Sentenza 17 aprile 2014
Massime • 1
In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui è vietata l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'onere di individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. d), della citata legge n. 157. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo sufficiente l'indicazione topografica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ha escluso l'ignoranza incolpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, in quanto l'art. 43, n. 2, della legge Regione Puglia n. 27 del 1998, che vieta di sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri dal confine dei parchi e delle riserve, purchè opportunamente tabellate, non è applicabile alle zone interne delle aree protette in cui l'imputato esercitava l'attività venatoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2014, n. 36707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36707 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 17/04/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1060
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 18394/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB IU, nato il [...];
OL Carmine, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 6 dicembre 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 6 dicembre 2012, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con la quale gli imputati erano stati condannati, per i reati di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. a), ed f), art. 30, nonché L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. b), per avere esercitato l'attività venatoria con fucili da caccia in zona ricadente nel Parco nazionale dell'Alta Murgia.
2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione aventi analogo contenuto, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva la difesa che, ai sensi della L.R. Puglia n. 27 del 1998, art. 43, "è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 m, purché opportunamente tabellate". Secondo la prospettazione difensiva, la grande estensione del Parco renderebbe impossibile individuare i confini senza i cartelli, per di più in presenza di ingressi con strade non asfaltate. Nè vi sarebbe la prova della consapevolezza degli imputati di trovarsi all'interno del parco nazionale. Il procedimento, originariamente assegnato alla settima sezione di questa Corte, è stato rimesso a questa sezione unitamente con una memoria difensiva, con la quale si ribadisce la fondatezza delle ragioni prospettate con i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - I ricorsi, di analogo contenuto, sono inammissibili, perché basati su un motivo manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dalla L. n. 157 del 1992, art. 10 al fine di individuarli come aree in cui non si può svolgere l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. d), (ex plurimis, sez. 3, 21 aprile 2010, n. 27683;
sez. 3, 6 giugno 2007, n. 32021; sezione 3, 23 febbraio 2006, n. 10616, rv. 233677; sez. 3, 26 gennaio 2005, n. 5489, rv. 230854; sez. 3, 10 aprile 2003, n. 24786, rv. 225314). Nè il quadro normativo delineato dalla legislazione nazionale è intaccato della L.R. Puglia n. 27 del 1998, art. 43, n. 2). Tale ultima disposizione vieta l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Vieta altresì di sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 m, purché opportunamente tabellate. Tale ultima specificazione, relativa alla necessità di tabellazione, si riferisce evidentemente alle sole zone comprese nel raggio di 100 m dal confine dei parchi e delle riserve e non anche alle zone interne ai confini dei parchi e delle riserve, per l'individuazione dei quali è dunque sufficiente - secondo la legislazione nazionale, dalla quale la legislazione regionale non si discosta sul punto - l'indicazione topografica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Sul piano fattuale oggettivo e soggettivo, infine, la presenza degli imputati intenti ad esercitare la caccia all'interno del parco ad un chilometro dal confine e la negligente mancanza di dotazione tecnica e cartografica per l'orientamento sul territorio sono stati correttamente posti dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta responsabilità penale.
4. - Nè può essere dichiarata la prescrizione dei reati, commessi il 13 gennaio 2008. A fronte di ricorsi inammissibili, quali quelli in esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014