Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5233
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Inadempimento contrattuale della banca

    La banca ha esercitato il recesso unilateralmente, ma la restituzione del saldo attivo è avvenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio. La condotta della banca è stata ritenuta non conforme ai principi di correttezza e buona fede, sebbene la condotta dell'attore abbia contribuito al ritardo.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'art. 126-septiesdecies TUB

    La norma invocata non è applicabile alla fattispecie in esame, che riguarda la chiusura di un conto corrente bancario e la successiva restituzione del saldo, e non già una procedura di portabilità dei servizi di pagamento verso altro intermediario. In ogni caso, difetta la prova di un danno ulteriore causalmente ricollegabile al ritardo, tenuto conto altresì del concorso causale della condotta dell'attore.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno

    L'attore non ha fornito prova concreta dell'esistenza di un pregiudizio ulteriore, diverso e ulteriore rispetto alla temporanea indisponibilità della somma giacente sul conto, non potendo il danno ritenersi in re ipsa. Le allegazioni relative al pregiudizio sofferto risultano generiche e non supportate da elementi oggettivi idonei a dimostrare, ad esempio, l'assunzione di obbligazioni onerose, la perdita di specifiche occasioni economiche ovvero l'insorgenza di un danno non patrimoniale giuridicamente rilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5233
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 5233
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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