Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2014, n. 36707
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Sentenza 17 aprile 2014

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In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui è vietata l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'onere di individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. d), della citata legge n. 157. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo sufficiente l'indicazione topografica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ha escluso l'ignoranza incolpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, in quanto l'art. 43, n. 2, della legge Regione Puglia n. 27 del 1998, che vieta di sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri dal confine dei parchi e delle riserve, purchè opportunamente tabellate, non è applicabile alle zone interne delle aree protette in cui l'imputato esercitava l'attività venatoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2014, n. 36707
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36707
    Data del deposito : 17 aprile 2014

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