Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
Il commissionario per la vendita delle cose pignorate, in quanto esecutore delle disposizioni del giudice civile ai fini della conversione del compendio pignorato in equivalente pecuniario, esercita, quale ausiliario del giudice, una pubblica funzione giudiziaria, rivestendo, conseguentemente, la qualità di pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di peculato).
Commentario • 1
- 1. Piccolo, tarchiato, con una voce sgraziataGloria Gatti · https://www.filodiritto.com/ · 27 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2008, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 14/10/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1301
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 000289/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC IT N. IL 11/03/1961;
avverso SENTENZA del 31/01/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
Udito il P.G. in persona del Dott. V. Meloni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. CONTINI L., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 31/1/2005, confermava quella in data 3/12/2003 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato VI TI colpevole del reato di peculato e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
L'addebito specifico mosso al TI è di essersi appropriato, nella qualità di commissionario giudiziario incaricato della vendita di beni mobili pignorati in danno di EN IS, della somma contante di L.
4.400.000 versatagli da YN YV ES quale prezzo d'acquisto dei detti beni, omettendo di versare la medesima somma sul libretto di deposito giudiziario infruttifero intestato al debitore per le successive operazioni connesse alla procedura esecutiva.
La vicenda, sulla base di quanto riferito dai testi escussi e ritenuti attendibili (IS, ES, LU IO e FR ER) e della documentazione acquisita, veniva cosi ricostruita dai Giudici di merito: in data 28/8/1999, IS EN, titolare di una scuola privata corrente in Lecce, subiva ad istanza di due sue dipendenti, ereditaci di differenze retributive, un pignoramento mobiliare;
il 18/10/1999, il Giudice dell'esecuzione nominava commissionario giudiziario per la vendita dei beni pignorati il TI;
costui, nel dicembre 1999, vendeva alla ES, collaboratrice del IS e intenzionata ad acquisire una partecipazione nell'azienda del medesimo, la maggior parte dei beni staggiti, ricevendosi il convenuto corrispettivo innanzi indicato e facendo firmare il verbale di vendita in bianco all'acquirente; su sollecitazione di costei, il commissionario rilasciava una dichiarazione manoscritta, datata 14/12/1999, con la quale dava atto dell'avvenuta vendita e precisava che il relativo verbale sarebbe stato depositato nelle forme di legge una volta formalizzato il pagamento, dizione questa interpretata dall'acquirente come riferibile all'espletamento degli adempimenti relativi alla compilazione del verbale nelle parti lasciate in bianco e al deposito su libretto infruttifero della somma ricevuta;
il TI, però, non metteva a disposizione della procedura esecutiva tale somma e - anzi - sollecitava al Giudice dell'esecuzione, in data 30/12/1999, una proroga dell'incarico, adducendo falsamente di non essere riuscito a contattare il debitore esecutato per concordare l'asporto e la vendita del compendio pignorato;
la procedura, quindi, non veniva definita, tanto che, in data 7/6/2000, il Giudice dell'esecuzione nominava altro commissionario in sostituzione del TI.
La Corte territoriale, nel valutare i fatti così come ricostruiti, riteneva che il TI rivestiva, in relazione all'incarico affidatogli nell'ambito della procedura esecutiva di cui si discute, la qualità di pubblico ufficiale e che, essendosi appropriato in tale veste della somma di cui aveva la disponibilità "per ragione del suo ufficio" (corrispettivo di vendita del compendio pignorato), si era reso responsabile del delitto di peculato.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato e ha lamentato: 1) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 357 c.p., sotto il profilo che erroneamente gli era stata attribuita la qualità di pubblico ufficiale, che andava - invece - esclusa in considerazione del fatto che la sua attività era finalizzata a soddisfare "l'interesse di un creditore e non di un Ente pubblico";
2) vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla ritenuta attendibilità delle testimonianze acquisite;
3) violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2, per non essersi proceduto alla parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nella prospettiva di verificare in modo più approfondito l'attendibilità delle dette testimonianze;
4) mancanza di motivazione sulle emerse contraddizioni tra prova testimoniale e prova documentale;
5) violazione dell'art. 2702 c.c., per non essersi tenuto conto della documentazione in atti.
La difesa dell'imputato ha depositato, il 29/9/2008, motivi nuovi, con i quali ha ribadito che la funzione svolta dal commissionario non può qualificarsi pubblica perché priva "dell'attributo di autorità" ed ha sollecitato la sospensione del presente procedimento fino alla definizione di eventuali iniziative processuali connesse alla denunzia per falsa testimonianza sporta contro il IS, la ES e la ER.
3 - Il ricorso non è fondato.
3a - Osserva la Corte che non è censurabile, sotto il profilo della legittimità, la ricostruzione che il Giudice distrettuale fa, in modo esaustivo e logico, dei fatti di causa.
Il dato che assume rilievo centrale nella presente vicenda è rappresentato dalla circostanza che il TI, nell'espletamento dei compiti connessi alla qualità di commissionario nominato dal giudice per la vendita delle cose pignorate, concluse la corrispondente transazione con YN YV ES, dalla quale ricevette il corrispettivo in contanti di L. 4.400.000, che non pose, però, a disposizione della procedura esecutiva ma deviò a proprio profitto. A tale conclusione la sentenza impugnata, richiamando quella di primo grado, perviene all'esito di una approfondita valutazione complessiva delle emergenze processuali ritenute rilevanti e affidabili, non manca di farsi carico di spiegare logicamente alcune marginali discordanze - non incidenti sull'attendibilità di fondo - tra le dichiarazioni rese dai vari testi escussi, pone in evidenza, a riscontro della genuinità della prova testimoniale, il valore altamente sintomatico sia dell'attestazione autografa 14/12/1999 rilasciata dall'imputato alla ES sia della richiesta di proroga dell'incarico avanzata dal medesimo imputato al Giudice dell'esecuzione in data 30/12/1999, nel falso presupposto di non avere potuto contattare il debitore esecutato per l'asporto e la vendita dei beni pignorati, laddove questi erano stati già venduti alla ES secondo le modalità innanzi precisate.
Il vizio di motivazione denunciato, sotto più profili, in ricorso (secondo e quarto motivo) si risolve in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, con riferimento, in particolare, alla ritenuta attendibilità del testimoniale escusso e al rilievo allegato a specifiche emergenze probatorie (testimoniali e documentali), aventi carattere assorbente e decisivo.
È il caso di precisare che la verifica sulla correttezza della motivazione in rapporto ai singoli dati probatori rimane estranea al giudizio di legittimità, dal momento che non v'è alcuna prova che possa essere valutata isolatamente, disancorandola dal contesto nel quale è inserita, con l'effetto che la lettura necessariamente parziale prospettata in ricorso non pone in crisi il discorso giustificativo complessivo su cui riposa la sentenza impugnata, che, nella valutazione di tutto il materiale probatorio disponibile, fa leva, attraverso una legittima operazione di selezione, su quei soli elementi di fatto ritenuti pertinenti e decisivi, disattendendo implicitamente altri di significato non univoco (documentazione richiamata in ricorso).
3b - Circa la denunciata violazione dell'art. 2702 c.c., con riferimento al valore probatorio "della documentazione in atti" (quinto motivo di ricorso), rileva la Corte che la censura è estremamente generica e, in quanto tale, inidonea ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità sul punto. Sembrerebbe, in ogni caso, doglianza strettamente connessa al vizio di motivazione e devono, pertanto, richiamarsi le stesse considerazioni di cui innanzi.
3c - La doglianza circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per asserita violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2, in quanto non dedotta con i motivi di appello, non può trovare spazio in questa sede.
3d - In ordine al motivo di ricorso che contesta la qualità di pubblico ufficiale rivestita dall'imputato e la "ragione d'ufficio" sottesa alla disponibilità del denaro oggetto di appropriazione, deve osservarsi quanto segue.
Secondo il chiaro disposto dell'art. 357 c.p., comma 1, è pubblico ufficiale, tra l'altro, colui il quale esercita una pubblica "funzione giudiziaria", espressione quest'ultima sostituita, con la L. n. 181 del 1992, art. 4, a quella originaria, dal significato meno esteso, di "funzione giurisdizionale". La "funzione giudiziaria" comprende infatti non solo quella giurisdizionale, ma anche le attività dirette a contribuire allo svolgimento di questa. Ne consegue che devono considerarsi pubblici ufficiali che esercitano attività giudiziaria non solo i giudici e i pubblici ministeri, ma anche tutti coloro che esercitano funzioni amministrative, con esclusione delle mere mansioni d'ordine, collegate allo iusdicere, come i cancellieri, i segretari, gli interpreti, i periti e gli altri ausiliari del giudice.
È certamente ausiliario del giudice il commissionario per la vendita di cose pignorate (art. 532 c.p.c.), che deve considerarsi un mandatario ex lege, la cui attività non può pertanto essere assimilata a quella regolata dall'art. 1731 c.c. e ss., che disciplinano un rapporto privatistico su base negoziale, in quanto esegue le direttive impartite dal Giudice dell'esecuzione (art. 532 c.p.c., comma 2) e deve attenersi agli obblighi espressamente previsti dalla legge (art. 533 c.p.c.) per la conversione delle cose pignorate in equivalente pecuniario, col quale soddisfare, nella prospettiva funzionale della procedura esecutiva, le ragioni del creditore procedente.
Nessun dubbio può sussistere in ordine al possesso qualificato (del denaro oggetto di appropriazione) dalla ragione d'ufficio. Nel caso in esame, invero, il TI, agendo nell'ambito della sua specifica competenza funzionale di commissionario giudiziario, conseguì la disponibilità materiale del denaro consegnatogli dalla ES in corrispettivo dei beni dalla medesima acquistati;
sussiste, quindi, un diretto collegamento tra la funzione pubblica dell'agente e il possesso del denaro altrui, sicché l'appropriazione di questo da parte del pubblico ufficiale, che avrebbe dovuto invece, in adempimento dei propri doveri, metterlo a disposizione della procedura esecutiva, integra il contestato delitto di peculato. 3e - Devesi, infine, sottolineare l'irritualità della richiesta di sospensione del procedimento (cfr. motivi nuovi).
Il sistema del vigente codice di procedura penale prevede, infatti, la possibilità di sospensione del giudizio penale solo in dipendenza di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa e mai nel caso di pregiudiziale penale. Il ricorrente fa riferimento a quest'ultima, adducendo, peraltro in modo generico, l'ipotetica instaurazione di procedimento penale a carico di tre testimoni da lui denunciati per il reato di cui all'art. 372 c.p.. 4 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009