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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 27/11/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 445/2025 promossa da:
( c f ),con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TE LU NC
ATTRICE contro
( c f Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 26.11.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, parte ricorrente precisava le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
All' esito dell' udienza il giudice – non potendo dare lettura del dispositivo a causa della celebrazione a distanza dell' udienza stessa – depositava la presente sentenza.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc, così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da SS SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha per oggetto la domanda con cui chiedeva Parte_1 all' intestato Tribunale di condannare al rilascio in favore di essa Controparte_1 ricorrente dell' immobile sito in IN ID alla via dei Tulipani n. 18, concessogli in locazione con contratto del 30.01.2020, registrato in pari data.
L' azione veniva originariamente introdotta come intimazione di sfratto per finita locazione e citazione per la convalida, negata – con ordinanza resa il 12 giugno 2025
– per essere stata notificata l' intimazione ai sensi dell' art 143 cpc, con conseguente modifica del rito ai sensi degli artt 420 e 426 cc.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
La ricorrente ha infatti depositato il contratto di locazione – da cui risulta la scadenza avvenuta il 31.12.2020 e la registrazione – nonché l' intimazione al rilascio dell' immobile (racc. ta a r del 23.06.2023) e quindi il mancato rinnovo del contratto, ed infine l' infruttuoso esperimento del tentativo di mediazione ex art 5 d lgs n. 28/2010.
Non osta all' accoglimento della domanda il fatto che la notifica dell' atto di intimazione di sfratto sia stata effettuata con la modalità di cui all' art 143 cpc, atteso che la stessa preclude l' emissione dell' ordinanza di convalida ex art 663 cpc ma non impedisce la pronuncia di rilascio nella fase di merito successiva alla pronuncia ex artt 667/420/426 cpc ( cfr ex aliis Trib Bergamo n. 689 / 2021). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – attesa la contumacia del convenuto – applicando i compensi minimi previsti dallo scaglione per valore del d m n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
ordina ad Arcefili di rilasciare in favore di l' immobile CP_1 Parte_1 sito in IN ID , alla via dei Tulipani n. 18 piano secondo, entro il 30 gennaio 2026; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 2000 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%,iva e
[...] cap, ed euro 426,50 per spese.
Larino, 26 novembre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 445/2025 promossa da:
( c f ),con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TE LU NC
ATTRICE contro
( c f Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 26.11.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, parte ricorrente precisava le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
All' esito dell' udienza il giudice – non potendo dare lettura del dispositivo a causa della celebrazione a distanza dell' udienza stessa – depositava la presente sentenza.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc, così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da SS SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha per oggetto la domanda con cui chiedeva Parte_1 all' intestato Tribunale di condannare al rilascio in favore di essa Controparte_1 ricorrente dell' immobile sito in IN ID alla via dei Tulipani n. 18, concessogli in locazione con contratto del 30.01.2020, registrato in pari data.
L' azione veniva originariamente introdotta come intimazione di sfratto per finita locazione e citazione per la convalida, negata – con ordinanza resa il 12 giugno 2025
– per essere stata notificata l' intimazione ai sensi dell' art 143 cpc, con conseguente modifica del rito ai sensi degli artt 420 e 426 cc.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
La ricorrente ha infatti depositato il contratto di locazione – da cui risulta la scadenza avvenuta il 31.12.2020 e la registrazione – nonché l' intimazione al rilascio dell' immobile (racc. ta a r del 23.06.2023) e quindi il mancato rinnovo del contratto, ed infine l' infruttuoso esperimento del tentativo di mediazione ex art 5 d lgs n. 28/2010.
Non osta all' accoglimento della domanda il fatto che la notifica dell' atto di intimazione di sfratto sia stata effettuata con la modalità di cui all' art 143 cpc, atteso che la stessa preclude l' emissione dell' ordinanza di convalida ex art 663 cpc ma non impedisce la pronuncia di rilascio nella fase di merito successiva alla pronuncia ex artt 667/420/426 cpc ( cfr ex aliis Trib Bergamo n. 689 / 2021). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – attesa la contumacia del convenuto – applicando i compensi minimi previsti dallo scaglione per valore del d m n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
ordina ad Arcefili di rilasciare in favore di l' immobile CP_1 Parte_1 sito in IN ID , alla via dei Tulipani n. 18 piano secondo, entro il 30 gennaio 2026; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 2000 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%,iva e
[...] cap, ed euro 426,50 per spese.
Larino, 26 novembre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis