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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/11/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG LA Presidente
LE MO IC relatrice
BE AG IC
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3699/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2025
DA
( rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MOZZINI MONICA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MOZZINI MONICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi OR e , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle dovute trascrizioni;
2. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di portare la propria residenza ove riterranno opportuno, dandosene reciproca comunicazione e con obbligo di mutuo reciproco rispetto.
3. La FI minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dai genitori, i quali, invece, eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e dovranno assumere di comune accordo, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni e desideri del figlio, tutte le decisioni di maggior interesse in ordine all'istruzione, formazione, educazione e salute.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la FI , nel rispetto delle esigenze della Per_1 minore e dei suoi impegni, durante la settimana in giorni e con modalità che concorderà di volta in volta con la moglie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno genitore.
La minore, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà con il padre un periodo anche non consecutivo di quindici giorni nei mesi estivi, periodo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e sette giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie, avendo cura di alternare la permanenza presso il padre e la madre nei giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni.
5. Il OR verserà mensilmente alla ORa , a titolo di concorso nel Pt_1 CP_1 mantenimento della FI , la somma mensile di euro 250,00 Per_1 (duecentocinquanta/00) a partire dal mese di agosto 2025. L'importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese di competenza mediante bonifico bancario sulle coordinate che la ORa andrà ad indicare e sarà soggetto a rivalutazione CP_1 annuale in base agli indici ISTAT.
6. I genitori contribuiranno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , secondo il protocollo adottato dal Per_1
Tribunale di Mantova e comunque come di seguito specificate:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
2 - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00
(cinquecento/00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure -anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7. I ricorrenti convengono che l'assegno unico per la FI verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori salvo accordi diversi che potranno intercorrere direttamente tra gli stessi.
8. Entrambi i genitori fruiranno delle detrazioni fiscali per la FI a carico, se possibile, così come entrambi, sussistendone i presupposti, potranno richiedere sgravi fiscali in ragione delle spese sostenute nell'interesse della minore. A tale fine le certificazioni di
3 spesa dovranno essere intestate e/o riferite esplicitamente alla FI o a chi sostiene la spesa.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando al reciproco mantenimento.
10. I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio sia per gli stessi sia per la minore.
11. Spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in PIEVE DI CORIANO in data 18/07/2009 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 8, parte II, serie C, anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIEVE DI CORIANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.11.2025
4 La IC relatrice
LE MO
Il Presidente
RG LA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG LA Presidente
LE MO IC relatrice
BE AG IC
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3699/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2025
DA
( rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MOZZINI MONICA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MOZZINI MONICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi OR e , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle dovute trascrizioni;
2. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di portare la propria residenza ove riterranno opportuno, dandosene reciproca comunicazione e con obbligo di mutuo reciproco rispetto.
3. La FI minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dai genitori, i quali, invece, eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e dovranno assumere di comune accordo, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni e desideri del figlio, tutte le decisioni di maggior interesse in ordine all'istruzione, formazione, educazione e salute.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la FI , nel rispetto delle esigenze della Per_1 minore e dei suoi impegni, durante la settimana in giorni e con modalità che concorderà di volta in volta con la moglie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno genitore.
La minore, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà con il padre un periodo anche non consecutivo di quindici giorni nei mesi estivi, periodo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e sette giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie, avendo cura di alternare la permanenza presso il padre e la madre nei giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni.
5. Il OR verserà mensilmente alla ORa , a titolo di concorso nel Pt_1 CP_1 mantenimento della FI , la somma mensile di euro 250,00 Per_1 (duecentocinquanta/00) a partire dal mese di agosto 2025. L'importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese di competenza mediante bonifico bancario sulle coordinate che la ORa andrà ad indicare e sarà soggetto a rivalutazione CP_1 annuale in base agli indici ISTAT.
6. I genitori contribuiranno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , secondo il protocollo adottato dal Per_1
Tribunale di Mantova e comunque come di seguito specificate:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
2 - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00
(cinquecento/00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure -anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7. I ricorrenti convengono che l'assegno unico per la FI verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori salvo accordi diversi che potranno intercorrere direttamente tra gli stessi.
8. Entrambi i genitori fruiranno delle detrazioni fiscali per la FI a carico, se possibile, così come entrambi, sussistendone i presupposti, potranno richiedere sgravi fiscali in ragione delle spese sostenute nell'interesse della minore. A tale fine le certificazioni di
3 spesa dovranno essere intestate e/o riferite esplicitamente alla FI o a chi sostiene la spesa.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando al reciproco mantenimento.
10. I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio sia per gli stessi sia per la minore.
11. Spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in PIEVE DI CORIANO in data 18/07/2009 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 8, parte II, serie C, anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIEVE DI CORIANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.11.2025
4 La IC relatrice
LE MO
Il Presidente
RG LA
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