Art. 8.
Il titolare del permesso e' tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.
Il termine non puo' essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.
Il titolare del permesso e' tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.
Il termine non puo' essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.