Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE PREMADICA SAZIO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - R.G.N. 4009/98 .841 Consigliere Cron SPANO' Dott. Alberto Consigliere - Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud.12/10/00 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. 15 GEN. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA ilLA PORTA ARMANDO, IL CANCELLIERE 146, presso lo studio dell'avvocato VIA GERMANICO CANCELLERIA MUGGIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
HALSTED B. VAN DER POEL, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Rilasciata copia legale in ROMA VIA G. BORSI 33. presso lo studio dell'avvocato al Sid MUGGLA per diritti L. ✓ PISANO PAOLO G., che lo rappresenta e difende IL CANCELLIERE 2000 unitamente all'avvocato DE VITO PAOLO V., giusta 4204 delega in atti;
-1- INPS: IST. NAZ·LE FRE. SOCIALE. controricorrente INTIMATO avverso la sentenza n. 5234/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/03/97 R.G.N. 39519/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 2/6/92 La Porta Armando conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma LS AN ER EL e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma in data 15/4 - 17/6/91 con la quale era stata rigettata la sua domanda proposta per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con lo stesso e la condanna del datore al pagamento di differenze retributive, nonché al risarcimento del danno per omessa, o parziale, contribuzione (rispettivamente per i periodi 1965 - 75 e 1975 - 85) ed al versamento degli ulteriori contributi commisurati al livello contributivo spettante. Il convenuto AN ER EL contrastava la domanda, mentre non si costituiva l'INPS. Il Tribunale, con sentenza del 19/1 - 10/3/97, compensava le spese del giudizio di primo grado e confermava nel resto la sentenza impugnata. Precisava il giudice del riesame che le parti, con conciliazione giudiziale dell'8/6/86, avevano transatto la lite alle seguenti condizioni: versamento da parte del convenuto della somma di £ 69.134.955 ed impegno dello stesso al versamento dei contributi necessari per il raggiungimento del 15° anno di anzianità contributiva sulla base dell'ultima retribuzione di £ 1.040.000; accettazione della somma da parte del La Porta "a saldo, stralcio e transazione", con dichiarazione di “non avere null'altro a pretendere nei confronti del signor AN ER EL per qualsiasi 1 titolo o ragione”. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il La Porta faceva valere il suo diritto all'adeguamento retributivo, ex art. 36 della Cost., per avere svolto non le mansioni di domestico (formalmente attribuitegli nel secondo periodo), ma quelle di collaboratore, in regime di subordinazione, nell'attività di ricerca archeologica svolta dal AN ER EL e nella stesura dei testi;
assumeva che il precedente giudizio, chiuso con la transazione riguardava solo la tredicesima ed il TFR: Il Pretore aveva ritenuto che la conciliazione giudiziale andava interpretata con riferimento ad ogni questione e pretesa nascente dal rapporto di lavoro, e quindi che fosse preclusa la riproposizione di ulteriori questioni economiche;
aveva omesso però ogni pronuncia in merito alle richieste di regolarizzazione: У contributiva. La impugnazione non investiva il capo della decisione relativo alla conciliazione giudiziale, che era così passato in giudicato, ma solo l'omessa pronuncia sulla richiesta di regolarizzazione contributiva e sulla domanda concernente la violazione degli obblighi derivanti dalla conciliazione. Il passaggio in giudicato del suddetto capo di pronuncia precludeva anche la verifica sulla esattezza dell'inquadramento previdenziale e sull'adeguatezza dei contributi versati. Quanto al preteso inadempimento degli obblighi derivanti dalla conciliazione osservava il Tribunale che l'obbligazione 箴 2 contributiva nasceva solo al verificarsi delle condizioni di legge e si estingueva con il venir meno delle stesse;
il pagamento dei contributi non poteva quindi essere oggetto di clausole pattizie che lo disancorassero dalle effettive condizioni cui la legge collegava il sorgere e perdurare del rapporto assicurativo. Nel caso di specie, la parte invocava solo l'inadempimento della obbligazione assunta con la conciliazione senza alcun riferimento al perdurare del rapporto di lavoro, che peraltro doveva essere, verosimilmente, escluso sulla base delle emergenze in atti. La domanda quindi doveva essere rigettata, a prescindere da ogni verifica in ordine al dedotto inadempimento. Meritevole di accoglimento era solo la censura relativa alle spese, che dovevano essere interamente compensate in considerazione della oggettiva complessità della causa. e della natura delle questioni, nonché del lamentato inadempimento di una conciliazione giudiziale. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il La Porta, fondato su due motivi. Resiste con controricorso l'altra parte. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, erronea e falsa applicazione degli art. 1965 e 2113 C. C., nonché carente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva violato le norme che regolano 3 $ 2 la transazione;
egli non aveva censurato la sentenza pretorile nella parte in cui riteneva intangibile l'accordo transattivo, con rinuncia alle pretese nei confronti del convenuto. I motivi erano diversi: il AN ER EL aveva versato i contributi dovuti per la qualifica di collaboratore domestico e non quelli per la mansione di impiegato, in realtà svolta dell'istante. Questo diverso tipo di mansioni era stato invocato non per rivendicare diritti nascenti del rapporto di lavoro nei confronti del datore, ma diritti nascenti dal diverso ed autonomo rapporto previdenziale per i quali sussisteva il diritto dell'istante e l'INPS era creditore diretto dei contributi. Irrilevante perciò era l'osservazione del Tribunale sulla intangibilità della transazione che riguardava il rapporto di lavoro e non quello previdenziale, . che nasceva a seguito dei versamenti effettuati in adempimento $ della transazione. Né si poteva sostenere che vi fosse stata una rinuncia tacita da parte dell'Istituto a richiedere i contributi previdenziali, oppure che il lavoratore non potesse richiedere il versamento dei contributi dovuti, essendo irrilevante la mancata impugnazione dell'INPS. La sentenza quindi doveva essere cassata. violazione e falsaLamentando, col secondo motivo, applicazione della L. 30/4/69 n. 153 e DPR 31/12/71 n. 1403, nonché carente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che pacifico in causa era che il $ convenuto dovesse versare i contributi previdenziali sulle somme corrisposte all'istante a titolo di transazione, così come pacifico era che i contributi per un rapporto impiegatizio fossero superiori a quelli per un rapporto di lavoro domestico. L'accertamento del tipo di prestazioni espletate era quindi rilevante ai fini dell'inquadramento previdenziale di competenza. Aveva sbagliato il Tribunale a confermare acriticamente la sentenza pretorile perché, l'aspetto previdenziale non poteva essere oggetto di convenzione fra le parti;
l'affermazione era esatta, ma erano sbagliate le conclusioni che ne traeva il Tribunale, in quanto proprio dalla natura pubblicistica del rapporto previdenziale discendeva l'irrilevanza della disciplina pattizia. Il ricorso è infondato. I due motivi di ricorso investono due aspetti della medesima censura e vanno perciò trattati congiuntamente e rigettati, perché inidonei a contrastare il motivo essenziale su cui si fonda la sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, parte dalla osservazione che l'appello non aveva investito “il capo della decisione relativo alla interpretazione della conciliazione giudiziale", con il conseguente passaggio in giudicato della decisione pretorile, da cui derivava, da una parte, “la preclusione del riesame sul punto della decisione in ordine alla natura e agli effettivi contenuti del rapporto intercorso fra le parti” e, dall'altra, la impossibilità della verifica “della 5 $3 * esattezza dell'inquadramento previdenziale e dell'adeguatezza di contributi versati". Per quanto concerne in particolare l'obbligo contributivo, il giudice del riesame, dopo avere ribadito che lo stesso non sorge in via convenzionale, ma nasce col verificarsi delle condizioni di legge e si estingue col venir meno delle stesse, precisa che "nel caso di specie si lamenta il mancato pagamento dei contributi solo come inadempimento della obbligazione assunta con la conciliazione, senza alcun riferimento alla effettività del perdurare del rapporto di lavoro (verosimilmente da escludersi, alla luce delle complessive emergenze in atti)”. Questa affermazione non viene minimamente censurata in questa sede e quindi rimane incontestato il fatto che la parte non ha allegato la sussistenza delle condizioni di legge per il F sorgere dell'obbligo contributivo e che sole potevano giustificare l'accoglimento della domanda, limitandosi ad } insistere per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla conciliazione. L'astratta riaffermazione, contenuta nel ricorso, dei consolidati principi, già affermati dal Tribunale e condivisi da questa Corte, in tema di autonomia della obbligazione contributiva, rispetto al rapporto di lavoro, non coglie nel segno, perché non è questa la domanda proposta dalla parte al giudice dell'appello ed ingiustamente dallo stesso rigettata. Il ricorrente ha chiesto soltanto la condanna del convenuto al pieno 6 adempimento della convenzione da lui stipulata col datore di lavoro, in sede di composizione della precedente controversia, anche con riferimento agli obblighi contributivi, senza nulla dire in ordine al rapporto di lavoro (tanto che il Tribunale non viene nemmeno informato sulla persistenza o meno del rapporto, che "verosimilmente" cessato, sulla base delleritiene che complessive emergenze in atti). Il ricorso quindi deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese per il presente giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese. Rome, 12/10/2000 L CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE laborano Rapero be Uunis Sta IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 15 GEN. 2001 oggi, A ABORATORE N CASS E R ANCELLERIA P U S E T R O C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7