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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 7510/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Corrado d'Ambrosio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 01/10/2021 al n. 7510/2021 R.G., avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario, e vertente
TRA
Parte_1
Avv. SINISCALCHI MARIACARMELA
E
ING CP_1
Avv. POLACCHINI PAOLA
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, deducendo l'illegittima mancata restituzione del Controparte_2
1 saldo attivo di un conto corrente a lui intestato, chiuso unilateralmente dall'istituto di credito.
In particolare, l'attore esponeva che in data 27 gennaio 2021 riceveva da CP_2
estratto conto di chiusura del conto corrente n. 1180234, dal quale risultava che il rapporto era stato chiuso in data 30 novembre 2020 con un saldo attivo pari a €
23.113,00 in favore del correntista, senza che tale chiusura fosse stata preceduta da alcuna comunicazione di recesso o di preavviso.
A seguito della ricezione dell'estratto conto, l'attore comunicava alla banca, mediante email e PEC del 27 gennaio 2021, di prendere atto del recesso e chiedeva che il saldo attivo fosse bonificato su altro conto corrente a lui intestato, indicandone gli estremi. A tale comunicazione seguiva risposta con la quale invitava il CP_2
correntista a rivolgersi ad altra struttura dell'istituto.
Nei giorni successivi l'attore reiterava la richiesta di restituzione del saldo attivo mediante ulteriori email inviate in data 2 febbraio 2021, ricevendo indicazioni dal servizio clienti circa la necessità di contattare telefonicamente un operatore mediante l'inserimento di codice cliente e PIN. L'attore rappresentava tuttavia di aver smarrito tali credenziali, circostanza che gli impediva l'accesso ai canali ordinari di assistenza.
Persistendo il mancato pagamento, in data 11 febbraio 2021 l'attore inviava ulteriori comunicazioni, anche a mezzo PEC, chiedendo l'immediata restituzione del saldo attivo e specificando l'impossibilità di utilizzare il servizio clienti per la perdita delle credenziali di accesso. Nonostante tali comunicazioni, la banca non provvedeva alla restituzione delle somme.
In data 16 marzo 2021, l'attrice, per il tramite del proprio difensore, presentava formale reclamo secondo le modalità indicate sul sito dell'intermediario, chiedendo il pagamento del saldo attivo mediante bonifico su conto corrente intestato all'attore.
Il reclamo veniva inviato sia a mezzo email che a mezzo PEC, ma quest'ultima risultava non consegnata per problemi della casella ricevente dell'istituto.
2 Con comunicazione del 6 aprile 2021, riscontrava il reclamo, CP_2
confermando di aver esercitato il recesso dal contratto e affermando di non poter procedere alla liquidazione del saldo in assenza dell'invio di uno specifico modulo, allegato alla comunicazione di recesso, che la banca dichiarava essere stato inviato in precedenza a mezzo raccomandata. L'attore deduceva tuttavia di non aver mai ricevuto tale comunicazione, risultata in giacenza.
Nonostante ulteriori solleciti e l'invio della documentazione richiesta, la banca continuava a non restituire le somme. In data 5 luglio 2021 l'attore formulava un'ulteriore richiesta di pagamento e successivamente esperiva il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. La mediazione si concludeva con esito negativo, in quanto la banca dichiarava di non voler procedere a tentativi conciliativi.
Persistendo l'inadempimento, l'attore introduceva il presente giudizio chiedendo la condanna della banca alla restituzione del saldo attivo, al pagamento dell'indennizzo previsto dal TUB e al risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio, e in particolare solo dopo la notifica dell'atto di citazione e il deposito di ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., provvedeva in data 28 CP_2
dicembre 2021 alla restituzione del saldo attivo del conto corrente.
Il procedimento cautelare veniva successivamente riunito al giudizio di merito ai fini della liquidazione delle spese.
Espletata la fase istruttoria mediante deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragione della decisione
Dalla ricostruzione dei fatti, documentalmente provata e sostanzialmente non contestata, emerge che il rapporto di conto corrente intestato all'attore è stato chiuso unilateralmente da in data 30.11.2020 con saldo attivo in favore del CP_2
correntista pari ad euro 23.113,00.
3 È altresì pacifico che la restituzione di tale saldo sia avvenuta solo in data
28.12.2021, e dunque successivamente all'instaurazione del presente giudizio e al deposito del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., circostanza che integra un indice rilevante ai fini della valutazione della condotta della banca.
Il giudicante ritiene che l'obbligazione della banca di restituire al correntista il saldo attivo a seguito della chiusura del conto costituisce obbligazione primaria e immediata, che deve essere adempiuta secondo i canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Nel caso di specie, la protratta indisponibilità delle somme in capo all'attore, per un arco temporale significativo, non può ritenersi conforme a tali principi, né può essere giustificata dalla mera allegazione della mancata trasmissione di un modulo specifico, a fronte delle reiterate comunicazioni con cui il correntista aveva manifestato la volontà di ottenere la liquidazione del saldo e aveva indicato le coordinate bancarie di accredito.
Tuttavia, non può essere ignorato che alla dilatazione dei tempi di restituzione abbia contribuito anche la condotta dell'attore, il quale non ha provveduto tempestivamente alla trasmissione del modulo richiesto dalla banca secondo la procedura da questa indicata, pur essendo stato più volte sollecitato in tal senso.
Ne consegue che la responsabilità della convenuta deve essere affermata in termini di inadempimento contrattuale, ma senza che ciò consenta di ritenere la banca integralmente ed esclusivamente responsabile del ritardo nella restituzione delle somme.
Discorso diverso e a farsi deve essere fatto con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, l'attore non ha fornito prova concreta dell'esistenza di un pregiudizio ulteriore, diverso e ulteriore rispetto alla temporanea indisponibilità della somma giacente sul conto, non potendo il danno ritenersi in re ipsa. La liquidazione
4 equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone infatti la prova dell'an del danno, prova che nella fattispecie difetta.
Le allegazioni relative al pregiudizio sofferto risultano generiche e non supportate da elementi oggettivi idonei a dimostrare, ad esempio, l'assunzione di obbligazioni onerose, la perdita di specifiche occasioni economiche ovvero l'insorgenza di un danno non patrimoniale giuridicamente rilevante.
Quanto alla richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 126-septiesdecies del Testo
Unico Bancario, la stessa non è fondata.
La norma invocata disciplina il trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento e la relativa responsabilità in caso di ritardo;
essa non risulta applicabile alla fattispecie in esame, che riguarda la chiusura di un conto corrente bancario e la successiva restituzione del saldo, e non già una procedura di portabilità dei servizi di pagamento verso altro intermediario.
In ogni caso, anche a voler ritenere astrattamente applicabile la disciplina richiamata, difetta la prova di un danno ulteriore causalmente ricollegabile al ritardo, tenuto conto altresì del concorso causale della condotta dell'attore, che ha inciso sulla tempistica dell'adempimento.
Nonostante il rigetto delle domande risarcitorie, non sfugge al giudicante che la restituzione del saldo attivo è avvenuta solo a seguito dell'instaurazione del giudizio, sicché la banca deve ritenersi sostanzialmente soccombente rispetto alla pretesa principale dell'attore.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, espungendo la fase istruttoria in quanto non concretamente espletata.
P.Q.M.
ACCOGLIE parzialmente la domanda nei limiti indicati in parte motiva;
CONDANNA al rimborso delle spese processuali in favore CP_2
dell'attore, che liquida in complessivi euro 3.397,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap, Iva e
5 accessori di legge, da disporsi a favore dell'avvocato costituito per dichiarato anticipo.
Si comunichi.
Salerno, lì 19/12/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Corrado d'Ambrosio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Corrado d'Ambrosio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 01/10/2021 al n. 7510/2021 R.G., avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario, e vertente
TRA
Parte_1
Avv. SINISCALCHI MARIACARMELA
E
ING CP_1
Avv. POLACCHINI PAOLA
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, deducendo l'illegittima mancata restituzione del Controparte_2
1 saldo attivo di un conto corrente a lui intestato, chiuso unilateralmente dall'istituto di credito.
In particolare, l'attore esponeva che in data 27 gennaio 2021 riceveva da CP_2
estratto conto di chiusura del conto corrente n. 1180234, dal quale risultava che il rapporto era stato chiuso in data 30 novembre 2020 con un saldo attivo pari a €
23.113,00 in favore del correntista, senza che tale chiusura fosse stata preceduta da alcuna comunicazione di recesso o di preavviso.
A seguito della ricezione dell'estratto conto, l'attore comunicava alla banca, mediante email e PEC del 27 gennaio 2021, di prendere atto del recesso e chiedeva che il saldo attivo fosse bonificato su altro conto corrente a lui intestato, indicandone gli estremi. A tale comunicazione seguiva risposta con la quale invitava il CP_2
correntista a rivolgersi ad altra struttura dell'istituto.
Nei giorni successivi l'attore reiterava la richiesta di restituzione del saldo attivo mediante ulteriori email inviate in data 2 febbraio 2021, ricevendo indicazioni dal servizio clienti circa la necessità di contattare telefonicamente un operatore mediante l'inserimento di codice cliente e PIN. L'attore rappresentava tuttavia di aver smarrito tali credenziali, circostanza che gli impediva l'accesso ai canali ordinari di assistenza.
Persistendo il mancato pagamento, in data 11 febbraio 2021 l'attore inviava ulteriori comunicazioni, anche a mezzo PEC, chiedendo l'immediata restituzione del saldo attivo e specificando l'impossibilità di utilizzare il servizio clienti per la perdita delle credenziali di accesso. Nonostante tali comunicazioni, la banca non provvedeva alla restituzione delle somme.
In data 16 marzo 2021, l'attrice, per il tramite del proprio difensore, presentava formale reclamo secondo le modalità indicate sul sito dell'intermediario, chiedendo il pagamento del saldo attivo mediante bonifico su conto corrente intestato all'attore.
Il reclamo veniva inviato sia a mezzo email che a mezzo PEC, ma quest'ultima risultava non consegnata per problemi della casella ricevente dell'istituto.
2 Con comunicazione del 6 aprile 2021, riscontrava il reclamo, CP_2
confermando di aver esercitato il recesso dal contratto e affermando di non poter procedere alla liquidazione del saldo in assenza dell'invio di uno specifico modulo, allegato alla comunicazione di recesso, che la banca dichiarava essere stato inviato in precedenza a mezzo raccomandata. L'attore deduceva tuttavia di non aver mai ricevuto tale comunicazione, risultata in giacenza.
Nonostante ulteriori solleciti e l'invio della documentazione richiesta, la banca continuava a non restituire le somme. In data 5 luglio 2021 l'attore formulava un'ulteriore richiesta di pagamento e successivamente esperiva il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. La mediazione si concludeva con esito negativo, in quanto la banca dichiarava di non voler procedere a tentativi conciliativi.
Persistendo l'inadempimento, l'attore introduceva il presente giudizio chiedendo la condanna della banca alla restituzione del saldo attivo, al pagamento dell'indennizzo previsto dal TUB e al risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio, e in particolare solo dopo la notifica dell'atto di citazione e il deposito di ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., provvedeva in data 28 CP_2
dicembre 2021 alla restituzione del saldo attivo del conto corrente.
Il procedimento cautelare veniva successivamente riunito al giudizio di merito ai fini della liquidazione delle spese.
Espletata la fase istruttoria mediante deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragione della decisione
Dalla ricostruzione dei fatti, documentalmente provata e sostanzialmente non contestata, emerge che il rapporto di conto corrente intestato all'attore è stato chiuso unilateralmente da in data 30.11.2020 con saldo attivo in favore del CP_2
correntista pari ad euro 23.113,00.
3 È altresì pacifico che la restituzione di tale saldo sia avvenuta solo in data
28.12.2021, e dunque successivamente all'instaurazione del presente giudizio e al deposito del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., circostanza che integra un indice rilevante ai fini della valutazione della condotta della banca.
Il giudicante ritiene che l'obbligazione della banca di restituire al correntista il saldo attivo a seguito della chiusura del conto costituisce obbligazione primaria e immediata, che deve essere adempiuta secondo i canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Nel caso di specie, la protratta indisponibilità delle somme in capo all'attore, per un arco temporale significativo, non può ritenersi conforme a tali principi, né può essere giustificata dalla mera allegazione della mancata trasmissione di un modulo specifico, a fronte delle reiterate comunicazioni con cui il correntista aveva manifestato la volontà di ottenere la liquidazione del saldo e aveva indicato le coordinate bancarie di accredito.
Tuttavia, non può essere ignorato che alla dilatazione dei tempi di restituzione abbia contribuito anche la condotta dell'attore, il quale non ha provveduto tempestivamente alla trasmissione del modulo richiesto dalla banca secondo la procedura da questa indicata, pur essendo stato più volte sollecitato in tal senso.
Ne consegue che la responsabilità della convenuta deve essere affermata in termini di inadempimento contrattuale, ma senza che ciò consenta di ritenere la banca integralmente ed esclusivamente responsabile del ritardo nella restituzione delle somme.
Discorso diverso e a farsi deve essere fatto con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, l'attore non ha fornito prova concreta dell'esistenza di un pregiudizio ulteriore, diverso e ulteriore rispetto alla temporanea indisponibilità della somma giacente sul conto, non potendo il danno ritenersi in re ipsa. La liquidazione
4 equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone infatti la prova dell'an del danno, prova che nella fattispecie difetta.
Le allegazioni relative al pregiudizio sofferto risultano generiche e non supportate da elementi oggettivi idonei a dimostrare, ad esempio, l'assunzione di obbligazioni onerose, la perdita di specifiche occasioni economiche ovvero l'insorgenza di un danno non patrimoniale giuridicamente rilevante.
Quanto alla richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 126-septiesdecies del Testo
Unico Bancario, la stessa non è fondata.
La norma invocata disciplina il trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento e la relativa responsabilità in caso di ritardo;
essa non risulta applicabile alla fattispecie in esame, che riguarda la chiusura di un conto corrente bancario e la successiva restituzione del saldo, e non già una procedura di portabilità dei servizi di pagamento verso altro intermediario.
In ogni caso, anche a voler ritenere astrattamente applicabile la disciplina richiamata, difetta la prova di un danno ulteriore causalmente ricollegabile al ritardo, tenuto conto altresì del concorso causale della condotta dell'attore, che ha inciso sulla tempistica dell'adempimento.
Nonostante il rigetto delle domande risarcitorie, non sfugge al giudicante che la restituzione del saldo attivo è avvenuta solo a seguito dell'instaurazione del giudizio, sicché la banca deve ritenersi sostanzialmente soccombente rispetto alla pretesa principale dell'attore.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, espungendo la fase istruttoria in quanto non concretamente espletata.
P.Q.M.
ACCOGLIE parzialmente la domanda nei limiti indicati in parte motiva;
CONDANNA al rimborso delle spese processuali in favore CP_2
dell'attore, che liquida in complessivi euro 3.397,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap, Iva e
5 accessori di legge, da disporsi a favore dell'avvocato costituito per dichiarato anticipo.
Si comunichi.
Salerno, lì 19/12/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Corrado d'Ambrosio
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