Articolo 8 della Legge 11 gennaio 1957, n. 6
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 febbraio 1957
Art. 8.
Il titolare del permesso e' tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.
Il termine non puo' essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1957