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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.382/2024 RGN
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ciancio ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Superiore alla via Roma n.12- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Giovanni Controparte_1
D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al corso Secondigliano n.230 – appellata
E appellata contumace Controparte_2
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1290/2024
del Tribunale di Salerno pubblicata il 7/3/2024 e notificata l'8/3/2024.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva che fosse annullata e cassata la sentenza impugnata nella parte in cui era stata condannata al pagamento delle spese nei confronti delle controparti, con conseguente applicazione, in sua sostituzione, del principio di diritto sancito dall'art. 310 u.c. cpc in base al quale le spese del processo estinto rimanevano a carico delle parti che le avevano anticipate;
chiedeva,
infine, la vittoria delle spese e dei compensi oltre accessori per entrambi i gradi e distrazione;
per l'appellata costituita: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che nel merito fosse rigettato con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche per il grado di appello con attribuzione al procuratore;
in via subordinata, nel malaugurato caso di accoglimento dell'appello e, quindi, di totale compensazione delle spese per il giudizio di primo grado, chiedeva che lo stesso principio fosse applicato al secondo grado.
riceveva la notifica dell'atto di Controparte_2
appello e non si costituiva divenendo contumace.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 3 ottobre 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 23
gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 6 febbraio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 23 gennaio 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che fosse Parte_1
pronunciata la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di
, suo genitore naturale deceduto il 2/8/1989, con il Persona_1
quale la madre, aveva avuto una relazione Persona_2
sentimentale.
figlia di , si Controparte_2 Persona_1
costituiva e in via preliminare, dichiarava che il padre aveva avuto altre tre figlie, riconosciute e residenti in [...]e, pertanto,
chiedeva integrarsi il contraddittorio nei loro confronti;
nel merito,
affermava che non era a conoscenza di quanto dedotto dall'attrice, per cui chiedeva che fosse accolta la domanda solo all'esito di una puntuale istruttoria. si costituiva, non opponendosi alla domanda Controparte_1
attorea, ed eccepiva quanto dedotto dalla sorella.
Il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle ulteriori tre sorelle residenti in [...].
La parte attrice provvedeva ad effettuare le apposite notifiche in
Venezuela che, però, non andavano a buon fine in quanto l'Ambasciata d'Italia a Caracas comunicava l'impossibilità di notificare gli atti per insufficienza degli indirizzi forniti.
A questo punto veniva concesso un nuovo termine per la rinotifica degli atti, il cui esito rimaneva infruttuoso.
La richiesta di nuovo termine veniva rigettata e, precisate le conclusioni, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito dichiarava estinto il giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei termini concessi e ritenendo che vi fosse stato contenzioso sulla pronuncia di estinzione applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
ha presentato appello avverso la predetta sentenza Parte_1
deducendo che non vi era stato alcun contenzioso sulla pronuncia di estinzione del giudizio per cui le spese in applicazione dell'art.310
ultimo comma cpc dovevano rimanere a carico di chi le aveva anticipate.
si costituiva e chiedeva in primis che Controparte_1
l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito sosteneva che vi era stato contenzioso sulla pronuncia di estinzione in quanto l'appellante nel corso del giudizio di primo grado aveva eccepito e sostenuto che la causa andava decisa con ordinanza, per inattività delle parti e dopo aver ampiamente argomentato per giustificare la richiesta dell'ennesima proroga, si dichiarava sorpresa del rinvio della causa al collegio per la decisione.
A conferma di tanto l'appellante si contraddiceva nel momento in cui prima rivendicava l'applicazione dell'art.310 uc cpc e, poi,
chiedeva la vittoria delle spese per entrambi i gradi.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
Sotto tale profilo l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord. Cass.n.
13535/2018).
Nel merito l'appello è fondato e come tale va accolto.
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari costituiva giusta causa di estinzione e conseguentemente andava applicato l'art.310 uc cpc in virtù del quale le spese dovevano rimanere a carico di chi le aveva anticipate.
Non vi era stato alcun contenzioso in merito alla pronuncia da adottare in quanto la parte attrice in primo grado aveva soltanto interloquito sulla forma del provvedimento ovvero se era necessaria l'ordinanza o la sentenza e aveva soltanto insistito per la concessione di nuovo termine, ma, poi, aveva espressamente valutato che l'esito del giudizio fosse l'estinzione anche richiamando l'art.310 uc cpc in relazione alle spese.
Ne consegue che la giurisprudenza di legittimità posta dal
Tribunale alla base dell'applicazione del principio della soccombenza non era pertinente. In considerazione di tale erronea applicazione del principio della soccombenza, nulla per le spese anche per questo grado;
invero le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che le spese ex art.310 uc cpc rimangono a carico di chi le ha anticipate e annulla i capi 2 e 3 del dispositivo;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2)nulla per le spese per questo grado di appello.
Salerno, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.382/2024 RGN
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ciancio ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Superiore alla via Roma n.12- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Giovanni Controparte_1
D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al corso Secondigliano n.230 – appellata
E appellata contumace Controparte_2
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1290/2024
del Tribunale di Salerno pubblicata il 7/3/2024 e notificata l'8/3/2024.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva che fosse annullata e cassata la sentenza impugnata nella parte in cui era stata condannata al pagamento delle spese nei confronti delle controparti, con conseguente applicazione, in sua sostituzione, del principio di diritto sancito dall'art. 310 u.c. cpc in base al quale le spese del processo estinto rimanevano a carico delle parti che le avevano anticipate;
chiedeva,
infine, la vittoria delle spese e dei compensi oltre accessori per entrambi i gradi e distrazione;
per l'appellata costituita: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che nel merito fosse rigettato con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche per il grado di appello con attribuzione al procuratore;
in via subordinata, nel malaugurato caso di accoglimento dell'appello e, quindi, di totale compensazione delle spese per il giudizio di primo grado, chiedeva che lo stesso principio fosse applicato al secondo grado.
riceveva la notifica dell'atto di Controparte_2
appello e non si costituiva divenendo contumace.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 3 ottobre 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 23
gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 6 febbraio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 23 gennaio 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che fosse Parte_1
pronunciata la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di
, suo genitore naturale deceduto il 2/8/1989, con il Persona_1
quale la madre, aveva avuto una relazione Persona_2
sentimentale.
figlia di , si Controparte_2 Persona_1
costituiva e in via preliminare, dichiarava che il padre aveva avuto altre tre figlie, riconosciute e residenti in [...]e, pertanto,
chiedeva integrarsi il contraddittorio nei loro confronti;
nel merito,
affermava che non era a conoscenza di quanto dedotto dall'attrice, per cui chiedeva che fosse accolta la domanda solo all'esito di una puntuale istruttoria. si costituiva, non opponendosi alla domanda Controparte_1
attorea, ed eccepiva quanto dedotto dalla sorella.
Il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle ulteriori tre sorelle residenti in [...].
La parte attrice provvedeva ad effettuare le apposite notifiche in
Venezuela che, però, non andavano a buon fine in quanto l'Ambasciata d'Italia a Caracas comunicava l'impossibilità di notificare gli atti per insufficienza degli indirizzi forniti.
A questo punto veniva concesso un nuovo termine per la rinotifica degli atti, il cui esito rimaneva infruttuoso.
La richiesta di nuovo termine veniva rigettata e, precisate le conclusioni, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito dichiarava estinto il giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei termini concessi e ritenendo che vi fosse stato contenzioso sulla pronuncia di estinzione applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
ha presentato appello avverso la predetta sentenza Parte_1
deducendo che non vi era stato alcun contenzioso sulla pronuncia di estinzione del giudizio per cui le spese in applicazione dell'art.310
ultimo comma cpc dovevano rimanere a carico di chi le aveva anticipate.
si costituiva e chiedeva in primis che Controparte_1
l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito sosteneva che vi era stato contenzioso sulla pronuncia di estinzione in quanto l'appellante nel corso del giudizio di primo grado aveva eccepito e sostenuto che la causa andava decisa con ordinanza, per inattività delle parti e dopo aver ampiamente argomentato per giustificare la richiesta dell'ennesima proroga, si dichiarava sorpresa del rinvio della causa al collegio per la decisione.
A conferma di tanto l'appellante si contraddiceva nel momento in cui prima rivendicava l'applicazione dell'art.310 uc cpc e, poi,
chiedeva la vittoria delle spese per entrambi i gradi.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
Sotto tale profilo l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord. Cass.n.
13535/2018).
Nel merito l'appello è fondato e come tale va accolto.
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari costituiva giusta causa di estinzione e conseguentemente andava applicato l'art.310 uc cpc in virtù del quale le spese dovevano rimanere a carico di chi le aveva anticipate.
Non vi era stato alcun contenzioso in merito alla pronuncia da adottare in quanto la parte attrice in primo grado aveva soltanto interloquito sulla forma del provvedimento ovvero se era necessaria l'ordinanza o la sentenza e aveva soltanto insistito per la concessione di nuovo termine, ma, poi, aveva espressamente valutato che l'esito del giudizio fosse l'estinzione anche richiamando l'art.310 uc cpc in relazione alle spese.
Ne consegue che la giurisprudenza di legittimità posta dal
Tribunale alla base dell'applicazione del principio della soccombenza non era pertinente. In considerazione di tale erronea applicazione del principio della soccombenza, nulla per le spese anche per questo grado;
invero le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che le spese ex art.310 uc cpc rimangono a carico di chi le ha anticipate e annulla i capi 2 e 3 del dispositivo;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2)nulla per le spese per questo grado di appello.
Salerno, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci