Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., è legittima la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna al difensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato non abbia ricevuto l'avviso dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto prescritto dall'art. 161, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la notificazione, pur diversa dal modello previsto, abbia provocato una lesione del diritto alla conoscenza e all'intervento dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2008, n. 37174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37174 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/06/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1046
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19869/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 19.1.2007 della Corte di Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi gli avv.ti Genna Roberto e Mazzucca Titta, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1.-. La difesa di LO NT ricorre per Cassazione avverso la sentenza, con la quale la Corte di Appello di Venezia, Sezione Seconda Penale, ha confermato la condanna alla pena di anni quattro di reclusione pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Padova in data 2.2.2000 in riferimento al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., artt. 378 e 390 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, a lui ascritto per avere, nell'ottobre 1993, aiutato GR PP, GR IP e GR NE dopo che costoro avevano commesso numerosi delitti (tra i quali associazione di stampo mafioso e stragi) a sottrarsi alla esecuzione della pena e ad eludere le investigazioni, sottraendoli alle ricerche delle autorità, mettendo loro a disposizione un appartamento, sito in Abano Terme, piazza Mercato n. 24.
2.-. Con un primo ricorso (a firma dell'avv. Roberto Genna) si deduce in primo luogo la violazione dell'art. 484 c.p.p. per la "irregolare costituzione delle parti, non essendosi istaurato il rapporto processuale in appello per mancanza di notifica dell'atto di citazione a giudizio al LO". Segnatamente, nel giudizio di appello il LO sarebbe stato citato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., dopo che l'ufficiale giudiziario non aveva potuto eseguire la notifica al domicilio da lui eletto in sede di interrogatorio. Tuttavia in tale sede il LO non sarebbe stato avvisato dell'obbligo, in caso di cambio di domicilio, di darne comunicazione alla Autorità Giudiziaria, sicché il decreto di citazione non avrebbe potuto essere notificato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità, per violazione degli artt. 484 e 487 c.p.p., delle ordinanze dibattimentali del 26.9.2006 e del 19.1.2007 con le quali la Corte di Appello, nonostante quanto sopra, ha qualificato il LO "libero non comparso" e lo ha poi dichiarato contumace.
Con il terzo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riapertura del dibattimento per accertare la "vicinanza territoriale" tra il quartiere di "Brancaccio" di Palermo (ove operavano i GR) e quello di "Libertà" della stessa città (in cui viveva il LO).
Con il quarto motivo si deduce la errata applicazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p. e la mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione sul punto. In particolare, la responsabilità del LO sarebbe stata basata essenzialmente su due elementi, e cioè il ritrovamento nella valigia sequestrata in casa NN di un depliant di un orologio (simile a quello venduto dalla gioielleria Zanone di Verona ad una coppia, che sarebbe stata poi identificata in GR IP e TA SC) e le deposizioni dei collaboratori di giustizia (i fratelli Di IP e LL UL).
Ad avviso del ricorrente, la prima risultanza sarebbe del tutto incerta alla luce della deposizione resa dal commissario Ortolan e del mancato riconoscimento da parte dei gioiellieri;
quanto alla seconda risultanza, si tratterebbe di circostanze che i collaboratori di giustizia avrebbero appreso de relato e che avrebbero, come si è visto, trovato smentita documentale.
Con il quinto motivo si lamentano i medesimi vizi in riferimento alla data del commesso reato.
Le ultime due censure si incentrano nella dedotta errata applicazione della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e nella asserita illogicità del diniego delle richieste attenuanti generiche.
3 .-. Un secondo ricorso (presentato, nell'interesse del LO, dall'avv. Titta Mazzuca) si articola nelle seguenti censure:
- "Violazione dell'art. 521 c.p.p. e nullità delle sentenze per mancata correlazione tra la imputazione contestata e le sentenze medesime", (con particolare riferimento alla contestazione del reato addebitato come "commesso in Abano Terme e consumato il 6.10.1993" a fronte di un reato ritenuto nelle sentenze come perpetrato prima e dopo quella data, senza che l'imputato fosse stato posto in grado di difendersi).
- "Mancanza e/o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per la affermata responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta, cioè all'elemento materiale del reato di favoreggiamento personale. Segnatamente la Corte di Appello sarebbe incorsa nel "travisamento del depliant pubblicitario rinvenuto nella valigia in casa NN come scontrino di garanzia di un orologio acquistato in una oreficeria di Verona", come dimostrato dalla deposizione del commissario Ortolan, che non avrebbe riconosciuto nel documento mostratogli in dibattimento lo scontrino di garanzia dell'orologio. Inoltre mancherebbe materialmente la motivazione in riferimento alla "ospitalità del GR in un appartamento di Abano Terme".
- "Mancanza e/o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento personale, basata sulla conoscenza da parte dell'imputato della latitanza dei GR e del loro ruolo all'interno della associazione mafiosa;
violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti". In particolare, i luoghi in cui l'imputato aveva vissuto sarebbero irrilevanti in relazione alla conoscenza da parte sua del GR e le dichiarazioni del collaborante IN sarebbero estremamente generiche. Quanto ai riferimenti degli altri collaboratori di giustizia (Di IP e LL), sarebbero in massima parte de relato e sarebbero smentite da atti pubblici, prodotti dalla difesa nel giudizio di appello.
- "Mancanza assoluta e materiale della motivazione in ordine al favoreggiamento personale commesso nei riguardi di GR PP e GR NE e quindi in ordine alla esistenza della continuazione del reato, così come contestata nel capo di imputazione". In realtà soltanto nei confronti di GR IP sarebbero stati indicati indizi di colpevolezza, per altro, secondo il ricorrente, del tutto "equivoci".
- "Mancanza e/o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 122 del 1991, art. 7", nonché in ordine alla misura della pena ed alla esclusione della attenuanti generiche. 4 .-. Con un terzo ricorso (a firma dell'avv. Luigi Pasini) si lamenta la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata e la erronea interpretazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
5.-. Nella imminenza della odierna pubblica udienza sono stati depositati motivi nuovi dall'avv. Genna (con i quali si insiste per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e si ribadisce la violazione dell'art. 161 c.p.p. per la omissione, in sede di elezione di domicilio, degli avvertimenti di legge) e dall'avv. Mazzuca (con i quali si precisano le originarie censure e si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata).
Con ulteriori nuovi motivi di ricorso, l'avv. Genna ha poi illustrato nuovamente alcuni motivi del suo ricorso (il primo, il quinto ed il sesto), insistendo nella menzionata violazione dell'art. 161 c.p.p. e sottolineando che il capo di imputazione ascritto al LO indicava il reato come "commesso in Abano Terme e consumato il 6.10.1993" e che, sebbene, come puntualizzato dai giudici di merito, il LO, nel corso dei suoi interrogatori istruttori, avesse subito contestazioni più ampie, tuttavia, alla fine delle indagini, non si era proceduto alla modifica e/o integrazione del capo di imputazione in tal senso. Quanto alla aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, si mette in evidenza che la Corte di Appello ha ritenuto raggiunta la prova della condotta contestata solo limitatamente ai pochi giorni antecedenti o al solo giorno della perquisizione, in cui sarebbe stata data ospitalità in casa NN alla coppia di amici del LO, che avevano poi lasciato in casa la valigia rinvenuta appunto in sede di perquisizione. La episodicità ed occasionalità di tale singolo fatto avrebbe dovuto deporre per la insussistenza nel caso di specie di tale aggravante.
6 .-. In accoglimento di istanza avanzata dai difensori del LO, questa Corte ha provveduto alla integrazione del fascicolo processuale mediante la acquisizione dei verbali di interrogatorio del LO in data 23.6.2000 e 6.10.2000.
Con ulteriori memorie i difensori del ricorrente hanno, infine, concluso per l'accoglimento del ricorso.
7 .-. Privo di fondamento è il motivo di ricorso incentrato nella dedotta irregolarità della notifica nei confronti dell'imputato nel giudizio di appello per la asserita errata applicazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, non avendo il LO effettuato a suo tempo una valida dichiarazione di domicilio per non avere, in sede di interrogatorio, ricevuto avviso dell'obbligo, in caso di mutamento del domicilio, di darne comunicazione alla Autorità Giudiziaria. Le Sezioni Unite di questa Corte - nell'affrontare una controversa questione giuridica posta a seguito delle innovazioni apportate dal D.L. n. 17 del 2005, art. 2, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 60 del 2005 ("Se la notificazione presso il difensore di fiducia, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, possa essere effettuata anche nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni") - hanno recentemente puntualizzato (sentenza n. 19602 del 27/03/2008, rv. 239396, Micciullo) che, nel nuovo sistema delineatosi a seguito della entrata in vigore della citata Legge n. 60 del 2005, gli artt. 157 e 161 c.p.p. e ss, descrivono, per quanto attiene alle notificazioni all'imputato non detenuto, un percorso duplice, rafforzato dall'inizio testuale del primo di detti articoli ("salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 c.p.p."). In buona sostanza il legislatore ha inteso assicurare la piena conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato rappresentandosi due situazioni: la prima si verifica quando manca un previo contatto con le autorità indicate dall'art. 161 c.p.p., ed in tal caso occorre una prima notificazione direttamente all'interessato in una delle forme previste dall'art. 157 c.p.p.; la seconda si verifica quando l'imputato può essere avvertito dal Giudice, dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria ed il tal caso emergerà, in genere, una dichiarazione o elezione di domicilio e si seguiranno le forme indicate dall'art. 161 c.p.p., e segg.. In questa visione la disposizione contenuta nell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis non può non essere letta nell'ambito dell'articolo che la contiene. In particolare, il sistema appare articolato secondo due tipologie di notificazioni.
Quando si deve effettuare la prima notificazione all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi, art. 157 c.p.p.. Una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l'imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore;
questi può "immediatamente", quindi antecedentemente alla prima notificazione presso di lui, dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione, altrimenti il processo nei suoi vari gradi seguirà con la notificazione al difensore di fiducia. In caso di mancata nomina del difensore di fiducia, si procederà a norma dell'art. 161 c.p.p., commi 2 e 4. Se, invece, vi sono state elezione o dichiarazione di domicilio, si seguiranno direttamente le forme dettate dall'art. 161 c.p.p. e segg..
Ancora, in tema di semplificazione dell'iter del processo attraverso un sistema di notificazioni non incerto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito i seguenti principi giurisprudenziali: a) l'art.157 c.p.p., comma 8 bis, "riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina"; b) la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre essa non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.. Per altro, l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice stesso (Cass. Sez. U. sent. 00 119 del 2005, Palumbo). Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che al quesito iniziale ("Se la notificazione presso il difensore di fiducia, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, possa essere effettuata anche nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni") doveva essere data risposta negativa. A ciò conseguivano come lineari corollari che: 1) l'operatività dell'art.157 c.p.p., comma 8 bis, è subordinata all'assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio. Tutte le successive notificazioni, qualora l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia e non abbia dichiarato o eletto domicilio, devono essere eseguite mediante consegna al difensore, ferma restando l'assenza di una preclusione all'esercizio della facoltà dell'imputato stesso di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni anche dopo la nomina di un difensore di fiducia, esercizio che ha l'effetto di paralizzare la regola contenuta nel citato comma 8 bis;
2) detta regola, inoltre, riguarda l'intero processo, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina;
3) l'eventuale nullità derivante dalla notificazione effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, per casi diversi da quelli previsti non configura una nullità assoluta ed insanabile per omessa vocatio in jus, bensì una nullità di ordine generale e a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l'errore non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa;
essa rimane comunque senza effetto se non è dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p. e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p.. Nel caso di specie risulterebbe che, in effetti, l'imputato, in sede di interrogatorio (v. atti acquisiti) non sarebbe stato avvisato di avere l'onere di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, nonché del fatto che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della indicazione stessa, le notificazioni sarebbero state eseguite nel luogo in cui l'atto gli era stato notificato o, in mancanza di precedente notifica, mediante consegna al difensore. Secondo il ricorrente, in mancanza dell'avviso, il cambiamento di domicilio, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., avrebbe reso necessarie nuove ricerche e, in caso di esito negativo, l'emissione di decreto di irreperibilità. Questa tesi non può trovare accoglimento, poiché quando l'imputato ha nominato un difensore di fiducia - come è avvenuto nel caso di specie - è a questo che, in applicazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, va consegnato l'atto da notificare, tutte le volte in cui l'atto non deve o non può essere notificato al domicilio dichiarato o eletto. In altre parole il domicilio dichiarato o eletto prevale su quello legalmente stabilito dall'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, ma se il primo manca o viene a mancare nel corso del procedimento, la notificazione deve essere effettuata mediante consegna al difensore di fiducia, anche nel caso in cui l'imputato non abbia ricevuto l'avviso previsto dall'art. 161 c.p.p., comma 1, e sarebbe illegittima in tale caso una notificazione effettuata con il rito degli irreperibili. E ciò ferma restando l'assenza di una preclusione all'esercizio della facoltà dell'imputato di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni anche dopo la nomina di un difensore di fiducia, esercizio che avrebbe l'effetto di paralizzare la regola contenuta nel citato comma 8 bis, regola, che, come si è visto, riguarda l'intero processo, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina.
Deve altresì aggiungersi che nel caso in esame l'imputato non solo non ha dedotto la mancata o comunque la menomata conoscenza conseguente all'adozione del modello di notificazione previsto dall'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, ma ha dimostrato di essere sempre stato a piena conoscenza di tutti gli sviluppi del processo, avendo anche proposto (tramite i suoi difensori e con apposite dichiarazioni in tal senso) le impugnazioni, sia in grado di appello sia in sede di legittimità; ne' il difensore, presso cui sono state effettuate le notificazioni, risulta avere eccepito alcunché nel giudizio di appello. Ne consegue che la notificazione, certamente non inesistente, ma eventualmente viziata, in quanto diversa dal modello di notificazione prescritto, non ha nel caso in esame provocato alcuna lesione del diritto alla conoscenza e all'intervento dell'imputato e che, per altro, la relativa eccezione è comunque tardiva, poiché ben poteva e doveva essere dedotta nel giudizio di appello.
8 .-. Anche le residue censure sono infondate.
Gran parte delle censure proposte attengono, in vero, alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In particolare, la Corte di Appello, dopo avere ricordato il valore indiziante dei capi di vestiario rinvenuti all'interno della valigia, ha sottolineato il valore probatorio rappresentato dal rinvenimento del certificato di garanzia dell'orologio, chiarendo che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa (che aveva "impropriamente parlato di travisamento del fatto da parte dei primi giudici"), quello che era stato trovato all'interno della valigia "non era un semplice depliant di una marca di orologi, bensì uno scontrino di garanzia, che conteneva la indicazione oltre che della marca e del modello anche del numero di matricola dell'orologio, nonché della ragione sociale dell'oreficeria dove era stato venduto". Ne derivava - ha chiarito la Corte di merito - che, "risalendo, proprio in base a tali dati, alla oreficeria che aveva venduto l'orologio, si era potuto accertare che, per la registrazione della garanzia, era stato rilasciato un nome ed un cognome nonché un indirizzo, che successivi accertamenti avevano consentito di verificare essere quelli della allora fidanzata di GR IP".
Questo dato inequivoco, rafforzato dalle dichiarazioni del venditore di avere venduto l'orologio ad una coppia di Palermo, rendeva certo che la valigia appartenesse alla coppia costituita da GR IP e dalla sua fidanzata, essendo stato trovato all'interno della stessa un oggetto certamente di loro proprietà. A ciò dovevano poi aggiungersi le dichiarazioni della NN (che aveva riferito di avere dato ospitalità alla coppia su richiesta del LO, precisando che costui le aveva suggerito di dire che la valigia era di sua proprietà) e gli accertamenti eseguiti, che avevano dimostrato la presenza del GR in quei giorni nella zona di Padova.
In base a queste coerenti argomentazioni nella sentenza impugnata si è concluso nel senso che doveva ritenersi raggiunta la prova dell'elemento materiale dei reati contestati (avere messo un appartamento a disposizione di uno dei fratelli GR). L'elemento soggettivo era, secondo la Corte di Appello, dimostrato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (i fratelli Di IP;
IN; LL), analiticamente passate in rassegna con indicazione dei riscontri e delle ragioni della loro attendibilità sul punto. Proprio queste dichiarazioni avevano dimostrato la sussistenza nel caso di specie anche della specifica aggravante contestata, in quanto, essendo a conoscenza degli attentati e delle stragi attuati dalla organizzazione mafiosa, il LO doveva essere anche consapevole del fatto che la ospitalità offerta ai GR, persone inserite con ruoli dirigenziali in tale associazione, agevolava anche la vita e la attività della associazione mafiosa. In particolare, la Corte di Appello di Venezia ha posto in luce che dalle dichiarazioni del collaboratore LL era risultato che il LO aveva dato ospitalità ad appartenenti alla associazione mafiosa, durante la commissione di stragi ed attentati dinamitardi, circostanza questa che evidenziava la funzionalità della sua condotta criminosa non soltanto a prestare aiuto a singole persone, ma anche a favorire ed agevolare l'organismo criminale, evitandone la crisi funzionale, che avrebbe potuto derivare dall'arresto dei suoi dirigenti. Non è censurabile neppure l'implicito rigetto della richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, data la adeguatezza complessiva della motivazione della sentenza censurata, che spiega congruamente la sostanziale superfluità delle istanze difensive.
Anche in ordine alla asserita violazione dell'art. 521 c.p.p., la sentenza impugnata ha fornito una impeccabile risposta, tenuto conto delle contestazioni più ampie fatte al LO in sede di interrogatorio, che gli avevano senza dubbio consentito una più che adeguata difesa. Infine da una lettura congiunta di entrambe le sentenze di merito emerge con chiarezza che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli indizi di colpevolezza a suo carico non riguardavano esclusivamente GR IP ma anche gli altri fratelli GR. Basta ricordare, in proposito, non soltanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma anche le deposizioni testimoniali assunte (che hanno provato la avvenuta vendita in quei giorni di capi di abbigliamento almeno a due coppie di persone), i riconoscimenti effettuati e il ritrovamento nella valigia di capi di vestiario che riportavano ai GR ed alle loro compagne. Altrettanto inammissibili sono, da ultimo, i rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche, che si traducono in allegazioni di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli all'imputato semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza. Altrettanto generici quelli relativi alla pena, la determinazione della quale entro i limiti edittali è facoltà discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di giudizio di legittimità quando fondata su congrua e non manifestamente illogica motivazione. Nel caso di specie essa è stata congruamente motivata con riferimento alla particolare gravità della condotta sanzionata (in considerazione della "spiccatissima pericolosità dei criminali favoriti" e della "essenzialità della forma di aiuto prestato") ed alla negativa personalità dell'imputato (data la sua elevata capacità a delinquere).
In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24.9.2003, Petrella, rv. 226074), può indurre a ritenere sussistenti i vizi denunciati in questi motivi di ricorso. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a prospettare diverse e, per lui, più adeguate valutazioni degli elementi indizianti e a ribadire tesi di segno contrario. Ma non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere (come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente) una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. 9 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008