025;
- il ricorso che ne occupa è stato notificato e depositato in data 29 luglio 2025, ben prima della scadenza del termine decadenziale che, tenuto conto del periodo sospensione feriale, sarebbe spirato nella seconda decade di settembre;
- il positivo riscontro della Regione si è concretato in data 19 agosto 2025, id est poco meno di un mese prima della scadenza del termine per la proposizione del presente ricorso che, indi, ben avrebbe potuto, e dovuto, essere evitata, sol che si fosse atteso ancora qualche giorno.
Le peculiari connotazioni della controversia, e la scansione temporale che la connota, inducono, pertanto, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
IN EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | IN EL |
IL SEGRETARIO