Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, il cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e la conseguente distrazione dei beni dell'impresa nel cui nome gli associati compiano l'attività contrattuale, non si richiede l'apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita, né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, con la conseguenza che non si richiede un notevole protrarsi del rapporto nel tempo, bastando anche un'attività associativa che si svolga per un breve periodo.
Commentario • 1
- 1. Monitoraggio Corte EDU novembre 2011Alberto Scirè · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
SOMMARIO 1. Introduzione 2. Articolo 2 Cedu 3. Articolo 3 Cedu 4. Articolo 5 Cedu 5. Articolo 8 Cedu 6. Articolo 9 Cedu 7. Articolo 10 Cedu * * * 1. Introduzione a) Delle sentenze in tema di art. 2 Cedu, merita di essere menzionata anzitutto la pronuncia Dulek e altri c. Turchia, nella quale la Corte - chiamata a verificare se nel caso concreto vi fosse stata la violazione degli obblighi di protezione rafforzata che sorgono in capo alle autorità statali nei confronti di coloro che svolgono il servizio militare - ha ravvisato una violazione di detta norma, in ragione del fatto che le autorità turche non avevano adottato misure adeguate per impedire che il ricorrente, affetti da gravi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2009, n. 31149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31149 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
M.
3 1 149 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/05/2009
SENTENZA
N. 975 , Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AMBROSINI GIANGIULIO PRESIDENTE
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE 11 N. 004512/2009
3. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO 11
4. Dott.DE BERARDINIS SILVANA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDENANZA
sul ricorso proposto da :
1) OCCIONI GIANPAOLO N. IL 15/12/1953
2) SE RU SS N. IL 15/06/1950
avverso SENTENZA del 11/04/2008
CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Carmine Stabile
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito, per la parte-oi te d+AVV. Udit i difensori Avv. Nicola Caricaterra, per OC
Avv. SI Mercurelli, per ER UL i -3-
OS S ERVA
I.OC AN OL e ER UL SI sono stati condannati alla pena, rispettivamente, di 5 anni e 6 mesi e
5 anni di reclusione, perchè ritenuti colpevoli di associa zione a delinquere finalizzata alla commissione di più de litti di truffa (capo A) nonchè di bancarotta fraudolenta
(patrimoniale per entrambi e anche documentale per il pri mo), relativa al dissesto finanziario della ER AD
srl,fallita il 25 maggio 1994 (capo C); reati unificati dal vincolo della continuazione, dichiarati estinti per prescrizione i reati-fine di truffa(capo B).
Per l'annullamento della sentenza di appello, conferma
- pronunciata quest'ultima il 6 tiva della precedente ricorrono per cassazione i difensori dicembre 2005
-
di entrambi gli imputati.
Nell'interesse dell'OC si deduce:
• erronea applicazione dell'art.416 cp,per essere rima sta priva di dimostrazione la compresenza contemporanea dei tre elementi caratterizzanti il reato associativo,
vale a dire il vincolo associativo tendenzialmente perma nente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei reati programmati, l'esistenza di una struttura organizzata, seppure minima, l'indetermina-
tezza del programma criminoso;
2) vizio di motivazione relativamente al capo A, quan -4- to alla ritenuta sussistenza di una struttura organizzata e dell'elemento psicologico del reato, e alla mancata con figurazione dei fatti quale concorso di persone del reato di truffa;
3) manifesta illogicità della motivazione relativamen te al reato ex art. 216,c.I n.2 1.fall.(capo C),a ragione della difformità tra la contestazione (condotta commissi va) e la sentenza d'appello (condotta omissiva ex art. 40 cpv cp), e al fine attribuito all'imputato, diverso da quello richiesto dalla norma incriminatrice;
4) vizio di motivazione in ordine al trattamento san zionatorio.
Per ER UL si deduce erronea applicazione del la legge penale e vizio di motivazione I) in punto di mancata declaratoria di prescrizione dei reati e in pun to di ritenuta sussistenza 2) del reato associativo e
3) di quello fallimentare.
Il difensore di ER UL rappresenta che l'
estratto contumaciale della sentenza di 2° grado è stato notificato all'imputato solo in data 9 aprile 2009, sic-
chè non è decorso il termine per redigere un autonomo atto di ricorso. Di qui la necessità di un differimento dell'odierna udienza.
L'istanza di rinvio deve essere disattesa.
La mancata o irregolare notificazione dell'avviso di deposito previsto dall'art.548, comma secondo e terzo, .5-
cpp, non determina nullità di alcun tipo, producendo il solo effetto di non far decorrere il termine per l'impugnazione.
Ma se l'impugnazione sia stata comunque proposta (nella spe cie, dal difensore), si configura stante il principio di unicità del diritto di impugnazione la consumazione del-
diritto degli altri aventi diritto a proporla(nella specie,
dell'imputato) per essere stato conseguito l'effetto dell'
avviso (cfr., per tutte, Cass. Sez.IV,1°.12.04, Proietti, 230572).
Può dunque passarsi allo scrutinio dei ricorsi.
I. Va esaminata per prima la questione di prescrizione dei reati sollevata dal ER UL con il suo primo mo tivo di ricorso e fatta propria dall'Oggioni con articola ta memoria depositata il 20 aprile 2009.
La questione non è fondata.
La sentenza di primo grado è stata pronunciata, come si
è detto, il 6 dicembre 2005, prima dunque, pur se di soli due giorni,dell'entrata in vigore della legge n.251 del 2005,
a nulla rilevando che la motivazione sia stata depositata successivamente a tale data.
E secondo l'orientamento ultimo e assolutamente prevalen te della giurisprudenza di questa Corte, pienemente condivi so dal collegio, ai fini della applicabilità della nuova e più favorevole disciplina della prescrizione del reato,
introdotta da tale legge, la lettura del dispositivo del-
la sentenza di condanna di primo grado rappresenta il con fine 'temporis' cui ancorare la discipline transitoria 6-
: di cui all'art.10, comma terzo,della legge stessa, e la cui pronuncia, intervenuta prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, determina l'applicazione delle previ-
genti norme in tema di prescrizione (cfr.,di recente, Sez.
V, 21 gennaio 2009, Merlin;
cui 'adde' Sez.VI,26 maggio
2008, Marchesan).
E' poi il caso di sottolineare che, nella specie,il ter mine di prescrizione non risulta maturato neppure sulla scorta della previgente normativa, e tanto anche con rife rimento al delitto ex art.416 cp. Questo reato è stato contestato come commesso, non nel 1993, come si sostiene dal ER UL,ma "dal maggio 1993 sino ad oggi",il che significa sino alla data di pronuncis di primo gra do.Senze considerare che, in ogni caso,il termine prolun gato di 15 anni decorrerebbe dalla data di cessazione della ritenuta continuazione con il reato fallimentare,
vale a dire dal 25 maggio 1994 (giorno della dichiarazione di fallimento della ER AD),e andrebbe comunque a scadere non prima del 25 maggio 2009.
II. Non sono meritevoli di accoglimento le censure che i ricorrenti svolgono in relazione al reato ascociativo
(I° e 2° mot. OC, ripresi nella memoria depositata il
28 aprile 2009; 2° mot. ER UL).
La giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso della piena configurabilità d'una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa e/o di insolvenza fraudolenta, fattispecie che -7- ravvisa allorchè il programma criminoso dei compartecipi preveda un numero indeterminato di delitti contro il patri monio e la consecutiva distrazione dei beni dell'impresa,
nel cui nome gli associati compiano l'attività contrattua de (cfr., da ultimo, Sez. V, 21 novembre 2003, Perrone, 227372); i precisandosi che per tale configurabilità la legge non richiede la apposita creazione di una organizzazione,sia pure rudimentale,ma l'uso di una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita(Sez.I,3 ottobre 1989, Pintacuda, 182998).
A torto dunque si imputa dall'OC ai giudici di me rito di avere costruito l'intero impianto accusatorio sul la perfetta coincidenza del vincolo associativo criminoso con il vincolo societario.
E sotto questo specifico aspetto il provvedimento impu gnato, con argomentare corretto e persuasivo, spiega le ra gioni per le quali, alla luce delle particolari modalità
dei fatti e delle risultanze processuali, specificamente enunciate, era dato affermare che la ER AD fu acquisi ta, a fine primavera 1993, dagli attuali ricorrenti, quando era ormai un contenitore privo di qualsiasi potenzialità
economica, come il modo più semplice per acquisire un'ap-
parenza societaria regolare dietro la quale eseguire i propri comportamenti esclusivamente truffaldini, affian candosi ad ulteriori soggetti (AR e i due SO,
coimputati non ricorrenti) per avere nomi nuovi e scevri -8- da pregiudizi penali e protesti, che operando nella veste di legali rappresentanti della società potevano avere ac cesso all'apertura di vari conti correnti bancari e così
introitare il maggior numero di beni possibili, senza pra ticamente mai pagare nulla, con immediata rivendita in ne ro della merce, che così scompariva definitivamente dal patrimonio soziale.
Prive di efficace incidenza, per contro,le attuali de duzioni difensive sul punto.
Si sostiene che la ER AD, dopo la cessione delle quote sociali all'OC, ebbe una durata di soli pochi mesi,periodo insufficiente per la realizzazione di una struttura avente connotato di permamenza e stabilità che,
in quanto tale, esige una preventiva fase di ideazione,
non solo della struttura stessa, ma anche di programmi delittuosi che si intende realizzare.Ma è agevole repli care come peraltro già rilevato dal giudice'a quo'
che, ai fini della sussistenza del delitto di associazio ne per delinquere, di cui all'art.416 cp,non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori'
circoscritta alla consumazione di uno o più reati prede-
terminati, sicchè l'elemento temporale non deve essere con siderato come notevole pro marsi del rapporto nel tempo,
essendo anche sufficiente uno svolgersi dell'attività
associativa per breve periodo (sent. Pintacuda, cit.182999). .9.
Inesplicabile sarebbe poi come la corte territoriale abbia potuto ritenere che la ER AD, gravemente insol www vente a ragione di un ammontare di debiti pari a circa un miliardo di lire e con un attivo inesistente, potesse rap presentare "un'apparenza societaria dietro la quale attua re i propri comportamenti fraudolenti".Il rilievo però
non considera che la dissestata situazione finanziaria era un fattore interno alla società, mentre all'esterno,
nei confronti dei terzi ed in particolare di coloro che erano chiamati ai ripetuti rifornimenti di merce, ciò che valeva era lo schermo che la compagine sociale, con la sua prestigiosa sede, munita di adeguato arredo, segreta rie, linee telefoniche, ecc... come tengono a precisare
-
i giudici di merito - offriva per conseguire agevolmente la possibilità di reperire continuativamente beni.
Osservano ancora i ricorrenti che il contestato soda lizio criminoso potrebbe, al limite, considerarsi concluso solo da essi, quali acquirenti della ER AD, stante l'evidente estraneità degli altri coimputati. L'assunto tuttavia non tiene conto dell'acquisito principio secon do il quale il numero minimo di tre persone può raggiun gersi anche per successiva adesione di altri ad un vinco lo originario tra due soggetti, conseguendone, in tal caso,
che il delitto associativo è configurabile dal momento in cui il vincolo è esteso al numero minimo di correi
(Cass.Sez.V,4 maggio 1987, Lombardi,176523): e il provve -10-
dimento impugnato segnala puntualmente la, peraltro quasi contestuale, comparsa nello scenario sociale degli altri coimputati sopra nominati, perfettamente consapevoli del modo operativo della società e delle finalità truffaldine da cui erano animati i due promotori e organizzatori.
E su questi ultimi aspetti, alla luce delle considera zioni svolte dalla corte di merito sulla posizione assun ta da ciascuno degli associati,non è fondata la doglianza che non siano rimasti individuati i rispettivi ruoli,
mentre la circostanza richiamata dall'OC, vale a dire che i beni provento dell'attività criminosa vennero ritrovati, disordinatamente, presso le abitazioni dei coim putati o in altre sedi sociali, non è tale da escludere che le finalità fossero proprio quelle di spartizione dei beni, essando irrilevante che non siano stati accertati i criteri di ripartizione definitivą.
Non superano infine la soglia dell'ammissibilità, attin gendo a valutazione di merito delle emergenze di causa,
le censure che riguardano l'elemento soggettivo del rea to.
Con motivazione sufficientemente diffusa, ma priva di cadute sul versante della logica e del diritto, si è evi denziato dalla corte territoriale come la compagine, in ogni suo componente, aveva agito nel periodo di tempo dal maggio al novembre 1993 (sino al finale svuotamento ed abbandono dei locali) sequendo costantemente l'iden -11-
tico schema prefissato di comportamento, volto a porre in essere un numero indeterminato di delitti di truffa,per modo che era altresì da escludere che si fosse trattato di un gruppo di persone, magari anche variato col trascor rere del tempo, che ha compiuto truffe organizzate di vol ta in volta,o quasi, e comunque in maniera estemporanea,
delineandosi invece con chiarezza l'agire di più persone,
con una divisione fissa e ragionata dei rispettivi ruoli,
che, attraverso l'utilizzo, come detto, dello schermo socie tario, servendosi di esso, hanno condotto a termine una serie lunghissima, e certo sin dall'inizio volutamente indefinita,di delitti contro il patrimonio.
Esplicita, dunque, sia il riferimento alla ricorrenza di una 'affectio sociitatis scelerum', sia la esclusione di un accordo meramente occasionale o accidentale,rinve nibile nella diversa fattispecie del reato continuato,as sertivamente evocata nel ricorso OC.
In questa prospettiva, non vi è spazio neppure per le ulteriori deduzioni difensive prospettate nell'interesse di ER UL: così quella incentrata sul fatto che l'imputato non conosceva "la maggior parte" dei coimputa ti, poichè nel delitto associativo non è necessaria la co noscenza reciproca di tutti gli associati, quel che conta essendo la consapevolezza e volontà di partecipare, assie me ad almeno altre due persone aventi la stessa consape volezza è volontà, ad una società criminale strutturata -12-
(Cass.s z.I,22 aprile 1985, n. 7462, Sez.II,2 aprile 1982,n.
1637); come quella che fa leva sulla fuoriuscita dalla com pagine sociale sin dal luglio 1993, perchè trattasi di cir wwwwww costanza che non priva di valenza la condotta delittuosa anteriormente posta in essere.
III. Sono da disattendere anche le censure che attengo no al reato fallimentare (3° mot.OC,3° mot. ER).
La sentenza impugnata, nel richiamare, prestandovi pie na adesione, la motivazione esibita dal tribunale in punto di bancarotta fraudolenta documentale, ne ha in un certo
MODJ senso travisato il senso.
Invero il primo giudice aveva sì evocato il principio di cui all'art.40 cpv cp,ma con riguardo esclusivamente alla posizione degli amministratori della società, succe dutivi nel tempo, ritenuti "mere beste di legno".Non così
con riferimento alla posizione dell'OC, nella cui con dotta aveva ravvisato,per contro, una responsabilità'diret ta', quanto ai fatti di bancarotta documentale: ponendo in risalto il ruolo complessivamente avuto dall'imputato nel prima acquirente della maggioranza delle quola vicenda
-
te sociali della ER AD, poi di primo amministratore,
successivamente di amministratore di fatto ne aveva plausibilmente tratto che non poteva che essere stato lui il soggetto che si era occupato di occultare o distruggere le scritture contabili, coerentemente al fatto che "l"uso criminale della ER AD non poteva certo prevedere -13-
una trasparente conservazione e tenuta della contabilità".
Ne consegue che la ora eccepita difformità "tra senten
-
za di condanna e capo di imputazione" è soltanto apparente.
Del tutto oscuro, oltre che generico, è poi l'argomento,
attinente all'elemento soggettivo del reato (esteso dall'
OC,ma sempre aspecificamente, alla bancarotta patrimo niale) che vorrebbe "il fine contestato all'imputato ben diverso rispetto a quello richiesto dalla norma".
Le censure svolte da ER LI sono aspecifiche,
poichè si limitano a richiamare i principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di concorso dell'extraneus nel rea to proprio di bancarotta fraudolenta, senza tuttavia ripor tare, nè sottoporre a critica, com'era doveroso, l'articolato ragionamento esibito dal provvedimento impugnato per il-
lustrare le ragioni per le quali, proprio in applicazione di quei principi, era dato ritenere che l'imputato avesse posto in essere una condotta agevolatrice di quella dell'
intraneus, con la consapevolzzza della funzione di supporto abbracciante le varie condotte distrattive tese alla sot trazione del patrimonio sociale e al suo depauperamento ai danni della classe creditoria.
IV. Inammissibile è, infine, la doglianza(4° mot. OC)
che investe il trattamento sanzionatorio, perchè propone censure che attengono al merito della impugnata decisio ne, congruamente giustificata con riferimento alla conside razione della gravità dei fatti e dei precedenti penali, -14-
reiterati e specifici, dell'imputato. 3
V. Dalle considerazioni innanzi esposte discende che i ricorsi debbano essere respinti, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 5 maggio 2009
Il consigliere
Il presidente
MAA Depositata in Cancelleria
Roma, li 28. LUG, 2009..
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise безин