Sentenza 14 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/2003, n. 15317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15317 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
IN NOME ELCORTE SU:1:5 3 17/03 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUP EMA DI CASSAZIONE Oggetto Giudizio di equità ex SEZIONE TERZA CIVILE art. 113, 2° co., c.p.c. e spese processuali posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6219/01 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE - Cron. 31 144 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Ud. 09/05/03 Dott. Giacomo TRAVAGLINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN GU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO ANGELINI, giusta delega in atti;
- ricorrente M
contro
HI ME;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1/00 del Giudice di pace di MEZZOLOMBARDO, emessa il 13/1/2000, depositata il 2003 18/01/00; RG.115/1998; 1111 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 pu udienza del 09/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo e motivi della decisione Premesso che con sentenza pubblicata il 18 gennaio 2000 il giudice di pace di Mezzolombardo, pronunciando in giudizio di equità necessaria ex art. 113, 2° comma, c.p.c., condannava AC AM a pagare a favore di GU NI la somma di lire 800.000, oltre in- teressi legali, a titolo di oneri accessori non corri- sposti per la locazione di un appartamento ammobiliato;
rilevato che nel dispositivo della sentenza il giu- dice di pace dichiarava la compensazione delle spese in considerazione delle condizioni sociali del convenuto soccombente e che in motivazione affermava, invece, che "le spese seguono la soccombenza"; rilevato che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso GU NI, il quale -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 92, 2° co., e 113, 2°co., c.p.c. non- ché l'omessa motivazione e, comunque, la contradditto- rietà tra motivazione e dispositivo- lamenta 2 h T l'incompatibilità logica tra dispositivo e motivazione sul punto relativo al regolamento delle spese proces- suali, che il giudice del merito non avrebbe potuto compensare per l'insussistenza di una situazione di re- ciproca soccombenza e per l'assenza di giusti motivi, poiché il riferimento in dispositivo alle condizioni sociali del soccombente non solo non trova riscontro in motivazione, ma sarebbe del tutto improprio date le condizioni "disastrose" in cui l'immobile sarebbe stato rilasciato;
rilevato che l'intimato non ha svolto difese;
ritenuto che
contro le sentenze del giudice di pace da decidere secondo equità -quale è quella in esame, in cui la domanda è stata espressamente contenuta nel limite di cui al secondo comma dell'art. 113 c.p.c.- pacifico, secondo preciso indirizzo di questo giudice di legittimità (Cass., sez. un., n. 716/99), che il ri- corso per cassazione è ammissibile -oltre che per vio- lazione di norme costituzionali о comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) - per il mancato rispetto delle regole processuali e che inoltre, per le medesime sentenze il vizio di motivazione può essere denunciato solo nel caso in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente o intrinseca- mente contraddittoria;
3 صحیح considerato che dei motivi d'impugnazione esposti dal ricorrente deve essere esaminato per primo quello che denuncia la nullità della sentenza sulla statuizio- ne in ordine alle spese per preteso contrasto tra di- 2 spositivo e motivazione, data la pregiudizialità dell'accertamento e l'ammissibilità della censura, sic- come relativa a violazione di norme processuali ed a vizio di motivazione contraddittoria;
Osserva questa Corte che la censura non è fondata e deve essere rigettata, poiché nell'impugnata sentenza (in cui la decisione non è stata adottata mediante lettura in udienza del dispositivo, ma è intervenuta con la pubblicazione della decisione nel suo complesso), non sussiste il contrasto insanabile tra motivazione e di- spositivo, che assolutamente non consenta di individua- re il significato precettivo della decisione su un pun- to della controversia. In ordine alla disciplina delle spese nel proces- so, infatti, la sentenza, nella lettura complessiva che occorre farne nell'indispensabile collegamento tra mo- tivazione e dispositivo, consente di stabilire che è ben chiaro come il giudice di pace abbia inteso compen- sarle (art. 92, 2° co. C.p.c.), secondo quanto è indi- cato in dispositivo, con la esposizione precisa delle ри ragioni assunte come giusti motivi per detta pronuncia, con la conseguenza che il dubbio, che la sola lettura della sola parte motiva avrebbe potuto indurre circa la regola di giudizio adottata, deve ritenersi del tutto superato dalla individuata effettiva statuizione. Che il giudice di merito non abbia voluto porre le spese a carico della parte soccombente, in applicazione del principio di cui all'art. 91, 1° co., stesso codi- ce, emerge espressamente da quella parte della decisio- ne che sul punto contiene adeguata a giustificata argo- mentazione, consistente nella valutazione delle parti- colari condizioni sociali del soccombente, cittadino extracomunitario avente bisogno di un alloggio. Esclusa, pertanto, la nullità della sentenza, deve, per il resto, questa Corte rilevare che la censura cir- ca l'avvenuta compensazione è sottratta al sindacato in sede di giudizio legittimità, a maggior ragione quando si tratti di sentenza in giudizio di equità necessaria del giudice di pace ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.p.c. Di conseguenza, il ricorso, che non espone altri motivi ammissibili, deve essere rigettato, senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, nel quale l'intimato non ha svolto difese.. مجھے 5
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 9 maggio 2003. Il Consigliere est. Jupr IL CANCE C Dott.ssa Maria Aiello ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) . Nulla per le spese. Il Presidente.FiducisTam fiducan Gantan Depositata in Cancelleria oggi, 1 OTT 2003 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello