Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento nè alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate.
Commentario • 1
- 1. Il falso nummarioValeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
“La banda degli onesti”, è così che si chiama il film prodotto nel 1956, i cui protagonisti Totò, Peppino de Filippo e Giacomo Furia si imbattono in grossolane falsificazioni di banconote da 10.000 lire. E' certo che ognuno abbia guardato, almeno una volta nella vita, quel film comico o per lo meno pochi sketch ormai divenuti celebri che ci rendono edotti del fatto che questa, come altre arti di certo lecite, sono risalenti e non fattispecie di reato di nuovo conio. L'art. 453 c.p. rubricato “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate” è stato introdotto dal legislatore del 1930 al fine di garantire una circolazione monetaria …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2015, n. 6873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6873 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
6 8 7 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - N. 2939/2015 Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 13630/2015- Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IO AL N. IL 24/01/1989 avverso la sentenza n. 260/2014 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 15/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per F Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 6 Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Vito D'Ambrosio, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, l'avv. Annarita SANTINI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2015 la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città, riduceva la pena inflitta a NT LO per il reato continuato di cui agli artt. 81 e 455 cod. pen., ascrittogli per spendita di due banconote false.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi, nei quali vengono denunziati violazioni di legge e vizi di motivazione.
2.1. La sentenza viene censurata nella parte in cui motiva sul rigetto di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'esame del coimputato minorenne, ritenuta dal ricorrente prova decisiva.
2.2. Si duole poi il ricorrente della motivazione della Corte territoriale sulla questione prospettata con l'atto di appello in ordine alla configurabilità del falso grossolano, giacché entrambe le banconote erano state immediatamente riconosciute come false dai due commercianti che le avevano ricevute.
2.3. Lamenta il mancato riconoscimento della attenuante del danno di speciale tenuità e di quella di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen.
2.4. Censura infine la sentenza nella parte in cui ha escluso la configurabilità della meno grave fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen., giacché le banconote sarebbero state spese in buona fede. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è privo di fondamento e va, perciò, disatteso.
1. Manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha esaustivamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto superflua la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con l'audizione del soggetto minorenne concorrente nel reato per cui si procede. Vanno in proposito ricordati i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado, onde la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni ed altri, rv. 203974). 2 Come si è detto, la Corte di Appello nel caso in esame ha motivato anche in ordine alla non decisività della prova, con valutazioni sottratte al sindacato di legittimità; infatti, "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità" (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, rv. 257741; in senso conforme: n. 5782 del 2007, rv. 236064; n. 40496 del 2009, rv. 245009, n. 24294 del 2010, rv. 247872).
2. Infondato è il motivo con il quale si censura la motivazione della sentenza in ordine all'esclusione della "grossolanità" del falso. Va detto, in primo luogo, che l'apprezzamento della grossolanità del falso costituisce valutazione di merito, in relazione alla quale, se adeguatamente motivata, non è possibile il vaglio di legittimità. Nel caso in esame il fatto che entrambi i commercianti che ricevettero le banconote spese dal CARRILLO si siano avveduti in tempi brevi della falsità delle stesse non significa che essa fosse riconoscibile da chiunque, giacché -come ha rilevato la Corte territoriale- comunque fu necessario per entrambi i soggetti che ebbero in pagamento le banconote sottoporle a verifica, saggiandone la consistenza e controllando rifrangenze e colori. Ha osservato la giurisprudenza di questa Corte che la grossolanità del falso esclude la punibilità del fatto solo quando si risolva in una inidoneità assoluta del mezzo, quando cioè resti esclusa non la semplice probabilità, ma addirittura la possibilità dell'inganno e, quindi, del nocumento alla pubblica fede (Sez. 2, n. 122 del 22/01/1969, Lucerti, Rv. 112165) Invero la punibilità può escludersi solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento ne' alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, ne' alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (in tal senso, Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590; Sez. 5, Sentenza n. 4254 del 09/03/1999, Rv. 213094, imp. Moggia;
Sez. 5, 15 dicembre 1993 n. 1278 Bonzi;
Sez. 5, 7 febbraio 1992 n. 3672, ric. Bossa;
Sez. 5, 8 luglio 1988 n. 10835, ric. Davani;
Sez. 1,1 marzo 1983 n. 4687, ric. Siragusa;
Sez. 5, 9 novembre 1982 n. 342, ric. Vaglio;
Sez. 5, 2 aprile 1981 n. 5751, ric. Gregari;
Sez. 5, 23 marzo 1981 n. 5737, ric. Castiglioni;
Sez. 5,12 giugno 1979 n. 9391, ric. Senatore;
Sez. 5, 10 marzo 1971 n. 425, ric. Apa). Si è chiarito, infatti, che si ha reato impossibile per inidoneità della condotta allorché la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. Nel caso in esame -come si è detto- i giudici di merito, con motivazione esaustiva ed incensurabile sul piano logico, hanno dato compiuto conto degli elementi in base ai quali hanno ritenuto che la falsità delle banconote non fosse riconoscibile da chiunque e che le persone che 3 le ebbero in pagamento, pur avvezzi, in quanto commercianti, a maneggiare denaro, per avvedersi della falsità effettuarono specifici controlli. Peraltro, deve condividersi la tesi interpretativa secondo la quale la verifica della idoneità alla falsa rappresentazione della realtà deve ritenersi sufficiente alla configurabilità del reato, anche quando non si sia accertato come nel caso in esame- che l'inganno non si è in concreto realizzato, trattandosi di fattispecie di pericolo (Sez. 5, 11 dicembre 1970, Seminara -non massimata-; Sez. 5, 8 ottobre 1986, Pennica non massimata-).- Si è affermat o, infatti, che perché si renda applicabile l'art. 49, comma 2, cod. pen. è necessario che, nel concreto contesto dell'azione, l'attestazione incriminata abbia assunto un significato inidoneo a rappresentare falsamente la realtà; non è sufficiente che i controlli e le verifiche abbiano impedito il realizzarsi dell'inganno cui la falsa rappresentazione dei fatti era finalizzato (si veda in tal senso in motivazione, Sez. 5, n. 9934 del 22/10/1993, Amalfi, Rv. 196439).
3. Infondato è il motivo con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
3.1. In ordine al primo profilo, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale, riaffermato anche recentemente da questa Sezione (Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri e altro, Rv. 262193; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545; contra Sez. 5, n. 23812 del 15/05/2013, Artoni, Rv. 255522; Sez. 5, n. 4967 del 21/10/2009, Khaddy, Rv. 245824) secondo cui, a seguito della modifica recata all'art. 62, comma 1, n. 4 dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per un motivo di lucro e cioè per acquisire, quale risultato dell'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851; Sez. 1, n. 36299 del 12/09/2001, Giambo, Rv. 219898). L'espressione "evento dannoso o pericoloso", secondo questa tesi, deve ritenersi riferita alla nozione di evento in senso giuridico ed è idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché essa sia, sia in astratto (in relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela) sia in concreto (come contestata), di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito. Sicché l'attenuante risulta inapplicabile soltanto ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili (quelli che la dottrina più genericamente definisce "contrassegnati da maggiore disvalore sociale"). Tuttavia, nel caso in esame il valore complessivo delle due banconote contraffatte (euro 100) e il valore delle singole banconote (euro 50), ricevute dalle due persone offese, di per sè non 4 consentono l'applicazione della menzionata attenuante, la quale implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Mbaye, Rv. 255791); ciò induce il Collegio a non rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc.pen., poiché la soluzione del contrasto giurisprudenziale è da ritenersi ininfluente ai fini della soluzione del caso concreto.
3.2. Con congrua ed esaustiva motivazione la Corte territoriale ha pure escluso l'applicabilità nel caso in esame dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rilevando che la restituzione del denaro alle persone offese non può dirsi frutto di spontaneità e che, peraltro, non è stato risarcito il danno morale. Va giusto ricordato che tale circostanza è applicabile in via astratta al delitto alla condotta di spendita di monete false di cui all'art. 455 cod. pen. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno da tempo chiarito che "il reato di cui all'art. 455 cod. pen. configura una fattispecie plurima che si realizza con la introduzione nel territorio dello stato o con l'acquisto e la detenzione di monete contraffatte ed alterate ovvero con la spendita o la messa in circolazione di siffatte monete al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 453 e 454 dello stesso codice. Ne deriva che, mentre rispetto alla ipotesi di spendita di monete è ammissibile il risarcimento del danno, non altrettanto può dirsi con riferimento alla previsione della introduzione, acquisto e detenzione di monete contraffatte, poiché non v'è qui un danno risarcibile, ma un danno criminale, i cui effetti possono essere neutralizzati soltanto mediante una efficace e spontanea condotta del reo, volta ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, così come statuisce la seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 cod. pen." (Sez. U, n. 145 del 29/10/1983, DEL FÀ, Rv. 162037) 4. Inammissibile è il motivo con il quale si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la configurabilità della meno grave fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen., giacché le banconote sarebbero state spese in buona fede. Infatti, con tale motivo il ricorrente ha in effetti richiesto una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in questa sede, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;
Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Non può quindi ravvisarsi nella sentenza impugnata un'errata applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen, né una mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; né, a maggior ragione, può ravvisarsi una violazione dell'art. 125, comma 2, cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata ha motivatamente valutato le censure 5 8 dell'appellante, confutandone le prospettazioni anche sul piano probatorio proprio in relazione alla configurabilità del meno grave reato di cui all'art. 457 cod. pen.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2015 Il consigliere estensore Il presidente Aniello NAPPI Grazia Miccoli : Фор DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 FEB 2016 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise verze ary 9