Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12223
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Massimo Genghini, con la partecipazione di altri magistrati. I ricorrenti, cittadini marocchini, hanno chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, sostenendo di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 30 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Hanno contestato il diniego del Ministero dell'Interno, che sosteneva l'irregolarità della posizione del richiedente, colpito da un provvedimento di espulsione.

La Corte ha rigettato il ricorso, argomentando che il diritto al ricongiungimento familiare è riservato agli stranieri regolarmente presenti in Italia. Ha sottolineato che la condizione di irregolarità del richiedente, aggravata da un provvedimento di espulsione, escludeva la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno. Inoltre, la Corte ha chiarito che il Ministero dell'Interno aveva legittimazione a presentare reclamo, in quanto il procedimento non era di mera giurisdizione volontaria, ma contenziosa. La decisione ha ribadito l'importanza di rispettare le norme sull'immigrazione e il principio di legalità, evidenziando che il diritto all'unità familiare non può prevalere su disposizioni normative che regolano l'ingresso e il soggiorno degli stranieri.

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Massime3

È reclamabile davanti alla corte d'appello il decreto emesso dal giudice monocratico di tribunale sul ricorso dell'interessato, proposto "ex" art. 30, comma sesto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari (nonché contro gli altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare).

Il giudizio conseguente al ricorso dell'interessato, "ex" art. 30, comma sesto, D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione), avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari (nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare), investendo la denunciata lesione di veri e propri diritti soggettivi, ha natura contenziosa e si svolge, nelle forme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., nel contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, onde quest'ultima, nella persona del Ministro dell'interno, è legittimata a proporre reclamo avverso il decreto del tribunale.

Ai sensi dell'art. 28, primo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia è in via generale riconosciuto (alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste nei successivi artt. 29 e 30, i quali dettano le modalità con cui viene tutelato il diritto anzidetto) soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e in tale categoria non rientrano i soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, onde l'esistenza di un nucleo familiare non è di per sè sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato (cfr. Corte cost., ord. n. 232 del 2001).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12223
    Data del deposito : 20 agosto 2003

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