Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
Nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 691 cod. pen., si applica, qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio, prevista dall'art. 691 comma secondo cod. pen., indipendentemente dall'entità della pena inflitta, essendo tale ultima previsione speciale rispetto a quella dell'art. 35 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 49499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49499 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/10/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2689
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 4028/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PO SS CO N. IL 05/09/1954;
avverso la sentenza n. 142/2012 GIUDICE DI PACE di ANCONA, del 06/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione dall'esercizio dell'attività e rigetto nel resto.
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Fois Fabiana, la quale chiede l'accoglimento del ricorso, al quale si riporta. RITENUTO IN FATTO
1. Di FI MA IC propone ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di pace di Ancona che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 691 c.p. perché, quale titolare del chiosco "Bar Latino", somministrava bevande alcoliche a soggetti che si trovavano in stato di manifesta ubriachezza.
2. A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:
a. violazione di legge con riferimento all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che non sarebbe emerso in modo chiaro e preciso con riferimento alla consapevolezza da parte dell'imputato dello stato di manifesta ubriachezza in capo agli avventori.
b. Erronea applicazione della sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività per la durata di mesi sei, trattandosi di sanzione accessoria che può essere applicata unicamente quando con la condanna principale venga comminata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato;
prima di tutto non evidenzia alcuna violazione di legge, ma sostiene unicamente e genericamente una diversa ricostruzione in fatto. In secondo luogo vi è in sentenza una motivazione adeguata, sul punto, alle pagine tre e quattro, per cui non può dirsi sussistente, neppure, un difetto di motivazione.
3. Il secondo motivo è infondato perché non trova applicazione l'art. 35 c.p., come sostenuto dal ricorrente, ma l'art. 691 c.p. che è norma speciale, dettata per gli esercenti (mentre l'art. 35 è destinato ad arti e professioni) che commettono il reato di cui all'art. 691. Ebbene, contrariamente alla previsione dell'art. 35, nell'art. 691 c.p. non c'è scritto che la pena accessoria consegue solo ad una condanna a pena detentiva.
4. Non è vero, poi, che il giudice di pace abbia fatto riferimento all'art. 35 c.p., nell'irrogare la sanzione accessoria della sospensione, essendo anzi vero il contrario;
al primo capoverso della pagina 5 della sentenza è più che esplicito il riferimento all'art. 691 c.p., che, come si è detto, non contiene alcuna limitazione nell'irrogazione della sospensione.
5.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013