Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 3
È reclamabile davanti alla corte d'appello il decreto emesso dal giudice monocratico di tribunale sul ricorso dell'interessato, proposto "ex" art. 30, comma sesto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari (nonché contro gli altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare).
Il giudizio conseguente al ricorso dell'interessato, "ex" art. 30, comma sesto, D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione), avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari (nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare), investendo la denunciata lesione di veri e propri diritti soggettivi, ha natura contenziosa e si svolge, nelle forme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., nel contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, onde quest'ultima, nella persona del Ministro dell'interno, è legittimata a proporre reclamo avverso il decreto del tribunale.
Ai sensi dell'art. 28, primo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia è in via generale riconosciuto (alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste nei successivi artt. 29 e 30, i quali dettano le modalità con cui viene tutelato il diritto anzidetto) soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e in tale categoria non rientrano i soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, onde l'esistenza di un nucleo familiare non è di per sè sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato (cfr. Corte cost., ord. n. 232 del 2001).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12223 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ AO AM e OU RK, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ludovisi n.35, presso lo studio dell'Avv. Massimo Lauro che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Roberta Manenti del foro di Brescia, in forza di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO dell'INTERNO;
- intimato -
avverso il decreto della Corte di Appello di Brescia, pubblicato in data 17.8.2001, emesso il 9.8.2001 nel procedimento iscritto al numero 92/2001 del ruolo generale.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.2.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso e per il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.5.2001, i cittadini marocchini Ez OU MI (erroneamente indicata come Ex OU MI) e OU KA adivano il Tribunale di Bergamo, presso la sezione distaccata di Grumello del Monte, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del secondo, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n.286 del 1998. Premettevano al riguardo i ricorrenti:
a) che la prima era titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia in data 10.3.1994;
b) che la stessa, la quale dal 23.10.1996 svolgeva attività di lavoro subordinato e che occupava idonea abitazione, aveva contratto in data 1.2.2000 matrimonio con il secondo, da cui era nata una figlia il 31.3.2001;
c) che quest'ultimo, entrato in Italia prima del 27.3.1993 sprovvisto di permesso di soggiorno, aveva il 7.12.1998 presentato alla Questura di Bergamo istanza di regolarizzazione, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) in data 16.10.1998;
d) che detta istanza era stata rigettata con provvedimento di diniego del 16.6.1999 e che avverso tale diniego pendeva ricorso al TAR per la Lombardia, sezione di Brescia;
e) che l'interessato, dal 15.5.2000, svolgeva attività lavorativa;
f) che, sussistendo i presupposti di legge, essi ricorrenti, in data 26.3.2001, avevano richiesto alla Questura di Bergamo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
g) che l'Ufficio menzionato aveva omesso di provvedere, con conseguente formazione del silenzio-rifiuto.
Il Giudice Unico del Tribunale adito, con decreto del 19.5.2001, accoglieva il ricorso e disponeva il rilascio della carta di soggiorno in favore dell'istante, ritenendo di aderire ad una applicazione estensiva dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, comma secondo, del decreto legislativo n.286 del 1998 e curando,
quindi, con successivo decreto del 30.5.2001, la correzione dell'errore materiale relativo al nominativo della ricorrente. Avverso tale decreto, proponeva reclamo il Ministero dell'Interno, segnatamente assumendo che il permesso di soggiorno non poteva, nella specie, essere rilasciato, poiché il richiedente non era regolarmente soggiornante in Italia.
Resistevano nel grado i reclamati, contestando gli avversi motivi e concludendo per la reiezione del mezzo.
La Corte di Appello di Brescia, con decreto del 9/17.8.2001, rigettava l'istanza di concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore dell'interessato, assumendo che quest'ultimo non versasse in alcuno dei quattro casi di rilascio di cui all'art. 30 del decreto legislativo n.286 del 1998, non essendo in particolare il OU, siccome colpito da provvedimento di espulsione, straniero regolarmente soggiornante in Italia. Avverso tale decreto, propongono ricorso per cassazione entrambi i cittadini stranieri sopra nominati, deducendo cinque motivi di gravame cui non resiste l'intimato Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di impugnazione, denunziano i ricorrenti altrettanti profili di inammissibilità del reclamo promosso dal Ministero dell'Interno davanti alla Corte di Appello di Brescia, i quali, involgendo la trattazione di questioni strettamente connesse, giova vengano esaminati congiuntamente, seguendo, tuttavia, per ragioni di priorità logico-giuridica, l'ordine di cui appresso. Con il secondo di detti motivi, infatti, lamentano i medesimi ricorrenti violazione degli artt. 737 e 739 c.p.c., assumendo:
a) che il reclamo in argomento dovesse essere dichiarato appunto inammissibile, non risultando esperibile il rimedio previsto dagli artt. 739 e 742 bis c.p.c, per i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati in camera di consiglio, nei confronti dei decreti emessi dal Tribunale di Bergamo in data 19.5.2001 e 30.5.2001, là dove si tratta, cioè, di provvedimenti riferibili ad un organo giudiziario monocratico;
b) che tali provvedimenti siano suscettibili di reclamo soltanto ove la legge lo preveda espressamente;
c) che l'art. 30 del decreto legislativo n.286 del 1998 non preveda espressamente la possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento emesso dal pretore (ora giudice monocratico del tribunale) in materia di ricongiungimento familiare;
d) che il reclamo dovesse ritenersi inammissibile altresì perché i provvedimenti emessi dal Tribunale di Bergamo erano da qualificare ordinanze, e non decreti, onde, come tali, risultavano insuscettibili di reclamo.
Con il terzo motivo di impugnazione, lamentano, poi, i ricorrenti, violazione dell'art. 669 terdecies e dell'art. 739 c.p.c, deducendo l'incompetenza funzionale della Corte di Appello di Brescia in quanto, nella specie, sussisteva la competenza funzionale esclusiva del locale Tribunale in sede collegiale, ovvero assumendo che il reclamo avverso il provvedimento emesso dal giudice monocratico di tribunale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n.286 del 1998, vada promosso davanti al tribunale in sede collegiale appunto,
ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., poiché il richiamo alla disciplina del procedimento camerale contenuto nell'art. 30 sopra citato riguarda esclusivamente la forma della domanda e del provvedimento, nonché la trattazione collegiale ed i termini di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione, lamentano ancora i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo n.286 del 1998, nonché degli artt. 737 e seguenti c.p.c., assumendo che il Ministero dell'Interno non possedesse la legittimazione a reclamare i provvedimenti emessi dal Tribunale di Bergamo, non avendo rivestito la qualità di parte nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso ai sensi del richiamato art. 30. I tre motivi non sono fondati.
A norma dell'art. 30, sesto comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
Posto, quindi, che da siffatto esplicito richiamo deriva innanzi tutto che i provvedimenti in esame "hanno forma di decreto motivato" (art. 737, primo comma, c.p.c.), e non di ordinanza, si osserva secondariamente che, dal tenore letterale dell'art. 739, primo comma, c.p.c., parimenti oggetto del richiamo che precede ("...articoli 737 e seguenti..."), emerge come, secondo il rito camerale, contro i decreti del giudice tutelare sia consentito proporre reclamo innanzi al tribunale, laddove, contro i decreti del tribunale, è dato reclamo innanzi alla corte d'appello. La norma da ultimo riportata, immodificata sin dall'originaria approvazione del codice di rito, non era priva di ambiguità già prima dell'introduzione del principio che vuole, in via ordinaria, il tribunale come giudice monocratico (art. 48, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come sostituito dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n.353, in vigore dal 30 aprile 1995 e,
successivamente, dall'art. 14, primo comma, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, a decorrere dal 2.6.1999 ai sensi dell'art. 247, primo comma, del medesimo decreto legislativo come modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n.188; art. 50-ter c.p.c, inserito dall'art. 56 del citato decreto legislativo n.51/1998, con la decorrenza indicata;
art. 244, di quest'ultimo decreto) e della soppressione dell'ufficio del pretore (artt. 1 e 244 del decreto legislativo n.51/1998), nel senso esattamente che non stabiliva in modo espresso se, e davanti a quale giudice, potesse presentarsi reclamo avverso i decreti camerali emessi da un giudice monocratico (lo stesso pretore o un giudice singolo di tribunale, in genere il presidente, cui, anteriormente all'entrata in vigore della richiamata legge n.353 del 1990, erano riservate numerose attribuzioni di giudice monocratico) che non operasse in funzione di giudice tutelare.
Peraltro, l'assunto relativo all'inammissibilità del reclamo nei confronti dei provvedimenti camerali monocratici non tutelari, pur accolto da autorevole dottrina e seguito da questa Corte sino ad epoca non prossima (da ultimo, Cass. 28 ottobre 1993, n. 10737), appare immeritevole di essere tuttora condiviso, dovendosi invece addivenire alla conclusione, già fatta propria da numerosi autori non meno autorevoli, circa la più ampia reclamabilità dei provvedimenti camerali, ovvero circa la reclamabilità anche di quelli monocratici, sul rilievo che tale reclamabilità costituisca un principio generale applicabile a prescindere dalla composizione, collegiale o no, dell'organo giudicante di prima istanza e che non sembri in effetti ragionevole, secondo quanto osservato dalla dottrina più recente, operare distinzioni fra cameralità "vera" (quella cioè corrispondente alla collegialità dell'organo stesso) e "falsa" (quella cioè monocratica o pseudo-cameralità) in forza di una distinzione, come quella basata appunto sulla composizione anzidetta, per nulla centrale nella disciplina del rito camerale ed in progressiva perdita di importanza nell'intero ambito della giurisdizione civile, alle luce delle recenti riforme sopra ricordate.
Nella materia che qui interessa, poi, si palesa decisivo osservare che l'art. 13 bis del decreto legislativo n.286 del 1998, aggiunto dall'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, nel ribadire (in rubrica) la trattazione "in camera di consiglio" del ricorso al pretore (oggi giudice unico del tribunale) avverso il decreto di espulsione dello straniero emanato dal prefetto, già significata dall'impiego, nell'art. 13, nono comma, del sopra citato decreto legislativo n.286 del 1998, dell'"identica" (rispetto a quella adoperata dal sesto comma dell'art. 30) formula normativa secondo cui detto giudice provvede "nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile", stabilisce al quarto
(ed ultimo) comma che la "La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per cassazione", onde appare evidente che sia stato lo stesso legislatore a riconoscere come si configuri suscettibile di reclamo la decisione camerale del giudice monocratico il quale, nelle materie di cui al richiamato decreto legislativo n.286/1998, provveda appunto "nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile", tanto da avere il medesimo legislatore sentito la necessità, per le espulsioni disposte dal prefetto, di prevedere espressamente (ed evidentemente in deroga al principio generale di segno opposto) che la decisione "non è reclamabile", onde, a contrario, si deve concludere nel senso che il richiamo agli artt. 737 e seguenti c.p.c., contenuta nel successivo art. 30, sesto comma, del decreto legislativo n.286 del 1998, implichi invece altresì il riconoscimento della reclamabilità dei provvedimenti emessi dal pretore (oggi giudice monocratico di tribunale) ai sensi dell'art. 30 stesso.
Circa, poi, l'individuazione del giudice competente a decidere sul reclamo avverso i provvedimenti camerali monocratici del tribunale, giova notare che l'opinione secondo cui il principio dettato dall'art. 739 c.p.c. in ordine alla competenza della corte d'appello relativamente ai provvedimenti del tribunale riguarda soltanto i provvedimenti collegiali, vigendo per i provvedimenti camerali del giudice singolo del tribunale il diverso principio della competenza del collegio del medesimo tribunale, urta, sul piano esegetico, con il tenore letterale della norma da ultimo citata, là dove questa prevede il reclamo innanzi alla corte d'appello con la sola eccezione dei decreti del giudice tutelare, mentre, del resto, neppure gioverebbe il richiamo vuoi a numerose disposizioni relative ad ipotesi tipiche (art. 749 c.p.c.; art. 825 c.p.c;. art. 126 del regio decreto 28 marzo 1929, n.499), le quali, siccome eccezionali,
non possono essere oggetto di applicazione analogica, vuoi all'art. 669 sexies c.p.c., il quale, inerendo al reclamo avverso le ordinanze cautelari, attiene ad un'ipotesi affine, ma non identica a quella in esame.
Appare, quindi, più corretto ritenere, secondo quanto affermato anche in dottrina, che la soppressione dell'ufficio del pretore non abbia reso privo di significato il riferimento dell'art. 739 c.p.c. al "giudice tutelare", atteso che una simile espressione non indica l'ufficio giudiziario che ne esercita le funzioni (ieri il pretore, oggi il giudice monocratico del tribunale), bensì le funzioni stesse, oggetto di peculiare ed organica disciplina processuale, onde, per i decreti emanati dal medesimo giudice tutelare continuano a valere le pregresse regole circa il reclamo, ripartito tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, laddove gli altri provvedimenti camerali pronunciati dal giudice monocratico del tribunale vanno impugnati, al pari di quelli collegiali, davanti alla corte d'appello.
Per quanto, infine, attiene alla pretesa carenza di legittimazione del Ministero dell'Interno alla proposizione del reclamo ex art. 30 del decreto legislativo n.286 del 1998, risultando siffatta
Amministrazione sprovvista della qualità di parte nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso a norma del medesimo art. 30, conviene premettere che il giudizio conseguente al ricorso avverso il decreto prefettizio d'espulsione dello straniero, investendo la denunciata lesione di veri e propri diritti soggettivi, non è riconducibile nell'ambito della mera "giurisdizione volontaria" ma ha natura contenziosa e si svolge nelle forme esattamente del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. (Cass. 9 febbraio 1999, n. 1082; Cass. 22 novembre 2000, n. 15071).
Poiché, salvo che per quanto attiene ai profili della partecipazione dell'Amministrazione al giudizio attraverso la stessa autorità ha emesso il provvedimento (consentita dai primi due commi dell'art. 13 bis del decreto legislativo n.286 del 1998 relativamente al procedimento sul ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione) e della reclamabilità della decisione di prima istanza (esclusa, come si è visto, dall'ultimo comma del medesimo art. 13 bis riguardo a tale procedimento), l'art. 30, sesto comma, del citato decreto legislativo n.286 del 1998, con riferimento al caso del procedimento sul ricorso avverso i provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare ivi meglio specificati, fa ricorso ad una formula normativa "identica" rispetto a quella che si rinviene nel disposto dell'art. 13, nono comma, del richiamato decreto legislativo n.286/1998 e che si concreta nel rinvio "agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile" e poiché, del resto, appare indubitabile a questo proposito che si verta parimenti in materia di diritti soggettivi (il diritto all'unità familiare, cioè, espressamente sancito dall'art. 28 del già menzionato decreto legislativo n.286 del 1998), deve essere ribadita la natura contenziosa anche del genere di procedimento testè indicato, così da riconoscere la necessità che il provvedimento del giudice venga adottato previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, secondo quanto del resto ritenuto altresì dal giudice delle leggi là dove quest'ultimo ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma sesto, della legge n.40 del 1998, affermando che non è irrazionale ne' lesiva del diritto di difesa la scelta di un modulo procedurale semplificato e spedito - ma comunque idoneo ad assicurare il rispetto del "contraddittorio" e delle altre regole generali del processo - quale è quello previsto dagli artt. 737 e seguenti c.p.c. per la trattazione del ricorso proposto dallo straniero avverso il provvedimento di diniego del nulla osta (Corte Cost. ord. n. 140 del 2001), onde appare indubitabile che la suddetta Amministrazione, da identificare nel caso di specie esattamente nel Ministero dell'Interno (e non anche nel Questore o nel Prefetto:
Cass. 22 febbraio 2002, n. 2571; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2793), possa proporre il reclamo di cui al sopra citato art. 30, sesto comma, del decreto legislativo n.286/1998.
Con il quarto motivo di impugnazione, lamentano i ricorrenti violazione o falsa applicazione degli artt. 28, 29 e 30 del decreto legislativo n.286/1998, nonché dell'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con legge n.176 del 1991 e degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, deducendo:
a) che il decreto impugnato è altresì illegittimo perché, nel merito, ha ritenuto che il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare non possa essere rilasciato in favore di uno straniero irregolarmente presente sul territorio italiano;
b) che, se effettivamente l'art. 30 del decreto legislativo n.286 del 1998 dovesse essere interpretato nel senso che non è consentito il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in favore del cittadino extracomunitario che dimori o risieda in Italia senza regolare permesso di soggiorno (tranne che lo stesso sia congiunto di un cittadino italiano), esso si dovrebbe ritenere manifestamente incostituzionale per ingiustificata disparità di trattamento tra il familiare che risiede all'estero e quello che si trova in Italia senza regolare permesso di soggiorno, ovvero tra lo straniero che soggiorna irregolarmente in Italia e che sia familiare di un cittadino italiano e lo straniero che vive irregolarmente in Italia e che sia familiare di un cittadino straniero regolarmente soggiornante, nonché per contrasto con il principio di mantenimento dell'unità familiare sancito dagli artt. 29 e 30 della Costituzione.
Con il quinto motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l'opportunità involgendo entrambi la trattazione di questioni strettamente connesse, lamentano i ricorrenti violazione o falsa applicazione degli artt. 28, 29 e 30 del decreto legislativo n.286/1998, nonché dell'art. 739 c.p.c., deducendo:
a) che la Corte territoriale ha respinto la richiesta di concessione del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con la motivazione secondo cui, essendo pendente giudizio amministrativo avanti il TAR di Brescia avverso il diniego di regolarizzazione ex D.P.C.M. 16.10.1998, un'eventuale decisione in merito avrebbe costituito un'invasione dei poteri spettanti al giudice amministrativo;
b) che gli artt. 28, 29 e 30 del decreto legislativo n.286 del 1998 non subordinano affatto il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare alla circostanza che non sia pendente giudizio amministrativo avverso il diniego di regolarizzazione anzidetto ovvero altro giudizio amministrativo;
c) che il permesso di soggiorno in parola può quindi essere rilasciato anche a favore di coloro che sono già stati colpiti da provvedimenti di espulsione, ovvero a coloro nei cui confronti sia già stata respinta la richiesta di concessione di permesso di soggiorno diverso da quello per ricongiungimento familiare ed, in particolare, del permesso di soggiorno per "regolarizzazione" ex D.P.C.M. 16.10.1998 sopra citato. I due motivi non sono fondati.
La Corte territoriale, con incensurato apprezzamento di fatto, ha premesso che il OU è stato raggiunto da provvedimento di espulsione e che l'istanza di revoca di tale decreto è stata rigettata, così come la successiva istanza di regolarizzazione, aggiungendo quindi che la situazione del predetto straniero non rientra in alcuno dei quattro casi nei quali l'art. 30 del decreto legislativo n.286 del 1998 (sotto le lettere "a", "b", "c", "d" del primo comma) consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, non essendo egli, in particolare, regolarmente soggiornante in quanto colpito appunto dal provvedimento di espulsione sopra riferito.
Orbene, il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia è, in via generale, riconosciuto dall'art. 28, primo comma, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n.286 (alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste sotto i successivi articoli 29 e 30, i quali dettano le modalità con cui viene tutelato il diritto anzidetto) soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, tali evidentemente non essendo i soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, onde l'esistenza di un ipotetico nucleo familiare non è di per sè sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato. Del resto, l'esercizio del diritto all'unità familiare (non a caso autonomamente regolato nel titolo 4^ del decreto legislativo n.286 del 1998) non soggiace alla disciplina dell'espulsione contenuta nel titolo 2^ del medesimo decreto legislativo e, segnatamente, a quella, di cui all'art. 19 di quest'ultimo testo normativo, relativa alle ipotesi nelle quali l'espulsione stessa non è consentita, significandosi peraltro, a tale riguardo, che neppure il dettato della lettera a) del secondo comma del richiamato art. 19, là dove prevede il divieto di espulsione "degli stranieri minori degli anni diciotto" (salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza), può essere interpretato nel senso che, nel caso di minori i quali siano figli di genitori clandestinamente introdottisi nel territorio nazionale, il divieto di espulsione si estenda, per insopprimibili esigenze di unità della famiglia, anche a tali genitori, atteso che, in proposito, lo stesso art. 19 precisa che, nell'ipotesi di genitori stranieri raggiunti da provvedimento di espulsione, il minore ha il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulso (che può, quindi, portarlo con sè nel luogo di destinazione), onde rimangono esclusi, per un verso, il paventato "vulnus" all'unità familiare, nonché, per altro verso, l'aberrante conseguenza che, in presenza di minori, resti impedita l'applicazione della normativa nazionale di tutela dell'integrità delle frontiere anche nei confronti di stranieri maggiorenni (Cass. 14 luglio 2000, n. 9326 e n. 9327). Nè, poi, sembra venire in rilievo alcun contrasto della normativa sopra illustrata rispetto al principio costituzionale relativo alla tutela dell'unità familiare, dal momento che lo stesso giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi circa la legittimità dell'art. 19 del decreto legislativo n.286 del "T998, ha esattamente, con ordinanza n.232 del 2001, ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno, argomentando:
a) che il decreto legislativo n.286 del 1998 appresta, agli articoli 28 e seguenti, una specifica tutela del diritto dello straniero, che sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, a mantenere l'unità del suo nucleo familiare, prevedendo la possibilità del ricongiungimento familiare, nella sussistenza delle condizioni indicate dal successivo art. 29;
b) che l'esercizio del diritto al ricongiungimento può essere sottoposto dalla legge a condizioni volte ad assicurare un corretto bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela costituzionale (sentenza n. 28 del 1995) ed, in particolare, alla condizione che sussista la possibilità di assicurare al familiare, con cui si opera il ricongiungimento, condizioni di vita che consentano un'esistenza libera e dignitosa (sentenza n. 203 del 1997);
c) che il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un "corretto bilanciamento dei valori in gioco", esistendo in materia una ampia discrezionalità legislativa limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli (sentenza n. 353 del 1997);
d) che, diversamente opinando, si andrebbero a vanificare i presupposti previsti dalla legge per il ricongiungimento familiare, dal momento che sarebbe consentito comunque allo straniero coniugato e convivente con altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali considerati dalle norme in materia, perché non vi sarebbe alcun controllo circa la sussistenza delle condizioni minime per il ricongiungimento;
e) che non può neppure effettuarsi alcun giudizio di comparazione tra lo straniero coniugato con altro straniero - sia pure munito di permesso di soggiorno - e quella dello straniero coniugato con un cittadino italiano, o con quella dello straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado, trattandosi di situazioni del tutto eterogenee tra loro, non potendosi paragonare la situazione di chi ha vincoli familiari con un cittadino con quella di colui che è coniugato con altro straniero.
Infine, giova notare che le disposizioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 del decreto legislativo non subordinano affatto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari alla circostanza che non sia pendente giudizio amministrativo avverso il diniego di regolarizzazione previsto dal D.P.C.M. 16.10.1998 o altro giudizio amministrativo, laddove, però, come si è detto, la normativa sopra indicata, ai fini dell'esercizio del diritto all'unità familiare, postula il possesso, da parte dello straniero, del requisito della regolare permanenza nel territorio dello Stato, così che tale diritto non può evidentemente venire esercitato da chi sia stato "già espulso", con relativo rigetto della corrispondente istanza di revoca così come della successiva istanza di regolarizzazione (tanto risultando, nella specie, dall'incensurato apprezzamento della Corte territoriale), onde appare evidente che il richiamo della stessa Corte territoriale al fatto che "l'accertamento della sua situazione è demandata al giudice amministrativo, già investito della cognizione relativa" sottende il rilievo, che in questo senso non merita censura, secondo cui la condizione di illegittima presenza nel territorio dello Stato da parte dello straniero, essendo legata ai provvedimenti anzidetti che sono alla base del diniego dei presupposti richiesti dall'art. 30 del decreto legislativo n.286 del 1998, si palesa insuscettibile di venire rimossa se non in forza di una decisione del giudice amministrativo al quale risulta demandata la cognizione del caso.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'Amministrazione intimata, in questa sede, ne' resistito ne', comunque, svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003